TITOLO I
Norme relative al demanio
armentizio
ARTICOLO 1
(Costituzione del demanio
armentizio regionale)
I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle
funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla
Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione.
ARTICOLO 2
(Esercizio delle funzioni
amministrative)
Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio,
trasferito alla Regione ai sensi del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 e successive modificazioni,
sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalita' stabilite nella
presente legge.
ARTICOLO 3
(Commissariato per la
reintegrazione dei tratturi di Foggia)
Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio
regionale la Giunta regionale si avvale del Commissariato per la reintegrazione
dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell' art.
111 del DPR 24- 7- 77, n. 616 e successive modificazioni.
Alla direzione del Commissariato e' preposto un Coordinatore d'
ufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.
ARTICOLO 4
(Adozione degli elenchi dei
tratturi)
La Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti
e acquisito il parere della Commissione consiliare competente per l'
agricoltura e foreste, adotta:
a) l' elenco dei tratturi da conservare, nella loro
integrale o parziale consistenza, perche' ritenuti strettamente necessari alle
esigenze dell' industria armentizia od altre riconosciute esigenze di uso
pubblico. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione e possono essere
trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata
richiesta:
b) l' elenco dei tratturi di cui autorizzare l' alienazione
onerosa, integrale o parziale, perche' ritenuti inadatti o superflui agli scopi
di cui alla lettera a).
Per l' esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla
predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale
regionale addetto puo' accedere alle proprieta' private e compiere tutte le
operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'
accesso per il compimento delle suddette operazioni e' dato congruo preavviso
al proprietario; ove quest' ultimo si
opponga, il personale addetto puo' farsi assistere dalla forza pubblica.
ARTICOLO 5
(Strade rotabili di uso pubblico)
In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso
pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno
tratturale compreso nell' elenco di cui
alla lettera a) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada
comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente
legislazione regionale.
Dette strade sono trasferite al patrimonio dei rispettivi Enti
locali elettivi. La Regione concorre alle spese occorrenti per la manutenzione,
sistemazione e costruzione di dette strade ai sensi della legislazione vigente.
ARTICOLO 6
(Ordine di priorita' nella
alienazione onerosa dei terreni tratturali)
I terreni tratturali compresi nell' elenco di cui alla lettera b)
del precedente art. 4 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita
domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione dell' elenco sul Bollettino
Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorita':
a) possessori attuali del terreno
tratturale richiesto, purche' il possesso trovi fondamento in una formale
concessione;
b) proprietari di fondi che
fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza,
purche' si tratti di titolari di imprese diretto - coltivatrici, singole, o
associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22- 11- 1954, n.
1136 e 9- 1- 1963, n. 9, o di imprenditori agricoli a titolo principale,
singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 75 n. 153 e 10- 5- 76, n.
352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di
imprese diretto - coltivatrici;
c) cooperative agricole o loro
consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni,
mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1- 6- 1977 n. 285 e successive
modificazioni, con preferenza per quelle costituite ai sensi di detta legge
statale o, comunque, per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
d) altri proprietari di fondi che
fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
e) altri richiedenti.
In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu'
esistenti o che si rendesse necessario istituire.
Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e) l'
alienazione e' in ogni caso condizionata all' impegno di utilizzare i terreni a
scopo di pascolo e/ o di coltivazione.
ARTICOLO 7
(Funzioni di vigilanza)
Ai sensi dell' art. 78 del DPR 24- 7- 77, n. 616, i Comuni territorialmente
competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla
integrita' e conservazione dei terreni tratturali e delle servitu'
riconosciute.
Per esercitare le suddette funzioni i Comuni possono avvalersi
anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi.
La repressione degli abusi nonche' l' applicazione di eventuali
sanzioni e' demandato agli Uffici regionali del contenzioso competenti per
territorio ai sensi della legge regionale 15- 11- 77, n. 36, a cui i Comuni
dovranno inoltrare i relativi rapporti.
