(*) Vedi
nota
ARTICOLO
1
(Disposizioni
preliminari)
1. La
distribuzione automatica di carburanti costituisce << pubblico servizio
>> ai sensi e per gli effetti dell' art. 16, primo comma, del decreto
legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
2.
Pertanto la presente legge:
- stabilisce, conformemente
all' art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i criteri per la
fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione
automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione - disciplina
l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione e di quelle
subdelegate dalla Regione ai Comuni ai sensi dell' art. 52, lett. a), del DPR 24
luglio 1977, n. 616, in relazione al DM 28- 6- 1974.
3. Nella
presente legge, ogni riferimento al << DM 28 giugno 1974 >> si
intende fatto al decreto emesso dal Ministro per l' industria, il commercio e l'
artigianato il 28 giugno 1974, recante norme sulla << Disciplina degli
orari degli impianti di distribuzione carburanti >> e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1974, n. 171.
4.
Qualora non sia diversamente stabilito, il Comune adotta i provvedimenti di sua
competenza nella materia di cui alla presente legge nonche' i provvedimenti
relativi all' esercizio delle funzioni amministrative subdelegati sentite le
rappresentanze regionali di tutte le aziende petrolifere operanti nella regione
ed interessate ai rifornimenti degli impianti, le organizzazioni regionali dei
sindacati di categoria a carattere nazionale dei gestori e le sedi provinciali
dello ACI in rappresentanza dell' utenza motorizzata.
ARTICOLO
2*
(Definizione di <<
impianto >> e di << colonnina self - service o pre - payment
>>)
* Articolo abrogato
dal comma 1 dell’art. 38 della l.r. 13/90
ARTICOLO
3
(Orario giornaliero di apertura
e chiusura degli impianti)
1. Il
numero complessivo delle ore giornaliere di apertura degli impianti e'
determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle
direttive del Governo o dell' organo da esso delegato ai sensi dell' art. 3,
comma secondo, della legge 22 luglio 1975,n. 382.
2.
L'apertura giornaliera e' distinta in antimeridiana e pomeridiana con un
intervallo di chiusura per riposo tra i due turni di tre ore nel periodo estivo
e di due ore e trenta nel periodo invernale.
3. Sulla
base delle prescrizioni di cui ai due precedenti comma e salvo il disposto degli
artt 5, 7 e 21 della presente legge, i Comuni, per tutti gli impianti ubicati
nel rispettivo territorio, fissano:
- l' orario giornaliero
antimeridiano di apertura alle ore 7.00 sia nel periodo estivo che in quello
invernale;
- l' orario giornaliero
pomeridiano di chiusura alle ore 19.00 nel periodo invernale ed alle ore 20.00
nel periodo estivo;
- l' orario giornaliero
antimeridiano di chiusura e quello pomeridiano di apertura sia nel periodo
estivo che in quello invernale in relazione alle esigenze
locali.
4. Fino a
quando i Comuni non avranno adottato o i provvedimenti di cui al precedente
comma, continuano ad osservarsi gli orari di apertura e chiusura attualmente
vigenti.
5. L'
orario di apertura e chiusura degli impianti abilitati alla distribuzione del
solo metano e del solo GPL e' disciplinato dall' art. 7 della presente
legge.
6. Ai
soli fini della presente legge il periodo estivo coincide annualmente con il
periodo di tempo in cui e' in vigore l' ora legale e quello invernale con il
periodo di tempo in cui e' in vigore l' ora solare.
ARTICOLO
4
(Chiusura festiva e chiusura
degli impianti)
1. Salvo
i casi espressamente previsti nella presente legge e' obbligatoria la chiusura
degli impianti nelle domeniche e negli altri giorni festivi
infrasettimanali.
2. I
giorni festivi sono quelli indicati nella legge 27 maggio 1949, n. 260,
modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. Gli
impianti si considerano chiusi solo quando la pistola di erogazione risulti
comunque bloccata e sia stato interrotto l' afflusso di energia elettrica agli
erogatori di carburante.
ARTICOLO
5
(Orario delle colonnine self -
service)
1. Le
colonnine self - service devono restare aperte
ininterrottamente.
2.
Costituisce condizione della autorizzazione all' esercizio delle colonnine self
- service l' obbligo che esse, nelle ore in cui e' obbligatoria la chiusura
dell' impianto, funzionino senza alcuna forma di assistenza da parte del
personale addetto.
