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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
28
Data
27/04/1981
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2 - 3 e 4 del ruolo unico dei dipendenti regionali, di cui alla legge regionale n. 16/ 80.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 30 aprile 1981, n. 37, S.O
Allegati
Nessun allegato

 



(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 57), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Per l'espletamento dei compiti di dattilografia, di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi, di anticamera e aula, di custodia, sorveglianza dei locali e uffici, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza, di esecuzione di fotocopia e di fascicolatura, le dotazioni organiche dei livelli funzionali 4-3-2, fissate dalla tabella D parte integrante della L.R. 13 marzo 1980, n. 16, sono quelle di seguito specificate:

- 4° livello retributivo e funzionale per l'espletamento dei compiti di

 

 

 

dattilografo

posti n.

155

 

 

 

 

 

- 3° livello retributivo e funzionale per l'espletamento dei compiti di

 

 

 

autista

»

58

 

 

 

 

 

- 2° livello retributivo e funzionale per l'espletamento dei compiti di

 

 

 

commesso e di commesso d'aula

»

95

 

 

 

 

 

Totale

posti n.

308

] 

 

Art. 2

[La ripartizione e l'utilizzazione del personale, che accederà ai posti mediante concorsi pubblici, avverrà su base provinciale, come di seguito indicato:

1) Personale della Giunta regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

livello

retributivo

e

funzionale

posti n.

283

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

290

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

445

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

598

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

300

+

140

=

440

 

 

»

»

 

»

»

126

+

48

=

172

 

 

»

»

 

»

»

121

+

80

=

201

 

 

»

»

 

»

»

10

 

 

 

 

 

 

 

Totale

posti n.

2.173

 

 

 

2.439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Personale del Consiglio regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

livello

retributivo

e

funzionale

posti n.

8

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

10

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

20

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

35

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

28

+

15

=

43

 

 

»

»

 

»

»

7

+

12

=

19

 

 

»

»

 

»

»

10

+

15

=

25

 

 

»

»

 

»

»

2

 

 

 

 

 

 

 

Totale

posti n.

120

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

 

IV

Livello

- Dattilografi

 

n. 80

per gli Uffici centrali della Giunta

 

n. 15

per gli Uffici del Consiglio regionale

 

n. 60

distribuiti nel numero di 15 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

 

 

 

III

Livello

- Autisti

 

n. 18

per l'autoparco centrale

 

n. 12

per il Consiglio regionale

 

n. 28

distribuiti nel numero di 7 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce Taranto;

 

 

 

II

Livello

- Commessi

 

n. 40

per gli Uffici centrali della Giunta

 

n. 15

per gli Uffici del Consiglio regionale

 

n. 40

distribuiti nel numero di 10 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto] .

 

Art. 3

[L'attribuzione dei livelli è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 50 della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, con le modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 13 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16] .

 

Art. 4

[Il 50% dei posti previsti dalla presente legge è riservato ai giovani inclusi nella graduatoria unica - di cui alla legge regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e legge regionale 26 gennaio 1981, n. 13 - con la qualifica professionale specifica] .

 
 

Art. 5

[I vincitori di concorso potranno presentare domanda di trasferimento dalle sedi di prima assegnazione presso altri uffici regionali non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di immissione nel ruolo regionale] .

 

Art. 6

[L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 1.662.600.000, graverà sul capitolo 00302 del bilancio 1981.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

Parte II - Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 16202 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione».

Competenza L. 1.662.600.000, Cassa L. 1.662.600.000] (2) .

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 10 dicembre 1981, n. 65.