ARTICOLO
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1. Il
periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui
alla colonna << DOPO DUE ANNI >> della tabella <<
B>> annessa alla legge 25- 3-
1974, n.18 decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini
della applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge medesima, con la Regione,
Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali
interruzioni.
2. Il
trattamento economico di cui al terzo comma dell' art. 89 della legge n. 18 del
25- 3- 1974 e' quello della colonna << DOPO DUE ANNI >> della
Tabella << B >>.
3. Il
trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi
di stipendio di cui all' art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25- 3- 74 e'
quello della colonna << DOPO DUE ANNI >> della tabella << B
>> annessa alla legge medesima.
ARTICOLO
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(Norma
finanziaria)
Omissis