ARTICOLO
1
Finalita' della
legge
Con la presente legge la
Regione Puglia recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale
delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979/ 81 e disciplina, in
conformita', lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio
personale.
ARTICOLO
2
Validita' del
contratto
Il periodo di validita' del
contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981,
ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1979.
ARTICOLO
3
Trattamento economico
iniziale
A decorrere da 1 febbraio 1981
lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun
livello funzionale, e' stabilito come segue:
livello funzionale
I,
stipendio iniziale L.
2.160.000;
livello funzionale I (dopo sei
mesi),
stipendio iniziale L.
2.400.000;
livello funzionale
II,
stipendio iniziale L.
2.688.000;
livello funzionale
III,
stipendio iniziale L.
3.012.000;
livello funzionale
IV,
stipendio iniziale L.
3.372.000;
livello funzionale
V,
stipendio iniziale L.
4.140.000;
livello funzionale
VI,
stipendio iniziale L.
4.920.000;
livello funzionale
VII,
stipendio iniziale L.
5.964.000;
livello funzionale
VIII,
stipendio iniziale L.
8.700.000.
ARTICOLO
4
Progressione
economica
Lo stipendio iniziale annuo
lordo previsto dall' articolo precedente e' suscettibile di incrementi per
classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:
a) otto classi biennali di
importo pari all' 8% del valore iniziale di livello;
b) scatti periodici biennali
del 2,50% da attribuire dopo l' ottava classe, calcolati sullo stipendio
iniziale di livello aumentato del valore delle classi.
Il numero degli scatti biennali
e' determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantita'
di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al
40° anno di anzianita' secondo l' accordo
per il triennio 1976/ 1978 recepito con le leggi regionali nn. 16 e 17
del 13 marzo 1980.
In caso di nascita di figli e'
concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate,
pari al 2,50% alle condizioni previste per l' attribuzione di aumenti biennali
anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all' atto
del conferimento della successiva classe o scatto di
stipendio.
Le classi e gli scatti di
stipendio sono attribuiti con decorrenza dal primo del mese di maturazione della
prescritta anzianita' in analogia di quanto stabilito dal 4° comma dello art. 50 della legge 11 luglio 1980, n.
312.
ARTICOLO
5
Reclutamento del
personale
Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di ammissione dell' impiego regionale, e' consentito,
per il reclutamento del personale con peculiari professionalita' da individuare
con legge regionale, di adottare procedure articolate nelle due fasi di seguito
specificate:
a) la prima consistente in una
selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e
previo esame - colloquio, per l' ammissione ad un corso finalizzato alla
formazione specifica dei candidati stessi;
b) la seconda consistente in
una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso
con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento
dei posti messi a concorso.
ARTICOLO
6
Lavoro ordinario notturno e
festivo l' art. 34 della legge regionale n. 16 del 13- 3- 80, così come
modificato dall' art. 1 della legge
regionale n. 17 del 13 marzo 1980 e' sostituito dal
seguente:
<< Al dipendente compete
per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso
pari a L. 600 orarie. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno
festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 per il servizio
orario notturno festivo.
La presente normativa non si
applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite
esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente
articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi
previdenziali >>.
ARTICOLO
7
Lavoro
straordinario
Le tariffe orarie per il
compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il
periodo di validita' del contratto 1979/ 81, negli importi determinati ai sensi
dell' art. 32 della LR n. 16/ 80, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla
indennita' integrativa speciale.
In presenza di esigenze di
carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la
normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta regionale o l'
Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio regionale,
autorizza un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell'
organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente
il limite individuale di 300 ore annue.
I dipendenti cui puo'
applicarsi il disposto del comma precedente sono quelli che operano in diretta
collaborazione con gli organi istituzionali e per il funzionamento della
Regione.
A decorrere dal 1 febbraio 1981
la spesa complessiva annuale non puo' eccedere, in ogni caso, quella relativa a
150 ore pro capite.
ARTICOLO
8
Assenze per
malattia
La disciplina contenuta nell'
art. 21 della legge regionale 13- 3- 80, n. 16 e' estesa alle assenze per cure
termali, idropiniche ed elioterapiche. La durata delle predette assenze non
eccedera' i 15 giorni, da fruire in continuita' ed una sola volta nell' anno
solare.
Almeno 30 giorni prima dell'
allontanamento, i dipendenti interessati faranno pervenire le loro istanze ai
Coordinatori dei Settori o degli Uffici di appartenenza, onde si predispongano
appositi turni.
Le istanze indicheranno i
periodi di assenza ed, a mezzo della certificazione sanitaria da allegare,
preciseranno la natura delle cure prescritte, ovvero del soggiorno climatico
ritenuto necessario.
Alla ripresa del servizio, i
dipendenti che hanno fruito di cure produrranno un atto, datato e firmato dall'
Amministrazione termale, dal quale risultino i giorni di inizio e di fine del
ciclo curative, oltre la specificazione delle cure
praticate.