3. L'
inosservanza di tale obbligo e' perseguibile, oltre che con l' applicazione
delle sanzioni amministrative da parte del Comune, anche con la pronuncia di
decadenza dalla esclusione di cui al primo comma con il conseguente
assoggettamento delle colonnine self - service al medesimo orario di apertura e
chiusura dell' impianto.
ARTICOLO
6
(Funzioni delegate dallo Stato
alla Regione)
1. Ai
sensi e per gli effetti dell' art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
la Regione provvede:
a) al rilascio delle
concessioni per l' installazione e l' esercizio di impianti di distribuzione di
carburanti ai sensi del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269;
b) al rilascio delle
autorizzazioni per il trasferimento in altra localita' degli impianti di
distribuzione di carburanti nonche' per la modifica dei medesimi o per la
concentrazione di due o piu' impianti in un unico impianto ai sensi dello art.
15 del DPR 27 ottobre 1971, n.1269;
c) al rilascio delle
autorizzazioni al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della
proprieta' dei relativi impianti ai sensi dell' art. 14 del DPR 27 ottobre
1971,n. 1269;
d) alla pronuncia di decadenza
dalla concessione o di revoca della concessione medesima ai sensi dell' art. 18
del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, e dell' art. 5, sesto comma, del DM 28 giugno
1974;
e) ad autorizzare la
sospensione dell' esercizio degli impianti ai sensi dell' art. 19, comma
secondo, lett. b), e dello art. 26, primo comma, del DPR 27 ottobre 1971, n.
1269; f) a disporre l' immediata sospensione dell'esercizio degli impianti, e,
se del caso, lo svuotamento dei serbatoi ai sensi dell' art. 26, comma secondo,
del DPR 27 ottobre 1971 n.1269;
g) alla predisposizione dei
turni festivi di apertura ai sensi dell' art. 3 del DM 28 giugno
1974;
h) al rilascio delle
autorizzazioni al servizio notturno ed alla conseguente fissazione degli orari
di apertura e chiusura degli impianti nonche' alla revoca dell' autorizzazione
medesima ai sensi dell' art. 5 del DM 28 giugno 1974;
i) all' abilitazione degli
impianti al servizio notturno ed alla pronuncia di decadenza dall'abilitazione
medesima ai sensi dell' art. 5, quinto comma, del DM 28 giugno
1974;
l) ad autorizzare le esenzioni
dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni festivi ai sensi dell'
art. 4, secondo e terzo comma, del DM 28 giugno 1974;
m) alla concessione di deroghe
ai sensi dell'art. 11, primo comma, del DM 28 giugno 1974;
n) al rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 21 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, per l'
installazione e l' esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato,
ubicati all' interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano
destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli
automezzi dell' impresa ed all' accertamento delle finalita' connesse al tipo di
attivita' svolta dagli operatori;
o) al rilascio della
autorizzazioni per l' installazione di impianti di distribuzione di carburanti
destinati all' esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facolta'
spettanti alle competenti autorita' marittime.
2. Nella
delega di cui all' art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, deve
intendersi ricompresa ogni altra funzione, anche se non elencata nel precedente
comma, che, gia' esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato, non
sia stata attribuita ai Comuni o non sia stata espressamente riservata alla
competenza statale.
3. Le
funzioni delegate sono esercitate dalla Regione conformemente alla legislazione
statale, alla presente legge ed alle direttive del Governo ovvero dell' organo
da esso delegato ai sensi dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio
1975, n. 382.
ARTICOLO
7
(Orario degli impianti
abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo
GPL)
1. I
Comuni sono subdelegati ad esentare, a richiesta dei gestori e dei concessionari
ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, gli
impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo GPL dalla
osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale nonche' dalla
osservanza dello obbligo della chiusura festiva. In tal caso i Comuni fissano l'
orario di apertura alle ore 7.00 per tutto l' anno solare e quello di chiusura
alle ore 22.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.30 nel periodo
estivo.
2. I
Comuni sono altresì subdelegati ad autorizzare, a richiesta dei gestori e dei
concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche
gestori, l' apertura notturna degli impianti abilitati alla distribuzione del
solo metano o del solo GPL. In tal caso gli impianti autorizzati al servizio
notturno sono tenuti all' osservanza degli orari di apertura e chiusura
giornaliera ed all' obbligo della chiusura festiva così come stabilito nella
presente legge.
