(*) Vedi nota
Titolo I NORME
GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalita' della
legge)
La presente legge
disciplina l' ordinamento contabile e patrimoniale delle UUSSLL della Regione
Puglia in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto dei
principi fondamentali della contabilita' pubblica, previsti dalla vigente
legislazione.
ARTICOLO 2
(Collegamento
con la programmazione sanitaria nazionale)
La Regione, ai sensi
dell' art. 3 della legge 23- 12- 1978, n. 833, collabora alla individuazione
degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e coordina il piu'
ampio scambio di informazione in materia di finanziamento del
servizio.
ARTICOLO 3
(Collegamento
con la pianificazione sanitaria regionale)
Il bilancio
pluriennale ed il bilancio di previsione annuale delle UUSSLL debbono essere
predisposti in modo da attuare gli obiettivi del piano sanitario
regionale.
TITOLO II
BILANCIO PLURIENNALE
ARTICOLO 4
(Natura del
Bilancio pluriennale)
Le UUSSLL adottano il
bilancio pluriennale che costituisce il quadro delle risorse che si prevedono di
acquisire e di destinare nel periodo considerato per l' attuazione del Piano
sanitario regionale e dei programmi di intervento.
Il bilancio
pluriennale ha la stessa durata del Piano sanitario regionale ed e' aggiornato
ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce
un allegato.
L' eventuale
aggiornamento deve essere dettagliatamente motivato in una relazione
illustrativa.
Il bilancio
pluriennale non comporta l' autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad
eseguire le spese in esso contemplate.
Il bilancio
pluriennale, inoltre, costituisce strumento di riscontro dell' utilizzazione
delle risorse, in riferimento all' esercizio delle funzioni di
competenza.
ARTICOLO 5
(Struttura del
bilancio pluriennale)
Il bilancio
pluriennale e' composto:
a)
dallo stato di previsione delle entrate;
b)
dallo stato di previsione delle uscite;
c)
dal quadro generale riassuntivo.
Le entrate e le spese
devono essere riferite ai titoli e alle categorie del bilancio
annuale.
Le spese devono essere
riclassificate, in appositi allegati, per funzioni e
programmi.
ARTICOLO 6
(Previsione
delle entrate del Bilancio pluriennale)
La quantificazione
delle entrate del Bilancio pluriennale e' effettuata come
segue:
- la quota del fondo sanitario regionale, parte corrente,
e' iscritta applicando all' ammontare del fondo sanitario regionale, previsto
nel bilancio pluriennale regionale, i parametri di riparto stabiliti dalla
Regione;
- le eventuali altre entrate sono iscritte tenuto conto di
tutti gli elementi che possono concorrere alla valutazione quantitativa delle
stesse, o, in mancanza, sulla base di quanto e' stato accertato negli anni
precedenti;
- la quota del fondo sanitario regionale, in conto
capitale, e' iscritta in base alle prescrizioni del piano sanitario regionale e
alle previsioni del Bilancio pluriennale regionale.
ARTICOLO 7
(Previsione
delle spese del bilancio pluriennale)
La quantificazione
delle spese del Bilancio pluriennale e' effettuata come
segue:
- per la spesa corrente, sulla base delle prescrizioni del
piano sanitario regionale, tenuto anche conto dei vincoli derivanti dalle
pregresse gestioni delle UUSSLL;
- per la spesa in conto capitale, sulla base delle
prescrizioni del piano sanitario regionale.
ARTICOLO 8
(Equilibrio del
Bilancio pluriennale)
Nel bilancio
pluriennale le previsioni delle uscite non possono essere per ciascun anno
superiori alle previsioni delle entrate.
Le entrate debbono
altresì pareggiare la spesa per ciascun anno con riguardo ad ogni
titolo.
Titolo III
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
DELL' UNITA'
SANITARIA LOCALE
Capo I
Formazione ed approvazione del Bilancio di previsione
annuale
ARTICOLO 9
(Esercizio
finanziario)
L' esercizio
finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre.
Il bilancio annuale di
previsione formulato in termini di competenza e in termini di cassa, corredato
dalla relazione informativa, e' predisposto dal Comitato di gestione dell' USL
entro il 10 settembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce ed e'
trasmesso all' Assemblea generale ed ai Comuni interessati per il parere
obbligatorio entro i successivi dieci giorni.
I Comuni devono
pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Trascorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato all' Assemblea
generale, esso si intende favorevolmente espresso ad ogni
effetto.
Entro il 15 novembre
l' Assemblea generale approva il bilancio di previsione annuale e lo trasmette
corredato degli allegati al Comitato regionale di controllo ed all' Assessorato
regionale alla Sanita' entro il 30 novembre.
