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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
72
Data
20/06/1980
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Provvedimenti per la tutela della salute mentale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 luglio 1980, n. 49, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I Istituzione dei servizi psichiatrici dipartimentali

TITOLO I Istituzione dei servizi psichiatrici dipartimentali

ARTICOLO 1

La Regione Puglia, ai fini della tutela della salute mentale persegue le seguenti finalita', in applicazione della legge 180/ 1978 e 833/1978:

a) promozione e tutela della salute mentale, attraverso interventi multidisciplinari che agiscano sui bisogni socio - psicologici della comunita' e dei soggetti affetti da malattia mentale;

b) e coordinamento dei presidi e servizi di tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e sociali operanti nel territorio regionale;

c) superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione con la partecipazione delle Province, dei Comuni e dei loro  consorzi, con le modalita' indicate nel titolo III e IV della presente legge.

ARTICOLO 2

La Giunta regionale nelle more dell' approvazione e adozione del piano sanitario regionale, istituisce i servizi psichiatrici a struttura dipartimentale per lo svolgimento delle funzioni preventive, curative, riabilitative e di reinserimento sociale degli affetti da malattia mentale, sentita la competente Commissione consiliare.

Nell' attuazione di quanto previsto dal presente comma, la Giunta regionale tiene conto, anche al fine dell' ottemperanza dell' art. 33 del DPR 24- 7- 77, n. 616:

a) delle proprie precedenti determinazioni adottate in applicazione dell' art. 6, secondo comma, della legge 13 maggio 1978, numero 180;

b) delle regolamentazioni adottate dalle Province in ordine alla riorganizzazione dei servizi psichiatrici territoriali dopo la entrata in vigore della legge n. 180.

La Giunta regionale inoltre puo' emanare,in attesa dell' attuazione dell' art. 17 della legge 833/ 78, istruzioni agli Enti ospedalieri, alle Province ed ai Comuni, intese ad organizzare i servizi psichiatrici in forma dipartimentale al fine di assicurare il carattere territoriale degli stessi e la continuita' terapeutica degli interventi.

ARTICOLO 3

In attesa dell' approvazione del piano sanitario regionale e della istituzione delle UUSSLL, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e d' intesa con le Province, individua e dichiara funzionanti, per ciascun servizio dipartimentale di tutela della salute mentale, specifici servizi di diagnosi e cura dotati di un numero di posti letto non superiori a 15, in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge di cui formano parte integrale e che si riferiscono ai servizi attivati o da attivare progressivamente in relazione alle esigenze dell' assistenza.

I servizi dipartimentali di tutela della salute mentale, sia che abbiano struttura meramente territoriale sia che siano dotati di posti letto, sono organismi operativi delle UUSSLL, con il compito di operare nelle strutture e presidi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari, secondo le modalita' previste dall' art. 39 della legge 23- 12- 78, n. 833, e devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che vadano a coincidere con le UUSSLL, quando entreranno in funzione.

ARTICOLO 4

La Giunta regionale e' autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente a:

a) stabilire i principi programmatrici e i criteri necessari per la applicazione della legge n. 180 e degli artt. 34, 35 e 64 della legge 23- 12- 78, n. 833;

b) ad assumere ogni necessaria iniziativa ed i conseguenti provvedimenti anche di carattere sostitutivo per garantire l' applicazione delle leggi di cui al punto precedente, della presente legge e dei principi programmatici adottati ai sensi del presente articolo;

c) a istituire una commissione tecnica, presso l' Assessorato Regionale alla Sanita', presieduta dall' Assessore Regionale o da un suo delegato costituito da:

- due rappresentanti dell' UPI;

- due rappresentanti dell' ANCI;

- un esperto in discipline attinenti l' assistenza psichiatrica;

- un dirigente di servizio psichiatrico dipartimentale;

- uno psicologo ed un sociologo operante nei servizi psichiatrici dipartimentali;

- un funzionario medico regionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell' Assessorato Regionale alla Sanita'.

Tale Commissione ha il compito di formulare proposte intese alla realizzazione degli interventi psichiatrici a carattere globale, alla definizione dei relativi ambiti e fabbisogni di personale e strutture, nonche' alla vigilanza e coordinamento sulla realizzazione e funzionamento dei servizi psichiatrici.

