TITOLO I Istituzione dei
servizi psichiatrici dipartimentali
ARTICOLO
1
La Regione Puglia, ai fini
della tutela della salute mentale persegue le seguenti finalita', in
applicazione della legge 180/ 1978 e 833/1978:
a) promozione e tutela della
salute mentale, attraverso interventi multidisciplinari che agiscano sui bisogni
socio - psicologici della comunita' e dei soggetti affetti da malattia
mentale;
b) e coordinamento dei presidi
e servizi di tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e
sociali operanti nel territorio regionale;
c) superamento degli ospedali
psichiatrici e loro diversa utilizzazione con la partecipazione delle Province,
dei Comuni e dei loro consorzi, con
le modalita' indicate nel titolo III e IV della presente
legge.
ARTICOLO
2
La Giunta regionale nelle more
dell' approvazione e adozione del piano sanitario regionale, istituisce i
servizi psichiatrici a struttura dipartimentale per lo svolgimento delle
funzioni preventive, curative, riabilitative e di reinserimento sociale degli
affetti da malattia mentale, sentita la competente Commissione consiliare.
Nell' attuazione di quanto
previsto dal presente comma, la Giunta regionale tiene conto, anche al fine
dell' ottemperanza dell' art. 33 del DPR 24- 7- 77, n.
616:
a) delle proprie precedenti
determinazioni adottate in applicazione dell' art. 6, secondo comma, della legge
13 maggio 1978, numero 180;
b) delle regolamentazioni
adottate dalle Province in ordine alla riorganizzazione dei servizi psichiatrici
territoriali dopo la entrata in vigore della legge n. 180.
La Giunta regionale inoltre
puo' emanare,in attesa dell' attuazione dell' art. 17 della legge 833/ 78,
istruzioni agli Enti ospedalieri, alle Province ed ai Comuni, intese ad
organizzare i servizi psichiatrici in forma dipartimentale al fine di assicurare
il carattere territoriale degli stessi e la continuita' terapeutica degli
interventi.
ARTICOLO
3
In attesa dell' approvazione
del piano sanitario regionale e della istituzione delle UUSSLL, la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente e d' intesa con le
Province, individua e dichiara funzionanti, per ciascun servizio dipartimentale
di tutela della salute mentale, specifici servizi di diagnosi e cura dotati di
un numero di posti letto non superiori a 15, in base alle tabelle A, B e C
allegate alla presente legge di cui formano parte integrale e che si riferiscono
ai servizi attivati o da attivare progressivamente in relazione alle esigenze
dell' assistenza.
I servizi dipartimentali di
tutela della salute mentale, sia che abbiano struttura meramente territoriale
sia che siano dotati di posti letto, sono organismi operativi delle UUSSLL, con
il compito di operare nelle strutture e presidi sanitari e sociali del
territorio di competenza, compresi quelli universitari, secondo le modalita'
previste dall' art. 39 della legge 23- 12- 78, n. 833, e devono essere istituiti
con riferimento ad ambiti territoriali che vadano a coincidere con le UUSSLL,
quando entreranno in funzione.
ARTICOLO
4
La Giunta regionale e'
autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente a:
a) stabilire i principi
programmatrici e i criteri necessari per la applicazione della legge n. 180 e
degli artt. 34, 35 e 64 della legge 23- 12- 78, n. 833;
b) ad assumere ogni necessaria
iniziativa ed i conseguenti provvedimenti anche di carattere sostitutivo per
garantire l' applicazione delle leggi di cui al punto precedente, della presente
legge e dei principi programmatici adottati ai sensi del presente
articolo;
c) a istituire una commissione
tecnica, presso l' Assessorato Regionale alla Sanita', presieduta dall'
Assessore Regionale o da un suo delegato costituito da:
- due rappresentanti dell' UPI;
- due rappresentanti dell'
ANCI;
- un esperto in discipline
attinenti l' assistenza psichiatrica;
- un dirigente di servizio
psichiatrico dipartimentale;
- uno psicologo ed un sociologo
operante nei servizi psichiatrici dipartimentali;
- un funzionario medico
regionale.
Le funzioni di segretario della
Commissione sono attribuite ad un funzionario dell' Assessorato Regionale alla
Sanita'.
