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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
39
Data
30/04/1980
Abrogato
 
Materia
Enti strumentali dipendenti
Titolo
Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 dell' Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 maggio 1980, n. 32, S.O.
Allegati

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

  1. Fatto salvo quanto stabilito dalla riforma sanitaria, l' organizzazione e la gestione dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sono disciplinate, in attuazione della legge 23/ 12/ 75, n. 745, secondo le norme dell' accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.
  2. Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata approvate con legge regionale.

ARTICOLO 2

  1. Per la elezione dei rappresentanti della Regione Puglia nel Consiglio di Amministrazione dell' Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi.
  2. Risultano eletti i sei nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.
  3. Per l' elezione dei rappresentanti della Regione Puglia nel Collegio Sindacale dell' Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

Omissis

Data a Bari, addi' 30- 4- 1980

ALLEGATO

Accordo tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l' organizzazione dell' Istituto Zooprofilattico sperimentale

ARTICOLO 1

(Competenze regionali)

  1. Le funzioni amministrative, gia' esercitate dallo Stato sull' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ai sensi della Legge 23 Giugno 1970, n. 503 e 11 Marzo 1974, n. 101, e trasferite alle regioni Puglia e Basilicata dalla Legge 23 Dicembre 1975, n. 745, sono svolte congiuntamente dalle due Regioni secondo le norme del presente accordo.

ARTICOLO 2

  1. L' Istituto Zooprofilattico ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Esso opera quale primario strumento tecnico - scientifico delle regioni Puglia e Basilicata, per il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3 nell' ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due regioni.
  2. L' Istituto ha sede in Foggia.

ARTICOLO 3

1. L' Istituto Zooprofilattico svolge, in via primaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 23/ 12/ 1975 n. 745, i seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonesi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla legge 30/ 4/ 1962, n. 283, modificata dalla legge 23/ 2/ 1963, n. 441 e di cui alla legge 15/ 2/ 1963 n. 281, modificata dalla legge 8/ 3/ 1968 n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l' assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell' ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;

e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato per l' espletamento dei compiti di cui al presente accordo o per le attivita' zooprofilattiche degli enti territoriali, nonche' per le attivita' che attengono ai piani agricoli - zootecnici;

f) la cooperazione tecnico - scientifica con Istituti esteri del settore veterinario, previe opportune intese con il Ministero della Sanita'.

2. L' Istituto Zooprofilattico opera nell' ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonche' nell' ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia, disposti dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.

  1. L' Istituto Zooprofilattico puo' prestare l' assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l' Italia e i Paesi esteri.
  2. L' Istituto Zooprofilattico opera in stretto rapporto territoriale e tecnico - funzionale con le unita' locali socio - sanitaria, con i comuni, le province e gli altri enti territoriali.
  3. L' Istituto provvede inoltre alle altre funzioni ad esso demandate dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.

ARTICOLO 4

(Produzione)

1. L' Istituto Zooprofilattico con le prescritte autorizzazioni del Ministero della Sanita' provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni;

puo' inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente piu' diffuse.

  1. Per le attivita' di produzione di cui al precedente comma o per la gestione di centri per la fecondazione artificiale deve istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
  2. Nel caso di produzione di farmaci, il laboratorio istituito per tale scopo assume carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un Direttore appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

(Organizzazione)

  1. L' Istituto Zooprofilattico e' organizzato in laboratori, nelle provincie della Puglia e della Basilicata, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite, secondo quanto disposto dall'art. 6, della legge 23/ 12/ 1975, n. 745, con regolamento dell' Istituto, anche mediante opportune intese con gli Enti locali e gli Enti sanitari che gestiscono analoghe strutture sanitarie.
  2. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d' ufficio ai sensi della legge 26/ 2/ 63 n. 441, e un laboratorio per l' analisi dei campioni di mangine per l' alimentazione degli animali e degli integratori per i mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della Sanita' ai sensi della legge 15/ 2/ 63, n.281.
  3. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre Amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l' applicazione della citata legge n. 281.
  4. Si terra' tuttavia conto delle strutture sanitarie gia' esistenti, in modo da evitare duplicazioni di servizi ed assicurare il coordinamento delle loro attivita'.

ARTICOLO 6

(Organi dell' Istituto)

  1. Sono organi dell' Istituto Zooprofilattico:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

3) la Giunta esecutiva;

4) il Collegio sindacale.

