(1) La
presente legge è stata abrogata dall’art. 18, L.R. 4 dicembre 2009, n.
31
(2) Vedi, anche, l'art. 5, L. R. 11 maggio 1990,
n. 29.
.
TITOLO I
Finalità della legge
Art. 1
Obiettivi.
[La Regione, allo scopo di
favorire un costante rapporto tra scuola, società e mondo del lavoro, programma,
promuove ed attua interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena
funzione del diritto allo studio anche nel quadro dell'educazione permanente e
secondo le esigenze dell'istruzione ricorrente.
Tali interventi sono finalizzati alla realizzazione degli
obiettivi di sviluppo umano, Culturale e sociale di cui agli artt. 7 e 8 dello
Statuto della Regione Puglia e in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
618]
.
Art. 2
Destinatari.
[La presente legge è
destinata agli utenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con
particolare riferimento alla scuola materna e dell'obbligo, agli studenti delle
Università e, per quanto riguarda la promozione culturale ed educativa, a tutti
i cittadini] .
Art. 3
Forme di intervento.
[Al conseguimento degli
obiettivi previsti dal precedente art. 1, la Regione provvede mediante:
a)
l'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'espletamento delle funzioni ad
essi attribuite a norma degli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 618/1977 e da
estendersi anche alle scuole materne;
b)
i supporti tecnici all'azione di orientamento scolastico svolta dai direttori
scolastici;
c)
la realizzazione di strutture e servizi per la educazione permanente e la
istruzione ricorrente di tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi ed i
bisogni emergenti;
d)
la programmazione di interventi nell'edilizia scolastica con l'indicazione di
criteri che condizionano l'erogazione di fondi regionali al rispetto della
vigente normativa;
e)
la predisposizione di servizi di assistenza scolastica in favore degli studenti
universitari] .
TITOLO II
Programmazione degli interventi
Art. 4
Programmazione distrettuale.
[I consigli distrettuali
scolastici, nell'espletamento delle loro funzioni, sulla base degli indirizzi
della Regione e delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elaborano,
per l'anno finanziario successivo, il programma annuale per l'attuazione del
diritto allo studio.
Tale programma, che dovrà indicare le singole forme, le
priorità nonché la localizzazione degli interventi, viene inviato alla Regione
ed ai comuni del distretto scolastico e al consiglio scolastico
Provinciale] .
Art. 5
Piani comunali.
[I comuni, entro il mese
di giugno, in linea con le indicazioni contenute nel programma distrettuale e
tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse, di quelle indicate nei
bilanci annuali e pluriennali della Regione e dei fondi attribuiti direttamente
dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento per l'espletamento delle
funzioni e dei servizi di assistenza scolastica di cui alla lett. a) del
precedente art. 3.
Detto piano dovrà indicare le singole forme, le priorità
nonché la localizzazione degli interventi.
I
comuni formulano, altresì, alle rispettive Province e alla Regione proposte per
l'azione di programmazione e coordinamento dei servizi di cui alla lett. b) del
precedente art. 3] .
Art. 6
Piano regionale.
[Nel quadro del programma
di sviluppo economico, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, elabora il piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio,
tenendo conto del programmi dei distretti scolastici e dei piani di intervento
proposti da ciascun Comune, nonché delle proposte di coordinamento formulate dai
consigli scolastici provinciali, di cui all'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 416.
Il
piano regionale individua i fabbisogni in relazione alla popolazione scolastica,
alle condizioni socio-economiche delle zone, al tipo di insediamento sul
territorio, all'indice di carenza dei servizi.
Detto programma di intervento viene definito entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale della
Regione.
Nell'elaborazione del piano regionale annuale per
l'attuazione del diritto allo studio sarà data priorità agli interventi
destinati agli alunni della scuola materna e dell'obbligo, e diretti a favorire
le iniziative del tempo pieno.
Saranno inoltre privilegiati gli interventi di tipo
collettivo rispetto a quelli a carattere individuale.
