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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
71
Data
20/06/1980
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dai Centri di orientamento scolastico e professionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 luglio 1980, n. 49, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

Il personale di ruolo dei soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti del I comma dell' art. 11 della legge regionale n. 53 dell' 11- 10- 1978 e' inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con decorrenza giuridica ed economica dall' 1- 1- 1978.

Il livello retributivo e funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma e' determinato  in base alla allegata Tab.A) di equiparazione dei livelli  di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico regionale.

ARTICOLO 2

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei Titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell' art. 92 della su richiamata legge, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all' inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno << ad personam >>, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

ARTICOLO 3

Per effetto dell' inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale, fissata nella tabella A) della legge regionale n. 18 del 25- 3- 74, viene modificata ed aumentata di n. 28 unita' distinte  per livelli funzionali di seguito indicati:

VI livello n. 9 unita'

V livello n. 13 unita'

IV livello n. 3 unita'

III livello n. 1 unita'

II livello n. 2 unita'

Totale n. 28 unita'

ARTICOLO 4

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato e' iscritto rispettivamente alla CPDEL, INADEL ed EMPDEP dalla data di decorrenza dell' inquadramento.

Ai dipendenti trasferiti nel ruolo regionale per effetto degli articoli 39 e 137 del DPR n. 616/ 77 ed ai sensi del I comma dell' articolo 11 della legge regionale n. 53 del 1978, ai fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7- 2- 1979, n. 29.

Ai fini dell' indennita' premio fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8- 3- 1968, n. 152 per il servizio prestato presso la Regione Puglia e per quello eventualmente  riscattabile ai sensi di legge.

Per il servizio precedentemente prestato presso l' Ente di provenienza le somme eventualmente accantonate e versate dall' Ente soppresso e' data facolta' ai dipendenti di chiedere la restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso l' Ente di provenienza medesimo, a titolo di indennita' di anzianita' o di licenziamento o comunque denominata e versate all' Amministrazione regionale.

ARTICOLO 5

All' onere finanziario derivante dall' applicazione della presente legge si provvedera' con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 00302 << Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LR n. 18/ 74 ed oneri rivenienti dalla applicazione dell' articolo 4 della LR n. 23/ 1974 >> per l' anno 1980.

 

TABELLA A)

Equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli regionali

Livello retributivo e funzionale del ruolo di provenienza / Livello retributivo e funzionale del ruolo regionale

VI livello...................... VI livello

V livello........................ V livello

IV livello.......................IV livello

III livello........................III livello

II livello........................ II livello