ARTICOLO 8
(Regime di concessione precaria)
In attesa della adozione degli elenchi di cui al precedente
articolo 4 la Giunta regionale puo' consentire sui terreni tratturali, senza
pregiudizio del libero transito e dell' uso del pascolo consuetudinario degli
armenti: l' affitto per uso di pascolo e/ o di coltivazione erbacea; il
deposito temporaneo di materiali; l' impianto di pali per condutture
elettriche, telefoniche e simili; l' attraversamento del sottosuolo mediante
condutture; il transito dei veicoli; la costruzione di traverse di accesso alle
proprieta' confinanti; l' estrazione di brecciame; l' escavazione di piccoli
fossi, canali per l' irrigazione e di scolo; i permessi per uso di aia e trebbiatura;
le sistemazioni precarie; la concessione e il mantenimento delle servitu'
passive che non implichino occupazione di suolo.
L' affitto dell' erbaggio per uso di pascolo nonche' per uso di
coltivazione erbacea puo' essere consentito per una durata non superiore ad
anni tre salvo rinnovo. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in
cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, puo' essere
consentita la falciatura delle erbe, stabilendo le condizioni necessarie e gli
speciali corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo
sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le
ordinarie trasmigrazioni. Per l' affitto di cui sopra, di regola si procede a
licitazione privata, che sara' indetta obbligatoriamente quando concorrano piu'
domande intese ad ottenere lo stesso affitto.
Il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia, come
pure lo svellimento delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi
in cui riescano al tratturo.
I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano
giustificati da evidenti necessita' locali non altrimenti soddisfacibili, non
impediscano il transito armentizio, purche' sia opportunamente assicurato alla
scadenza della concessione il ripristino del suolo, purche' la concessione
stessa non sia di durata superiore ad un anno. E' consentito il deposito
permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale
serva a ricolmare e/ o appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.
La infissione di pali sui terreni tratturali e' consentita ai
sensi della legislazione vigente, subordinatamente pero' alla condizione che il
beneficiario della concessione si impegni, su richiesta del concedente, a
spostare o modificare l' impianto senza diritto ad indennizzo nonche' a
rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della
concessione o qualora desista dalla stessa.
I lavori per l' attraversamento del sottosuolo non dovranno essere
di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere compiuti
nel tempo strettamente necessario.
In ogni caso dovra' essere garantito il completo ripristino del
suolo attraversato alla scadenza della concessione.
Sui terreni tratturali che sono attraversati nel senso longitudinale
da strade il transito dei veicoli e' limitato alla sede stradale. E' viceversa
vietato sulle zone circostanti e sui terreni tratturali non attraversati da
strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.
La costruzione di traverse e passaggi, che risultino
indispensabili per l' accesso alle proprieta' confinanti, puo' essere
consentita previa delimitazione della zona strettamente necessaria.
L' escavazione di brecciame, puo', in via eccezionale, essere
consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l' imprescindibile
bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione e l'
impossibilita' di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere, in ogni caso,
data precisa assicurazione che la zona di escavazione sia opportunamente
ricolmata allo scadere della concessione.
E' di regola consentita la escavazione di piccoli fossi e di
canali di irrigazione, purche' ne sia riconosciuta la utilita' nell' interesse
delle attivita' agricole ed il richiedente sia gia' in possesso delle
prescritte autorizzazioni.
La concessione di zone per uso di aia e di trebbiatura puo' essere
consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e
consuetudinario. La concessione e' limitata alla durata e allo spazio
riconosciuti strettamente necessari ed e' subordinata all' assoluto divieto di
selciare o di battere il terreno concesso o di destinarlo ad uso diverso.
Il rilascio delle concessioni precarie e' subordinato, in ogni
caso: all' osservanza di ulteriori cautele e limitazioni che si ravviseranno
opportune; alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale
dei terreni tratturali; alla espressa dichiarazione di precarieta' e
revocabilita' della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso
da fissarsi nella deliberazione di concessione e senza diritto a risarcimento;
al pagamento di congruo canone.
Nella deliberazione di concessione la Giunta regionale, fra l'
altro, delega un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in
rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.
