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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
49
Data
23/05/1980
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 maggio 1980, n. 37, S.O. * A far data dall'emenazione dei regolamenti di cui all'art. 2 della l.r.13 dicembre 2004, n. 23 "Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" la presente legge è abrogata.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(*) Vedi nota

ARTICOLO 1

(Disposizioni preliminari)

1. La distribuzione automatica di carburanti costituisce << pubblico servizio >> ai sensi e per gli effetti dell' art. 16, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

2. Pertanto la presente legge:

- stabilisce, conformemente all' art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione - disciplina l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione e di quelle subdelegate dalla Regione ai Comuni ai sensi dell' art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, in relazione al DM 28- 6- 1974.

3. Nella presente legge, ogni riferimento al << DM 28 giugno 1974 >> si intende fatto al decreto emesso dal Ministro per l' industria, il commercio e l' artigianato il 28 giugno 1974, recante norme sulla << Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione carburanti >> e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1974, n. 171.

4. Qualora non sia diversamente stabilito, il Comune adotta i provvedimenti di sua competenza nella materia di cui alla presente legge nonche' i provvedimenti relativi all' esercizio delle funzioni amministrative subdelegati sentite le rappresentanze regionali di tutte le aziende petrolifere operanti nella regione ed interessate ai rifornimenti degli impianti, le organizzazioni regionali dei sindacati di categoria a carattere nazionale dei gestori e le sedi provinciali dello ACI in rappresentanza dell' utenza motorizzata.

ARTICOLO 2*

(Definizione di << impianto >> e di << colonnina self - service o pre - payment >>)

* Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 38 della l.r. 13/90

ARTICOLO 3

(Orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti)

1. Il numero complessivo delle ore giornaliere di apertura degli impianti e' determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle direttive del Governo o dell' organo da esso delegato ai sensi dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975,n. 382.

2. L'apertura giornaliera e' distinta in antimeridiana e pomeridiana con un intervallo di chiusura per riposo tra i due turni di tre ore nel periodo estivo e di due ore e trenta nel periodo invernale.

3. Sulla base delle prescrizioni di cui ai due precedenti comma e salvo il disposto degli artt 5, 7 e 21 della presente legge, i Comuni, per tutti gli impianti ubicati nel rispettivo territorio, fissano:

- l' orario giornaliero antimeridiano di apertura alle ore 7.00 sia nel periodo estivo che in quello invernale;

- l' orario giornaliero pomeridiano di chiusura alle ore 19.00 nel periodo invernale ed alle ore 20.00 nel periodo estivo;

- l' orario giornaliero antimeridiano di chiusura e quello pomeridiano di apertura sia nel periodo estivo che in quello invernale in relazione alle esigenze locali.

4. Fino a quando i Comuni non avranno adottato o i provvedimenti di cui al precedente comma, continuano ad osservarsi gli orari di apertura e chiusura attualmente vigenti.

5. L' orario di apertura e chiusura degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo GPL e' disciplinato dall' art. 7 della presente legge.

6. Ai soli fini della presente legge il periodo estivo coincide annualmente con il periodo di tempo in cui e' in vigore l' ora legale e quello invernale con il periodo di tempo in cui e' in vigore l' ora solare.

ARTICOLO 4

(Chiusura festiva e chiusura degli impianti)

1. Salvo i casi espressamente previsti nella presente legge e' obbligatoria la chiusura degli impianti nelle domeniche e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

2. I giorni festivi sono quelli indicati nella legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. Gli impianti si considerano chiusi solo quando la pistola di erogazione risulti comunque bloccata e sia stato interrotto l' afflusso di energia elettrica agli erogatori di carburante.

ARTICOLO 5

(Orario delle colonnine self - service)

1. Le colonnine self - service devono restare aperte ininterrottamente.

2. Costituisce condizione della autorizzazione all' esercizio delle colonnine self - service l' obbligo che esse, nelle ore in cui e' obbligatoria la chiusura dell' impianto, funzionino senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto.

3. L' inosservanza di tale obbligo e' perseguibile, oltre che con l' applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Comune, anche con la pronuncia di decadenza dalla esclusione di cui al primo comma con il conseguente assoggettamento delle colonnine self - service al medesimo orario di apertura e chiusura dell' impianto.