In
particolare la Regione erogherà ai comuni contributi sulla base delle seguenti
priorità:
a)
servizi di mensa;
b)
servizi di trasporto;
c)
dotazione e funzionamento delle biblioteche di classe e d'istituto;
d)
interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati e dei disadattati;
e)
espletamento dei servizi e delle attività di cui alle lett. b), d), f) e g)
dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ad integrazione dei contributi
che i consigli di circolo e d'istituto ricevono dallo Stato;
f)
interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che
frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell'ambito regionale,
qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale
(3);
g)
assegnazione di fondi ai Convitti nazionali e ai Convitti annessi agli Istituti
professionali e/o tecnici di Stato per il conferimento di posti gratuiti e
semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli che versino in particolari
condizioni di bisogno, oltreché per garantire la funzionalità e l'efficienza dei
Convitti medesimi;
h)
provvidenze per incentivare l'istituzione delle scuole materne comunali che
assicurino, comunque, il funzionamento degli organi collegiali della scuola.
Al
fine di favorire le associazioni dei comuni entro gli ambiti territoriali di cui
all'art. 11 della legge n. 833 per l'espletamento dei servizi ed interventi
prioritari di cui al presente articolo, viene assegnato a ciascun Comune
consorziato un ulteriore fondo pari al 10% dell'intero contributo spettante in
base al piano regionale] .
(3)
Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 1, L.R. 12 maggio 1980, n. 43.
Art. 7
[Oltre a quanto previsto
dall'art. 2 la presente legge è destinata anche alle Scuole non statali
pubbliche e private di ogni ordine e grado] .
TITOLO III
Organizzazione istituzionale degli interventi e dei servizi
(giurisprudenza)
Art. 8
Funzioni dei comuni.
[I comuni tenendo conto delle priorità indicate nel
precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:
1)
istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa;
2)
trasporto e facilitazione di viaggio;
3)
contributi di gestione per le scuole materne non statali, con priorità per le
scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle
rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito
predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di
Scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste
di scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all'utenza.
Le
Scuole materne non statali, per fruire dei contributi, sono tenute ad inviare un
rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore secondo le modalità
fissate dallo stesso.
Il
rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i comuni, secondo i
precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di
indicazioni dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione;
4)
provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le Scuole
elementari e medie di 1° grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative
assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole
pubbliche rispetto all'utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura
collettiva.
5)
contributi per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed
individuale, nonché per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di
libri, giornali e riviste;
6)
fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
7)
interventi idonei a favorire l'organizzazione di attività parascolastiche,
ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle
promosse dallo Stato per l'attuazione della Scuola a tempo pieno, anche con
colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;
8)
potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti
gratuiti e semi-gratuiti in convitti ivi compresi i convitti nazionali, nonché
assegni di alloggio in pensionati;
9)
iniziative per l'eliminazione dell'evasione dell'obbligo scolastico, delle cause
di ripetenza e di interruzione scolastica;
10) interventi per il decondizionamento
socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e del disabili,
favorendone la integrazione mediante l'inserimento nelle strutture scolastiche
ordinarie, salvo casi di eccezionali gravità per i quali si renda necessaria
un'adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell'ambito delle stesse
strutture. Per il raggiungimento di tali finalità possono essere stipulate
convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il
finanziamento di ben definiti progetti socio-educativi, concordati con gli
organi collegiali della scuola (4).
Gli interventi in questo settore sono complementari di
quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e
devono tenere conto della specificità e delle competenze statali in materia;
11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli
emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della
società, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla C.E.E.
e nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge regionale 23 ottobre
1979, n. 65;
12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina
scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie
locali;
13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al
decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le
cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il
diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile
connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio. I servizi di cui al
presente articolo sono destinati anche al lavoratori studenti e agli adulti che
frequentano corsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico. Saranno
altresì stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le
organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente
articolo, i comuni possono avvalersi dell'opera dei consigli di circolo e di
istituto, anche mediante l'assegnazione dei fondi necessari agli stessi
(5)] .