Entro dieci giorni
dalla intervenuta esecutivita' le UUSSLL trasmettono copia del bilancio ai
Comuni interessati ed alle Comunita' Montane.
ARTICOLO 10
(Universalita' e
integrita' del bilancio)
Nel bilancio devono
essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al
di fuori del bilancio.
Le entrate debbono
essere iscritte nel Bilancio nel loro importo lordo, senza riduzione alcuna per
le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.
Le spese debbono
essere iscritte nel bilancio per l' intero importo, senza apportarvi riduzioni
per eventuali entrate loro connesse.
ARTICOLO 11
(Struttura e
contenuto del bilancio annuale di previsione)
Il bilancio annuale e'
composto:
a) dallo stato di previsione delle
entrate;
b) dallo stato di previsione delle
uscite;
c) dal quadro generale riassuntivo.
Lo stato di previsione
deve contenere note illustrative nelle quali sono indicati i criteri adottati
per la formulazione delle previsioni, giustificando le variazioni apportate
rispetto alle previsioni del bilancio pluriennale.
Per ciascun capitolo
di entrata e di uscita il bilancio indica:
1) l' ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla
chiusura dell' esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
2) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare o
delle spese che si prevede di impegnare nell' esercizio finanziario al quale il
bilancio si riferisce;
3) l' ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere
o delle spese che si prevede di pagare nell' esercizio finanziario al quale il
bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto
residui e in conto competenze.
Tra le entrate e le
spese di cui al n. 2 e' iscritto l' eventuale saldo finanziario, presunto al
termine dell' esercizio precedente.
Tra le entrate di cui
al n. 3 e' iscritto l' ammontare presunto della giacenza di cassa all' inizio
dell' anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.
ARTICOLO 12
(Equilibrio del
bilancio in termini di competenza e di cassa)
Il totale delle spese
che potranno essere impegnate non puo' essere superiore al totale delle entrate
che si prevede di accertare. E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento, salvo quanto previsto dal successivo art.
20.
In ciascun bilancio il
totale delle spese che si prevede di pagare non puo' essere superiore al totale
delle entrate che si prevede di riscuotere aumentato della presunta giacenza
iniziale di cassa.
ARTICOLO 13
(Classificazione
delle entrate e delle spese)
Il Bilancio annuale di
previsione delle UUSSLL si articola nelle entrate e nelle spese indicate nel DPR
14- 7- 1980, n. 595.
ARTICOLO 14
(Contabilita'
speciali)
La gestione
finanziaria dei presidi e servizi multinazionali si attua sulla base di un
apposito conto separato che deve essere allegato al bilancio della USL
competente per territorio.
Le UUSSLL potranno
istituire altre contabilita' speciali per specifiche funzioni che presentano
caratteristiche peculiari previste dal Piano sanitario
regionale.
Per ciascuna contabilita' speciale* occorre fare
riferimento allo schema di bilancio di cui al precedente art.
13.
* Vedi l’art. unico della l.r.
26/97 che autorizza apposita contabilità separata
ARTICOLO 15
(Allegati al
bilancio di previsione)
Al bilancio di
previsione annuale sono allegati:
1) il bilancio pluriennale;
2) il prospetto per la riclassificazione della spesa per
funzioni;
3) il prospetto di riclassificazione della spesa per
programmi;
4) la relazione al bilancio;
5) la relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle
esigenze che si sono manifestate nel corso dell' esercizio precedente a quello
cui il bilancio si riferisce.
I prospetti si cui ai
numeri 2) e 3) sono predisposti sulla base di schemi approvati dalla Giunta
regionale.
ARTICOLO 16
(Esercizio
provvisorio di bilancio)
Le UUSSLL sono
autorizzate all' esercizio provvisorio fino alla intervenuta esecutivita' della
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il
30 aprile.
Durante l' esercizio
provvisorio la gestione e' consentita per un dodicesimo della spesa prevista da
ciascun capitolo del bilancio per ogni mese dell' esercizio provvisorio ovvero
nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa non
suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi ovvero di spese
obbligatorie.
Nel caso in cui il
bilancio non sia stato ancora approvato dall' Assemblea generale, l' esercizio
provvisorio e' autorizzato sulla base dell' ultimo bilancio approvato. Qualora
il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall'Assemblea non sia
stato ancora reso esecutivo e' autorizzata la gestione provvisoria del bilancio
medesimo.
Nel caso di rinvio del
provvedimento di approvazione del bilancio la gestione provvisoria del bilancio
e' autorizzata limitatamente ai capitoli non sottoposti ad osservazioni; per le
rimanenti parti e capitoli e' autorizzata la gestione provvisoria nei limiti di
un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all' ultimo bilancio
approvato.
