Art. 1
È istituito un fondo di rappresentanza per le
esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 2
Al pagamento delle spese imputabili a detto
fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il
Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato - Economato della Giunta
regionale, ai sensi della L.R.
25 gennaio 1977, n. 2.
Art. 3
La Giunta regionale provvede trimestralmente
all'approvazione del rendiconto.