Tale Commissione ha il compito
di formulare proposte intese alla realizzazione degli interventi psichiatrici a
carattere globale, alla definizione dei relativi ambiti e fabbisogni di
personale e strutture, nonche' alla vigilanza e coordinamento sulla
realizzazione e funzionamento dei servizi psichiatrici.
TITOLO
II
Personale
ARTICOLO
5
Fino all' approvazione del
piano regionale sanitario e della istituzione dei ruoli regionali di cui all'
art. 47 della legge 22 dicembre 1980, n. 833, la Giunta Regionale, entro trenta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, determina per ciascun
servizio dipartimentale di salute mentale il fabbisogno di personale medico,
paramedico, tecnico e di assistenza sociale, amministrativo e ausiliario, sulla
base dei seguenti criteri ed elementi:
- popolazione residente;
- diffusione del servizio sul
territorio;
- esistenze funzionali dei
servizi e dei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri per la tutela della
salute mentale;
- conoscenze acquisite sulle
condizioni sociali e sanitarie dei relativi vaccini di utenza ai fini della
prevenzione della malattia mentale.
L' entita' numerica degli
operatori viene altresì determinata
per ciascun servizio tenendo conto dell' articolazione del servizio stesso
commisurando in relazione alle esigenze derivanti dall' assistenza domiciliare,
ambulatoria e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell'
ospedale psichiatrico.
Il servizio dipartimentale di
tutela della salute mentale deve operare in rapporto a tutte le fasce di eta' e
attraverso l' integrazione con gli altri servizi riguardanti l' assistenza, la
scuola, il tempo libero ed i servizi sociali degli enti locali attirando gruppi
operativi polivalenti che assicurino la continuita' dell' intervento nei momenti
della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale.
Il servizio dipartimentale di
tutela della salute mentale allo scopo di realizzare quanto previsto dal comma
precedente, opera nelle seguenti strutture:
a) distretti sanitari e sociali
per gli interventi a carattere preventivo e curativo a livello periferico,
mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni sociali, e
negli ambienti di lavoro, nonche' mediante ogni altra attivita' finalizzata alla
prevenzione, diagnosi e cura, recupero e reinserimento sociale del malato;
b) nei servizi psichiatrici
istituiti presso gli ospedali generali che ricoverano, secondo il modulo della
previdegenza, coloro che necessitino di trattamento sanitario volontario o
obbligatorio e che debbano essere curati in condizioni di degenza
ospedaliera;
c) in tutti gli spazi
comunitari istituiti all' esterno dell' ospedale generale, in strutture
alternative al ricovero ed idonee a svolgere funzioni di recupero sociale,
interventi psico – terapeutici ed attivita' di
risocializzazione;
d) negli ospedali psichiatrici
anche convenzionati, sia ai fini dell' assistenza diretta agli ammalati del
proprio territorio ancora degenti sia allo scopo di favorire la
deospedalizzazione con presa carico nei servizi territoriali di tutela della
salute mentale.
Il personale Sanitario e
parasanitario che opera presso l' ospedale psichiatrico anche convenzionato deve
essere collegato e organizzato funzionalmente con il servizio territoriale di
tutela della salute mentale, secondo le direttive emanate dalla Giunta
Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
L' organico di ciascun gruppo
operativo e' costituito di norma dalle seguenti figure professionali:
- sanitari
psichiatrici;
-neuropsichiatri
infantili;
-
psicologi;
-
pedagogisti;
- assistenti
sociali;
- infermieri/
e;
L' organizzazione di ciascun
servizio territoriale di tutela della salute mentale prevede:
a) la sede centrale del
coordinamento operativo di uno degli ambulatori territoriali;
b) l' organizzazione del lavoro
in gruppi operativi;
c) il coordinatore, individuato
nel sanitario con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, con maggiore
anzianita' nel grado, che e' anche il responsabile del servizio di diagnosi e
cura presso l' ospedale generale, ove esista.
Il servizio territoriale di
tutela della salute mentale deve operare adottando schemi di lavoro programmati
in armonia con le previsioni del DM 28/ 11/ 76 concernenti l' attuazione delle
strutture dipartimentali.