ARTICOLO 17
(Assestamento e
variazione di bilancio)
Il Comitato di
gestione predispone entro il 31 maggio, e l' Assemblea generale approva entro il
30 giugno, l' assestamento del bilancio sulla scorta delle risultanze accertate
per l' esercizio precedente.
Qualora in sede di
assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l' Assemblea
delibera su proposta del Comitato di gestione, l' utilizzo per interventi di
investimento.
Nel caso di riscontro
di saldo finanziario negativo, l' Assemblea, previa acquisizione degli atti
adottati per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede alla iscrizione in
bilancio delle parti contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario
negativo.
Successive variazioni
possono altresì, essere apportate al bilancio nel corso dell' esercizio e
comunque non oltre il 30 novembre.
E' fatto divieto di
deliberare trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di
conto capitale.
Sono altresì vietati
gli storni tra i residui e tra i residui e gli stanziamenti della
competenza.
ARTICOLO 18
(Fondi di
riserva per le spese impreviste)
Nel bilancio e'
iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un
fondo di riserva non superiore al 2% delle spese correnti dal quale sono
prelevate le somme occorrenti a provvedere a spese non previste - all' atto
dell' approvazione del bilancio - le quali abbiano carattere di assoluta
necessita', non impegnino in alcun modo il successivo bilancio, e alle quali non
sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del
bilancio medesimo.
Il prelevamento di
tali somme a favore di altri capitoli di bilancio e' disposto con provvedimento
del Comitato di gestione da approvarsi dall' Assemblea generale qualora superi
un dodicesimo dello stanziamento per ogni mese.
ARTICOLO 19
(Fondo di
riserva del bilancio di cassa)
Nel bilancio e'
iscritto tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far
fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell' esercizio
sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti determinati in sede di
previsione iniziale.
Il prelevamento di
somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del
bilancio di cassa e' disposto con provvedimento del Comitato di
gestione.
L' ammontare del fondo
di riserva di cui al precedente articolo e' determinato entro il limite massimo
di un dodicesimo dell'ammontare
complessivo dei pagamenti previsti nell' esercizio.
ARTICOLO 20
(Anticipazioni
di cassa)
Per far fronte a
temporanee deficienze di cassa, le UUSSLL potranno contrarre anticipazioni con
il Tesoriere.
L' anticipazione e'
deliberata dal Comitato di gestione in base alle condizioni previste dalla
convenzione che disciplina il servizio di Tesoreria.
Le eventuali
anticipazioni devono essere estinte con le somministrazioni delle quote
trimestrali del fondo sanitario regionale.
ARTICOLO 21
(Fasi dell'
entrata)
Le entrate previste in
bilancio passano attraverso le seguenti fasi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.
Tali fasi possono
essere, in taluni casi, simultanee.
ARTICOLO 22
(Accertamento
delle entrate)
L' entrata e'
accertata quando sulla base di idonea documentazione probatoria viene
individuato il titolo, la ragione del credito, la persona del debitore e viene
iscritto nella contabilita' l' ammontare del credito che viene a scadenza entro
l' anno medesimo, come competenza dell' esercizio.
Le entrate derivanti
da anticipazioni di cassa del tesoriere di cui all' art. 20 vengono accertate
esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di
autorizzazione.
Le entrate concernenti
poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza all' assunzione
dell' impegno di spesa.
ARTICOLO 23
(Riscossione ed
incasso delle entrate)
La riscossione delle
entrate deve essere fatta per mezzo della Tesoreria e dei dipendenti designati
da appositi provvedimenti nei modi e nelle forme in essi prescritti, contro
rilascio di regolare quietanza e con l' onere della resa del
conto.
Il versamento delle
somme riscosse dai dipendenti incaricati deve avvenire nel termine previsto nel
Regolamento interno
dell'USL.
La riscossione delle
entrate e' fatta per conto delle UUSSLL sotto la personale responsabilita' di
chi la esegue e con l' obbligo del versamento in
Tesoreria.
Nessun titolo di
credito verso le UUSSLL puo' essere ricevuto in pagamento dei debiti verso le
stesse.
La riscossione delle
entrate e' seguita direttamente dalla Tesoreria ed il versamento dei dipendenti
designati si effettua mediante ordinativi di incasso, sottoscritti dal
Presidente del Comitato di gestione o da chi lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento o da uno dei componenti dello stesso delegato dal Presidente e
controfirmati dal funzionario responsabile dei servizi finanziari dell' USL o da
chi lo sostituisce.
