ARTICOLO
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La Regione Puglia, ai sensi e
per gli effetti dell' art. 47 in relazione all' art. 49 e degli artt. 13, 14 e
15 del DPR n. 616 del 24- 7- 1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed
istituzioni culturali di Enti non territoriali, comunque di interesse locale,
nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi
regionali e statali ai sensi del citato DPR 24- 7- 77, n. 616 e del DPR n. 3 del
14- 1- 1972.
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2
La Regione rilascia la
dichiarazione di << interesse locale >> a biblioteche, musei,
archivi, istituzioni culturali di proprieta' di soggetti diversi dagli Enti
locali territoriali che ne abbiano i requisiti.
L' istanza dei soggetti
proprietari deve essere corredata da:
- dichiarazione di proprieta' -
relazione tecnico - scientifica sulla consistenza del patrimonio librario,
archivistico, storico - artistico;
- relazione sulla consistenza e
la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di
esposizione, planimetria della zona di insediamento dell' immobile, ecc.);
- relazione sulla situazione
patrimoniale e le fonti di finanziamento;
- relazione sul numero e grado
di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell'
attivita';
- dichiarazione che garantisce
l' apertura al pubblico, l' uso pubblico;
- dichiarazione di
partecipazione allo schedario unico regionale;
- dichiarazione di adeguamento
dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali
vigenti;
- nulla - osta della
Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici o
archivista, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti
uffici.
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3
L' istruttoria della istanza, a
cura degli Uffici del competente Assessorato regionale alla Cultura, va
corredata da una analisi dell' attivita' svolta dalla istituzione richiedente e
dei bisogni espressi dalla comunita' in cui l' Ente o Istituto opera, in
relazione alle strutture pubbliche o private gia' operanti nel settore e dal
verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del
predetto Assessorato.
Il verbale deve essere
comprensivo dell' inventario dei beni.
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4
All' accertamento dell'
<< interesse locale >> concorrono i requisiti
seguenti:
a) che le istituzioni operino
nel territorio regionale;
b) che la loro attivita' sia
attinente precipuamente alle comunita' regionali;
c) che coinvolgano risorse
intellettuali e locali;
d) che riflettano
caratteristiche storiche di aree culturali locali;
e) che offrano servizi
culturali finalizzati precipuamente alla comunita' regionale.
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5
La dichiarazione di interesse
locale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell' Amministrazione
comunale competente per territorio e della competente Commissione consiliare
permanete, che devono essere espressi perentoriamente entro 60 giorni dalla
richiesta della Regione.
Trascorso inutilmente tale
termine la Giunta regionale delibera prescindendo dal parere.
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6
Gli Enti e Istituzioni,
ottenuto il riconoscimento di << interesse locale >>, sono tenuti
alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'
attivita'.
La dichiarazione puo' essere
revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse
modalita' della concessione.
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7
Per gli archivi storici, i
privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell' interesse locale,
debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in
materia di conservazione degli archivi.
ARTICOLO
8
Gli Enti e le Istituzioni
dichiarate di << interesse locale >>, ai sensi della presente legge,
possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi
delle vigenti leggi in materia di biblioteche, archivi, musei.
NORMA
TRANSITORIA
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9
Gli
Enti ed istituzioni, esistenti alla data di entrata in Vigore della presente
legge, debbono presentare istanza per ottenere la Dichiarazione di interesse
locale entro sei mesi dalla predetta data.
Gli
Enti e Istituzioni, che in qualsiasi momento potranno Costituirsi, presenteranno
domanda per ottenere il riconoscimento di interesse locale entro un anno dalla
data della loro istituzione.(1)
(1)
Articolo così sostituito dall'articolo unico della L.R.
6 settembre 1984, n. 42.