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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
22
Data
02/03/1981
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale valido per gli anni 1979/ 81 per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 marzo 1981, n. 19, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

Finalita' della legge

Con la presente legge la Regione Puglia recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979/ 81 e disciplina, in conformita', lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

ARTICOLO 2

Validita' del contratto

Il periodo di validita' del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1979.

ARTICOLO 3

Trattamento economico iniziale

A decorrere da 1 febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, e' stabilito come segue:

livello funzionale I,

stipendio iniziale L. 2.160.000;

livello funzionale I (dopo sei mesi),

stipendio iniziale L. 2.400.000;

livello funzionale II,

stipendio iniziale L. 2.688.000;

livello funzionale III,

stipendio iniziale L. 3.012.000;

livello funzionale IV,

stipendio iniziale L. 3.372.000;

livello funzionale V,

stipendio iniziale L. 4.140.000;

livello funzionale VI,

stipendio iniziale L. 4.920.000;

livello funzionale VII,

stipendio iniziale L. 5.964.000;

livello funzionale VIII,

stipendio iniziale L. 8.700.000.

ARTICOLO 4

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall' articolo precedente e' suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all' 8% del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l' ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali e' determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantita' di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianita' secondo l' accordo  per il triennio 1976/ 1978 recepito con le leggi regionali nn. 16 e 17 del 13 marzo 1980.

In caso di nascita di figli e' concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l' attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all' atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi e gli scatti di stipendio sono attribuiti con decorrenza dal primo del mese di maturazione della prescritta anzianita' in analogia di quanto stabilito dal 4° comma dello  art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ARTICOLO 5

Reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione dell' impiego regionale, e' consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalita' da individuare con legge regionale, di adottare procedure articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame - colloquio, per l' ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

ARTICOLO 6

Lavoro ordinario notturno e festivo l' art. 34 della legge regionale n. 16 del 13- 3- 80, così come modificato dall' art. 1 della  legge regionale n. 17 del 13 marzo 1980 e' sostituito dal seguente:

<< Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 per il servizio orario notturno festivo.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali >>.

ARTICOLO 7

Lavoro straordinario

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validita' del contratto 1979/ 81, negli importi determinati ai sensi dell' art. 32 della LR n. 16/ 80, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennita' integrativa speciale.

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta regionale o l' Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio regionale, autorizza un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell' organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

I dipendenti cui puo' applicarsi il disposto del comma precedente sono quelli che operano in diretta collaborazione con gli organi istituzionali e per il funzionamento della Regione.

A decorrere dal 1 febbraio 1981 la spesa complessiva annuale non puo' eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro capite.

ARTICOLO 8

Assenze per malattia

La disciplina contenuta nell' art. 21 della legge regionale 13- 3- 80, n. 16 e' estesa alle assenze per cure termali, idropiniche ed elioterapiche. La durata delle predette assenze non eccedera' i 15 giorni, da fruire in continuita' ed una sola volta nell' anno solare.

Almeno 30 giorni prima dell' allontanamento, i dipendenti interessati faranno pervenire le loro istanze ai Coordinatori dei Settori o degli Uffici di appartenenza, onde si predispongano appositi turni.

Le istanze indicheranno i periodi di assenza ed, a mezzo della certificazione sanitaria da allegare, preciseranno la natura delle cure prescritte, ovvero del soggiorno climatico ritenuto necessario.

Alla ripresa del servizio, i dipendenti che hanno fruito di cure produrranno un atto, datato e firmato dall' Amministrazione termale, dal quale risultino i giorni di inizio e di fine del ciclo curative, oltre la specificazione delle cure praticate.

Coloro che hanno effettuato un soggiorno climatico produrranno la certificazione redatta dal medico condotto o dall' Ufficiale sanitario della localita' prescelta per attestare le date di inizio e di fine del soggiorno curativo.

Ai dipendenti che dimostrino l' avvenuto soggiorno sul luogo delle cure in stabilimenti termali o localita' climatiche che distino almeno 100 Km dal Comune di residenza, saranno concesse, in aggiunta, due ulteriori giornate di assenza giustificata in relazione ai viaggi di andata e ritorno.

Per le distanze superiori ai 100 Km la quantificazione delle giornate aggiuntive avverra' sulla base dell' art. 11 della legge 18- 12- 73, n. 863.

ARTICOLO 9

Interruzione ferie

Il congedo ordinario e' interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, adeguatamente documentato.

ARTICOLO 10

Giornate di riposo

La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva utilizzazione, nel corso dell' anno, delle quattro giornate di riposo previste dall' art. 1, lett. B), della legge n. 937 del 23- 12- 1977 e dall' art. 17 della LR n. 16 del 13- 3- 80.

ARTICOLO 11

Mobilita' del personale fra le Regioni e gli Enti locali

Ferma restando la normativa prevista dalla LR n. 16 del 13- 3- 80 in materia di mobilita', e' consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento e' adottato con il consenso dell' interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l' assenso delle Amministrazioni interessate a condizione che esista la disponibilita' del posto in organico corrispondente al livello funzionale del dipendente presso l' Ente di provenienza.

Con le stesse modalita' e condizioni previste al comma precedente, e' consentito, altresì, l' inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando, con provenienza da altra amministrazione regionale, alla data del 22 luglio 1980.

ARTICOLO 12

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell' astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Viene confermato il limite annuale di 12 ore per le assemblee del personale in orario di lavoro.

ARTICOLO 13

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l' organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi e gli investimenti della Regione.

L' informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l' organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L' informazione avviene a livello di sindacati di categoria, di federazione e di confederazioni.