TITOLO II

Personale

ARTICOLO 5

Fino all' approvazione del piano regionale sanitario e della istituzione dei ruoli regionali di cui all' art. 47 della legge 22 dicembre 1980, n. 833, la Giunta Regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, determina per ciascun servizio dipartimentale di salute mentale il fabbisogno di personale medico, paramedico, tecnico e di assistenza sociale, amministrativo e ausiliario, sulla base dei seguenti criteri ed elementi:

- popolazione residente;

- diffusione del servizio sul territorio;

- esistenze funzionali dei servizi e dei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri per la tutela della salute mentale;

- conoscenze acquisite sulle condizioni sociali e sanitarie dei relativi vaccini di utenza ai fini della prevenzione della malattia mentale.

L' entita' numerica degli operatori viene altresì  determinata per ciascun servizio tenendo conto dell' articolazione del servizio stesso commisurando in relazione alle esigenze derivanti dall' assistenza domiciliare, ambulatoria e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell' ospedale psichiatrico.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale deve operare in rapporto a tutte le fasce di eta' e attraverso l' integrazione con gli altri servizi riguardanti l' assistenza, la scuola, il tempo libero ed i servizi sociali degli enti locali attirando gruppi operativi polivalenti che assicurino la continuita' dell' intervento nei momenti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale allo scopo di realizzare quanto previsto dal comma precedente, opera nelle seguenti strutture:

a) distretti sanitari e sociali per gli interventi a carattere preventivo e curativo a livello periferico, mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni sociali, e negli ambienti di lavoro, nonche' mediante ogni altra attivita' finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura, recupero e reinserimento sociale del malato;

b) nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali che ricoverano, secondo il modulo della previdegenza, coloro che necessitino di trattamento sanitario volontario o obbligatorio e che debbano essere curati in condizioni di degenza ospedaliera;

c) in tutti gli spazi comunitari istituiti all' esterno dell' ospedale generale, in strutture alternative al ricovero ed idonee a svolgere funzioni di recupero sociale, interventi psico – terapeutici ed attivita' di risocializzazione;

d) negli ospedali psichiatrici anche convenzionati, sia ai fini dell' assistenza diretta agli ammalati del proprio territorio ancora degenti sia allo scopo di favorire la deospedalizzazione con presa carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale.

Il personale Sanitario e parasanitario che opera presso l' ospedale psichiatrico anche convenzionato deve essere collegato e organizzato funzionalmente con il servizio territoriale di tutela della salute mentale, secondo le direttive emanate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

L' organico di ciascun gruppo operativo e' costituito di norma dalle seguenti figure professionali:

- sanitari psichiatrici;

-neuropsichiatri infantili;

- psicologi;

- pedagogisti;

- assistenti sociali;

- infermieri/ e;

L' organizzazione di ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale prevede:

a) la sede centrale del coordinamento operativo di uno degli ambulatori territoriali;

b) l' organizzazione del lavoro in gruppi operativi;

c) il coordinatore, individuato nel sanitario con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, con maggiore anzianita' nel grado, che e' anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso l' ospedale generale, ove esista.

Il servizio territoriale di tutela della salute mentale deve operare adottando schemi di lavoro programmati in armonia con le previsioni del DM 28/ 11/ 76 concernenti l' attuazione delle strutture dipartimentali.

ARTICOLO 6

Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale determina il numero complessivo di unita' che puo' essere richiesto alle strutture psichiatriche private operanti nella Regione, che erogano assistenza in regime convenzionato, sentita la commissione Consiliare competente.

ARTICOLO 7

Il personale delle strutture private di cui al precedente art. 6, purche' in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23- 12- 78, n. 833, e comunque risultante alla stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali, puo', entro venti giorni dall' entrata in vigore della presente legge, presentare, su apposito modulo predisposto dall' Assessorato regionale alla Sanita', domanda di assegnazione provvisoria ai servizi istituiti indicando l' ordine delle preferenze.

ARTICOLO 8

Qualora il numero delle domande risulti superiore alle esigenze determinate a norma del precedente art. 5 la Giunta regionale procede alle relative scelte sulla base di apposite graduatorie provinciali, distinte per qualifiche, da formularsi a cura di una Commissione così composta:

- l' Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato, Presidente;

- un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- un rappresentante dei sindacati medici;

- un rappresentante per ciascuna amministrazione Provinciale;

- due funzionari della Regione, di cui uno con funzioni di segretario designati dal Presidente della Giunta Regionale.

I criteri per la formulazione delle graduatorie vengono prefissati con atto della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Province.

Attraverso le graduatorie rese pubbliche dalla Giunta e' ammesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, ricorso alla Giunta medesima che delibera in via definitiva entro i dieci giorni  successivi.

Con ulteriore atto della Giunta, vengono assegnati al singolo servizio i primi classificati, sino a concorrenza del fabbisogno.