(4)
Vedi, anche, quanto disposto dal quinto comma dell'art. 10, L.R. 9 giugno 1987, n. 16.
(5)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 12 maggio 1980, n. 43.
Art. 9
Personale.
[Per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al precedente art. 8 i comuni dispongono l'assunzione del
personale necessario nel rispetto dei propri ordinamenti e della legislazione
statale vigente, utilizzando il personale riveniente dai disciolti Patronati
scolastici e Consorzi Provinciali dei Patronati scolastici di cui agli artt. 3 e
4 della legge regionale 11 ottobre 1978, n. 53.
Ai
fini della riqualificazione e dell'aggiornamento del personale di cui al primo
comma, i comuni si avvalgono delle disposizioni previste dalla legge regionale
17 ottobre 1978, n. 54 sulla formazione professionale.
Il
personale di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 ottobre
1978, n. 53 viene immesso nei ruoli regionali previa idoneità conseguita
mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti alla
qualifica di assunzione, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso
al livello di concorso (6)] .
(6)
Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 12 maggio 1980, n. 43.
Art. 10
Funzioni della Regione (7).
[La Regione realizza le
finalità di cui alla presente legge con:
a)
la promozione di studi, documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore
conoscenza dei problemi del diritto allo studio;
b)
la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella
materia;
c)
l'organizzazione di convegni, incontri di studio, interventi promozionali,
manifestazioni culturali ed educative alle quali siano interessate strutture
formative operanti nella Regione;
d)
l'organizzazione di ricerche da parte degli alunni di scuole di ogni ordine e
grado;
e)
ricerche ed attività promozionali in materia di diritto allo studio.
Per tali interventi viene istituito un apposito fondo nei
bilanci annuali e pluriennali della Regione, la cui consistenza non può essere
superiore al 3% del finanziamento previsto per la presente legge.
Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi a),
b) e c) del primo comma, la Regione terrà conto delle indicazioni fornite dai
consigli scolastici provinciali] .
(7)
Vedi anche il Reg. 18 ottobre 2004, n. 3 recante criteri per la concessione di
contributi in materia di diritto allo studio.
Art. 11
Distretti scolastici.
[La Regione riconosce la
funzione programmatoria e propositiva dei consigli
scolastici distrettuali così come indicata dall'art. 12 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 418.
Per l'esercizio di tali funzioni e per la realizzazione di
iniziative promozionali di studio e di ricerca nella materia, la Regione eroga
contributi ai consigli scolastici distrettuali sulla base di programmi ben
definiti e per obiettivi specifici di attività] .
Art. 12
Vigilanza e controllo.
[Gli atti contabili
relativi all'utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi dei precedenti articoli
restano acquisiti alla scuola e/o Ente per l'esercizio del potere di vigilanza
della Regione.
Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla
Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati] .
Art. 13
Servizio regionale per
l'orientamento.
[Ai sensi dell'art. 39 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 31 della legge regionale 17 ottobre
1978, n. 54 e nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai distretti
scolastici, è istituito il servizio regionale per l'orientamento.
Il
servizio ha lo scopo di contribuire a:
a)
rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo studio e diritto alla
formazione e al lavoro, garantendo il collegamento tra i sistemi formativi
scolastico e professionale, ai fini della programmazione e dell'attuazione di
iniziative e attività rispondenti ai bisogni del territorio;
b)
rimuovere le cause dell'emarginazione sociale, operando per l'inserimento e/o il
reinserimento formativo, lavorativo e sociale degli invalidi, dei disabili,
degli handicappati e dei disadattati in genere.
c)
definire i programmi regionali di attività, di orientamento e di formazione
utilizzando i dati e le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il mercato
del lavoro, rilevati ed analizzati dall'osservatorio regionale del mercato del
lavoro.
Il
servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente come struttura di
ricerca operativa e di documentazione ed ha ruolo di promozione e consulenza
tecnica nei confronti del sistema policentrico che presiede al processo
formativo e produttivo] .
