ARTICOLO 1
(Finalita')
La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sulla
assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia ai
sensi dell' articolo 25 del DPR 616/ 1977, promuove, inserendole nella visione globale
dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all' anziano le
necessarie condizioni che consentono il suo permanere nel proprio ambito
familiare e sociale ed il suo diritto ad un' esistenza dignitosa.
ARTICOLO 2
(Obiettivi ed impegni della
Regione)
Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di
base per la intera comunita', al fine di rendere operante tale diritto; la Regione:
a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei
servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico
sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per eta' avanzata, per
infermita' croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilita'
di svolgere, con autosufficienza, le abituali relazioni sociali e umane;
b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a
prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi
pubblici e privati esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a
forme aperte di intervento;
d) assicura agli utenti l' effettiva libera scelta dei
servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione
alla gestione dei servizi.
La Regione inoltre:
1) promuove indagini, rilevazioni
sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, riservando
per tale fine non piu' dello 0,25% del fondo annuale di finanziamento della
presente legge;
2) promuove e sostiene iniziative
di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
- riqualificare la figura e la
funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
- facilitare la preparazione
psicologica sociale e culturale alla terza eta';
- prevenire e circoscrivere le
alterazioni psicofisiche della senescenza;
3) promuove e realizza, nell'
ambito delle norme della LR n. 54/ 78, la formazione e l' aggiornamento
professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli
anziani, ivi compreso il personale proveniente dagli Enti soppressi che gia'
svolgevano attivita' assistenziale ai sensi del DPR 616/ 1977.
ARTICOLO 3
(Tipologia dei servizi)
I servizi sociali per gli anziani a carattere socio - sanitario si
dividono ed articolano in:
1) Servizi aperti:
a) servizio di segretariato
sociale; b) assistenza economica; c) assistenza abitativa; d) assistenza
domiciliare; e) assistenza ambulatoriale; f) centro aperto polivalente;
2) Servizi residenziali:
a) soggiorni di vacanze e di
cura; b) comunita' alloggio; c) case albergo; d) case di riposo; e) case
protette per non autosufficienti.
ARTICOLO 4
(Segretariato sociale)
Il servizio di segretariato sociale polivalente e' volto ad
assicurare al cittadino l' informazione, l' orientamento e l' assistenza necessaria
per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalita'
procedurali per l' accesso alle stesse.
Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune
a seconda l' ampiezza del territorio da servire in modo da garantire il massimo
di agibilita' ed un valido collegamento con le problematiche singole e
collettive.
Il servizio di segretariato sociale polivalente deve altresì
promuovere interventi finalizzati all'
assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l' insorgenza del bisogno per
proporre e sviluppare l' attivita' dei servizi presenti nel territorio; deve,
inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una
corretta gestione dei servizi.
ARTICOLO 5
(Assistenza economica)
L' assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle
condizioni di vita preesistenti al verificarsi dell' eta' avanzata o delle
menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidita' e di evitare il ricovero
in Istituto.
Essa si attua, di norma, attraverso, la concessione di contributi
che devono avere carattere di tempestivita' e di temporaneita', ad integrazione
del minimo vitale determinato da apposita Commissione comunale.
Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se
lo stato di bisogno e' tale da non permettere un' autonoma vita all' interno
della propria comunita', in alternativa ad ospitalita' istituzionali.
All' anziano autosufficiente, al fine di evitarne l' isolamento
sociale, si puo' assicurare l' avvio o la continuazione di attivita' produttive
e sociali adeguate allo stato fisico, facendolo così, sentire ancora parte viva
e partecipe del contesto socio - culturale.
ARTICOLO 6
(Assistenza abitativa)
Per favorire la permanenza dell' anziano nell' ambiente
originario, l' assistenza abitativa si esplica, anche in occasione di
attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle
strutture abitative;
b) riserva di una aliquota di appartamenti dell' edilizia
economica e popolare.
ARTICOLO 7
(Assistenza domiciliare)
Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'
allontanamento dell' anziano dal proprio domicilio abituale e la sua
istituzionalizzazione.
Il servizio domiciliare si articola in:
- prestazioni di tipo igienico
sanitario ed infermieristico;
- prestazioni di tipo domestico;
- prestazioni di carattere socio
- assistenziale.
ARTICOLO 8
(Assistenza ambulatoriale
geriatrica)
Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale
o di quartiere assicura prestazioni finalizzate alla prevenzione e alla
riabilitazione nell' ambito delle funzioni del Centro Aperto Polivalente,
previsto dal successivo art. 9.
Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo
che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di spedalizzazione.
ARTICOLO 9
(Centro Aperto Polivalente)
Il Centro Aperto Polivalente e' una struttura di servizio a
carattere territoriale per assicurare alle persone anziane o invalide effettive
possibilita' di vita autonoma e socializzata.