Coloro che, in base alle graduatorie, risultino esclusi dall' assegnazione al servizio prioritariamente scelto, vengono assegnati, in ordine di graduatoria, al altro servizio.*

* Vedi quanto disposto in deroga al presente comma dall’art. 7 della l.r. 33/85   

La mancata accettazione entro i termini fissati dalla Giunta Regionale, dell' assegnazione ai servizi equivale a rinuncia definitiva alla aspettativa di cui all' art. 64, quinto comma della legge n. 833 del 1978.*

            * Vedi quanto disposto in deroga al presente comma dall’art. 7 della l.r. 33/85

Il personale che accetta l' assegnazione ai servizi psichiatrici effettuata a norma del presente articolo verra' immesso, salvo espressa rinuncia, nei ruoli nominativi del personale addetto al UUSSLL nel rispetto delle norme del DPR 20- 12- 79 n. 761 e secondo le modalita' stabilite dalla LR di attuazione.

Detto personale deve essere autorizzato dall' Ente o Istituto di appartenenza, entro giorni trenta dalla comunicazione di avvenuta assegnazione, a prendere servizio presso la struttura alla quale e' stato assegnato salvo inderogabili esigenze di servizio che devono essere valutate dall' Assessorato Regionale alla Sanita' entro il predetto termine.

ARTICOLO 9

La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge disciplina le modalita' e i criteri per la mobilita' del personale sia delle strutture pubbliche che di quelle private, sentite in proposito le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Commissione Consiliare di Sanita', fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.

La stessa individua altresì e disciplina i casi  in cui puo' essere autorizzata l' assunzione per pubblico concorso di altro personale indispensabile al funzionamento dei presidi psichiatrici dipartimentali da parte delle Province ed Enti Ospedalieri, in relazione alle necessita' dell' assistenza e all' accertata indisponibilita'  di personale degli Ospedali psichiatrici pubblici e privati, sentita la Commissione Consiliare di sanita'.

Ai fini di cui al comma precedente, la Giunta Regionale dovra' tenere conto che ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura e a quelli territoriali, che concorrono alla formazione del servizio a carattere dipartimentale, puo' essere addetto, secondo le necessita', personale dei servizi pubblici extraospedalieri degli ospedali psichiatrici pubblici e privati convenzionati e personale ospedaliero e di altri enti pubblici che svolgono attivita' di assistenza psichiatrica e sociale.

La Giunta Regionale, altresì, potra' stabilire  che, esaurita la graduatoria relativa ad una Provincia, la mobilita' del personale possa essere effettuata utilizzando, ove esistano richieste e indicazioni di preferenza formulate ai sensi del penultimo comma dell' art. 8 le altre graduatorie.

ARTICOLO 10

I divieti di cui al 7° comma dell' art. 64 della legge n. 833/ 78 sono estesi agli istituti privati che erogano assistenza psichiatrica, anche mediante convenzione integrativa rispetto a quella vigente con le province, comprese le attivita' sanitarie e parasanitarie da svolgersi in forma di convenzioni o consulenze.

ARTICOLO 11

Fino alla immissione nel ruolo regionale di cui all' art. 47 della legge n. 833/ 78, il personale assegnato ai servizi psichiatrici conserva il trattamento economico in godimento.

ARTICOLO 12

Per il personale convenzionato con le Province e operante nelle strutture psichiatriche pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa di cui all' art. 73 del DPR 20- 12- 79, n. 761.

Il rinnovo delle convenzioni o la stipula di nuove concessioni e' subordinata all' autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la competente commissione Consiliare.

Al personale che nel periodo di cui al primo comma dell’art. 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 abbia prestato servizio nei servizi psichiatrici pubblici in base a rapporto convenzionale comunque denominato che prevedesse la prestazione di un minimo di venti ore settimanali, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dal predetto articolo, in relazione anche a quanto stabilito dagli artt. 67 e 70 del D.P.R. 20.12.79, n. 761.*

Per tale personale la posizione funzionale posseduta è quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di legge.*

A tale ultimo personale si applicano i benefici economici e giuridici derivanti da norme di leggi e regolamenti e dagli accordi disciplinanti il rapporto di lavoro del personale degli enti locali sino all’iscrizione nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 68 della legge 23.12.78, m. 833.*

* I commi 3, 4 e 5 sono stati così aggiunti dall’articolo unico della l.r. 25/81.

