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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
51
Data
31/08/1981
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 settembre 1981, n. 79, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Finalita')

Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione puo' concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore e alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le provvidenze contributive e/ o creditizie di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 2

(Provvidenze creditizie)

Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 17/ 3/ 1977 n. 5.

Il contributo regionale sugli interessi e' determinato con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio fissato a livello nazionale.

La operativita' delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 17/ 3/ 1977 n. 5 e per quelli previsti dalla presente legge puo' essere prorogata a 18 o 24 mesi, quando cio' sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.

ARTICOLO 3

(Azioni promozionali)

Per l' attuazione degli scopi di cui all' art. 1 della presente legge la Regione puo' inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di particolari settori produttivi.

Le modalita' di concessione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente della Regione.

ARTICOLO 4

(Anticipazioni)

Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge regionale 17/ 3/ 1977 n. 5 prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.

Le anticipazioni non possono superare l' ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l' anno precedente.

L' ammontare del contributo regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonche' le procedure per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai soci conferenti.

Le operazioni di cui al presente articolo, su richiesta degli Istituti di Credito, sono assistite da fidejussione dell' ERSAP.

ARTICOLO 5

(Organismo erogatore)

Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall' ERSAP su conforme deliberazione di principio della Giunta regionale.

ARTICOLO 6

L' intervento previsto dall' art. 20 della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1981, fara' capo al capitolo 04928 dell' esercizio finanziario del bilancio 1981 per una spesa di 5 miliardi di lire.

ARTICOLO 7

(Norma finanziaria)

Omissis

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.