La sistemazione precaria dei terreni che siano stati abusivamente
occupati puo' essere assentita purche' l' abusivo occupatore ne faccia domanda
nel termine di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione e siano
osservate le seguenti condizioni:
- che l' occupazione non arrechi
impedimento al transito armentizio e non crei servitu' vietate dalle leggi a
danno del tratturo e del proprietario frontista;
- che l' abusivo occupatore
riconosca formalmente l' abusiva occupazione e, oltre al versamento delle somme
che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il
canone annuo ritenuto congruo;
- che l' occupatore accetti di
osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.
ARTICOLO 9
(Rinvio alla legislazione
preesistente)
Per quanto non espressamente stabilito nel presente titolo e
purche' non in contrasto, valgono le norme legislative in materia di tratturi
di cui ai RRDD 30/ 12/ 1923 n. 3244, 29/ 12/ 1927 n. 2801, 16/ 7/ 1936 n. 1706,
nonche' le relative modificazioni e integrazioni.
TITOLO II
(Norme relative ai beni della
soppressa Opera Nazionale per i
Combattenti)
ARTICOLO 10
(Esercizio delle funzioni
amministrative)
Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della
soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferite alla Regione ai sensi
del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla
Giunta regionale secondo le modalita' stabilite nella presente legge.
ARTICOLO 11
(Personale proveniente dall'
Opera)
Ai sensi e per gli effetti del DPR 24/ 7/ 77, n. 616 e della legge
21- 10- 78, n. 641, il personale dell' Opera Nazionale per i Combattenti
attribuito alla Regione Puglia per effetto del DPR 31- 3- 79, e' assegnato all'
Ispettorato Provinciale dell' agricoltura di Foggia, con il trattamento
economico e la posizione giuridica attuale, e di esso la Giunta regionale si
avvale per procedere alla definitiva destinazione dei beni di cui al presente
titolo.
La definitiva destinazione e inquadramento di detto personale
avverra' ai sensi della normativa regionale vigente.
ARTICOLO 12
(Adozione degli elenchi dei beni
dell' Opera)
Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali
della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla Regione ai
sensi della legge 21/ 10/ 1978 n. 641 la Giunta regionale sentiti i Comuni
territorialmente competenti e acquisito il parere della Commissione consiliare
competente per l' agricoltura e foreste, adotta:
a) l' elenco dei beni da conservare perche' destinati ad
uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono
essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano
documentata richiesta;
b) l' elenco dei beni da destinare all' attuazione di
iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati
della ricerca alla pratica operativa agricola mediante la formazione di aziende
pilota e/ o dimostrative. Detti beni sono amministrati dalla Regione;
c) l' elenco dei beni di cui autorizzare l' alienazione
onerosa, perche' ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alle
precedenti lettere a) e b).
ARTICOLO 13
(Ordine di priorita' nella
alienazione onerosa dei beni dell' Opera)
I beni compresi nell' elenco di cui alla lettera c) del precedente
art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda d'
acquisto entro 90 giorni dalla pubblicazione dell' elenco sul Bollettino
Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorita':
a) possessori attuali del bene
richiesto purche' il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa
di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria,
mezzadria, affitto;
b) cooperative agricole o loro
consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni,
mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1/ 6/ 1977 n. 285 e successive
modificazioni, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza
di giovani dai 18 ai 29 anni;
c) proprietari di fondi
confinanti, purche' si tratti di titolari di imprese diretto - coltivatrici,
singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22/
11/ 1954 n. 1136 e 9/ 1/ 1963 n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo
principale, singoli o associati di cui alle leggi statali 9- 5- 1975 n. 153 e
10- 5- 1976 n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per
i titolari di imprese diretto - coltivatrici;
d) altri richiedenti.
In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu'
esistenti o che si rendesse necessario istituire.
Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c) e d) l'
alienazione e' in ogni caso condizionata all' impegno di utilizzare i terreni
per usi agricoli.
TITOLO III
(Norme comuni)
ARTICOLO 14
(Pubblicita' degli elenchi)
Gli elenchi di cui ai precedenti art. 4 e 12 sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione e affissi all' albo dei Comuni
territorialmente interessati.
Della pubblicazione ed affissione il Sindaco da' notizia con
pubblico manifesto nel quale risulti esplicitamente menzionata la facolta', da
parte di chiunque, di presentare domanda di acquisto secondo le modalita'
stabilite nella presente legge.
