ARTICOLO 1
Gli strumenti urbanistici generali, le loro varianti e gli
strumenti urbanistici esecutivi adottati prima dell' 11- 7- 1980, data di
entrata in vigore della legge regionale 31- 5- 1980, n. 56, sono approvati
dalla Giunta regionale con le procedure delle leggi statali 17- 8- 1942, n.
1150, 18- 4- 1962, n. 167, 22- 10- 1971,
N. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Gli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma
devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al I comma dell' art.
55 della legge regionale n. 56 del 31- 5- 1980 entro due anni dalla loro
approvazione.
ARTICOLO 2
Al II comma dell' art. 55 della L. R. n. 56 del 31- 5- 1980 viene
aggiunto quanto segue:
<< Possono altresì essere apportate varianti agli
strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli
insediamenti produttivi di cui all' art. 27 della legge statale 22- 10- 1971,
n. 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura delle
leggi statali 17- 8- 1942, n. 1150, 18- 4- 1962, n. 167, 22- 10- 71, n. 865 e
loro successive modificazioni ed integrazioni>>.
Data a Bari, addì 24 gennaio 1981