3. Gli
impianti abilitati alla distribuzione del solo metano saranno soggetti all'
osservanza degli orari giornalieri di apertura e chiusura e delle turnazioni
festive nonche' alla necessita' dell' autorizzazione per il servizio notturno
allorche' il loro numero sara' pari alla percentuale del tre per cento, od a
quella diversa che potra' essere stabilita anche in seguito dalle direttive del
Governo, da calcolarsi su tutti gli altri impianti della rete di distribuzione
regionale e senza tenere alcun conto del numero degli impianti abilitati alla
distribuzione del solo gas petrolio liquefatto. Tale norma si applica altresì
agli impianti abilitati alla distribuzione del solo GPL ed in tal caso, per
determinare la percentuale del tre per cento, o quella diversa che potra' essere
stabilita anche in seguito dalle direttive del Governo, non si tiene alcun conto
del numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo
metano.
4.*Fino a quando non sarà
approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti,
l’esenzione di cui al primo comma del presente articolo può essere estesa anche
agli impianti di distribuzione del metano e del G.P.L. operanti in aree
fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti
liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di
strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva
competenza.
*Comma così aggiunto dall’art.
1 della l.r. 50/85
ARTICOLO
8
(Obbligo delle turnazioni
festive e percentuale di apertura degli impianti)
1. Per
assicurare la continuita' e la regolarita' del pubblico servizio di
distribuzione carburanti tutti gli impianti sono tenuti ad effettuare turni di
apertura festiva.
2. Nelle
domeniche e nelle altre festivita' infrasettimanali deve rimanere aperto il 25%
degli impianti.
3. La
percentuale di cui al comma precedente puo' essere elevata al 33% ed al 50% nei
Comuni ove risultino installati e funzionanti, rispettivamente, tre e due
impianti e sempreche' l' apertura festiva sia stata richiesta dai gestori di
intesa con i concessionari.
4. Gli
impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria
attivita' nella giornata successiva o se questa e' festiva, nel primo giorno
feriale successivo.
5. Gli
impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni festivi infrasettimanali
sospendono la propria attivita' nella domenica successiva.
6. Nei
Comuni ove risulti installato e funzionante un solo impianto puo' essere
autorizzata, a richiesta congiunta del gestore e del concessionario, l' apertura
festiva con obbligo di sospendere la propria attivita' nella giornata successiva
o, se questa e' festiva, nel primo giorno feriale
successivo.
7. I
turni festivi sono attuati secondo la successione cronologica delle domeniche e
dei giorni festivi infrasettimanali previsti dalle disposizioni di legge
attualmente vigenti.
8. Le
percentuali di cui al secondo e terzo comma potranno variare a seguito delle
direttive del Governo o dell' organo da esso delegato ai sensi dell' art. 3,
comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.
ARTICOLO
9
(Ubicazione degli
impianti)
1. Gli
impianti che effettuano l' apertura festiva devono essere ubicati, per ogni
turno, in modo da assicurare il migliore esercizio possibile del servizio in
tutto il territorio comunale unitariamente considerato: sia nell' area urbana
nella quale si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle strade provinciali
ed interprovinciali maggiormente percorse dalla utenza motorizzata e sia infine
sulle strade statali e di grande comunicazione.
2. Deve
in particolare essere assicurata, specie sulle strade statali e di grande
comunicazione, l' apertura di impianti evitando che in un medesimo turno ed a
distanza ravvicinata vi siano piu' impianti aperti con accentuata loro carenza
negli altri turni festivi.
3.
Qualora sia compatibile con le prescrizioni di cui ai precedenti comma, deve
altresi' essere assicurata la possibilita' che gli impianti con un medesimo
marchio siano aperti in ogni turno in misura proporzionale al numero degli
impianti stessi.
4.* I Comuni dotati di frazioni
possono derogare alla prescrizione di cui al primo comma del presente articolo
qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km 5 (cinque). In tali casi, per
la determinazione delle turnazioni festive, si segue la procedura prevista dal
precedente art. 8, comma terzo e sesto, a econda che nella frazione risultino
installati e funzionanti tre o due ovvero un solo
impianto.
*Comma così aggiunto dall’art.
2 della l.r. 50/85
ARTICOLO
10
(Conferma dei turni festivi in
atto e subdelega ai Comuni)
1. Sono
confermati i turni festivi in atto all' entrata in vigore della presente
legge.