Art. 14
Organizzazione del servizio regionale di
orientamento.
[Per la realizzazione
degli scopi di cui al precedente articolo il servizio è così organizzato:
a)
in ciascuno dei cinque capoluoghi di provincia opera un centro di orientamento;
b)
fatte salve le situazioni pregresse, ciascun centro ha un organico tecnico di n.
6 operatori, esperti nelle discipline di assistenza sociale, economia,
pedagogia, psicologia, sociologia e statistica, così distinti:
un
assistente sociale;
un
1 economista;
un
1 pedagogo;
un
1 psicologo;
un
1 sociologo;
un. 1 tecnico di statistica applicata;
c)
per ciascun Centro è attribuito il ruolo di responsabile ad un operatore
tecnico, che ha anche la responsabilità dei collegamenti funzionali del servizio
a livello orizzontale e verticale;
d)
tutte le attività del servizio comunque svolte nell'ambito regionale sono
programmate e coordinate dall'Assessorato regionale alla pubblica istruzione che
predispone anche i relativi piani finanziari. All'assolvimento di tali funzioni
di programmazione e coordinamento provvede l'Ufficio Studi e programmazione di
cui all'art. 23, all'uopo utilizzando anche un gruppo di lavoro composto da
personale tecnico analogo a quello dei Centri di orientamento
e)
nell'organico tecnico di ciascuna struttura provinciale è inserito il personale
regionale utilizzato presso i Centri di orientamento scolastico e professionale,
già appartenente ai disciolti Consorzi provinciali per la istruzione tecnica,
così come disposto dall'art. 31 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;
f)
è previsto, a richiesta, l'inserimento aggiuntivo nell'organico tecnico dei
Centri e/o dell'Ufficio Studi e programmazione degli operatori dell'ENPI ai
sensi dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
g)
tutto il personale tecnico del Servizio di orientamento è impegnato a
partecipare alle attività di qualificazione e di aggiornamento organizzate dalla
Regione;
h)
la struttura del servizio è completata assegnando a ciascun Centro personale
amministrativo ed ausiliario in numero non inferiore a 3 unità: un segretario,
un addetto di segreteria e un usciere.
La
gestione del servizio di orientamento è realizzata dalle Province o Consorzi di
Enti locali all'uopo delegati a norma dell'art. 31 della legge regionale 17
ottobre 1978, n. 54.
Il
personale In servizio presso i Centri d'orientamento alla data di pubblicazione
della presente legge e quello di cui al precedente punto h), è comandato presso
le Province o i Consorzi di Enti locali per il prosieguo dell'attività ai sensi
della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18] (8).
8)Articolo abrogato
dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.
Art. 15
Educazione permanente.
[La Regione, nel quadro
dell'educazione permanente, attribuisce un posto preminente all'area dell'età
adulta e, per la programmazione e la gestione dell'attività extrascolastica a
ciò finalizzata, si avvale degli Enti locali, dei distretti scolastici, delle
associazioni culturali, professionali e sociali].
Art. 16
Strutture e servizi.
[Per il raggiungimento
delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione utilizza le strutture
dei Centri di servizi sociali e culturali di cui alla legge regionale 12
dicembre 1979, n. 76.
Tali Centri assumono la denominazione di Centri regionali
dei Servizi Educativi e Culturali. Il loro numero è determinato in ragione di
uno per ogni distretto scolastico. I Centri assicurano il servizio di educazione
permanente in tutti i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.
I
Centri avranno sede, di norma, nel Comune in cui è ubicato il consiglio
scolastico distrettuale.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
i comuni interessati, ove necessario, inviano alla Regione una pianta
planimetrica dei locali da adibire a sede dei centri di cui al secondo comma,
nonché la richiesta di strutture, attrezzature e suppellettili indispensabili
per la funzionalità degli stessi.
