La presente legge è stata abrogata dall'art. 25,
l.b) della LR 14 dicembre 2011, n. 37
ARTICOLO 1
[E' concesso a favore dei Comuni della
Regione un contributo sulla spesa per l' acquisto di attrezzature necessarie per
il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.
L' entita' del suddetto contributo puo' raggiungere l' 80% del
costo delle attrezzature.
ARTICOLO 2
I Comuni che intendono fruire dei benefici di cui all' art. 1
devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal Sindaco pro - tempore del
Comune, indirizzata alla Regione Puglia – Assessorato agli Enti Locali e Polizia
Urbana e Rurale, corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale che dovra'
contenere l' indicazione delle attrezzature che si intendono acquistare, dell'
uso cui saranno adibite, del relativo costo, della somma richiesta a titolo di
contributo e dei mezzi per far fronte alla copertura di quella parte di spesa
non coperta dal contributo regionale.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di
ogni anno.
Per la prima applicazione il termine e' fissato entro 60 gg.
dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
La Giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da
parte delle amministrazioni comunali, provvedera', con proprio provvedimento, a
deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di massima fissati
dalla competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 4
Alla liquidazione dei contributi gia' promessi provvede la
Giunta regionale, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei
Comuni interessati dall' avvenuto acquisto delle attrezzature e dell' avvenuto
collaudo delle stesse.
ARTICOLO 5
Alla determinazione dell' importo dei contributi da concedersi
per l' esercizio 1981 e seguenti provvedera' annualmente la legge di bilancio.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria - Omissis]