ARTICOLO 6

(Funzioni delegate dallo Stato alla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione provvede:

a) al rilascio delle concessioni per l' installazione e l' esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ai sensi del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269;

b) al rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento in altra localita' degli impianti di distribuzione di carburanti nonche' per la modifica dei medesimi o per la concentrazione di due o piu' impianti in un unico impianto ai sensi dello art. 15 del DPR 27 ottobre 1971, n.1269;

c) al rilascio delle autorizzazioni al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprieta' dei relativi impianti ai sensi dell' art. 14 del DPR 27 ottobre 1971,n. 1269;

d) alla pronuncia di decadenza dalla concessione o di revoca della concessione medesima ai sensi dell' art. 18 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, e dell' art. 5, sesto comma, del DM 28 giugno 1974;

e) ad autorizzare la sospensione dell' esercizio degli impianti ai sensi dell' art. 19, comma secondo, lett. b), e dello art. 26, primo comma, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269; f) a disporre l' immediata sospensione dell'esercizio degli impianti, e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi ai sensi dell' art. 26, comma secondo, del DPR 27 ottobre 1971 n.1269;

g) alla predisposizione dei turni festivi di apertura ai sensi dell' art. 3 del DM 28 giugno 1974;

h) al rilascio delle autorizzazioni al servizio notturno ed alla conseguente fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti nonche' alla revoca dell' autorizzazione medesima ai sensi dell' art. 5 del DM 28 giugno 1974;

i) all' abilitazione degli impianti al servizio notturno ed alla pronuncia di decadenza dall'abilitazione medesima ai sensi dell' art. 5, quinto comma, del DM 28 giugno 1974;

l) ad autorizzare le esenzioni dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni festivi ai sensi dell' art. 4, secondo e terzo comma, del DM 28 giugno 1974;

m) alla concessione di deroghe ai sensi dell'art. 11, primo comma, del DM 28 giugno 1974;

n) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 21 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, per l' installazione e l' esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato, ubicati all' interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell' impresa ed all' accertamento delle finalita' connesse al tipo di attivita' svolta dagli operatori;

o) al rilascio della autorizzazioni per l' installazione di impianti di distribuzione di carburanti destinati all' esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facolta' spettanti alle competenti autorita' marittime.

2. Nella delega di cui all' art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, deve intendersi ricompresa ogni altra funzione, anche se non elencata nel precedente comma, che, gia' esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato, non sia stata attribuita ai Comuni o non sia stata espressamente riservata alla competenza statale.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dalla Regione conformemente alla legislazione statale, alla presente legge ed alle direttive del Governo ovvero dell' organo da esso delegato ai sensi dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ARTICOLO 7

(Orario degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo GPL)

1. I Comuni sono subdelegati ad esentare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo GPL dalla osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale nonche' dalla osservanza dello obbligo della chiusura festiva. In tal caso i Comuni fissano l' orario di apertura alle ore 7.00 per tutto l' anno solare e quello di chiusura alle ore 22.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.30 nel periodo estivo.

2. I Comuni sono altresì subdelegati ad autorizzare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, l' apertura notturna degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano o del solo GPL. In tal caso gli impianti autorizzati al servizio notturno sono tenuti all' osservanza degli orari di apertura e chiusura giornaliera ed all' obbligo della chiusura festiva così come stabilito nella presente legge.

3. Gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano saranno soggetti all' osservanza degli orari giornalieri di apertura e chiusura e delle turnazioni festive nonche' alla necessita' dell' autorizzazione per il servizio notturno allorche' il loro numero sara' pari alla percentuale del tre per cento, od a quella diversa che potra' essere stabilita anche in seguito dalle direttive del Governo, da calcolarsi su tutti gli altri impianti della rete di distribuzione regionale e senza tenere alcun conto del numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo gas petrolio liquefatto. Tale norma si applica altresì agli impianti abilitati alla distribuzione del solo GPL ed in tal caso, per determinare la percentuale del tre per cento, o quella diversa che potra' essere stabilita anche in seguito dalle direttive del Governo, non si tiene alcun conto del numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano.

4.*Fino a quando non sarà approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, l’esenzione di cui al primo comma del presente articolo può essere estesa anche agli impianti di distribuzione del metano e del G.P.L. operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva competenza.

*Comma così aggiunto dall’art. 1 della l.r. 50/85

ARTICOLO 8

(Obbligo delle turnazioni festive e percentuale di apertura degli impianti)

1. Per assicurare la continuita' e la regolarita' del pubblico servizio di distribuzione carburanti tutti gli impianti sono tenuti ad effettuare turni di apertura festiva.

