ARTICOLO 1
E' istituito l' Ufficio Minerario regionale il quale:
- provvede alle attivita' istruttorie relative all'
esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla
vigente disciplina normativa, nelle materie << acque minerali >> e
<< cave e torbiere >> trasferite alla Regione ai sensi dell' art. 1
del DPR 14- 1- 1972, n. 2 e degli artt.
61 e 62, primo e secondo comma, del DPR
24- 7- 1977, n. 616;
- esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, la
attivita' di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di
un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell' attivita'
estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;
- coordina l' attivita' relativa a studi, indagini
geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla
presente legge;
- esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive,
inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del
loro recupero ai valori ambientali;
- esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti
regionali e locali;
- collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa
del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l' altro, tutte le notizie, dati e
conoscenze risultanti anche da lavori di
perforazione, sbancamenti e costruzione
di gallerie;
- studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'
attivita' mineraria;
- provvede alle attivita' istruttorie ai fini della
pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici della industria
mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;
- provvede alle attivita' istruttorie per l' esercizio, da
parte degli Organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli
attribuite da leggi e regolamenti regionali.
ARTICOLO 2
La Giunta regionale si avvale, altresì dell' Ufficio Minerario
regionale per l' esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali
trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all' art. 62,
terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l' esercizio delle
funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione
statale all' << Ingegnere Capo del distretto minerario >>, agli
<< Ispettori >> ed ai << Periti >> del Corpo statale
delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale, la quale li esercita
avvalendosi, rispettivamente, del Coordinatore, degli Ingegneri e dei Periti
dell' Ufficio Minerario regionale.
ARTICOLO 3
Il personale del Corpo statale delle Miniere messo a disposizione
della Regione in conformita' all' art. 112 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
sara' inquadrato nel ruolo unico regionale con successiva legge nella quale
saranno altresì stabilite le modalita' per la nomina del coordinatore dell'
Ufficio Minerario regionale.
Il personale di cui al comma precedente e quello gia' trasferito
per effetto del DPR 14 gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso l'
Amministrazione regionale, sara' assegnato all' Ufficio Minerario regionale ed
immesso nell' esercizio delle funzioni di cui algi artt. 1 e 2 della presente
legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta medesima.
ARTICOLO 4
L' Ufficio Minerario regionale fa capo al settore Industria della
Amministrazione regionale e viene considerato come Ufficio operativo a se
stante fino a quando il suo ordinamento non sara' diversamente disciplinato con
legge regionale.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria,
Commercio ed Artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello
indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l'
organizzazione e per il funzionamento dell' Ufficio Minerario medesimo.
ARTICOLO 5
Agli oneri rivenienti dall' applicazione della presente legge si
fara' fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Data a Bari, addì 17 gennaio 1980