ARTICOLO
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La Regione, nell' ambito delle
proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e
37 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 dello Statuto regionale, istituisce la
Consulta regionale femminile.
ARTICOLO
2
La Consulta regionale femminile
collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parita'
tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e
rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della
personalita' della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione
politica, economica, sociale e culturale.
ARTICOLO
3
La Consulta regionale
femminile:
a) contribuisce attivamente
alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale,
con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in
rapporto all' assetto economico e sociale della Regione;
b) segnala l' opportunita' di
proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione,
provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;
c) promuove iniziative per la
soluzione concreta dei problemi affrontati e per l' attuazione dei programmi e
delle leggi;
d) propone a livello degli Enti
locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte
femminili;
e) promuove indagini
conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno
inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;
f) promuove dibattiti pubblici,
convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;
g) cura la raccolta e la
diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonche' la pubblicazione
di volumi e periodici.
La Consulta femminile, inoltre,
promuovere ogni piu' consapevole partecipazione della donna alle decisioni che
riguardano la collettivita' e ne
trasmette le istanze alla Regione.
ARTICOLO
4
La Consulta regionale femminile
e' composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per
ciascuna:
a) delle associazioni e gruppi
femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentativita' a livello
nazionale e regionale; abbiano come finalita' istituzionali l' emancipazione e
la liberazione della donna; siano
democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attivita' non
circoscritta ad interessi di categoria professionale;
b) delle Commissioni femminili
o uffici << lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali
presenti nel Consiglio Nazionale dell' Economia e del
Lavoro;
c) delle Commissioni o
movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel
Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;
d) delle Commissioni o
movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed
antifascisti.
Sono di volta in volta invitate
a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali
interessate alle materie che formano oggetto della discussione.
Su proposta della consulta,
nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta
medesima.
Le domande delle associazioni,
gruppi o movimenti vengono presentate all' Ufficio di Presidenza del Consiglio
che accerta l' esistenza dei requisiti richiesti.
L' incarico di componente della
consulta non da' diritto a compensi comunque denominati.
ARTICOLO
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Un' associazione, gruppo o
movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al
precedente art. 4.
ARTICOLO
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Le componenti della Consulta,
sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni
dall' inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni,
gruppi o movimenti di cui all' art. 4 della presente legge e sono nominate con
Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla
scadenza della legislatura.
La Consulta e' insediata dal
Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue
componenti.
In caso di dimissioni, di morte
o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della
Consulta, il successore e' nominato nei modi previsti dal 1# comma e resta in
carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
L' attivita' della consulta e'
coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le
modalita' indicate nel Regolamento di cui all' art. 10 della presente legge.
ARTICOLO
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La Regione sente la Consulta
quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno
rilevanza per la condizione femminile.
La Consulta puo' chiedere a sua
volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale
e culturale.
I pareri sono resi con
relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti
della minoranza.
La Consulta puo', altresì,
presentare mozioni, osservazioni e
proposte ai componenti organi regionali.
Alle riunioni della Consulta
hanno facolta' di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri
regionali.
La Consulta puo' chiedere che
intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali
competenti nelle materie che formano oggetto delle
discussioni.
ARTICOLO
8
La Consulta ha sede presso il
Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario
al suo funzionamento.
ARTICOLO
9
Le iniziative proposte dalla
Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta
finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di
bilancio.
ARTICOLO
10
La Consulta redige il proprio
regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.
Il regolamento e' approvato dal
Consiglio regionale.
ARTICOLO
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Nella prima applicazione della
presente legge, le domande di ammissione, di cui all' art. 4 devono essere
presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.
Dalla scadenza di tale termine
decorrono i 60 giorni previsti dall' art. 6 per la nomina della
Consulta.