2. Nelle domeniche e nelle altre festivita' infrasettimanali deve rimanere aperto il 25% degli impianti.

3. La percentuale di cui al comma precedente puo' essere elevata al 33% ed al 50% nei Comuni ove risultino installati e funzionanti, rispettivamente, tre e due impianti e sempreche' l' apertura festiva sia stata richiesta dai gestori di intesa con i concessionari.

4. Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria attivita' nella giornata successiva o se questa e' festiva, nel primo giorno feriale successivo.

5. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni festivi infrasettimanali sospendono la propria attivita' nella domenica successiva.

6. Nei Comuni ove risulti installato e funzionante un solo impianto puo' essere autorizzata, a richiesta congiunta del gestore e del concessionario, l' apertura festiva con obbligo di sospendere la propria attivita' nella giornata successiva o, se questa e' festiva, nel primo giorno feriale successivo.

7. I turni festivi sono attuati secondo la successione cronologica delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali previsti dalle disposizioni di legge attualmente vigenti.

8. Le percentuali di cui al secondo e terzo comma potranno variare a seguito delle direttive del Governo o dell' organo da esso delegato ai sensi dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ARTICOLO 9

(Ubicazione degli impianti)

1. Gli impianti che effettuano l' apertura festiva devono essere ubicati, per ogni turno, in modo da assicurare il migliore esercizio possibile del servizio in tutto il territorio comunale unitariamente considerato: sia nell' area urbana nella quale si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle strade provinciali ed interprovinciali maggiormente percorse dalla utenza motorizzata e sia infine sulle strade statali e di grande comunicazione.

2. Deve in particolare essere assicurata, specie sulle strade statali e di grande comunicazione, l' apertura di impianti evitando che in un medesimo turno ed a distanza ravvicinata vi siano piu' impianti aperti con accentuata loro carenza negli altri turni festivi.

3. Qualora sia compatibile con le prescrizioni di cui ai precedenti comma, deve altresi' essere assicurata la possibilita' che gli impianti con un medesimo marchio siano aperti in ogni turno in misura proporzionale al numero degli impianti stessi.

4.* I Comuni dotati di frazioni possono derogare alla prescrizione di cui al primo comma del presente articolo qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km 5 (cinque). In tali casi, per la determinazione delle turnazioni festive, si segue la procedura prevista dal precedente art. 8, comma terzo e sesto, a econda che nella frazione risultino installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto.

*Comma così aggiunto dall’art. 2 della l.r. 50/85

ARTICOLO 10

(Conferma dei turni festivi in atto e subdelega ai Comuni)

1. Sono confermati i turni festivi in atto all' entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune e' sub - delegato a confermare, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno per l' anno solare successivo, i turni di cui al primo comma e ad adottare entro il medesimo termine i relativi provvedimenti senza l' osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma quarto, della presente legge.

ARTICOLO 11

(Predisposizione dei turni festivi di apertura e subdelega ai Comuni)

1. Il Comune e' subdelegato a predisporre nuovi e diversi turni festivi di apertura degli impianti qualora cio' sia necessario per adeguare le turnazioni in atto alle disposizioni tutte della presente legge ovvero qualora vengano presentate dagli interessati domande per la variazione dei turni medesimi.

2. I concessionari, di intesa con i gestori, sono tenuti a presentare al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il termine perentorio del 30 maggio di ogni anno le domande per la eventuale modifica dei turni festivi.

3. Nelle domande devono essere indicati i turni che si intendono effettuare nell' anno solare successivo.

4. I Comuni sono subdelegati ad adottare i relativi provvedimenti entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno per l' anno solare successivo.

5. I turni festivi di apertura così predisposti ed adottati possono essere confermati dai Comuni ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo.

ARTICOLO 12

(Autorizzazione al servizio notturno)

1.*Per l' esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L' autorizzazione e' triennale e puo' essere rinnovata.

*Comma così modificato dall’art. 3 della l.r. 50/85

2. Coloro che sono autorizzati hanno l' obbligo di esercitare il servizio notturno per tutto l' anno della sua durata e di tenere aperti gli impianti anche se le ore di apertura notturna ricadono in tutto o in parte in giorni festivi.

3. Le autorizzazioni concesse dai Prefetti entro il 31 dicembre 1977 per l' esercizio del servizio notturno e gia' rinnovate dall' amministrazione regionale, cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1980.