2. Il
Comune e' sub - delegato a confermare, entro il termine perentorio del 30
settembre di ogni anno per l' anno solare successivo, i turni di cui al primo
comma e ad adottare entro il medesimo termine i relativi provvedimenti senza l'
osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma quarto, della presente
legge.
ARTICOLO
11
(Predisposizione dei turni
festivi di apertura e subdelega ai Comuni)
1. Il
Comune e' subdelegato a predisporre nuovi e diversi turni festivi di apertura
degli impianti qualora cio' sia necessario per adeguare le turnazioni in atto
alle disposizioni tutte della presente legge ovvero qualora vengano presentate
dagli interessati domande per la variazione dei turni
medesimi.
2. I
concessionari, di intesa con i gestori, sono tenuti a presentare al Comune nel
cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il termine perentorio del 30
maggio di ogni anno le domande per la eventuale modifica dei turni
festivi.
3. Nelle
domande devono essere indicati i turni che si intendono effettuare nell' anno
solare successivo.
4. I
Comuni sono subdelegati ad adottare i relativi provvedimenti entro il termine
perentorio del 30 settembre di ogni anno per l' anno solare
successivo.
5. I
turni festivi di apertura così predisposti ed adottati possono essere confermati
dai Comuni ai sensi dell' ultimo comma del precedente
articolo.
ARTICOLO
12
(Autorizzazione al servizio
notturno)
1.*Per
l' esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati.
L' autorizzazione e' triennale e puo' essere rinnovata.
*Comma così modificato
dall’art. 3 della l.r. 50/85
2. Coloro
che sono autorizzati hanno l' obbligo di esercitare il servizio notturno per
tutto l' anno della sua durata e di tenere aperti gli impianti anche se le ore
di apertura notturna ricadono in tutto o in parte in giorni
festivi.
3. Le
autorizzazioni concesse dai Prefetti entro il 31 dicembre 1977 per l' esercizio
del servizio notturno e gia' rinnovate dall' amministrazione regionale, cessano
di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1980.
4. A
decorrere dall' 1 gennaio 1981 l' autorizzazione al servizio notturno e'
concessa ad un numero di impianti non inferiore al 3% (tre per cento) e non
superiore al 4% (quattro per cento) di quelli esistenti e funzionanti nella
Regione.
ARTICOLO
13
(Servizio
notturno)
1. Il
servizio notturno ha inizio alle ore 22.00 nel periodo invernale ed alle ore
22.30 nel periodo estivo e termina alle ore 7.00 durante tutto l'
anno.
2. Salvo
quanto disposto dal successivo comma, il servizio notturno deve essere espletato
per tutta la sua durata con la assistenza di apposito
personale.
3.* E' pero' consentito che tra
le ore zero e le ore cinque di apertura il servizio notturno venga assicurato
con le sole colonnine self – service sempreche' l’impianto ne sia gia' dotato e
le medesime eroghino almeno benzina super e gasolio e venga apposto cartello
indicante appunto tale funzionamento.
*comma così modificato dall’art. 4
della l.r. 50/85
4. Gli
obblighi di cui ai precedenti comma costituiscono condizione della concessione
all'esercizio del relativo impianto e la loro inosservanza e' perseguibile oltre
che con l' applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Comune anche
ai sensi dell' art. 18 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
ARTICOLO
14
(Impianti da abilitare al
servizio notturno)
1. Per
essere abilitati al servizio notturno gli impianti devono avere i seguenti
requisiti minimi:
a) disponibilita' di adeguato
piazzale di sosta;
b) erogazione di benzina
normale e super e gasolio;
c) adeguata organizzazione
assistenziale collaterale per gli autoveicoli e per le persone, sia qualitativa
che quantitativa;
d) condizioni di sicurezza per
gli operatori addetti al servizio.
2. Impianti non rispondenti ai
requisiti di cui al precedente comma o comunque insufficienti o inidonei non
possono essere abilitati al servizio notturno.
3. Gli impianti da abilitare al
servizio notturno devono essere ubicati in modo da assicurare il migliore
esercizio possibile del servizio nel territorio regionale nel suo complesso sia
nelle aree urbane nelle quali si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle
strade provinciali ed interprovinciali maggiormente percorse dall' utenza
motorizzata e sia infine sulle strade statali e di grande
comunicazione.