ARTICOLO 15
(Commissione regionale di
valutazione)
La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell' Opera Nazionale
per i Combattenti e' fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita
Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta stessa, così composta:
a) il responsabile dell'
Ispettorato provinciale dell' agricoltura territorialmente competente, o suo
delegato;
b) il Sindaco del Comune
territorialmente interessato in tutto o in prevalenza, o suo delegato;
c) un dipendente regionale
agronomo o perito agrario designato dall' Assessore regionale all' agricoltura
e foreste.
Intervenuta l' accettazione del prezzo di stima la Giunta
regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia
direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del
relativo atto pubblico.
Dell' avvenuta vendita e' data comunicazione ai Comuni
territorialmente interessati entro i successivi 30 giorni.
Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale
per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita,
il prezzo e' quello ivi stabilito, ferma restando alla Commissione la
valutazione degli eventuali miglioramenti effettuati e/ o la fissazione dei criteri
da applicare per l' eventuale aggiornamento di detto prezzo.
ARTICOLO 16
(Concessione di contributi
regionali)
In favore dei
richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 6, nonche' di quelli di
cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 13, la Regione autorizza la contrazione
di mutui fino a trenta anni di cui all' art. 2 della legge 1/ 7/ 1977 n. 403. I
mutui sono erogati nel rispetto degli ordini di priorita' e delle preferenze di
cui alla presente legge.
La Regione puo' concedere un concorso negli interessi sui mutui
contratti ai sensi del precedente comma fino alla misura stabilita dall' art.
18 della legge statale 9/ 5/ 1975 n. 153 e dalla lettera a) dell' art. 10 della
legge statale 10/ 5/ 1976 n. 352.
Qualora i richiedenti siano le cooperative di cui alla lettera c)
dell' art. 6 e b) dell' art. 13, e rispettando le preferenze ivi stabilite, la
Regione puo' concedere, in alternativa alla agevolazione creditizia di cui al
precedente comma, un contributo in capitale pari all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile.
Le agevolazioni creditizie e contributive di cui al presente
articolo non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi di altre leggi dello
Stato o della Regione, ad eccezione del contributo di avviamento di cui alla
lettera a) dell' art. 2 della legge regionale 24/ 7/ 1978, n. 34.
ARTICOLO 17
(Delega agli Ispettorati
provinciali all' agricoltura)
I responsabili degli Ispettorati provinciali all' agricoltura sono
delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e
pagamento dei contributi di cui al precedente art. 16, previo parere dei
Comitati Consultivi territorialmente competenti di cui allo art. 11 della legge
regionale 3/ 3/ 1978 n. 15.
ARTICOLO 18
(Norme finanziarie)
Per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di
cui alla presente legge e' autorizzata una spesa globale nel triennio 1980-
1982 pari a lire 0,200 miliardi quale limite di impegno per le agevolazioni
creditizie di cui al secondo comma dell' art. 16 e a lire 0,800 miliardi per le
agevolazioni contributive di cui al terzo comma del medesimo art. 16.
La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione
della Regione per l' esercizio 1980 e' pari, rispettivamente, a 50 e 150
milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le
leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
All' onere di cui al primo comma si fa fronte:
- con le assegnazioni spettanti
alla Regione ai sensi dell' art. 9 della legge 16/ 5/ 1970 n. 281;
- con le assegnazioni spettanti
alla Regione ai sensi della legge 1/ 7/ 1977 n. 403;
- con le assegnazioni spettanti
alla Regione ai sensi dell' art. 7 della legge 2/ 5/ 1976 n. 183.
La Giunta regionale puo' assumere obbligazioni nell' ambito della
spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del
singolo esercizio purche' i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non
eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte nel
bilancio di previsione dell' esercizio successivo per le medesime finalita'.
Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1980 sono
apportate le seguenti variazioni:
- in diminuzione (parte spesa):
cap. 16206....................................... 200 milioni
- in aumento (parte spesa):
cni << Agevolazioni per l' acquisto dei terreni tratturali e
dei beni della soppressa Opera Nazionale
per i Combattenti >>......... 200 milioni
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 9 giugno 1980