ARTICOLO
6
Entro trenta giorni dall'
entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale determina il numero
complessivo di unita' che puo' essere richiesto alle strutture psichiatriche
private operanti nella Regione, che erogano assistenza in regime convenzionato,
sentita la commissione Consiliare competente.
ARTICOLO
7
Il personale delle strutture
private di cui al precedente art. 6, purche' in servizio continuativo alla data
di entrata in vigore della legge 23- 12- 78, n. 833, e comunque risultante alla
stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali, puo', entro venti
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, presentare, su apposito
modulo predisposto dall' Assessorato regionale alla Sanita', domanda di
assegnazione provvisoria ai servizi istituiti indicando l' ordine delle
preferenze.
ARTICOLO
8
Qualora il numero delle domande
risulti superiore alle esigenze determinate a norma del precedente art. 5 la
Giunta regionale procede alle relative scelte sulla base di apposite graduatorie
provinciali, distinte per qualifiche, da formularsi a cura di una Commissione
così composta:
- l' Assessore regionale alla
Sanita' o suo delegato, Presidente;
- un rappresentante per
ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante dei
sindacati medici;
- un rappresentante per
ciascuna amministrazione Provinciale;
- due funzionari della Regione,
di cui uno con funzioni di segretario designati dal Presidente della Giunta
Regionale.
I criteri per la formulazione
delle graduatorie vengono prefissati con atto della Giunta Regionale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Province.
Attraverso le graduatorie rese
pubbliche dalla Giunta e' ammesso entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ricorso alla Giunta medesima che delibera in via definitiva entro
i dieci giorni
successivi.
Con ulteriore atto della
Giunta, vengono assegnati al singolo servizio i primi classificati, sino a
concorrenza del fabbisogno.
Coloro che, in base alle
graduatorie, risultino esclusi dall' assegnazione al servizio prioritariamente
scelto, vengono assegnati, in ordine di graduatoria, al altro
servizio.*
* Vedi quanto disposto in deroga al presente
comma dall’art. 7 della l.r. 33/85
La mancata accettazione entro i
termini fissati dalla Giunta Regionale, dell' assegnazione ai servizi equivale a
rinuncia definitiva alla aspettativa di cui all' art. 64, quinto comma della
legge n. 833 del 1978.*
* Vedi quanto disposto in deroga
al presente comma dall’art. 7 della l.r. 33/85
Il personale che accetta l'
assegnazione ai servizi psichiatrici effettuata a norma del presente articolo
verra' immesso, salvo espressa rinuncia, nei ruoli nominativi del personale
addetto al UUSSLL nel rispetto delle norme del DPR 20- 12- 79 n. 761 e secondo
le modalita' stabilite dalla LR di attuazione.
Detto personale deve essere
autorizzato dall' Ente o Istituto di appartenenza, entro giorni trenta dalla
comunicazione di avvenuta assegnazione, a prendere servizio presso la struttura
alla quale e' stato assegnato salvo inderogabili esigenze di servizio che devono
essere valutate dall' Assessorato Regionale alla Sanita' entro il predetto
termine.
ARTICOLO
9
La Giunta Regionale, entro
trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge disciplina le
modalita' e i criteri per la mobilita' del personale sia delle strutture
pubbliche che di quelle private, sentite in proposito le Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e la Commissione Consiliare di Sanita',
fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.
La stessa individua altresì e
disciplina i casi in cui puo'
essere autorizzata l' assunzione per pubblico concorso di altro personale
indispensabile al funzionamento dei presidi psichiatrici dipartimentali da parte
delle Province ed Enti Ospedalieri, in relazione alle necessita' dell'
assistenza e all' accertata indisponibilita' di personale degli Ospedali psichiatrici
pubblici e privati, sentita la Commissione Consiliare di
sanita'.
Ai fini di cui al comma
precedente, la Giunta Regionale dovra' tenere conto che ai servizi psichiatrici
di diagnosi e cura e a quelli territoriali, che concorrono alla formazione del
servizio a carattere dipartimentale, puo' essere addetto, secondo le necessita',
personale dei servizi pubblici extraospedalieri degli ospedali psichiatrici
pubblici e privati convenzionati e personale ospedaliero e di altri enti
pubblici che svolgono attivita' di assistenza psichiatrica e
sociale.
