Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1980
Numero
45
Data
15/05/1980
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta' dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 maggio 1980, n. 36, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1 Articolo così modificato dal comma 1 dell’art

ARTICOLO 1*

*Articolo così modificato dal comma 1 dell’art. 1 della l.r. 48/85

1. La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprieta' di privati siti nelle zone omogenee di tipo A e B, mediante contributi su mutui.

ARTICOLO 2

1. Comma abrogato dal comma 2 dell’art. 1 della l.r. 48/85.

2.*i fini della determinazione del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq è quello previsto dalla legge 5.8.78, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 1 della l.r. 48/85

ARTICOLO 3

1.*L' intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 50% del tasso rinegoziato ai sensi dell’art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del capitale.

*Comma già modificato dal comma 5 dell’art. 1 della l.r. 48/85 e così ulteriormente modificato dall’art. 42 della l.r. 9/2000.

2.* Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altresì concesse durante il periodo di preammortamento che non dovrà superare i ventiquattro mesi

*Comma aggiunto dal comma 6 dell’art. 1 della l.r. 48/85

ARTICOLO 4

1. Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.

ARTICOLO 5

1.*Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione si avvarrà delle convenzioni vigenti in quanto applicabili, ovvero stipulera' apposita convenzione con tutti gli Istituti di Credito abilitati.

*Comma così modificato dal comma 7 dell’art. 1 della l.r. 48/85

ARTICOLO 6

1. Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell' Edilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da:

a) relazione tecnica dei lavori da eseguire;

b)* quadro tecnico – economico compilato su modello fornito dalla Regione;

*lettera così sostituita dal comma 8 dell’art. 1 della l.r. 48/85

c) progetti tecnici dettagliati.

2.* Per il corrente esercizio finanziario il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

*Comma aggiunto dal comma 9 dell’art. 1 della l.r. 45/85

ARTICOLO 7

1. La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne da' comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.

ARTICOLO 8

1. I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.

ARTICOLO 9*

*Articolo così sostituito dal comma 10 dell’art. 1 della l.r. 48/85

1. L' erogazione verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.

ARTICOLO 10

1. I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all' art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.

2. L' immobile oggetto del recupero dovra' essere adibito a civile abitazione per la intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell' intero contributo ricevuto.

3. Il canone locativo dovra' essere determinato a norma della legge 27- 7- 1978, n. 392.

4. I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, negozi, asili nido, o qualunque altra destinazione.

5. La vigilanza tecnica - amministrativa verra' esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione d' uso, ai sensi dell' art.4 della legge statale 5- 8- 1978, n. 457.

6.* Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di inizio.

*Comma aggiunto dal comma 11 dell’art. 1 della l.r. 45/85

ARTICOLO 11*

 *Articolo così sostituito dal comma 12 dell’art. 1 della l.r. 45/85

1. Il capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti uin rate semestrali posticipate con decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi all’atto di erogazione e quietanza finale.

2. La Regione provvederà al pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al precedente articolo 5:

ARTICOLO 12

1. L' importo dei contributi di cui alla presente legge e' fissato per l' anno 1980 in Lire 2.500.000.000.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

Omissis