ARTICOLO
1
1. La Regione concorre, con
interventi straordinari in favore degli Enti pubblici fieristici pugliesi, al
risanamento economico finanziario dei bilanci di detti enti, nei casi di
disavanzi determinati da spese di investimenti in conto capitale per la
costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di opere,
infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente allo
svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente
autorizzate.
ARTICOLO
2
1. Gli
interventi di cui all' art. 1 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale
in base al disavanzo dei bilanci degli Enti accertati in sede di consuntivo nei
modi e termini di legge.
ARTICOLO
3
1. Le
domande intese ad ottenere il contributo straordinario devono essere prodotte
dagli Enti interessati entro e non oltre 60 giorni dalla data di presa d' atto
del conto consuntivo da parte dell' organo di controllo.
2. Alle
domande devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia del conto
consuntivo;
2) copia dell' atto
deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell' Ente di approvazione del
conto consuntivo;
3) copia del provvedimento
dell' organo di controllo relativo alla presa d' atto del conto
consuntivo;
4) piano di ammortamento della
parte di disavanzo afferente gli investimenti in conto capitale e relativi
interessi passivi, oneri o gravami di altro genere.
ARTICOLO
4
(Norma
finanziaria)
OMISSIS
Qualora detto stanziamento
dovesse essere insufficiente, i contributi saranno ripartiti in proporzione alle
spese sostenute da ciascun Ente fieristico.
OMISSIS
ARTICOLO
5
1. L'
art. 7 della LR 28- 5- 75, n. 48 e' cosi' sostituito: << I contributi di
cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di
bilancio >>.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.