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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
63
Data
06/06/1980
Abrogato
 
Materia
Fiere e mercati
Titolo
Interventi straordinari per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici nazionali e regionali operanti in Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 20 maggio 1985, n. 61.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. La Regione concorre, con interventi straordinari in favore degli Enti pubblici fieristici pugliesi, al risanamento economico finanziario dei bilanci di detti enti, nei casi di disavanzi determinati da spese di investimenti in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate.

ARTICOLO 2

1. Gli interventi di cui all' art. 1 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale in base al disavanzo dei bilanci degli Enti accertati in sede di consuntivo nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 3

1. Le domande intese ad ottenere il contributo straordinario devono essere prodotte dagli Enti interessati entro e non oltre 60 giorni dalla data di presa d' atto del conto consuntivo da parte dell' organo di controllo.

2. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia del conto consuntivo;

2) copia dell' atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell' Ente di approvazione del conto consuntivo;

3) copia del provvedimento dell' organo di controllo relativo alla presa d' atto del conto consuntivo;

4) piano di ammortamento della parte di disavanzo afferente gli investimenti in conto capitale e relativi interessi passivi, oneri o gravami di altro genere.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

OMISSIS

Qualora detto stanziamento dovesse essere insufficiente, i contributi saranno ripartiti in proporzione alle spese sostenute da ciascun Ente fieristico.

OMISSIS

ARTICOLO 5

1. L' art. 7 della LR 28- 5- 75, n. 48 e' cosi' sostituito: << I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio >>.

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.