La Giunta Regionale, altresì,
potra' stabilire che, esaurita la
graduatoria relativa ad una Provincia, la mobilita' del personale possa essere
effettuata utilizzando, ove esistano richieste e indicazioni di preferenza
formulate ai sensi del penultimo comma dell' art. 8 le altre
graduatorie.
ARTICOLO
10
I divieti di cui al 7° comma
dell' art. 64 della legge n. 833/ 78 sono estesi agli istituti privati che
erogano assistenza psichiatrica, anche mediante convenzione integrativa rispetto
a quella vigente con le province, comprese le attivita' sanitarie e
parasanitarie da svolgersi in forma di convenzioni o consulenze.
ARTICOLO
11
Fino alla immissione nel ruolo
regionale di cui all' art. 47 della legge n. 833/ 78, il personale assegnato ai
servizi psichiatrici conserva il trattamento economico in godimento.
ARTICOLO
12
Per il personale convenzionato
con le Province e operante nelle strutture psichiatriche pubbliche alla data di
entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa di cui all' art.
73 del DPR 20- 12- 79, n. 761.
Il rinnovo delle convenzioni o
la stipula di nuove concessioni e' subordinata all' autorizzazione della Giunta
Regionale, sentita la competente commissione Consiliare.
Al personale che nel periodo di cui
al primo comma dell’art. 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 abbia
prestato servizio nei servizi psichiatrici pubblici in base a rapporto
convenzionale comunque denominato che prevedesse la prestazione di un minimo di
venti ore settimanali, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dal
predetto articolo, in relazione anche a quanto stabilito dagli artt. 67 e 70 del
D.P.R. 20.12.79, n. 761.*
Per tale personale la posizione
funzionale posseduta è quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di
legge.*
A tale ultimo personale si applicano i benefici economici e
giuridici derivanti da norme di leggi e regolamenti e dagli accordi
disciplinanti il rapporto di lavoro del personale degli enti locali sino
all’iscrizione nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario
nazionale ai sensi dell’art. 68 della legge 23.12.78, m.
833.*
* I commi 3, 4 e 5 sono stati così aggiunti dall’articolo
unico della l.r. 25/81.
TITOLO
III
Compiti degli Enti
Locali
ARTICOLO
13
Fino alla costituzione delle
UUSSLL, i Comuni individuano i propri servizi sanitari e di assistenza
psichiatrica intesa come prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale,
attuano collegamenti operativi con i servizi psichiatrici territoriali, al fine
di realizzare le seguenti attivita':
1) individuazione, attraverso
uno studio longitudinale dei soggetti ricoverati in ospedali psichiatrici
dichiarati dimissibili o in regime di ricovero volontario che possono essere
recuperati in famiglia o in apposita struttura di risocializzazione, attivate o
attivabili in ambito territoriale al fine di agevolare l' effettiva dimissione.
Per i soggetti per i quali non fosse possibile l' immediata realizzazione di
quanto sopra, bisognera' prevedere temporanee ed idonee strutture pubbliche o
convenzionate per il trattamento e l' assistenza ai lungodegenti. Il piano
sanitario regionale individuera' la cadenza annuale della operazione di
superamento degli ospedali psichiatrici con l' impegno a promuovere ogni
iniziativa utile ad accelerare i tempi di realizzazione;
2) effettuazione, in
collaborazione con le Province e i servizi psichiatrici dipartimentali, degli
interventi di assistenza richiesti per i singoli casi. All' uopo, entro trenta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su
proposta della Giunta e sentite le Province, adotta un regolamento organico per
disciplinare, in termini omogenei sul piano regionale, la concessione e la
misura del sussidio da erogare in favore dei degenti dimessi dall' ospedale
psichiatrico e degli infermi di mente che non siano stati ricoverati in istituti
psichiatrici al fine di evitarne il ricovero e di agevolare l' assistenza in
famiglia o in vacanza, in famiglie affidatarie o strutture alternative di tipo
familiare.
