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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
35
Data
30/04/1980
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 maggio 1980, n. 32, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma per il recupero produttivo degli arenili siti nei territori dei Comuni di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia, danneggiati dal fortunale dei giorni 31- 12- 1979 e 1- 1- 1980.

ARTICOLO 2

(Delimitazione dei territori interessati)

1. I Comuni di cui all' articolo precedente delimitano gli arenili da interessare al presente programma in via d' urgenza entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

2. Detta delimitazione non puo' essere in contrasto con quella eventualmente effettuata dalla Regione ai sensi dell' art. 3 della LR 11aprile 1979, n. 19.

ARTICOLO 3

(Tipologia degli interventi ammessi)

1. Il programma si realizza attraverso l' effettuazione dei seguenti interventi:

 

a) lavori e trattamenti finalizzati al risanamento, sistemazione, ripristino alla coltivazione dei terreni danneggiati, previo accertamento tecnico dello stato degli stessi e dei danni prodottisi;

 

b) lavori di sistemazione precaria per la difesa delle dune;

 

c)*realizzazione di opere stabili per la difesa degli arenili.

            * Lettera così  aggiunta dall’art. 1 della l.r. 27/84

 

2. Gli accertamenti tecnici relativi allo stato dei terreni debbono essere eseguiti, in ogni caso, da Istituti o Enti specializzati pubblici.

ARTICOLO 4

(Attuazione del programma)

1.*L' attuazione del programma, per quanto concerne i lavori previsti dalle lettere a) e b) del precedente art. 3, e' affidata ai Comuni di cui all' art. 1, ciascuno nel territorio di propria competenza, così come delimitato ai sensi del precedente art. 2.

* Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 2 della l.r. 27/84

 

2. Detti Enti adottano i relativi provvedimenti sentite le organizzazioni sociali interessate e in conformita' alle vigenti disposizioni di legge, restando la Regione sollevata da qualsiasi onere e responsabilita' conseguenti all' attuazione degli interventi.

 

3. Ciascun Comune, ogni tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale, perche' ne curi il tempestivo inoltro al Consiglio, una relazione ed un rendiconto documentati sullo stato di attuazione del programma. In base alle risultanze di detti atti e ai conseguenti controlli il Consiglio regionale puo', con propria deliberazione, revocare l' affidamento di cui al primo comma del presente articolo.

 

4.*Le opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 3 saranno realizzate sulla base di un piano di interventi adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La Giunta, prima di proporre il piano, acquisisce il parere dei Comuni interessati.

 

5.*La predisposizione del piano e la sua attuazione sono affidate all’Assessorato all’Agricoltura di concerto con l’Assessorato ai LL.PP. che si avvale della collaborazione dei Comuni territorialmente interessati.

 

6.*Il piano si realizza attraverso specifici progetti esecutivi approvato dalla Giunta regionale.

* I commi 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dal comma 2 dell’art. 2 della l.r. 27/84

ARTICOLO 5

(Autorizzazione della spesa)

1. Per l' attuazione del programma di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri per le spese generali e per la retribuzione della manodopera utilizzata dagli Enti affidatari, e' autorizzata una spesa globale pari a 1.500 milioni di lire, da ripartire in ragione di 900 milioni di lire a favore del Comune di Margherita di Savoia, 400 milioni di lire a favore del Comune di Zapponeta, 200 milioni di lire a favore del Comune di Manfredonia.

 

2. Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale ripartisce e accredita ai tesorieri degli Enti affidatari le somme di cui al primo comma.

 

3. Qualora il Consiglio regionali deliberi la revoca di cui a terzo comma del precedente art. 4, il Comune interessato e' tenuto a restituire le somme non impegnate alla data della notificazione della revoca entro 45 giorni dalla notificazione stessa.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

Omissis