4. A decorrere dall' 1 gennaio 1981 l' autorizzazione al servizio notturno e' concessa ad un numero di impianti non inferiore al 3% (tre per cento) e non superiore al 4% (quattro per cento) di quelli esistenti e funzionanti nella Regione.

ARTICOLO 13

(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno ha inizio alle ore 22.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.30 nel periodo estivo e termina alle ore 7.00 durante tutto l' anno.

2. Salvo quanto disposto dal successivo comma, il servizio notturno deve essere espletato per tutta la sua durata con la assistenza di apposito personale.

3.* E' pero' consentito che tra le ore zero e le ore cinque di apertura il servizio notturno venga assicurato con le sole colonnine self – service sempreche' l’impianto ne sia gia' dotato e le medesime eroghino almeno benzina super e gasolio e venga apposto cartello indicante appunto tale funzionamento.

            *comma così modificato dall’art. 4 della l.r. 50/85

4. Gli obblighi di cui ai precedenti comma costituiscono condizione della concessione all'esercizio del relativo impianto e la loro inosservanza e' perseguibile oltre che con l' applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Comune anche ai sensi dell' art. 18 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.

ARTICOLO 14

(Impianti da abilitare al servizio notturno)

1. Per essere abilitati al servizio notturno gli impianti devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) disponibilita' di adeguato piazzale di sosta;

b) erogazione di benzina normale e super e gasolio;

c) adeguata organizzazione assistenziale collaterale per gli autoveicoli e per le persone, sia qualitativa che quantitativa;

d) condizioni di sicurezza per gli operatori addetti al servizio.

2. Impianti non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma o comunque insufficienti o inidonei non possono essere abilitati al servizio notturno.

3. Gli impianti da abilitare al servizio notturno devono essere ubicati in modo da assicurare il migliore esercizio possibile del servizio nel territorio regionale nel suo complesso sia nelle aree urbane nelle quali si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle strade provinciali ed interprovinciali maggiormente percorse dall' utenza motorizzata e sia infine sulle strade statali e di grande comunicazione. 

ARTICOLO 15

(Domanda per l' autorizzazione al servizio notturno)

1.*Per essere autorizzati al servizio notturno per il triennio 1987/89 e per i trienni successivi occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell' assessorato competente entro il termine perentorio di dodici mesi prima dell’inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Comma così modificato dall’art. 5 della l.r. 50/85

2. Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal gestore e dal concessionario, deve essere allegata anche una planimetria in scala adeguata sulla quale siano riportate tutte le caratteristiche dell' impianto, ivi compresi i servizi collaterali ed accessori.

3. Le domande presentate fuori termine o prive della documentazione richiesta sono respinte.

4. L' istruttoria delle domande viene compiuta sulla base delle prescrizioni di cui al precedente articolo.

5. Le domande per le quali l' istruttoria ha avuto esito favorevole ma che non sono state accolte per essere stato raggiunto il prescritto numero di autorizzazioni potranno essere prese in esame l' anno successivo sempreche' gli interessati ne facciano richiesta entro il termine stabilito per le nuove domande di autorizzazione.

ARTICOLO 16

(Inosservanza degli orari del servizio notturno)

1. L' irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari di apertura e chiusura notturna e per l' assenza del personale addetto all' impianto nelle ore in cui ne e' obbligatoria la presenza comporta la decadenza dall' abilitazione al servizio notturno.

2. Nei casi di maggiore gravita' che compromettano la regolarita' del servizio di distribuzione si fa luogo alla decadenza dalla concessione ai sensi dell' art. 18, comma terzo, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. Nei casi di inadempienza di cui ai commi precedenti ovvero in caso di rinunzia al servizio notturno si decade altresi' dall' autorizzazione all' esercizio della colonnina self - service.

ARTICOLO 17*

(Commissione consultiva regionale)

*Articolo abrogato dall’art. 38 della l.r. 13/90

ARTICOLO 18

(Concessioni ed autorizzazioni accordate fino al 31 dicembre 1977)

1. I decreti emessi dai Prefetti della regione fino al 31 dicembre 1977 con i quali veniva accordata la concessione di nuovi impianti od autorizzata l' installazione di nuove colonnine self - service ovvero venivano prorogati i termini per l' esecuzione dei relativi lavori decadono di validita' qualora i lavori per la loro installazione non siano stati ultimati entro i termini previsti nei rispettivi decreti prefettizi e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1978.