ARTICOLO 14

Contrattazione decentrata

La Giunta regionale assume decisioni nelle materie sotto specificate previa consultazione in sede regionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell' accordo della presente legge:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;

b) articolazione degli orari;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalita' per i riscontri di produttivita' volti a migliorare l' efficienza dei servizi nonche' connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergono nuovi profili professionali, si provvedera' all' inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione procedera' mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell' inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dal presente accordo.

ARTICOLO 15

Triennio dinamico: inquadramento nel VII livello

Per la maturazione dei tre anni richiesti dall' art. 2 della LR n. 17 del 13- 3- 80, ai fini dell' inquadramento nel VII livello funzionale si valuta anche il servizio prestato nel V livello funzionale nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di 1 anno e mezzo.

ARTICOLO 16

Concorsi interni

La percentuale fissata dall' art. 40 della LR n. 16 del 13- 3- 80 per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142, dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167) e dal V livello (167) al VI livello (178) e' aumentata dal 30% al 50%, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalita' previste nella predetta legge.

ARTICOLO 17

Personale del ruolo della formazione professionale

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21- 12- 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attivita' di formazione professionale previste dalla LR n. 16 del 13- 3- 80.

Fermo restando l' orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, e' demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale, l' articolazione dell' orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell' attivita' di formazione.

ARTICOLO 18

Inquadramento del personale proveniente  dallo Stato e dagli Enti disciolti

Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato con decorrenza 1 febbraio 1981 con le modalita' da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell' arco dello stesso triennio.

Ai dipendenti di cui al comma precedente trasferiti nell' anno 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza titolo previste per i dipendenti regionali della LR n. 16 del 13- 3- 80 ove non gia' dovute agli stessi ad altro titolo.

Le tabelle di inquadramento per gli enti a struttura sovraregionali sono determinate a livello nazionale con le successive intese che disciplineranno eventuali periodi di vuoto contrattuale relativo al 1979.

In attesa di inquadramento al personale di cui al comma precedente sono estesi i benefici previsti dal successivo articolo 20 nelle seguenti misure: L. 10.000 mensili per il 1979, L. 45.000 mensili salvo conguaglio per il 1980.

ARTICOLO 19

Coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1 febbraio 1981 e' fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello VIII.

ARTICOLO 20

Anticipazione dei benefici contrattuali

Per l' anno 1979 a ciascun dipendente della Regione e' corrisposta la somma, una tantum, di L. 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nei 12 mesi.

Per l' anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per 12 mensilita' i seguenti benefici economici:

parametro iniziale 100, beneficio mensile L. 45.000;

parametro iniziale 116, beneficio mensile L. 45.000;

parametro iniziale 130, beneficio mensile L. 50.000;

parametro iniziale 142, beneficio mensile L. 50.000;

parametro iniziale 167, beneficio mensile L. 55.000;

parametro iniziale 178, beneficio mensile L. 55.000;

parametro iniziale 220, beneficio mensile L. 65.000;

parametro iniziale 333, beneficio mensile L. 95.000.

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.

Per la tredicesima mensilita' il beneficio sopra specificato e' ridotto del 50%.

Le stesse somme spettanti al personale vengono, altresì, erogate, in relazione al servizio  effettivamente prestato, anche al personale assunto con incarico con contratto a tempo determinato.

ARTICOLO 21

Beneficio per riparametrazione professionale

A decorrere dal 1 febbraio 1981 al personale della Regione e' attribuito un beneficio economico mensile per 12 mensilita', a titolo di riparametrazione, come di seguito specificato:

livello funzionale I beneficio mensile L. 45.000;

livello funzionale I (dopo sei mesi) beneficio mensile L. 51.500;

livello funzionale II beneficio mensile L. 51.500;

livello funzionale III beneficio mensile L. 55.000;

livello funzionale IV beneficio mensile L. 61.200;

livello funzionale V beneficio mensile L. 101.250;

livello funzionale VI beneficio mensile L. 128.700;

livello funzionale VII beneficio mensile L. 133.600;

livello funzionale VIII beneficio mensile L. 180.416.

ARTICOLO 22

Valutazione dell' anzianita'

L' anzianita' di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell' art. 92 della LR 18/ 74 e dell' art. 47 della LR n. 16 del 13- 3- 80 per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall' articolo precedente nella misura di lire 800/ mese anno.

ARTICOLO 23

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L' attribuzione dei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 3 e la nuova progressione economica decorrono dal 1 febbraio 1981.

L' inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio in godimento al 31- 1- 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;

b) beneficio per riparametrazione di cui al precedente art. 21, calcolato per 12 mensilita';

c) valutazione della anzianita' complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 22 nella misura prevista di L. 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.

La posizione economica nel livello e' determinata dall' articolo 46 della LR n. 16 del 13- 3- 80.

Il maturato in itinere e' relativo alla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

ARTICOLO 24

Pensionabilita'

Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato a mese, per l' anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 20 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

ARTICOLO 25

Assegni ad personam

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale e' in godimento in virtu' dell' applicazione della LR n. 16 del 13- 3- 80 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui all' art. 21 e il beneficio mensile da anticipazione di cui all' art. 20.

L' eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.

ARTICOLO 26

Norme di rinvio

Restano in vigore le norme delle leggi regionali che non siano sostituite o modificate dalla presente legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti, sempreche' non siano esplicitamente disciplinate dalle citate leggi regionali nn. 16 e 17 o dalla presente legge.

ARTICOLO 27

Norma finanziaria

Omissis

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.