Entro il predetto termine, i comuni ed i consigli
scolastici distrettuali inviano una proposta concernente l'organico degli
operatori necessari in ciascun ambito territoriale per l'espletamento dei
compiti di cui al successivo art. 17, tenendo conto della popolazione residente,
delle strutture socio-educative esistenti, delle condizioni socio-economiche di
ciascuna area.
Gli oneri relativi alle spese di funzionamento del centro
saranno assunti a carico della Regione con apposita legge di finanziamento,
nella quale saranno indicati i limiti organici degli operatori di ciascun
Centro, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge] .
Art. 17
Compiti.
[I Centri regionali dei
Servizi Educativi e Culturali curano iniziative rivolte a:
1)
acquisire dati e informazioni e predisporre analisi per la programmazione
culturale della Regione e degli Enti locali e concorrere alla rilevazione delle
modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;
2)
collaborare per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione
e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni
culturali, archeologici e ambientali;
3)
formulare proposte ed esprimere indicazioni relative agli interventi regionali
in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono
attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;
4)
promuovere ed organizzare iniziative culturali, artistiche, teatrali,
cinematografiche e musicali e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione
con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le
associazioni democratiche al fine di diffondere la cultura in una visione
complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;
5)
gestire un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria gli
esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per
valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano
con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del
sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia;
6)
formare gli adulti mediante azioni di recupero e tecniche moderne di
alfabetizzazione;
7)
organizzare seminari, convegni, corsi residenziali, corsi per adulti;
8)
fornire strumenti tecnici di sostegno alle attività di educazione permanente e
di perfezionamento culturale e professionale dei lavoratori;
9)
realizzare corsi di educazione musicale;
10) raccordare l'orientamento scolastico e professionale
alla programmazione regionale ed ai compiti operativi delegati alle Province;
11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni della
evasione dell'obbligo scolastico; dell'emarginazione e dell'indice di utenza dei
servizi di assistenza scolastica;
12) favorire l'interscambio educativo e culturale di cui
alle lett. e) ed f) dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
13) estendere alle comunità di base la fruizione dei musei
e delle biblioteche di circolo e di istituto in correlazione con i rimanenti
beni bibliografici esistenti nell'ambito territoriale;
14) realizzare iniziative di educazione permanente presso
presidi sanitari, di difesa e protezione civile e nelle istituzioni educative e
rieducative;
15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche mediante
opportune azioni di conoscenza linguistica, storica e di folklore locale;
16) realizzare quant'altro già di competenza dello Stato e
trasferito alle Regioni in materia di educazione degli
adulti] .
Art. 18
Edilizia scolastica.
[La programmazione degli
interventi di competenza regionale in materia di edilizia scolastica, che
concernono l'acquisto, la costruzione di nuovi edifici scolastici, il
completamento l'ampliamento e il riattamento di quelli già esistenti, viene
svolta dall'Assessorato alla P.I. della Regione] .
Art. 19
Edilizia scolastica -
Interventi.
[Per gli adempimenti di
cui al precedente articolo l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo conto
dei piani di intervento elaborati dai comuni, dalle Province e loro Consorzi,
sulla base della programmazione distrettuale considerate le carenze di strutture
di edilizia scolastica sul territorio, formula una proposta di interventi. Tale
proposta va articolata con ordine di priorità anche al fine di costituire unità
scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola,
la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado.
L'Assessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la competente Commissione
consiliare, invia tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale nominato
dalla Giunta regionale, per la successiva elaborazione del piani pluriennali e
dei programmi annuali di finanziamento, ai sensi del terzo comma dell'art. 7
della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, ferme restanti le priorità indicate
sulla proposta].
Art. 20
Opere Universitarie.
[...] (9).
(9)
Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 44, L.R. 5
luglio 1996, n. 12.
Art. 21
Università e istituti di
ricerca.
[...]
(10).
(10)
Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 41, L.R.
11 marzo 1988, n. 12.
Art. 22
Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativo.