Coloro che hanno effettuato un
soggiorno climatico produrranno la certificazione redatta dal medico condotto o
dall' Ufficiale sanitario della localita' prescelta per attestare le date di
inizio e di fine del soggiorno curativo.
Ai dipendenti che dimostrino l'
avvenuto soggiorno sul luogo delle cure in stabilimenti termali o localita'
climatiche che distino almeno 100 Km dal Comune di residenza, saranno concesse,
in aggiunta, due ulteriori giornate di assenza giustificata in relazione ai
viaggi di andata e ritorno.
Per le distanze superiori ai
100 Km la quantificazione delle giornate aggiuntive avverra' sulla base dell'
art. 11 della legge 18- 12- 73, n. 863.
ARTICOLO
9
Interruzione
ferie
Il congedo ordinario e'
interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o
contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, adeguatamente
documentato.
ARTICOLO
10
Giornate di
riposo
La Regione organizza i propri
servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva utilizzazione,
nel corso dell' anno, delle quattro giornate di riposo previste dall' art. 1,
lett. B), della legge n. 937 del 23- 12- 1977 e dall' art. 17 della LR n. 16 del
13- 3- 80.
ARTICOLO
11
Mobilita' del personale fra le
Regioni e gli Enti locali
Ferma restando la normativa
prevista dalla LR n. 16 del 13- 3- 80 in materia di mobilita', e' consentito il
trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e
viceversa.
Il relativo provvedimento e'
adottato con il consenso dell' interessato, dopo un preventivo periodo di
comando non inferiore ad un anno, con l' assenso delle Amministrazioni
interessate a condizione che esista la disponibilita' del posto in organico
corrispondente al livello funzionale del dipendente presso l' Ente di
provenienza.
Con le stesse modalita' e
condizioni previste al comma precedente, e' consentito, altresì, l'
inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando,
con provenienza da altra amministrazione regionale, alla data del 22 luglio
1980.
ARTICOLO
12
Trattenute per scioperi
brevi
Per gli scioperi di durata
inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono
limitate alla effettiva durata dell' astensione dal lavoro.
In tal caso la trattenuta per
ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le
maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con
esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di
famiglia.
Viene confermato il limite
annuale di 12 ore per le assemblee del personale in orario di
lavoro.
ARTICOLO
13
Informazione
Nel rispetto delle competenze
proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di
partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione
garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali
sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l' organizzazione
del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi e gli
investimenti della Regione.
L' informazione riguarda sia
gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia
atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono
conseguenze riguardanti il personale, l' organizzazione del lavoro ed il
funzionamento dei servizi.
L' informazione avviene a
livello di sindacati di categoria, di federazione e di confederazioni.
ARTICOLO
14
Contrattazione
decentrata
La Giunta regionale assume
decisioni nelle materie sotto specificate previa consultazione in sede regionale
con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell' accordo della presente legge:
a) formazione e aggiornamento
professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione in
relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;
b) articolazione degli
orari;
c) standards di rendimento, ivi
comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalita'
per i riscontri di produttivita' volti a migliorare l' efficienza dei servizi
nonche' connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la
gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) organizzazione interna e
funzionamento degli uffici e dei servizi.
Qualora, a seguito di
ristrutturazione dei servizi, emergono nuovi profili professionali, si
provvedera' all' inquadramento nei livelli mediante la contrattazione
decentrata.
A tal fine la Regione
procedera' mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con
concorso interno ai fini dell' inquadramento.
Gli accordi decentrati non
possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dal presente
accordo.
ARTICOLO
15
Triennio dinamico:
inquadramento nel VII livello
Per la maturazione dei tre anni
richiesti dall' art. 2 della LR n. 17 del 13- 3- 80, ai fini dell' inquadramento
nel VII livello funzionale si valuta anche il servizio prestato nel V livello
funzionale nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di 1 anno e
mezzo.
ARTICOLO
16
Concorsi
interni
La percentuale fissata dall'
art. 40 della LR n. 16 del 13- 3- 80 per il passaggio mediante concorsi interni
per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142,
dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167) e dal V
livello (167) al VI livello (178) e' aumentata dal 30% al 50%, ferme restando
tutte le altre condizioni, termini e modalita' previste nella predetta
legge.
ARTICOLO
17
Personale del ruolo della
formazione professionale
Fino alla definizione della
disciplina contrattuale in applicazione della legge 21- 12- 1978, n. 845,
vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle
attivita' di formazione professionale previste dalla LR n. 16 del 13- 3- 80.
Fermo restando l' orario
settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, e' demandata alla
contrattazione decentrata a livello regionale, l' articolazione dell' orario
medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell' attivita'
di formazione.
ARTICOLO
18
Inquadramento del personale
proveniente dallo Stato e dagli
Enti disciolti
Il personale proveniente dallo
Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto dei
dipendenti statali e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato con
decorrenza 1 febbraio 1981 con le modalita' da definire in sede nazionale, anche
per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e comunque tali da
evitare il cumulo dei benefici nell' arco dello stesso triennio.
