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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
61
Data
06/06/1980
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Contributi sulla spesa per l' acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale
Note
La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, l.b) della LR 14 dicembre 2011, n. 37
Allegati
Nessun allegato

 



La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, l.b) della LR 14 dicembre 2011, n. 37

 

ARTICOLO 1

[E' concesso a favore dei Comuni della Regione un contributo sulla spesa per l' acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

L' entita' del suddetto contributo puo' raggiungere l' 80% del costo delle attrezzature.

ARTICOLO 2

I Comuni che intendono fruire dei benefici di cui all' art. 1 devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal Sindaco pro - tempore del Comune, indirizzata alla Regione Puglia – Assessorato agli Enti Locali e Polizia Urbana e Rurale, corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale che dovra' contenere l' indicazione delle attrezzature che si intendono acquistare, dell' uso cui saranno adibite, del relativo costo, della somma richiesta a titolo di contributo e dei mezzi per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Per la prima applicazione il termine e' fissato entro 60 gg. dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da parte delle amministrazioni comunali, provvedera', con proprio provvedimento, a deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di massima fissati dalla competente Commissione consiliare.

ARTICOLO 4

Alla liquidazione dei contributi gia' promessi provvede la Giunta regionale, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei Comuni interessati dall' avvenuto acquisto delle attrezzature e dell' avvenuto collaudo delle stesse.

ARTICOLO 5

Alla determinazione dell' importo dei contributi da concedersi per l' esercizio 1981 e seguenti provvedera' annualmente la legge di bilancio.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria - Omissis]