ARTICOLO 7

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da dodici membri, di cui sei eletti dal Consiglio regionale della Basilicata e sei eletti dal Consiglio regionale della Puglia.
  2. Interviene alle sedute del Consiglio, con voto consuntivo, il Direttore dell' Istituto.
  3. I rappresentanti di ciascuna Regione verranno eletti con schede limitate a quattro nomi.
  4. Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione:

- i membri dei due Consigli regionali;

- coloro che hanno rapporti commerciali con l' Istituto;

- coloro che abbiano lite pendente con l' Istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell' art.1219 del CC, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

  1. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con decreto del Presidente della Regione dove ha sede l' Istituto, di concerto con il Presidente della Regione dove ha sede l' Istituto, di concerto con il Presidente dell' altra Regione.
  2. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un membro, il Consiglio regionale interessato provvede alla sostituzione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
  4. Per la approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, del bilancio preventivo e consuntivo, degli atti di disposizione del patrimonio, nonche' per la nomina del presidente, del vice presidente, nonche' dei membri del Comitato tecnico - scientifico di propria spettanza, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  5. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno dei due presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  7. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno dei due presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  9. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

ARTICOLO 8

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) lo statuto dell' Istituto e le sue modificazioni;

b) la nomina della Giunta esecutiva;

c) la nomina del Presidente e del Vice presidente;

d) il programma annuale di attivita' dell' Istituto, nel rispetto dei piani emanati, per la parte di propria competenza, dalle due Regioni;

e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

f) il conferimento del servizio di tesoreria e ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;

g) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

h) gli altri regolamenti dell' Istituto;

i) i provvedimenti attinenti ogni altra materia riservata al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto;

l) eventuali proposte del Comitato tecnico scientifico per interventi o programmi che non rientrano nelle programmazioni regionali.

ARTICOLO 9

(Indennita')

  1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari a quella massima stabilita dalla legge 26/ 4/ 74, n. 169, per i Sindaci dei Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti.
  2. Agli altri componenti della Giunta esecutiva e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari al 35% di quella fissata per il Presidente al comma precedente.
  3. Agli altri componenti il consiglio di Amministrazione, ai componenti il comitato Tecnico Scientifico ed ai componenti il collegio sindacale e' corrisposto un gettone di presenza pari a L. 30.000 per seduta.
  4. Compete, inoltre, l' indennita' di missione, se ed in quanto dovuta, rapportata a quella stabilita per i dirigenti generali della Amministrazione civile dello Stato, nonche' il rimborso delle spese di viaggio.
  5. Per i componenti gli Organi collegiali suddetti dipendenti dell' Istituto e delle Regioni, si applicano le norme in vigore presso i rispettivi enti di appartenenza.

ARTICOLO 10

(Personale)

  1. In conformita' dell' art. 10 della legge 745 del 23- 12- 1975, il rapporto di lavoro del personale e' disciplinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto, per quanto attiene il regolamento organico e lo stato giuridico, sulla base di criteri concordati presso il Ministero della Sanita' fra le Regioni da una parte e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall' altra e, per quanto attiene il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie, stipulato fra le Regioni e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

ARTICOLO 11

(Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

  1. Per accertate e gravi irregolarita', per inosservanza delle prescrizioni della programmazione regionale, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell' Istituto, il Presidente della Giunta regionale della Regione dove ha sede l' Istituto, di concerto con il Presidente della Giunta dell' altra Regione, puo' sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell' Istituto.
  2. Il Consiglio di amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

ARTICOLO 12

Il Presidente

  1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed e' scelto a turni alternati tra i rappresentanti della Regione Puglia e quelli della Regione Basilicata.
  2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni, decadenza o morte del Presidente o per scioglimento del Consiglio di Amministrazione si debba procedere al rinnovo anticipato della presidenza, il nuovo Presidente viene scelto tra i rappresentanti della Regione cui appartiene il Presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.

ARTICOLO 13

(Compiti del Presidente)

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta esecutiva; da' esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio; vigila sull' osservanza delle leggi e dello statuto; firma gli atti che comportano impegni per l' Istituto; sovraintende al buon funzionamento dell' Istituto ed esercita le altre che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione.
  2. In particolare, lo statuto indica quali provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell' Istituto, possano essere adottati dal Presidente, salva la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

ARTICOLO 14

(Il Vice Presidente)

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonche' in caso di vacanza dell' ufficio.
  2. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti della regione alla quale non appartiene il Presidente.

ARTICOLO 15

(Composizione, nomina e attribuzioni della Giunta

esecutivo)

  1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente nonche' da quattro membri scelti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, due per ciascuna Regione con schede limitate ad un nome.
  2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza della Giunta.
  3. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti dallo Statuto.

ARTICOLO 16

(Composizione e nomina del Collegio Sindacale)

  1. Il Collegio Sindacale e' composto da cinque membri di cui due eletti dal Consiglio regionale della Puglia, due eletti dal Consiglio regionale della Basilicata ed uno nominato dal Consiglio di Amministrazione dell' Istituto ed estraneo a questo, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
  2. Il Collegio Sindacale elegge il proprio presidente.
  3. Non possono essere nominati membri del Collegio e, se nominati, decadono dall' ufficio:

- coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto;

- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano, nell' Istituto, l' ufficio di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione o il posto di Direttore;

- chi ha rapporti commerciali o professionali con l' Istituto;

- i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti dell' Istituto;

- chi abbia lite pendente con l' Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito, in mora, ai sensi dell' art. 1219 del Codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

  1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

ARTICOLO 17

(Compiti del Collegio Sindacale)

  1. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell' Istituto, nonche' di accertare la regolarita' delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.
  2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
  3. Sui risultati dell' attivita' di vigilanza il Collegio Sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di Amministrazione, al Comitato interregionale di controllo.