Ai dipendenti di cui al comma
precedente trasferiti nell' anno 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza
titolo previste per i dipendenti regionali della LR n. 16 del 13- 3- 80 ove non
gia' dovute agli stessi ad altro titolo.
Le tabelle di inquadramento per
gli enti a struttura sovraregionali sono determinate a livello nazionale con le
successive intese che disciplineranno eventuali periodi di vuoto contrattuale
relativo al 1979.
In attesa di inquadramento al
personale di cui al comma precedente sono estesi i benefici previsti dal
successivo articolo 20 nelle seguenti misure: L. 10.000 mensili per il 1979, L.
45.000 mensili salvo conguaglio per il 1980.
ARTICOLO
19
Coordinamento
Il compenso per la funzione di
coordinamento a decorrere dal 1 febbraio 1981 e' fissato nella misura del 20%
del valore iniziale del nuovo livello VIII.
ARTICOLO
20
Anticipazione dei benefici
contrattuali
Per l' anno 1979 a ciascun
dipendente della Regione e' corrisposta la somma, una tantum, di L. 120.000 in
relazione al servizio effettivamente prestato nei 12 mesi.
Per l' anno 1980, al medesimo
personale vengono attribuiti, per 12 mensilita' i seguenti benefici
economici:
parametro iniziale 100,
beneficio mensile L. 45.000;
parametro iniziale 116,
beneficio mensile L. 45.000;
parametro iniziale 130,
beneficio mensile L. 50.000;
parametro iniziale 142,
beneficio mensile L. 50.000;
parametro iniziale 167,
beneficio mensile L. 55.000;
parametro iniziale 178,
beneficio mensile L. 55.000;
parametro iniziale 220,
beneficio mensile L. 65.000;
parametro iniziale 333,
beneficio mensile L. 95.000.
Analogo beneficio viene
corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.
Per la tredicesima mensilita'
il beneficio sopra specificato e' ridotto del 50%.
Le stesse somme spettanti al
personale vengono, altresì, erogate, in relazione al servizio effettivamente prestato, anche al
personale assunto con incarico con contratto a tempo
determinato.
ARTICOLO
21
Beneficio per riparametrazione
professionale
A decorrere dal 1 febbraio 1981
al personale della Regione e' attribuito un beneficio economico mensile per 12
mensilita', a titolo di riparametrazione, come di seguito
specificato:
livello funzionale I beneficio
mensile L. 45.000;
livello funzionale I (dopo sei
mesi) beneficio mensile L. 51.500;
livello funzionale II beneficio
mensile L. 51.500;
livello funzionale III
beneficio mensile L. 55.000;
livello funzionale IV beneficio
mensile L. 61.200;
livello funzionale V beneficio
mensile L. 101.250;
livello funzionale VI beneficio
mensile L. 128.700;
livello funzionale VII
beneficio mensile L. 133.600;
livello funzionale VIII
beneficio mensile L. 180.416.
ARTICOLO
22
Valutazione dell'
anzianita'
L' anzianita' di servizio
effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell'
art. 92 della LR 18/ 74 e dell' art. 47 della LR n. 16 del 13- 3- 80 per la
ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista
dall' articolo precedente nella misura di lire 800/ mese anno.
ARTICOLO
23
Inquadramento nei nuovi livelli
retributivi
L' attribuzione dei nuovi
livelli retributivi previsti dal precedente art. 3 e la nuova progressione
economica decorrono dal 1 febbraio 1981.
L' inquadramento economico nel
livello spettante avviene in base al maturato economico così
costituito:
a) stipendio in godimento al
31- 1- 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei
benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e
1980;
b) beneficio per
riparametrazione di cui al precedente art. 21, calcolato per 12 mensilita';
c) valutazione della anzianita'
complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 22 nella misura prevista di
L. 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.
La posizione economica nel
livello e' determinata dall' articolo 46 della LR n. 16 del 13- 3- 80.
Il maturato in itinere e'
relativo alla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli
scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi
di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto
biennale.
ARTICOLO
24
Pensionabilita'
Il beneficio una tantum di L.
120.000, rapportato a mese, per l' anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per
il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 20 sono assoggettate alle
normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto,
sono pensionabili.
ARTICOLO
25
Assegni ad
personam
Gli assegni ad personam mensili
di cui il personale e' in godimento in virtu' dell' applicazione della LR n. 16
del 13- 3- 80 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il
beneficio mensile di cui all' art. 21 e il beneficio mensile da anticipazione di
cui all' art. 20.
L' eventuale parte residua
viene assorbita con i futuri miglioramenti.
ARTICOLO
26
Norme di
rinvio
Restano in vigore le norme
delle leggi regionali che non siano sostituite o modificate dalla presente
legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti,
sempreche' non siano esplicitamente disciplinate dalle citate leggi regionali
nn. 16 e 17 o dalla presente legge.
ARTICOLO
27
Norma
finanziaria
Omissis
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.