Il Centro Aperto Polivalente si caratterizza:
a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo,
aperto alla realta' sociale;
b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa,
lavanderia, stireria ed altri eventuali);
c) come base operativa per la realizzazione dei servizi
domiciliari;
d) come centro propulsore di iniziative di penetrazione
nelle strutture chiuse per anziani;
e) come centro di attivita' e di terapia occupazionale, nel
quadro generale di un servizio di assistenza ambulatoriale. Il Centro Aperto
Polivalente deve disporre di mezzi di trasporto.
ARTICOLO 10
(Soggiorni di vacanze e cure)
I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali
temporanee, organizzate anche in forme autogestite, allo scopo di garantire
agli anziani la possibilita' di godere periodicamente di soggiorni in luoghi
particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine
di poter effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute,
con possibilita' di svago e di nuovi rapporti sociali.
ARTICOLO 11
(Comunita' alloggio)
Le comunita' alloggio sono servizi sociali a carattere familiare,
capaci di accogliere dalle 6 alle 10 persone, le quali si gestiscono autonomamente.
I comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare l'
istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere
a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di
adeguate infrastrutture e servizi sociali.
Al fine di assicurare l' assistenza socio – sanitaria agli ospiti,
la Comunita' alloggio dovra' collegarsi con i relativi presidi territoriali di
base.
ARTICOLO 12
(Casa albergo)
Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti
predisposti per coppie od anziani soli autosufficienti. Sono provviste di
servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate,
collegate con i servizi territoriali di base.
Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di
cittadini che si trovino in particolare stato di bisogno, nel limite massimo
del 30% della ricettivita' della struttura.
ARTICOLO 13
(Case di riposo)
In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a
richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere
ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio -
assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.
Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case
di riposo dell' Opera Nazionale Pensionati d' Italia( ONPI) trasferite e che
saranno attribuite, con apposita legge regionale, in proprieta' ai rispettivi
comuni competenti per territorio.
Tutte le case di riposo devono avere un regolamento tecnico -
assistenziale per l' attuazione delle singole forme di assistenza e permettere
la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di
istituto.
Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane,
devono favorire la vita di relazione dell' anziano, le attivita' di tempo
libero ed aprirsi alla comunita' circostante, come sedi di servizi aperti alla
popolazione.
ARTICOLO 14
(Case protette)
Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza
ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali
non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio
alloggio.
Agli ospiti delle case protette devono essere garantite dai
servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie
medico - generiche e specialistiche.
ARTICOLO 15
(Standards strutturali
organizzativi)
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa con
regolamento gli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di
struttura e servizi istituiti con la presente legge che dovranno comunque agire
in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.
ARTICOLO 16
(Destinatari dei servizi e delle
provvidenze)
I servizi, le provvidenze e gli interventi socio - sanitari e
assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone
anziane che, per particolari condizioni socio - sanitarie e ambientali, abbiano
comunque necessita' di fruirne anche mediante propri contributi.
E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti
di eta' previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravvenuta
invalidita', non eserciti e non possa proficuamente esercitare attivita'
lavorative.
Il servizio e' gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con
reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati
dall' INPS.
Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procedera'
secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente.
ARTICOLO 17
(Gestione sociale dei servizi)
I Comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei
servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla
gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi pubblici o di
iniziative socializzate riconosciute e dei sindacati di categoria esistenti nel
territorio.
Le modalita' di gestione indicate al comma precedente si applicano
anche nelle IIPPAABB.
ARTICOLO 18
(Iniziative di volontariato)
Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge,
gli enti locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle libere
iniziative di volontariato.
ARTICOLO 19
(Competenze dei Comuni)
I Comuni, singoli o associati, partendo dall' analisi degli standards
di servizi esistenti sul territorio, devono determinare e predisporre gli
strumenti operativi atti a rendere effettivo l' esercizio del diritto dei
cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di
benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione
del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A
tal fine provvedono:
- a formulare piani (annuali e
poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore
della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei
cittadini e delle organizzazioni sindacali e degli organismi giuridicamente
riconosciuti eventualmente presenti nel territorio ed operanti nella materia di
cui alla presente legge;
- a realizzare, nel territorio di
competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per
le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando,
attraverso contributi, la trasformazione dei servizi pubblici e privati
esistenti;
- a coordinare, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, le attivita' svolte in favore
degli anziani da parte delle IIPPAABB offrendo ad esse azione di consulenza;
- a regolamentare le modalita'
per l' accertamento delle condizioni di assistibilita' delle persone anziane
adottando i conseguenti provvedimenti;
- ad adeguare gli standards
strutturali, organizzativi e tecnico - funzionali dei servizi residenziali e a controllare
il loro rispetto da parte degli enti ed Istituzioni pubbliche e private che
assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero
agli Enti, alle istituzioni, ad associazioni che provvedono all' ospitalita'
degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che
permanente;
- ad assegnare alla famiglia
dell' assistibile o a quella che assume l' obbligo di ospitarlo un contributo
finanziario;
- ad erogare contributi alle
comunita' alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo
residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.