ARTICOLO 18

(Composizione e nomina del Comitato tecnico - scientifico)

  1. Il Comitato tecnico - scientifico e' cosi' composto:

- il Direttore dell' Istituto, che lo presiede;

- n. 4 docenti universitari esperti, rispettivamente, in profilassi e polizia veterinaria, igiene e sanita' degli alimenti di origine animale, igiene zootecnica e mangimistica, biochimica e farmacologia veterinaria, nominati d' intesa dagli Assessori alla Sanita' delle Regioni Puglia e Basilicata;

- n. 2 veterinari dei ruoli regionali nominati dall' Assessore alla Sanita' di ciascuna Regione;

- n. 3 tecnici laureati dipendenti dell' Istituto, nominati dal Consiglio di Amministrazione,

dei quali uno in servizio presso la sede centrale dell' Istituto, uno in servizio presso le Sezioni provinciali della Regione Puglia e uno in servizio presso le Sezioni provinciali della Regione Basilicata.

  1. Il Comitato e' organo tecnico consultivo dell' Istituto. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.
  2. Il Comitato Tecnico si riunisce almeno due volte all' anno e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo richieda.

ARTICOLO 19

(Compiti del Comitato tecnico - scientifico)

  1. Il Comitato tecnico - scientifico formula proposte ed esprime pareri:

- sui programmi di ricerca sperimentale, sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

- in ordine alle attivita' di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

- in ordine alle attivita' di formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato;

- in ordine alla cooperazione tecnico – scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;

- in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.

2. Il Comitato tecnico - scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta esecutiva.

ARTICOLO 20

(Controllo)

Articolo abrogato dall’art. 43 della l.r. 22/94 a sua volta abrogata dalla l.r. 10/2002

ARTICOLO 21

(Contenuto ed esercizio del controllo)

Articolo abrogato dall’art. 43 della l.r. 22/94° sua volta abrogata dalla l.r. 10/2002

ARTICOLO 22

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell' Istituto e' costituito dai beni in proprieta' al momento dell' entrata in vigore della Legge 23 Giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all' Istituto.
  2. In caso di cessazione dell' Istituto, il patrimonio viene trasferito alle Regioni interessate di intesa tra le stesse.
  3. Il Presidente della Regione dove ha sede L' Istituto, di concerto con il Presidente dell' altra Regione, autorizza l' accettazione di lasciti e donazioni, nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della legge 21/ 6/ 1896 n. 218 e del relativo regolamento di esecuzione 26 luglio 1896 n. 361.

ARTICOLO 23

(Finanziamento dell' Istituto)

  1. L' Istituto provvede alla sua attivita':

a) con i contributi delle Regioni Puglia e Basilicata e quelli eventuali di altri Enti pubblici

o privati comunque interessati all' incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

b) con i redditi del proprio patrimonio;

c) con i proventi diversi stabiliti con deliberazioni dei Consigli regionali della Puglia e della Basilicata;

d) con utili derivanti dalla gestione del servizio di centri di fecondazione artificiale degli animali;

e) con utili derivanti dalle attivita' di produzione di cui all' art. 4;

f) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall' Istituto;

g) con ogni entrata riveniente dall' applicazione di disposizioni legislative.

ARTICOLO 24

(Nomina del primo Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell' Istituto Zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo.

ARTICOLO 25

(Statuto, Regolamento organico e stato giuridico del personale)

  1. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio di Amministrazione dell' Istituto provvede alla revisione dello Statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali in cui svolge l' attivita' l' Istituto stesso.
  2. Lo Statuto dovra' prevedere modalita' di consultazione e partecipazione delle categorie interessate alle attivita' dell' Istituto.
  3. Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di cui all' art. 10 della legge 23/ 12/ 1975, n. 745.

ARTICOLO 26

(Il Direttore)

  1. La nomina del Direttore dell' Istituto avviene per pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le procedure ed il programma di esami che saranno fissati nel Regolamento organico del personale.

ARTICOLO 27

(Qualifica e modalita' di assunzione del personale)

  1. Fino alla data di esecutivita' della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all' art. 10, il personale dell' Istituto e' inquadrato nelle qualifiche previste dall' Art. 14, primo comma, della Legge 23 Giugno 1970, n. 503, e l' assunzione del personale stesso e' effettuata secondo le successive disposizioni del predetto art. 14, con le seguenti modificazioni per quanto concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi:

- il Direttore Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanita' e' sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna Regione inquadrati al settimo livello funzionale;

- il funzionamento della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanita' con qualifica non inferiore a Ispettore Generale e' sostituito da due funzionari amministrativi regionali, uno per ciascuna Regione, inquadrati al settimo livello funzionale.

  1. Non fanno parte delle suddette commissioni il Capo dei Laboratori di Veterinaria dell' Istituto Superiore di Sanita', il Primo Ricercatore della Carriera dei laboratori di veterinaria dell' Istituto Superiore di Sanita', il funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanita' con qualifica non inferiore ad Ispettore generale.
  2. Le funzioni di Segretario delle commissioni di concorso sono esercitate dal Segretario del Comitato di cui all' art. 20.