 

TITOLO III

Compiti degli Enti Locali

ARTICOLO 13

Fino alla costituzione delle UUSSLL, i Comuni individuano i propri servizi sanitari e di assistenza psichiatrica intesa come prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale, attuano collegamenti operativi con i servizi psichiatrici territoriali, al fine di realizzare le seguenti attivita':

1) individuazione, attraverso uno studio longitudinale dei soggetti ricoverati in ospedali psichiatrici dichiarati dimissibili o in regime di ricovero volontario che possono essere recuperati in famiglia o in apposita struttura di risocializzazione, attivate o attivabili in ambito territoriale al fine di agevolare l' effettiva dimissione. Per i soggetti per i quali non fosse possibile l' immediata realizzazione di quanto sopra, bisognera' prevedere temporanee ed idonee strutture pubbliche o convenzionate per il trattamento e l' assistenza ai lungodegenti. Il piano sanitario regionale individuera' la cadenza annuale della operazione di superamento degli ospedali psichiatrici con l' impegno a promuovere ogni iniziativa utile ad accelerare i tempi di realizzazione;

2) effettuazione, in collaborazione con le Province e i servizi psichiatrici dipartimentali, degli interventi di assistenza richiesti per i singoli casi. All' uopo, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentite le Province, adotta un regolamento organico per disciplinare, in termini omogenei sul piano regionale, la concessione e la misura del sussidio da erogare in favore dei degenti dimessi dall' ospedale psichiatrico e degli infermi di mente che non siano stati ricoverati in istituti psichiatrici al fine di evitarne il ricovero e di agevolare l' assistenza in famiglia o in vacanza, in famiglie affidatarie o strutture alternative di tipo familiare.

Tale regolamento potra' prevedere che il sussidio di cui al precedente comma, nonche' tutti gli altri interventi assistenziali di carattere sociale e familiare, possono essere delegati in attesa della costituzione delle UUSSLL, dalle Province ai Comuni, stabilendo la relativa regolamentazione.

ARTICOLO 14

I Comuni, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, individuano, in relazione al numero dei cittadini ricoverati che possono essere dimessi e inseriti in strutture alternative di riabilitazione e reinserimento sociale, gli ambienti di proprieta' comunale o di altri enti pubblici operanti nel territorio comunale, che possono essere adibiti a case - famiglia, ambienti di lavoro protetto o altre strutture alternative.

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni medesimi individuano, altresì, le associazioni e le formazioni a carattere volontaristico che possono essere interessate per l' assistenza ai dimessi e per tutte le attivita' di tipo comunitario utili al fine del reinserimento sociale e lavorativo dei dimessi dall' ospedale psichiatrico.

Le risultanze dell' attivita' svolta dai Comuni ai sensi dei commi precedenti devono essere comunicati, entro i successivi dieci giorni alla Provincia competente per territorio, al servizio psichiatrico territoriale e all' Assessorato Regionale alla Sanita'.

Le Province e le Regioni, valutate con l' ausilio dei propri organici tecnici e sanitari, le proposte pervenute, adotteranno nell' ambito delle proprie competenze i seguenti adempimenti:

1) Finanziamento della spesa occorrente per spese di riattamento, arredamento e sistemazione degli ambienti di cui al primo comma del presente articolo;

2) Finanziamento della spesa riveniente dalle convenzioni con le Associazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

ARTICOLO 15

Ai fini del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e della diversa utilizzazione di quelli esistenti, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e le Province interessate, determina:

1) La data non posteriore a un mese dall' entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici pubblici o negli istituti di cura privati convenzionati, sempre che ne facciano richiesta;

2) La data non posteriore a tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici solo previa autorizzazione del servizio psichiatrico dipartimentale competente per territorio; alla scadenza del predetto termine, cessa improrogabilmente la deroga di cui all' art. 64, 1° comma della legge 23/ 12/ 78 n. 833;

3) Le modalita' per la disdetta delle convenzioni con gli istituti di cura psichiatrica a carattere privato;

4) La diversa utilizzazione di essi nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dall' ultimo comma del punto 1 dell' art. 12.

ARTICOLO 16

A partire dal 31 dicembre 1980, sono considerati dimissibili a tutti gli effetti, a norma dell' art. 8, 2° comma della L. 13 maggio 1987 n. 180, i degenti per i quali non sia stato ritenuto necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la struttura di ricovero, ove si trovano ricoverati alla data del 16 maggio 1980.

Il Sindaco del Comune di residenza degli infermi di cui al precedente comma, individuato in relazione al primo ricovero d' intesa con il Presidente del Comitato di gestione della competente USL, se costituita, e su proposta del servizio psichiatrico territoriale, adotta i provvedimenti assistenziali di carattere sociale e sanitario atti ad agevolare la effettiva dimissione ed il reinserimento in famiglia o in strutture alternative istituite e funzionanti nell' ambito del USL competenti per territorio.