Tale regolamento potra'
prevedere che il sussidio di cui al precedente comma, nonche' tutti gli altri
interventi assistenziali di carattere sociale e familiare, possono essere
delegati in attesa della costituzione delle UUSSLL, dalle Province ai Comuni,
stabilendo la relativa regolamentazione.
ARTICOLO
14
I Comuni, entro trenta giorni
dall' entrata in vigore della presente legge, individuano, in relazione al
numero dei cittadini ricoverati che possono essere dimessi e inseriti in
strutture alternative di riabilitazione e reinserimento sociale, gli ambienti di
proprieta' comunale o di altri enti pubblici operanti nel territorio comunale,
che possono essere adibiti a case - famiglia, ambienti di lavoro protetto o
altre strutture alternative.
Entro sessanta giorni dall'
entrata in vigore della presente legge i Comuni medesimi individuano, altresì,
le associazioni e le formazioni a carattere volontaristico che possono essere
interessate per l' assistenza ai dimessi e per tutte le attivita' di tipo
comunitario utili al fine del reinserimento sociale e lavorativo dei dimessi
dall' ospedale psichiatrico.
Le risultanze dell' attivita'
svolta dai Comuni ai sensi dei commi precedenti devono essere comunicati, entro
i successivi dieci giorni alla Provincia competente per territorio, al servizio
psichiatrico territoriale e all' Assessorato Regionale alla
Sanita'.
Le Province e le Regioni,
valutate con l' ausilio dei propri organici tecnici e sanitari, le proposte
pervenute, adotteranno nell' ambito delle proprie competenze i seguenti
adempimenti:
1) Finanziamento della spesa
occorrente per spese di riattamento, arredamento e sistemazione degli ambienti
di cui al primo comma del presente articolo;
2) Finanziamento della spesa
riveniente dalle convenzioni con le Associazioni di cui al secondo comma del
presente articolo.
TITOLO
IV
Norme finali e
transitorie
ARTICOLO
15
Ai fini del graduale
superamento degli ospedali psichiatrici e della diversa utilizzazione di quelli
esistenti, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e
le Province interessate, determina:
1) La data non posteriore a un
mese dall' entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi
siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del
ricovero volontario negli ospedali psichiatrici pubblici o negli istituti di
cura privati convenzionati, sempre che ne facciano richiesta;
2) La data non posteriore a tre
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi
siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del
ricovero volontario negli ospedali psichiatrici solo previa autorizzazione del
servizio psichiatrico dipartimentale competente per territorio; alla scadenza
del predetto termine, cessa improrogabilmente la deroga di cui all' art. 64, 1°
comma della legge 23/ 12/ 78 n. 833;
3) Le modalita' per la disdetta
delle convenzioni con gli istituti di cura psichiatrica a carattere
privato;
4) La diversa utilizzazione di
essi nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dall' ultimo comma
del punto 1 dell' art. 12.
ARTICOLO
16
A partire dal 31 dicembre 1980,
sono considerati dimissibili a tutti gli effetti, a norma dell' art. 8, 2° comma
della L. 13 maggio 1987 n. 180, i degenti per i quali non sia stato ritenuto
necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la
struttura di ricovero, ove si trovano ricoverati alla data del 16 maggio
1980.
Il Sindaco del Comune di
residenza degli infermi di cui al precedente comma, individuato in relazione al
primo ricovero d' intesa con il Presidente del Comitato di gestione della
competente USL, se costituita, e su proposta del servizio psichiatrico
territoriale, adotta i provvedimenti assistenziali di carattere sociale e
sanitario atti ad agevolare la effettiva dimissione ed il reinserimento in
famiglia o in strutture alternative istituite e funzionanti nell' ambito del USL
competenti per territorio.
