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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1980
Numero
67
Data
09/06/1980
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

Norme relative al demanio armentizio

ARTICOLO 1

(Costituzione del demanio armentizio regionale)

I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione.

ARTICOLO 2

(Esercizio delle funzioni amministrative)

Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio, trasferito alla Regione ai sensi del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalita' stabilite nella presente legge.

ARTICOLO 3

(Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia)

Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio regionale la Giunta regionale si avvale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 111 del DPR 24- 7- 77, n. 616 e successive modificazioni.

Alla direzione del Commissariato e' preposto un Coordinatore d' ufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

ARTICOLO 4

(Adozione degli elenchi dei tratturi)

La Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente per l' agricoltura e foreste, adotta:

a) l' elenco dei tratturi da conservare, nella loro integrale o parziale consistenza, perche' ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell' industria armentizia od altre riconosciute esigenze di uso pubblico. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta:

b) l' elenco dei tratturi di cui autorizzare l' alienazione onerosa, integrale o parziale, perche' ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a).

Per l' esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto puo' accedere alle proprieta' private e compiere tutte le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell' accesso per il compimento delle suddette operazioni e' dato congruo preavviso al proprietario; ove  quest' ultimo si opponga, il personale addetto puo' farsi assistere dalla forza pubblica.

ARTICOLO 5

(Strade rotabili di uso pubblico)

In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale  compreso nell' elenco di cui alla lettera a) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale.

Dette strade sono trasferite al patrimonio dei rispettivi Enti locali elettivi. La Regione concorre alle spese occorrenti per la manutenzione, sistemazione e costruzione di dette strade ai sensi della legislazione vigente.

ARTICOLO 6

(Ordine di priorita' nella alienazione onerosa dei terreni tratturali)

I terreni tratturali compresi nell' elenco di cui alla lettera b) del precedente art. 4 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione dell' elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorita':

a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto, purche' il possesso trovi fondamento in una formale concessione;

b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purche' si tratti di titolari di imprese diretto - coltivatrici, singole, o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22- 11- 1954, n. 1136 e 9- 1- 1963, n. 9, o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 75 n. 153 e 10- 5- 76, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto - coltivatrici;

c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1- 6- 1977 n. 285 e successive modificazioni, con preferenza per quelle costituite ai sensi di detta legge statale o, comunque, per quelle che risultino con una maggiore presenza  di giovani dai 18 ai 29 anni;

d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

e) altri richiedenti.

In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu' esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e) l' alienazione e' in ogni caso condizionata all' impegno di utilizzare i terreni a scopo di pascolo e/ o di coltivazione.

ARTICOLO 7

(Funzioni di vigilanza)

Ai sensi dell' art. 78 del DPR 24- 7- 77, n. 616, i Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrita' e conservazione dei terreni tratturali e delle servitu' riconosciute.

Per esercitare le suddette funzioni i Comuni possono avvalersi anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi.

La repressione degli abusi nonche' l' applicazione di eventuali sanzioni e' demandato agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio ai sensi della legge regionale 15- 11- 77, n. 36, a cui i Comuni dovranno inoltrare i relativi rapporti.

ARTICOLO 8

(Regime di concessione precaria)

In attesa della adozione degli elenchi di cui al precedente articolo 4 la Giunta regionale puo' consentire sui terreni tratturali, senza pregiudizio del libero transito e dell' uso del pascolo consuetudinario degli armenti: l' affitto per uso di pascolo e/ o di coltivazione erbacea; il deposito temporaneo di materiali; l' impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili; l' attraversamento del sottosuolo mediante condutture; il transito dei veicoli; la costruzione di traverse di accesso alle proprieta' confinanti; l' estrazione di brecciame; l' escavazione di piccoli fossi, canali per l' irrigazione e di scolo; i permessi per uso di aia e trebbiatura; le sistemazioni precarie; la concessione e il mantenimento delle servitu' passive che non implichino occupazione di suolo.

L' affitto dell' erbaggio per uso di pascolo nonche' per uso di coltivazione erbacea puo' essere consentito per una durata non superiore ad anni tre salvo rinnovo. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, puo' essere consentita la falciatura delle erbe, stabilendo le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni. Per l' affitto di cui sopra, di regola si procede a licitazione privata, che sara' indetta obbligatoriamente quando concorrano piu' domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia, come pure lo svellimento delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano al tratturo.