[La Regione, per le
funzioni di programmazione, ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli
della presente legge, si avvale della collaborazione dell'I.R.R.S.A.E. anche al fine di confrontare e di utilizzare i
risultati conseguiti nell'area operativa comune (11)] .
(11)
Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 11 aprile
1985, n. 20.
Art. 23
Ufficio studi e
programmazione.
[L'Ufficio «Programmazione
delle attività di formazione» istituito con l'art. 6 della legge regionale 17
ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione di «Ufficio studi e
programmazione».
Le
funzioni istituzionali di detto Ufficio si estendono a tutti i problemi
concernenti il diritto allo studio.
In
particolare vengono demandati al predetto Ufficio:
i
compiti di cui all'art. 10 della presente legge, nonché quelli della legge
regionale n. 54 del 1978 sulla formazione professionale;
il
funzionamento dell'équipe di esperti per l'orientamento di cui all'art. 14;
l'utilizzazione di operatori ed esperti per le tematiche
concernenti il diritto allo studio e la formazione professionale.
In
attesa della legge sulla strutturazione degli uffici, i settori Assistenza
scolastica e formazione professionale, vengono unificati assumendo la
denominazione di settore della P.I.].
Art. 23-bis
[Tutti gli interventi
previsti dalla presente legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello
Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni proprie degli
organi scolastici preposti alla gestione della scuola (12)] .
(12)
Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 4, L.R. 12 maggio 1980,
n. 43.
TITOLO IV
Norme transitorie
Art. 24
Istituti professionali di
Stato.
[In deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 3, 6 e 8
e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria
superiore, l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli
Istituti professionali di Stato è dei Convitti annessi è assicurata direttamente
dalla Regione, sulla base dei piani finanziari elaborati dai consigli degli
Istituti interessati, tramite i comuni competenti per
territorio].
Art. 25
Personale dei Centri di
Orientamento.
[Il personale necessario
al completamento dell'organico tecnico dei Centri di Orientamento, di cui al
punto b) dell'art. 14 e dell'Ufficio Studi e Programmazione di cui all'art. 23
della presente legge è fissato in numero di 26 unità così distribuite per
qualifica professionale:
assistenti sociali n. 2 unità (uno per il Centro di Lecce
ed uno per l'Ufficio Studi e Programmazione);
esperti in economia n. 6 unità (due per ciascun Centro e
per l'Ufficio Studi e Programmazione);
esperti in pedagogia n. 6 unità (uno per ciascun Centro e
per l'Ufficio Studi e Programmazione);
esperti in psicologia n. 2 unità (uno per il Centro di
Lecce e uno per l'Ufficio Studi e programmazione);
esperti in sociologia n. 6 unità (uno per ciascun Centro e
per l'Ufficio Studi e Programmazione);
tecnici di statistica applicata n. 4 unità (uno per il
Centro di Bari, uno per il Centro di Foggia, uno per il Centro di Lecce ed uno
per l'Ufficio Studi e Programmazione).
La
Regione, stabilisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei concorsi
relativi all'assunzione di tale personale, tenendo conto delle norme di cui alla
legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni ed
integrazioni (13).
(13)
Articolo abrogato dall'art. 36,
L.R. 7 agosto 2002,
n. 15.
Art. 26
Educazione permanente.
[Fino all'emanazione della
legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di
cui all'art. 16, la Regione realizza le medesime attività di educazione
permanente apprestate per l'anno scolastico 1978-1979, utilizzando in via
prioritaria il personale che abbia avuto l'incarico nello stesso anno scolastico
1978-1979.
... (14).
I
relativi oneri fanno carico nella misura di L. 2.500.000.000 al cap. 00302 del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente
capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1981
(15).
Le
attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando
le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e del Centri di
Lettura, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17
aprile 1979, n. 22, nonché le strutture scolastiche del territorio, di intesa
con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della scuola, secondo le
modalità di cui all'art. 38
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Gli oneri relativi all'espletamento dei servizi anzidetti
fanno carico al cap. 10602 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 ed al
corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1981.
