Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1981
Numero
58
Data
04/12/1981
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprieta' di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 dicembre 1981, n. 111, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

 

 

ARTICOLO 1

La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 in relazione all' art. 49 e degli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 616 del 24- 7- 1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed istituzioni culturali di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato DPR 24- 7- 77, n. 616 e del DPR n. 3 del 14- 1- 1972.

 

 

ARTICOLO 2

La Regione rilascia la dichiarazione di << interesse locale >> a biblioteche, musei, archivi, istituzioni culturali di proprieta' di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

L' istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

- dichiarazione di proprieta' - relazione tecnico - scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico - artistico;

- relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell' immobile, ecc.);

- relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento;

- relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell' attivita';

- dichiarazione che garantisce l' apertura al pubblico, l' uso pubblico;

- dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale;

- dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti;

- nulla - osta della Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici o archivista, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

 

 

ARTICOLO 3

L' istruttoria della istanza, a cura degli Uffici del competente Assessorato regionale alla Cultura, va corredata da una analisi dell' attivita' svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni espressi dalla comunita' in cui l' Ente o Istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private gia' operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto Assessorato.

Il verbale deve essere comprensivo dell' inventario dei beni.

 

 

ARTICOLO 4

All' accertamento dell' << interesse locale >> concorrono i requisiti seguenti:

a) che le istituzioni operino nel territorio regionale;

b) che la loro attivita' sia attinente precipuamente alle comunita' regionali;

c) che coinvolgano risorse intellettuali e locali;

d) che riflettano caratteristiche storiche di aree culturali locali;

e) che offrano servizi culturali finalizzati precipuamente alla comunita' regionale.

 

 

ARTICOLO 5

La dichiarazione di interesse locale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell' Amministrazione comunale competente per territorio e della competente Commissione consiliare permanete, che devono essere espressi perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta della Regione.

Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera prescindendo dal parere.

 

 

ARTICOLO 6

Gli Enti e Istituzioni, ottenuto il riconoscimento di << interesse locale >>, sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l' attivita'.

La dichiarazione puo' essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalita' della concessione.

 

ARTICOLO 7

Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell' interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.

 

ARTICOLO 8

Gli Enti e le Istituzioni dichiarate di << interesse locale >>, ai sensi della presente legge, possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di biblioteche, archivi, musei.

 

NORMA TRANSITORIA

 

ARTICOLO 9

Gli Enti ed istituzioni, esistenti alla data di entrata in Vigore della presente legge, debbono presentare istanza per ottenere la Dichiarazione di interesse locale entro sei mesi dalla predetta data.

 

Gli Enti e Istituzioni, che in qualsiasi momento potranno Costituirsi, presenteranno domanda per ottenere il riconoscimento di interesse locale entro un anno dalla data della loro istituzione.(1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico della L.R. 6 settembre 1984, n. 42.