I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessita' locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio, purche' sia opportunamente assicurato alla scadenza della concessione il ripristino del suolo, purche' la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno. E' consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale serva a ricolmare e/ o appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

La infissione di pali sui terreni tratturali e' consentita ai sensi della legislazione vigente, subordinatamente pero' alla condizione che il beneficiario della concessione si impegni, su richiesta del concedente, a spostare o modificare l' impianto senza diritto ad indennizzo nonche' a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione o qualora desista dalla stessa.

I lavori per l' attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario.

In ogni caso dovra' essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato alla scadenza della concessione.

Sui terreni tratturali che sono attraversati nel senso longitudinale da strade il transito dei veicoli e' limitato alla sede stradale. E' viceversa vietato sulle zone circostanti e sui terreni tratturali non attraversati da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

La costruzione di traverse e passaggi, che risultino indispensabili per l' accesso alle proprieta' confinanti, puo' essere consentita previa delimitazione della zona strettamente necessaria.

L' escavazione di brecciame, puo', in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l' imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione e l' impossibilita' di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere, in ogni caso, data precisa assicurazione che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

E' di regola consentita la escavazione di piccoli fossi e di canali di irrigazione, purche' ne sia riconosciuta la utilita' nell' interesse delle attivita' agricole ed il richiedente sia gia' in possesso delle prescritte autorizzazioni.

La concessione di zone per uso di aia e di trebbiatura puo' essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario. La concessione e' limitata alla durata e allo spazio riconosciuti strettamente necessari ed e' subordinata all' assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso o di destinarlo ad uso diverso.

Il rilascio delle concessioni precarie e' subordinato, in ogni caso: all' osservanza di ulteriori cautele e limitazioni che si ravviseranno opportune; alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei terreni tratturali; alla espressa dichiarazione di precarieta' e revocabilita' della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso da fissarsi nella deliberazione di concessione e senza diritto a risarcimento; al pagamento di congruo canone.

Nella deliberazione di concessione la Giunta regionale, fra l' altro, delega un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

La sistemazione precaria dei terreni che siano stati abusivamente occupati puo' essere assentita purche' l' abusivo occupatore ne faccia domanda nel termine di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione e siano osservate le seguenti condizioni:

- che l' occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitu' vietate dalle leggi a danno del tratturo e del proprietario frontista;

- che l' abusivo occupatore riconosca formalmente l' abusiva occupazione e, oltre al versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il canone annuo ritenuto congruo;

- che l' occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.

ARTICOLO 9

(Rinvio alla legislazione preesistente)

Per quanto non espressamente stabilito nel presente titolo e purche' non in contrasto, valgono le norme legislative in materia di tratturi di cui ai RRDD 30/ 12/ 1923 n. 3244, 29/ 12/ 1927 n. 2801, 16/ 7/ 1936 n. 1706, nonche' le relative modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

(Norme relative ai beni della soppressa Opera  Nazionale per i Combattenti)

ARTICOLO 10

(Esercizio delle funzioni amministrative)

Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferite alla Regione ai sensi del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalita' stabilite nella presente legge.

ARTICOLO 11

(Personale proveniente dall' Opera)

Ai sensi e per gli effetti del DPR 24/ 7/ 77, n. 616 e della legge 21- 10- 78, n. 641, il personale dell' Opera Nazionale per i Combattenti attribuito alla Regione Puglia per effetto del DPR 31- 3- 79, e' assegnato all' Ispettorato Provinciale dell' agricoltura di Foggia, con il trattamento economico e la posizione giuridica attuale, e di esso la Giunta regionale si avvale per procedere alla definitiva destinazione dei beni di cui al presente titolo.

La definitiva destinazione e inquadramento di detto personale avverra' ai sensi della normativa regionale vigente.

ARTICOLO 12

(Adozione degli elenchi dei beni dell' Opera)

Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21/ 10/ 1978 n. 641 la Giunta regionale sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente per l' agricoltura e foreste, adotta:

a) l' elenco dei beni da conservare perche' destinati ad uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

b) l' elenco dei beni da destinare all' attuazione di iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa agricola mediante la formazione di aziende pilota e/ o dimostrative. Detti beni sono amministrati dalla Regione;

c) l' elenco dei beni di cui autorizzare l' alienazione onerosa, perche' ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b).

