ARTICOLO
1
(Finalita')
Al fine di favorire la
commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione puo'
concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore
e alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le
provvidenze contributive e/ o creditizie di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO
2
(Provvidenze
creditizie)
Le provvidenze creditizie
possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del
17/ 3/ 1977 n. 5.
Il contributo regionale sugli
interessi e' determinato con deliberazione della Giunta regionale in relazione
alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio
fissato a livello nazionale.
La operativita' delle
operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 17/ 3/ 1977 n. 5
e per quelli previsti dalla presente legge puo' essere prorogata a 18 o 24 mesi,
quando cio' sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola
e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.
ARTICOLO
3
(Azioni
promozionali)
Per l' attuazione degli scopi
di cui all' art. 1 della presente legge la Regione puo' inoltre concedere
contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche
azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte
salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di
particolari settori produttivi.
Le modalita' di concessione del
contributo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione Consiliare permanente della Regione.
ARTICOLO
4
(Anticipazioni)
Al fine di favorire la tutela
economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse
anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge regionale
17/ 3/ 1977 n. 5 prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.
Le anticipazioni non possono
superare l' ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l'
anno precedente.
L' ammontare del contributo
regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonche' le procedure
per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per
la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai
soci conferenti.
Le operazioni di cui al
presente articolo, su richiesta degli Istituti di Credito, sono assistite da
fidejussione dell' ERSAP.
ARTICOLO
5
(Organismo
erogatore)
Le provvidenze previste dalla
presente legge sono erogate dall' ERSAP su conforme deliberazione di principio
della Giunta regionale.
ARTICOLO
6
L' intervento previsto dall'
art. 20 della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1981, fara' capo al capitolo
04928 dell' esercizio finanziario del bilancio 1981 per una spesa di 5 miliardi
di lire.
ARTICOLO
7
(Norma
finanziaria)
Omissis
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.