ARTICOLO
15
(Domanda per l' autorizzazione
al servizio notturno)
1.*Per essere autorizzati al
servizio notturno per il triennio 1987/89 e per i trienni successivi occorre
presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'
assessorato competente entro il termine perentorio di dodici mesi prima
dell’inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide le domande
presentate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
*Comma così modificato
dall’art. 5 della l.r. 50/85
2. Alla
domanda, che deve essere sottoscritta dal gestore e dal concessionario, deve
essere allegata anche una planimetria in scala adeguata sulla quale siano
riportate tutte le caratteristiche dell' impianto, ivi compresi i servizi
collaterali ed accessori.
3. Le
domande presentate fuori termine o prive della documentazione richiesta sono
respinte.
4. L'
istruttoria delle domande viene compiuta sulla base delle prescrizioni di cui al
precedente articolo.
5. Le
domande per le quali l' istruttoria ha avuto esito favorevole ma che non sono
state accolte per essere stato raggiunto il prescritto numero di autorizzazioni
potranno essere prese in esame l' anno successivo sempreche' gli interessati ne
facciano richiesta entro il termine stabilito per le nuove domande di
autorizzazione.
ARTICOLO
16
(Inosservanza degli orari del
servizio notturno)
1. L'
irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari di apertura e chiusura
notturna e per l' assenza del personale addetto all' impianto nelle ore in cui
ne e' obbligatoria la presenza comporta la decadenza dall' abilitazione al
servizio notturno.
2. Nei
casi di maggiore gravita' che compromettano la regolarita' del servizio di
distribuzione si fa luogo alla decadenza dalla concessione ai sensi dell' art.
18, comma terzo, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
3. Nei
casi di inadempienza di cui ai commi precedenti ovvero in caso di rinunzia al
servizio notturno si decade altresi' dall' autorizzazione all' esercizio della
colonnina self - service.
ARTICOLO
17*
(Commissione consultiva
regionale)
*Articolo abrogato
dall’art. 38 della l.r. 13/90
ARTICOLO
18
(Concessioni ed autorizzazioni
accordate fino al 31 dicembre 1977)
1. I
decreti emessi dai Prefetti della regione fino al 31 dicembre 1977 con i quali
veniva accordata la concessione di nuovi impianti od autorizzata l'
installazione di nuove colonnine self - service ovvero venivano prorogati i
termini per l' esecuzione dei relativi lavori decadono di validita' qualora i
lavori per la loro installazione non siano stati ultimati entro i termini
previsti nei rispettivi decreti prefettizi e comunque entro e non oltre il 30
giugno 1978.
ARTICOLO
19
(Ferie dei
gestori)
1. I
gestori degli impianti hanno diritto a godere delle condizioni di lavoro
assicurate alla generalita' dei cittadini.
2. A tal
fine, l' esercizio dell' attivita' di tutti gli impianti di distribuzione puo'
essere sospeso per ferie per non piu' di due settimane consecutive per ogni anno
solare.
3. Il
periodo di ferie, da concordarsi dal gestore con il concessionario, puo' essere
fruito in qualsiasi mese dell' anno compatibilmente con le esigenze dell' utenza
motorizzata e con la necessita' di assicurare i turni festivi ed il servizio
notturno.
4. Le
domande di sospensione dell' esercizio dell'attivita' degli impianti per ferie
devono essere firmate dai concessionari e dai gestori ovvero dai soli
concessionari qualora gli stessi siano anche gestori degli
impianti.
5.* Per l' anno 1986 e per
quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al
Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell’anno
di riferimento.
*Comma così sostituito
dall’art. 6 della l.r. 50/85
ARTICOLO
20
(Sospensione dell' attivita'
degli impianti per ferie)
1.* I Comuni, sulla base delle
domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le
esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive feriali e notturne,
predispongono i turni di sospensione per ferie dell' attivita' degli impianti
ubicati nei rispettivi territori.
*Comma così modificato
dall’art. 7 della l.r. 50/85
2. I
Comuni sono subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell'
attivita' degli impianti per gli effetti di cui al precedente
comma.
3. Copia
dei provvedimenti di sospensione deve essere trasmessa altresì, oltre che all'
azienda concessionaria ed al gestore, anche agli organi di polizia preposti alla
vigilanza sull' applicazione delle norme della presente
legge.