ARTICOLO 13

(Ordine di priorita' nella alienazione onerosa dei beni dell' Opera)

I beni compresi nell' elenco di cui alla lettera c) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda d' acquisto entro 90 giorni dalla pubblicazione dell' elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorita':

a) possessori attuali del bene richiesto purche' il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1/ 6/ 1977 n. 285 e successive modificazioni, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

c) proprietari di fondi confinanti, purche' si tratti di titolari di imprese diretto - coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22/ 11/ 1954 n. 1136 e 9/ 1/ 1963 n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati di cui alle leggi statali 9- 5- 1975 n. 153 e 10- 5- 1976 n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto - coltivatrici;

d) altri richiedenti.

In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu' esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c) e d) l' alienazione e' in ogni caso condizionata all' impegno di utilizzare i terreni per usi agricoli.

TITOLO III

(Norme comuni)

ARTICOLO 14

(Pubblicita' degli elenchi)

Gli elenchi di cui ai precedenti art. 4 e 12 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissi all' albo dei Comuni territorialmente interessati.

Della pubblicazione ed affissione il Sindaco da' notizia con pubblico manifesto nel quale risulti esplicitamente menzionata la facolta', da parte di chiunque, di presentare domanda di acquisto secondo le modalita' stabilite nella presente legge.

ARTICOLO 15

(Commissione regionale di valutazione)

La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell' Opera Nazionale per i Combattenti e' fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

a) il responsabile dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura territorialmente competente, o suo delegato;

b) il Sindaco del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza, o suo delegato;

c) un dipendente regionale agronomo o perito agrario designato dall' Assessore regionale all' agricoltura e foreste.

Intervenuta l' accettazione del prezzo di stima la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell' avvenuta vendita e' data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi 30 giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo e' quello ivi stabilito, ferma restando alla Commissione la valutazione degli eventuali miglioramenti effettuati e/ o la fissazione dei criteri da applicare per l' eventuale aggiornamento di detto prezzo.

ARTICOLO 16

(Concessione di contributi regionali)

In favore dei richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 6, nonche' di quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 13, la Regione autorizza la contrazione di mutui fino a trenta anni di cui all' art. 2 della legge 1/ 7/ 1977 n. 403. I mutui sono erogati nel rispetto degli ordini di priorita' e delle preferenze di cui alla presente legge.

La Regione puo' concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi del precedente comma fino alla misura stabilita dall' art. 18 della legge statale 9/ 5/ 1975 n. 153 e dalla lettera a) dell' art. 10 della legge statale 10/ 5/ 1976 n. 352.

Qualora i richiedenti siano le cooperative di cui alla lettera c) dell' art. 6 e b) dell' art. 13, e rispettando le preferenze ivi stabilite, la Regione puo' concedere, in alternativa alla agevolazione creditizia di cui al precedente comma, un contributo in capitale pari all' 80%  della spesa riconosciuta ammissibile.

Le agevolazioni creditizie e contributive di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi di altre leggi dello Stato o della Regione, ad eccezione del contributo di avviamento di cui alla lettera a) dell' art. 2 della legge regionale 24/ 7/ 1978, n. 34.

ARTICOLO 17

(Delega agli Ispettorati provinciali all' agricoltura)

I responsabili degli Ispettorati provinciali all' agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi di cui al precedente art. 16, previo parere dei Comitati Consultivi territorialmente competenti di cui allo art. 11 della legge regionale 3/ 3/ 1978 n. 15.

ARTICOLO 18

(Norme finanziarie)

Per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui alla presente legge e' autorizzata una spesa globale nel triennio 1980- 1982 pari a lire 0,200 miliardi quale limite di impegno per le agevolazioni creditizie di cui al secondo comma dell' art. 16 e a lire 0,800 miliardi per le agevolazioni contributive di cui al terzo comma del medesimo art. 16. 

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1980 e' pari, rispettivamente, a 50 e 150 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All' onere di cui al primo comma si fa fronte:

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell' art. 9 della legge 16/ 5/ 1970 n. 281;

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 1/ 7/ 1977 n. 403;

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell' art. 7 della legge 2/ 5/ 1976 n. 183.

La Giunta regionale puo' assumere obbligazioni nell' ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio purche' i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell' esercizio successivo per le medesime finalita'.

Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

- in diminuzione (parte spesa):

cap. 16206....................................... 200 milioni

- in aumento (parte spesa):

cni << Agevolazioni per l' acquisto dei terreni tratturali e dei beni della soppressa Opera  Nazionale per i Combattenti >>......... 200 milioni

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 9 giugno 1980