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ARTICOLO
1
La Regione Puglia, al fine di
assicurare al personale dipendente da imprese concessionarie di sole autolinee
un trattamento economico e normativo perequato a quello del personale delle
autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale,
assume a proprio carico un onere finanziario secondo le condizioni e le
modalita' di cui ai successivi articoli.
Le norme sull' ordinamento del
personale delle autolinee in concessione, di cui alla legge statale 1- 2- 1978,
n. 30, sono estese a tutte le imprese concessionarie di autolinee nel territorio
regionale pugliese, in quanto applicabili.
Restano fermi i principi ed i
limiti stabiliti con RD 8- 2- 1931, n. 148 e successive modificazioni e
integrazioni.
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2
Agli effetti del primo comma
del precedente articolo, la Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere alle
imprese concessionarie di sole autolinee il maggiore onere finanziario pari alla
differenza tra il trattamento perequato al lordo degli oneri contributivi del
personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di
affidamento regionale e quello determinato per il personale dipendente da
imprese concessionarie di sole autolinee dalle disposizioni di legge e dai
contratti collettivi applicabili al settore.
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3
La Giunta regionale e'
autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie contributi straordinari
a copertura dei maggiori costi del personale, rispetto a quelli del CCNL ANAC
del 10- 12- 1970, derivanti dall' applicazione del CCNL del 23- 7- 1976, dell'
accordo nazionale del 23- 11- 1977, della legge 1- 2- 78, n. 30, dell' accordo
nazionale del 24- 1- 1979 e successive modifiche, con carico della relativa
spesa sul fondo del capitolo di bilancio assegnato per i contributi straordinari
autorizzati con la legge regionale 13- 1- 1978, n.13. A tale fine le imprese che intendono beneficiare dei
contributi devono produrre domanda
corredata della documentazione
dimostrativa di detti maggiori oneri.
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4
Per le imprese che negli anni
dal 1976 al 1979 hanno beneficiato di contributi perequativi previsti dalla
legge regionale 29- 1- 1976, n. 5 calcolati con riferimento al CCNL del 10- 12-
1970 ( ANAC), i contributi di cui all' articolo precedente sono attribuiti in
compensazione.
ARTICOLO
5
Per l' attuazione degli
articoli precedenti la Giunta Regionale determina annualmente, per ciascuna
impresa concessionaria di autolinee, ivi comprese quelle di concessione
comunale, l' ammontare medio annuo degli oneri finanziari del maggiore costo del
personale derivante dall' applicazione del trattamento perequato di cui all'
art. 2 e dalla contribuzione straordinaria di cui all' art. 3 e ne autorizza l'
erogazione a mensilita' posticipate in ragione di un quattordicesimo.
L' erogazione puo' essere
disposta dal Settore Ragioneria, senza altra formalita', in tempo utile ad
assicurare la retribuzione al personale non oltre il giorno 27 del mese al quale
ciascuna mensilita' si riferisce.
L' erogazione delle mensilita'
aggiuntive puo' essere disposta dopo il giorno 15 rispettivamente dei mesi di
luglio e dicembre.
L' ammontare medio annuo degli
oneri finanziari di cui al primo comma puo' essere rideterminato in occasione di
variazioni derivanti dagli accertamenti di cui al successivo art. 7. In
tali circostanze si terra' conto
anche delle variazioni numeriche
nella consistenza del personale.
ARTICOLO
6
L' erogazione di cui al
precedente articolo e' subordinata alla presentazione all' Assessorato ai
Trasporti, da parte di ciascuna impresa concessionaria, degli elaborati relativi
alle liquidazioni dei trattamenti perequati di ciascun mese e della
documentazione comprovante l' avvenuta effettuazione dei pagamenti per il mese
precedente delle integrazioni sal"Times New Roman"i nette al personale e dei
relativi oneri contributivi e fiscali ai rispettivi enti
creditori.
ARTICOLO
7
Alla scadenza di ciascun
trimestre solare la Giunta regionale, sulla base delle risultanze acclarate
dall' Assessorato ai Trasporti dall' esame
degli elaborati di cui al precedente articolo, provvede alle liquidazioni
degli eventuali conguagli dovuti alle imprese.
Le somme che dovessero
risultare erogate in piu' sono recuperate sulle mensilita' ancora da erogare o
su contributi comunque dovuti alle imprese in base a leggi regionali
vigenti.
ARTICOLO
8
L' elaborazione delle
liquidazioni mensili dei trattamenti perequati deve essere effettuata sulla base
degli stati di servizio individuali relativi al mese precedente e deve essere
corredata di una situazione
dimostrativa della consistenza numerica del personale e delle variazioni
intervenute.
Tutte le variazioni in aumento
del personale devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento della
Giunta regionale.
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9
Gli oneri rivenienti dalla
applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale
1979/ 81 ai sensi dell' art. 4 della LR n. 31 del 6- 6-
1979.
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10
Le disposizioni contenute nella
legge regionale 29- 1- 76 n. 5 sono abrogate.