ARTICOLO
21
(Deroghe temporanee alle
limitazioni di orario ed alla osservanza dei turni
festivi)
1. E’
subdelegato ai Comuni l' esercizio della funzione amministrativa di cui all'
art. 11, primo comma, parte prima, del DM 28 giugno 1974.
2. A tal
fine i Comuni, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati od
altro, possono concedere deroghe temporanee alla disciplina degli orari diurni
di apertura e chiusura ed alla osservanza dei turni festivi di cui agli artt. 3
e 4 della presente legge.
3. Le
deroghe sono limitate ad un periodo non superiore a due giorni consecutivi e non
superiore, complessivamente, a giorni dieci nell' anno
solare.
4. Le
deroghe di cui all' art. 11, primo comma, parte seconda, dal DM 28 giugno 1974,
sono concesse per motivi eccezionali con decreto del Presidente della Giunta
regionale su motivata proposta dai Prefetti e senza l' osservanza di altre
formalita'.
5.* A
richiesta dei gestori, di intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì,
autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura dell’intervallo pomeridiano
ed al riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio
ubicate su strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale
invalicabile già realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti
requisiti:
- ampi
piazzali di sosta;
-
impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi
la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche
contemporaneamente a più automobili;
- servizi
igienici;
- locale
per il gestore;
-
attrezzature di pronto intervento.
6.* Limitatamente ai mesi di
luglio e di agosto, caratterizzati da maggiore afflusso turistico, è autorizzata
la protrazione dell’orario di chiusura serale nel limite massimo di un’ora,
nonché la sospensione del riposo pomeridiano del sabato.
*I commi 5 e 6 sono stati così
aggiunti dall’art. 8 della l.r. 50/85
ARTICOLO
22
(Divieto di altre
proroghe)
1. Salvo
quanto previsto nei due precedenti articoli non puo' essere concessa alcuna
altra deroga sia da parte degli organi regionali che da parte dei Comuni alla
disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti e dei turni festivi
e notturni anche per quanto riguarda i casi previsti nell' art. 4, comma secondo
e terzo, del DM 28 giugno 1974.
ARTICOLO
23
(Esposizioni
cartello)
1. I
titolari degli impianti hanno l' obbligo di esporre in modo ben visibile e
leggibile un cartello a stampa con l' indicazione dell' orario di apertura e
chiusura giornaliero e del turno al quale partecipano.
2. I
titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l' obbligo di esporre
all' esterno del proprio esercizio in modo ben visibile e leggibile un cartello
indicante il piu' vicino impianto che effettua l' apertura
festiva.
ARTICOLO
24
(Esercizi commerciali nell'
area degli impianti)
1. Gli
esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande, le rivendite di
monopolio, le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme nonche' gli
impianti per il lavaggio anche automatico degli automezzi ubicati nell' area
degli impianti devono osservare la chiusura settimanale nella medesima giornata
di chiusura dell' impianto.
2.* Le
attività di somministrazione di servizi dell’utenza prevista dal precedente
comma possono essere escluse dall’osservanza del riposo infrasettimanale del
sabato pomeriggio.
3.* Le officine meccaniche,
elettriche e di riparazione gomme, nonché gli impianti per il lavaggio
automatico degli automezzi ubicati nell’area degli impianti, possono essere
esclusi dall’osservanza del riposo infrasettimanale del sabato
pomeriggio.
*I commi 2 e 3 sono stati
così introdotti dall’art. 9 della
l.r. 50/85
ARTICOLO
25
(Scarico
autocisterne)
1. Lo
scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione
e' consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al
pubblico.
ARTICOLO
26
(Impianti ubicati all' interno
di stabilimenti ed impianti autostradali)
1. Non
sono soggetti alla disciplina di cui alle disposizioni che precedono gli
impianti ubicati all' interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che
siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli
automezzi dell' impresa.
2. E’
fatto divieto agli impianti indicati nel precedente comma di cedere carburante a
terzi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. In caso di inosservanza si
applica l' art. 21, comma secondo, del DPR 27 ottobre 1971, n.
1269.
3. Non
sono soggetti alla disciplina della presente legge gli impianti ubicati lungo le
autostrade e sui raccordi con caratteristiche autostradali nonche' gli impianti
utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' della pubblica
amministrazione.