Il
personale in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 e che abbia avuto lo stesso
incarico nell'anno scolastico 1978-1979 ha diritto ad essere inquadrato nei
ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito con
successiva legge regionale da approvare entro il 31 dicembre 1980
(16).
Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella
erogazione dei servizi il personale in questione continuerà ad essere utilizzato
dalla Regione nelle sue attuali strutture (C.S.E.P.,
Centri di Lettura, Corsi di Perfezionamento culturale, Corsi di Orientamento
musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento
di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.
In
via eccezionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a coprire in unica
soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui all'anno
scolastico 1979 mediante contratto a termine fino al 31 dicembre 1980 (17)] .
(14)
Comma abrogato dal terzo comma
dell'art. 1, L.R. 30 luglio 1990, n. 35.
(15)
Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 3, L.R. 7 gennaio 1981, n. 3.
(16)
Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 13 febbraio
1981, n. 19.
(17)
Articolo così sostituito dal primo comma
dell'art. 5, L.R. 12 maggio 1980, n.
43.
Art. 27
Gruppi di lavoro.
[In attesa della legge
organica sulla ristrutturazione degli uffici, i gruppi di lavoro, di cui
all'art. 38
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 costituiti con Delib.G.R. 18 maggio 1979, n. 2730 continuano ad attendere
ai compiti istituzionali].
Art. 28
Borse di studio.
[Gli studenti, che
all'entrata in vigore della presente legge abbiano maturato il diritto ad una
borsa di studio pluriennale di cui alla legge
regionale 5 settembre 1972, n. 10, mantengono tale diritto fino al
compimento del ciclo degli studi alle condizioni previste nel bando di concorso
per il quale la borsa di studio fu assegnata.
La
Regione provvede direttamente alla liquidazione delle borse di studio di cui al
precedente comma mediante la istituzione di un apposito capitolo di
spesa] .
Art. 29
Assistenza scolastica per gli studenti
universitari.
[In attesa dell'emanazione
delle norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
assistenza scolastica in favore degli studenti universitari di cui al secondo
comma dell'art. 20, le funzioni delle Opere Universitarie continuano ad essere
disciplinate dalla legislazione vigente, sostituendosi la Regione allo Stato per
l'erogazione dei fondi necessari ed integrando i consigli di amministrazione
delle Opere con la persona dell'Assessore regionale alla P.I. o suo delegato.
La Regione provvede alle spese necessarie per l'esercizio
delle funzioni di che trattasi mediante l'istituzione di appositi capitoli di
spesa cui faranno carico, altresì, gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 20].
Art. 30
Disposizioni transitorie per l'anno scolastico
1979-1980.
[La Giunta regionale
provvede direttamente nell'ambito delle somme stanziate nel bilancio per
l'esercizio 1980 alla erogazione delle somme dovute ai comuni e alle scuole per
l'anno scolastico 1979-1980.
Eventuali residui di contributi erogati alle scuole per
l'anno scolastico 1978-1979 e nei precedenti, non impegnati dai consigli di
istituto, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole nell'anno scolastico
1979-1980 per le medesime finalità per le quali furono assegnati.
Al
fine di assicurare la continuità nelle attività ed iniziative concernenti il
diritto allo studio attribuite ai comuni, i piani regionali di intervento per
l'anno scolastico 1980-1981 vengono elaborati prescindendo dalle procedure di
cui agli articoli 4 e 5 ed in graduale attuazione dell'art. 6 della presente
legge, per una spesa complessiva non inferiore a quanto già stanziato nell'anno
scolastico 1979-1980 per le stesse attività.
A tale fine i distretti
scolastici e i comuni sono tenuti a far pervenire le richieste entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge
Art. 31
Disposizioni finanziarie.
[Agli oneri rivenienti
dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante gli stanziamenti
previsti, a riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione.
Per l'anno scolastico 1979-1980 si farà fronte sia con gli
appostiti stanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'esercizio 1980 e
con le seguenti variazioni al bilancio 1980 in termini di competenza e in
termini di cassa: