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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
76
Data
21/06/1980
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1980.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 luglio 1980, n. 49, S.O. (*) Vedi anche il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 50/81
Allegati
Nessun allegato

 

 (*) Vedi nota

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ARTICOLO 1

1.* Ai programmi costruttivi di cui alla LR n. 3 dell' 1- 2- 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l' ammissibilita' alla concessione del mutuo e l' ammontare dello stesso, si applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti di reddito per l’accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalità di ammortamento, l’indicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo. In base alle disponibilità di bilancio la Giunta regionale potrà concedere i mutui anche in misura inferiore al massimo mutuo concedibile. Nella fase di preammortamento dei mutui di cui al presente comma, la Regione Puglia corrisponderà agli Istituti di Credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell’art. 18 della leggetatale n. 457 del 5 agosto 1978.

* Comma così sostituito dall’art. 3 della l.r. 50/81

2.* A richiesta delle cooperative che hanno gia' ottenuto la comunicazione dell’ammissibilità della concessione del mutuo anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potrà concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dall’applicazione dei costi massimi vigenti, all’atto della richiesta, nella Regione Puglia per l’edilizia agevolata – convenzionata.

*Comma così modificato dall’art. 3 della l.r. 50/81

3. Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle disponibilita' di bilancio anche a programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo Statale, per i quali l' Istituto mutuante non ha ancora stipulato l' atto di erogazione e quietanza a saldo.

4. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree di proprieta' nell'ambito nei piani di zona di cui alla legge 18-4- 1962, n. 167, sempre che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979.

5.* In deroga alle vigenti disposizioni regionali, ai programmi costruttivi disposti, per gli anni 1976 – 1977 – 1978 – 1979 e 1980, dall’art. 9 della l.r. 1 febbraio 1977, n. 3, già ammessi o da ammettere a contributo possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

* Comma così sostituito dall’art. 1 della l.r. 3/83

6. I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti gia' convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5- 8- 78, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa.

7. Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della LR n. 3/ 1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.

8. Comma abrogato dall’art. 10 della l.r. 3/83.

ARTICOLO 2

1.* La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all' art. 2 della LR 29- 8- 79, n. 57 e' disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5.8.1978 e n. 25 del 15.2.1980 con le modalità previste nella convenzione attuativa della citata legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, approvata con delibera della Giunta regionale del 20.7.79, n. 4172.

* Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 4 della l.r. 50/81

2. Riportato all’art. 2 della l.r. 57/79

3. L' ultimo comma dell' art. 1 e l' ultimo comma dell' art. 2 della LR 29 agosto 1979, n. 57 sono abrogati.

4. L' art. 4 della legge di cui al comma precedente e' sostituito dal seguente: << Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per l' acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15- 2- 80 n. 25 >>.

5. Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 57 si applicano gli adeguamenti previsti dalla legge statale 15- 2- 1980, n. 25.

6. La Giunta regionale e' autorizzata a trasferire le eventuali disponibilita' finanziarie non utilizzate per l' accoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggi, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e viceversa.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per l' anno finanziario 1979.

8. Per l' anno 1980 ed in deroga all' art. 7 della LR 29 agosto 1979 n. 57, la Giunta regionale e' autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle domande nonche' stabilire le priorita' di ammissione al contributo in conformita' a quanto disposto dal XII comma dell' art. 9 della legge statale 15- 2- 1980, n. 25.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria - Omissis

ARTICOLO 4

1. E' approvata l' allegata variazione( all. A) al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1980.

2. E' approvata l' allegata variazione al bilancio per l' esercizio 1980 dell' Ente Regionale di Sviluppo agricolo della Puglia( ERSAP)( All.B).

 

All. Omissis