ARTICOLO 17

La Giunta Regionale per l' esercizio delle competenze di cui all' art. 64 della legge 23- 12- 78 n. 833 e dei titoli I e II della presente legge, si avvale in posizione di comando presso l' assessorato regionale alla Sanita' sino all' entrata in funzione del UUSSLL di un numero di dieci operatori che esplichino la loro attivita' in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche o presso servizi amministrativi e sanitari dipendenti dalle amministrazioni provinciali e addetti all' assistenza psichiatrica, in modo da assicurare la presenza delle seguenti figure professionali:

- un psichiatra;

- un sociologo;

- un assistenza sociale;

- due collaboratori direttivi;

- due impiegati della carriera di concetto;

- due impiegati della carriera esecutiva;

ARTICOLO 18

L' assessorato regionale alla Sanita', con apposito piano, provvede a:

- programmare corsi di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico, secondo la vigente legislazione regionale in materia di formazione professionale, nonche' corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale.

ARTICOLO 19

Fino all' entrata in funzione delle UUSSLL, le Province provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici, all' erogazione dell' assistenza in regime convenzionato e ad ogni altra funzione riguardante l' assistenza ed i servizi psichiatrici secondo i principi della presente legge e le direttive emanate dalla Giunta regionale, in esecuzione della stessa.

Le Province provvedono altresì a:

- fornire all' Assessorato regionale alla sanita' ogni utile elemento di valutazione ai fini del coordinamento dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

- raccogliere e fornire i dati economici statistici ed epidemiologici in conformita' alle indicazioni dell' Assessorato regionale alla sanita'.

ARTICOLO 20

All' onere relativo alle spese di impianto dei Servizi psichiatrici dipartimentali, calcolato per l' anno 1980 in lire 500 milioni, si fara' fronte mediante la istituzione, nel bilancio regionale 1980, del cap. 03648, di nuova istituzione << Spese di impianto per i servizi psichiatrici dipartimentali >>.

ARTICOLO 21

Norma finanziaria – omissis

 

TABELLA A

Centri, posti letto e servizi per la tutela della salute mentale 

Bari - Ospedale Consorziale - posti letto 15

Carbonara - Ospedale di Venere - posti letto 15;

Barletta - Ispedale Umberto I - Posti letto 10;

Acquaviva - Ospedale Miulli - posti letto 10;

Altamura - ospedale Umberto I - posti letto 10;

Conversano - Ospedale Iaia - posti letto 10;

Bisceglie - Ospedale V. Emanuele - posti letto 15;

Foggia - Ospedali Riuniti - posti letto 15;

Manfredonia - Ospedale S. Camillo De Lollis - posti letto 15;

Lucera - Ospedale Lastaria - posti letto 10;

Cerignola - Ospedali Riuniti - posti letto 10;

Brindisi - Ospedale Di summa - posti letto 15;

Lecce - Ospedale V. Fazzi - posti letto 15;

Galatina - Ospedale S. Caterina Novella – posti letto 10;

Casarano - Ospedale Civile - posti letto 10;

Taranto - Ospedale Ss. Annunziata - posti letto 15;

Manduria - Ospedale Giannuzzi - posti letto 10;

Martina Franca - Ospedale Civile - posti letto 10.

 

TABELLA B

Canosa - Ospedale Caduti in Guerra – posti letto 10;

Molfetta - Ospedale Civile - posti letto 10;

Putignano - Ospedale S. Maria Angeli – posti letto 10;

S. Giovanni Rotondo - Ospedale Casa Sollievo Divina Provvidenza - posti letto 15;

Fasano - Ospedale Umberto I - posti letto 10;

Ceglie Messapico - Ospedale Civile - posti letto 10;

Campi Salentina - Ospedale Civile - posti letto 10;

Gagliano del Capo - Ospedale Romasi – posti letto 10;

Castellaneta - Ospedale Civile - posti letto 10.

 

TABELLA C

Triggiano - Ospedale Fallacara - posti letto 10;

Monopoli - Ospedale S. Giacomo - posti letto 10;

S. Severo - Ospedale Civile - posti letto 10;

S. Pietro Vernotico - Ospedale Melli – posti letto 10;

Gallipoli - Ospedale Sacro Cuore Gesu' – posti letto 10;

Maglie - Ospedale Tamborrino - posti letto 10.