 

ARTICOLO 19

(Ferie dei gestori)

1. I gestori degli impianti hanno diritto a godere delle condizioni di lavoro assicurate alla generalita' dei cittadini.

2. A tal fine, l' esercizio dell' attivita' di tutti gli impianti di distribuzione puo' essere sospeso per ferie per non piu' di due settimane consecutive per ogni anno solare.

3. Il periodo di ferie, da concordarsi dal gestore con il concessionario, puo' essere fruito in qualsiasi mese dell' anno compatibilmente con le esigenze dell' utenza motorizzata e con la necessita' di assicurare i turni festivi ed il servizio notturno.

4. Le domande di sospensione dell' esercizio dell'attivita' degli impianti per ferie devono essere firmate dai concessionari e dai gestori ovvero dai soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori degli impianti.

5.* Per l' anno 1986 e per quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

*Comma così sostituito dall’art. 6 della l.r. 50/85

ARTICOLO 20

(Sospensione dell' attivita' degli impianti per ferie)

1.* I Comuni, sulla base delle domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive feriali e notturne, predispongono i turni di sospensione per ferie dell' attivita' degli impianti ubicati nei rispettivi territori.

*Comma così modificato dall’art. 7 della l.r. 50/85

2. I Comuni sono subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell' attivita' degli impianti per gli effetti di cui al precedente comma.

3. Copia dei provvedimenti di sospensione deve essere trasmessa altresì, oltre che all' azienda concessionaria ed al gestore, anche agli organi di polizia preposti alla vigilanza sull' applicazione delle norme della presente legge.

ARTICOLO 21

(Deroghe temporanee alle limitazioni di orario ed alla osservanza dei turni festivi)

1. E’ subdelegato ai Comuni l' esercizio della funzione amministrativa di cui all' art. 11, primo comma, parte prima, del DM 28 giugno 1974.

2. A tal fine i Comuni, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati od altro, possono concedere deroghe temporanee alla disciplina degli orari diurni di apertura e chiusura ed alla osservanza dei turni festivi di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge.

3. Le deroghe sono limitate ad un periodo non superiore a due giorni consecutivi e non superiore, complessivamente, a giorni dieci nell' anno solare.

4. Le deroghe di cui all' art. 11, primo comma, parte seconda, dal DM 28 giugno 1974, sono concesse per motivi eccezionali con decreto del Presidente della Giunta regionale su motivata proposta dai Prefetti e senza l' osservanza di altre formalita'.

5.* A richiesta dei gestori, di intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì, autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura dell’intervallo pomeridiano ed al riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile già realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti requisiti:

- ampi piazzali di sosta;

- impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più automobili;

- servizi igienici;

- locale per il gestore;

- attrezzature di pronto intervento.

6.* Limitatamente ai mesi di luglio e di agosto, caratterizzati da maggiore afflusso turistico, è autorizzata la protrazione dell’orario di chiusura serale nel limite massimo di un’ora, nonché la sospensione del riposo pomeridiano del sabato.

*I commi 5 e 6 sono stati così aggiunti dall’art. 8 della l.r. 50/85

ARTICOLO 22

(Divieto di altre proroghe)

1. Salvo quanto previsto nei due precedenti articoli non puo' essere concessa alcuna altra deroga sia da parte degli organi regionali che da parte dei Comuni alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti e dei turni festivi e notturni anche per quanto riguarda i casi previsti nell' art. 4, comma secondo e terzo, del DM 28 giugno 1974.

ARTICOLO 23

(Esposizioni cartello)

1. I titolari degli impianti hanno l' obbligo di esporre in modo ben visibile e leggibile un cartello a stampa con l' indicazione dell' orario di apertura e chiusura giornaliero e del turno al quale partecipano.

2. I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l' obbligo di esporre all' esterno del proprio esercizio in modo ben visibile e leggibile un cartello indicante il piu' vicino impianto che effettua l' apertura festiva.

ARTICOLO 24

(Esercizi commerciali nell' area degli impianti)

1. Gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande, le rivendite di monopolio, le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme nonche' gli impianti per il lavaggio anche automatico degli automezzi ubicati nell' area degli impianti devono osservare la chiusura settimanale nella medesima giornata di chiusura dell' impianto.