ARTICOLO
27
(Provvedimenti di
applicazione)
1. Tutti
i provvedimenti di applicazione della presente legge, relativi all' esercizio
delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per delega dello Stato,
sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Sono egualmente
adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale tutti i provvedimenti
di applicazione delle direttive che, anche successivamente, potranno essere
emanate ai sensi dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n.
382, nella materia di cui alla presente legge.
2. Il
Presidente della Giunta regionale puo' delegare in tutto o in parte le
attribuzioni spettantigli in forza della presente legge all' assessore
competente.
3. La
delegazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e
viene comunque meno con la cessazione dalla carica di presidente o di assessore
ai sensi degli artt. 47 e 48 dello Statuto.
4. Il
Presidente puo' sempre sostituirsi all' assessore delegato per l' emissione di
provvedimenti amministrativi relativi alle attribuzioni
delegate.
ARTICOLO
28
(Controllo sugli atti delegati
e sub - delegati)
1. Fino a
quando il Governo della Repubblica non avra' dato attuazione al precetto di cui
all'ultima parte dell' art. 5 DPR 24 luglio 1977, n. 616, tutti gli atti
adottati dalla Regione nella materia di cui alla presente legge saranno
trasmessi entro dieci giorni al Commissario del Governo.
2. Ai
sensi e per gli effetti dell' art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il
controllo sulle deliberazioni adottate dal Comune nella materia ad esso sub -
delegata con la presente legge e' esercitato dall' organo di cui all' art. 56
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, osservandosi, per quanto concerne la
esecutivita' di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli
artt. 45 e 47 della citata legge 10- 2- 1953, n. 62.
3. Gli
atti emanati nell' esercizio delegato o subdelegato di funzioni amministrative
sono definitivi.
ARTICOLO
29
(Inattivita' del
Comune)
1. In
caso di inattivita' del Comune nell' esercizio delle funzioni subdelegate con la
presente legge ovvero qualora le attivita' relative alle materie sub - delegate
comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge
o risultanti dalla natura degli interventi, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell' assessore competente, dispone il compimento degli
atti in sostituzione del Comune.
2. A tal fine, copia di tutti gli
atti e provvedimenti adottati dai Comuni in applicazione della presente legge
deve essere trasmessa entro dieci giorni al Settore Commercio della
amministrazione regionale.
ARTICOLO
30
(Infrazioni)
1. Ai
sensi e per gli effetti dell' art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
e dell' art. 15 del DM 28 giugno 1974, i Comuni, in caso di contravvenzione alle
disposizioni della presente legge ovvero a quelle emanate dai Comuni medesimi
nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Stato o sub - delegate
dalla Regione, applicheranno la sanzione amministrativa di cui all' art. 10
della legge 28 luglio 1971, n. 558, e sue eventuali modifiche ed
integrazioni.
2. Per l'
accertamento delle infrazioni di cui al precedente comma, per la contestazione
delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione
delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
1975, n. 706, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
3. A tal
fine si intendono sostituiti, anche agli effetti della riscossione dei proventi,
gli uffici ed organi della Regione con gli uffici ed organi del Comune e la
Regione si intende sostituita con il Comune in tutti i casi in cui le
disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, (art. 7, terzo comma; art. 8,
quinto comma; art. 13, secondo comma) facciano riferimento, per quanto riguarda
le funzioni attribuite dallo Stato al Comune o sub - delegate al Comune con la
presente legge, ad uffici ed organi regionali.
4.* I Comuni sono, altresì,
subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell’attività
dell’impianto in caso di recidiva di cui all’art. 10 della legge 28 luglio 1971,
n. 558.
*Comma così aggiunto dall’art. 10 della l.r.
50/85.
ARTICOLO
31
(Spese per le funzioni sub -
delegate)
1. Per l' assegnazione ai
Comuni delle somme necessarie allo esercizio delle funzioni amministrative loro
sub - delegate, si provvedera' con i fondi di cui all' art. 131 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO
32
(Competenza del Settore
Commercio)
1. Spetta
al Settore Commercio dell' amministrazione regionale la trattazione degli affari
e la funzione di coordinamento delle attivita' di cui alla presente
legge.
2. L'
esercizio della funzione di coordinamento consiste nello impartire tutte quelle
direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalita' di cui alla presente
legge e nel vigilare sull' osservanza e sull' attuazione di esse adottando o
proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da
disposizioni di legge o di
regolamento.