ARTICOLO
17
La Giunta Regionale per l'
esercizio delle competenze di cui all' art. 64 della legge 23- 12- 78 n. 833 e
dei titoli I e II della presente legge, si avvale in posizione di comando presso
l' assessorato regionale alla Sanita' sino all' entrata in funzione del UUSSLL
di un numero di dieci operatori che esplichino la loro attivita' in istituzioni
sanitarie psichiatriche pubbliche o presso servizi amministrativi e sanitari
dipendenti dalle amministrazioni provinciali e addetti all' assistenza
psichiatrica, in modo da assicurare la presenza delle seguenti figure
professionali:
- un
psichiatra;
- un
sociologo;
- un assistenza
sociale;
- due collaboratori
direttivi;
- due impiegati della carriera
di concetto;
- due impiegati della carriera
esecutiva;
ARTICOLO
18
L' assessorato regionale alla
Sanita', con apposito piano, provvede a:
- programmare corsi di
preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico,
secondo la vigente legislazione regionale in materia di formazione
professionale, nonche' corsi di aggiornamento per il personale medico e
paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute
mentale.
ARTICOLO
19
Fino all' entrata in funzione
delle UUSSLL, le Province provvedono ad esercitare le funzioni amministrative
relative alla gestione degli ospedali psichiatrici, all' erogazione dell'
assistenza in regime convenzionato e ad ogni altra funzione riguardante l'
assistenza ed i servizi psichiatrici secondo i principi della presente legge e
le direttive emanate dalla Giunta regionale, in esecuzione della stessa.
Le Province provvedono altresì
a:
- fornire all' Assessorato
regionale alla sanita' ogni utile elemento di valutazione ai fini del
coordinamento dei servizi territoriali di tutela della salute
mentale;
- raccogliere e fornire i dati
economici statistici ed epidemiologici in conformita' alle indicazioni dell'
Assessorato regionale alla sanita'.
ARTICOLO
20
All' onere relativo alle spese
di impianto dei Servizi psichiatrici dipartimentali, calcolato per l' anno 1980
in lire 500 milioni, si fara' fronte mediante la istituzione, nel bilancio
regionale 1980, del cap. 03648, di nuova istituzione << Spese di impianto
per i servizi psichiatrici dipartimentali >>.
ARTICOLO
21
Norma finanziaria –
omissis
TABELLA A
Centri, posti letto e servizi
per la tutela della salute mentale
Bari - Ospedale Consorziale -
posti letto 15
Carbonara - Ospedale di Venere
- posti letto 15;
Barletta - Ispedale Umberto I -
Posti letto 10;
Acquaviva - Ospedale Miulli -
posti letto 10;
Altamura - ospedale Umberto I -
posti letto 10;
Conversano - Ospedale Iaia -
posti letto 10;
Bisceglie - Ospedale V.
Emanuele - posti letto 15;
Foggia - Ospedali Riuniti -
posti letto 15;
Manfredonia - Ospedale S.
Camillo De Lollis - posti letto 15;
Lucera - Ospedale Lastaria -
posti letto 10;
Cerignola - Ospedali Riuniti -
posti letto 10;
Brindisi - Ospedale Di summa -
posti letto 15;
Lecce - Ospedale V. Fazzi -
posti letto 15;
Galatina - Ospedale S. Caterina
Novella – posti letto 10;
Casarano - Ospedale Civile -
posti letto 10;
Taranto - Ospedale Ss.
Annunziata - posti letto 15;
Manduria - Ospedale Giannuzzi -
posti letto 10;
Martina Franca - Ospedale
Civile - posti letto 10.
TABELLA B
Canosa - Ospedale Caduti in
Guerra – posti letto 10;
Molfetta - Ospedale Civile -
posti letto 10;
Putignano - Ospedale S. Maria
Angeli – posti letto 10;
S. Giovanni Rotondo - Ospedale
Casa Sollievo Divina Provvidenza - posti letto 15;
Fasano - Ospedale Umberto I -
posti letto 10;
Ceglie Messapico - Ospedale
Civile - posti letto 10;
Campi Salentina - Ospedale
Civile - posti letto 10;
Gagliano del Capo - Ospedale
Romasi – posti letto 10;
Castellaneta - Ospedale Civile
- posti letto 10.
TABELLA C
Triggiano - Ospedale Fallacara
- posti letto 10;
Monopoli - Ospedale S. Giacomo
- posti letto 10;
S. Severo - Ospedale Civile -
posti letto 10;
S. Pietro Vernotico - Ospedale
Melli – posti letto 10;
Gallipoli - Ospedale Sacro
Cuore Gesu' – posti letto 10;
Maglie - Ospedale Tamborrino -
posti letto 10.