2.* Le attività di somministrazione di servizi dell’utenza prevista dal precedente comma possono essere escluse dall’osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio.

3.* Le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme, nonché gli impianti per il lavaggio automatico degli automezzi ubicati nell’area degli impianti, possono essere esclusi dall’osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio.

*I commi 2 e 3 sono stati così  introdotti dall’art. 9 della l.r. 50/85

ARTICOLO 25

(Scarico autocisterne)

1. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione e' consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.

ARTICOLO 26

(Impianti ubicati all' interno di stabilimenti ed impianti autostradali)

1. Non sono soggetti alla disciplina di cui alle disposizioni che precedono gli impianti ubicati all' interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell' impresa.

2. E’ fatto divieto agli impianti indicati nel precedente comma di cedere carburante a terzi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. In caso di inosservanza si applica l' art. 21, comma secondo, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli impianti ubicati lungo le autostrade e sui raccordi con caratteristiche autostradali nonche' gli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 27

(Provvedimenti di applicazione)

1. Tutti i provvedimenti di applicazione della presente legge, relativi all' esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per delega dello Stato, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale tutti i provvedimenti di applicazione delle direttive che, anche successivamente, potranno essere emanate ai sensi dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella materia di cui alla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare in tutto o in parte le attribuzioni spettantigli in forza della presente legge all' assessore competente.

3. La delegazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunque meno con la cessazione dalla carica di presidente o di assessore ai sensi degli artt. 47 e 48 dello Statuto.

4. Il Presidente puo' sempre sostituirsi all' assessore delegato per l' emissione di provvedimenti amministrativi relativi alle attribuzioni delegate.

ARTICOLO 28

(Controllo sugli atti delegati e sub - delegati)

1. Fino a quando il Governo della Repubblica non avra' dato attuazione al precetto di cui all'ultima parte dell' art. 5 DPR 24 luglio 1977, n. 616, tutti gli atti adottati dalla Regione nella materia di cui alla presente legge saranno trasmessi entro dieci giorni al Commissario del Governo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il controllo sulle deliberazioni adottate dal Comune nella materia ad esso sub - delegata con la presente legge e' esercitato dall' organo di cui all' art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutivita' di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli artt. 45 e 47 della citata legge 10- 2- 1953, n. 62.

3. Gli atti emanati nell' esercizio delegato o subdelegato di funzioni amministrative sono definitivi.

ARTICOLO 29

(Inattivita' del Comune)

1. In caso di inattivita' del Comune nell' esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge ovvero qualora le attivita' relative alle materie sub - delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore competente, dispone il compimento degli atti in sostituzione del Comune.

2. A tal fine, copia di tutti gli atti e provvedimenti adottati dai Comuni in applicazione della presente legge deve essere trasmessa entro dieci giorni al Settore Commercio della amministrazione regionale.  

ARTICOLO 30

(Infrazioni)

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell' art. 15 del DM 28 giugno 1974, i Comuni, in caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge ovvero a quelle emanate dai Comuni medesimi nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Stato o sub - delegate dalla Regione, applicheranno la sanzione amministrativa di cui all' art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

2. Per l' accertamento delle infrazioni di cui al precedente comma, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

3. A tal fine si intendono sostituiti, anche agli effetti della riscossione dei proventi, gli uffici ed organi della Regione con gli uffici ed organi del Comune e la Regione si intende sostituita con il Comune in tutti i casi in cui le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, (art. 7, terzo comma; art. 8, quinto comma; art. 13, secondo comma) facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni attribuite dallo Stato al Comune o sub - delegate al Comune con la presente legge, ad uffici ed organi regionali.

4.* I Comuni sono, altresì, subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell’attività dell’impianto in caso di recidiva di cui all’art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

*Comma  così aggiunto dall’art. 10 della l.r. 50/85.

ARTICOLO 31

(Spese per le funzioni sub - delegate)

1. Per l' assegnazione ai Comuni delle somme necessarie allo esercizio delle funzioni amministrative loro sub - delegate, si provvedera' con i fondi di cui all' art. 131 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO 32

(Competenza del Settore Commercio)

1. Spetta al Settore Commercio dell' amministrazione regionale la trattazione degli affari e la funzione di coordinamento delle attivita' di cui alla presente legge.

2. L' esercizio della funzione di coordinamento consiste nello impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalita' di cui alla presente legge e nel vigilare sull' osservanza e sull' attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.