ARTICOLO 20
(Autorizzazioni)
Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella
materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a
riclassificazione e revisione al fine di verificare l' idoneita' all' esercizio
delle attivita' e saranno inserite in apposito albo regionale, tenuto a cura
dell' assessorato regionale ai Servizi Sociali.
L' esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti
nelle materie di cui alla presente legge e che comunque potranno ospitare al
massimo 25 persone, sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione
da parte della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
stabilisce le modalita' ed i criteri di classificazione, riclassificazione e
revisione di cui ai commi precedenti. Al termine delle procedure di cui al
presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto di
iscrizione all' albo regionale.
ARTICOLO 21
(Abrogazioni)
Le disposizioni, per la parte relativa all' assistenza agli
anziani, delle LLRR n. 36/ 78 e n. 28/ 79 sono abrogate e la materia e'
disciplinata dalla presente legge.
ARTICOLO 22
(Delega all' assessore)
Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, puo' delegare
all' Assessore al ramo per le competenze di cui alla presente legge.
ARTICOLO 23
(Criteri per il riparto dei
finanziamenti)
La Regione, con provvedimento di Giunta, ripartisce annualmente una
quota pari al 70% del fondo disponibile tra tutti i Comuni per gli interventi
gia' di competenza regionale e attribuiti ai Comuni in virtu' degli artt. 22 e
25 del DPR 616/ 1977.
Detto riparto deve osservare i seguenti parametri:
a) 2/ 10 in base alla popolazione
residente;
b) 4/ 10 in base all' incidenza
della popolazione anziana su quella residente;
c) 4/ 10 in base al numero dei
cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell' art. 16.
Per la parte residua delle risorse finanziarie disponibili e
previste in bilancio, la Regione finanzia, con apposito piano, specifiche forme
di intervento che i comuni intendano realizzare, trasformare o adeguare.
Alla fine di ogni esercizio le somme chieste e/ o assegnate e non
investite dai singoli Comuni per il conseguimento delle finalita' di cui alla
presente legge, saranno accantonate in
un fondo speciale permanente a disposizione dell' assessorato regionale
ai Servizi Sociali per il finanziamento di interventi e progetti sperimentali
nel settore.
ARTICOLO 24
(Istanze di finanziamento)
I Comuni, singoli o associati, per accedere ai finanziamenti
previsti dall' ultimo comma dell' articolo precedente, devono presentare, entro
la fine di febbraio di ogni anno, apposita richiesta alla Giunta regionale corredata
da propria delibera consiliare da cui si rilevi:
a) le specifiche forme di
intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
b) lo stato della situazione
esistente sul territorio relativamente alla necessita' dei servizi ed interventi
in favore degli anziani;
c) la dotazione di personale dei
servizi gia' operanti e quella necessaria per la realizzazione delle specifiche
iniziative, nonche' le modalita' di reperimento, promozione e aggiornamento del
personale stesso;
d) gli oneri finanziari relativi.
Nell' accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente
riparto finanziario la Regione dovra' privilegiare la spesa relativa ai servizi
di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.
Sulla base delle richieste dei Comuni, il Consiglio regionale,
entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto dei finanziamenti
di cui all' ultimo comma del precedente articolo.
ARTICOLO 25
(Norma finanziaria)
Per la spesa riveniente dalla presente legge prevista in L.
10.500.000.000 per l' anno 1981 si fara' fronte come segue:
PARTE II - SPESA
- Cap. 14233 << Interventi promozionali per la realizzazione
ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone
anziane (legge in corso di approvazione)
competenza L. 6.500.000.000, cassa L. 6.500.000.000
Variazioni in aumento
- Cap. 14233 << Interventi promozionali per la realizzazione
ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone
anziane (legge in corso di approvazione)
competenza L. 4.000.000.000 cassa L. 4.000.000.000
Variazioni in diminuzione
- Cap. 14232 << Soggiorni climatici in favore di minori ed
anziani - LR n. 36/ 78 >>
competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000
- Cap. 14214 << Assegnazione e/ o anticipazione fondi ai
Comuni per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza e di deleghe
alle Amm. ni Provinciali – LR n. 28/ 1979 >>
competenza L. 3.000.000.000 cassa L. 3.000.000.000
Per gli anni successivi si fara' fronte con gli specifici stanziamenti
previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.
ARTICOLO 26
(Norma transitoria)
In sede di prima applicazione della presente legge, le istanze dei
Comuni, di cui all' art. 24, dovranno essere presentate entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Data a Bari, addì 31 agosto 1981