ARTICOLO 24
(Contenuto e
forma degli ordinativi di incasso)
Gli ordinativi di
incasso distinti a seconda che si riferiscano al conto delle competenze od al
conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le
seguenti indicazioni:
a) l' esercizio a cui si riferisce l'
entrata;
b) gli elementi relativi alla classificazione del
bilancio;
c) il debitore o i debitori che effettuano il
versamento;
d) la causa del versamento;
e) la somma da incassare scritta in lettere e in
cifre;
f) la data di emissione;
g) il numero e la denominazione del capitolo di
entrata.
ARTICOLO 25
(Estinzione
ordinativi di incasso)
Gli ordinativi di
incasso non eseguiti entro il 31 dicembre dell' esercizio in cui sono stati
emessi, sono restituiti ai servizi finanziari dell' USL entro il dieci gennaio
dell' anno successivo.
L' USL provvede all'
annullamento di cui al comma precedente ed alla contemporanea emissione di altri
ordinativi di incasso nell' esercizio corrente con imputazione al conto dei
residui per le entrate rimaste da riscuotere.
ARTICOLO 26
(Versamento
delle entrate)
L' entrata e' versata
quando il relativo ammontare risulta acquisito alla Tesoreria alla quale devono
essere versate tutte le entrate dell' USL.
La Tesoreria e' tenuta
all' incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano
iscritte in difetto, o anche in pendenza della emissione del relativo
ordinativo, che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto ai servizi
finanziari
dell'USL.
ARTICOLO 27
(Fasi della
spesa)
Le spese previste nel
bilancio dell' USL passano attraverso le seguenti fasi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
ARTICOLO 28
(Impegni di
spesa)
Le UUSSLL assumono gli
impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza.
Formano impegni sugli
stanziamenti di competenza dell' esercizio le somme dovute dalle UUSSLL, in base
alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o
determinabili semprecche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il
termine dell' esercizio.
Nel caso di
obbligazioni a carattere pluriennale, formano impegno sugli stanziamenti di ogni
esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell' esercizio
medesimo.
La registrazione degli
impegni di spesa riguardante stipendi ed altre spese di funzionamento gia' di
massima autorizzate, puo' essere effettuata in una sola volta per tutto l' anno
o a scadenze periodiche.
ARTICOLO 29
(Registrazione
degli impegni)
Le proposte di
provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio delle UUSSLL debbono
essere comunicate ai servizi finanziari a cura degli uffici preposti alla
gestione dei rispettivi capitoli di bilancio.
I servizi finanziari
verificano la legalita' della spesa, la giusta imputazione al bilancio, nonche'
l' esistenza della disponibilita' sui relativi capitoli.
I provvedimenti
esecutivi vengono trasmessi agli uffici finanziari per la registrazione dei
relativi impegni di spesa.
Deve essere data,
altresì, comunicazione ai servizi finanziari, dei provvedimenti annullati dall'
Organo di controllo ovvero delle proposte non adottate dal Comitato di
gestione.
Tutti gli atti che
comportino impegni di spesa devono comunque essere trasmessi ai servizi
finanziari per le opportune annotazioni.
Non possono essere
assunti impegni successivamente al 31 dicembre.
ARTICOLO 30
(Liquidazione
delle spese)
La liquidazione
consiste nella identificazione del creditore, determinazione dell' ammontare
esatto del debito ed e' disposta sulla base di documentazione idonea a
comprovare il diritto del creditore e, qualora prevista, la iscrizione in
inventario dei beni.
Alla liquidazione
delle spese gia' impegnate con deliberazione esecutiva provvede ordinariamente
il Comitato di gestione con atto non soggetto a controllo.
Il Comitato di
gestione puo' delegare alla liquidazione il suo Presidente ed i responsabili di
servizio, di ufficio o di presidio che provvedono previo accertamento della
regolarita' della prestazione o della fornitura e dei documenti
giustificativi.
ARTICOLO 31
(Pagamento delle
spese)
Il pagamento delle
spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di
cassa mediante mandati diretti, individuali e collettivi a favore dei creditori,
tratti sulla Tesoreria.
Nei casi e con le
modalita' previste all' art. 41 e' altresì consentito il pagamento di spese
attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di
anticipazione.
I titoli di spesa sono
firmati dal Presidente del Comitato di gestione o da chi lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento o da uno dei componenti del Comitato stesso,
delegato dal Presidente, e controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari
dell' Ufficio di Direzione della USL o da chi lo sostituisce, in caso di assenza
o impedimento.
Non puo' farsi luogo a
pagamento delle spese conseguenti a atti deliberativi, se tali atti non siano
divenuti esecutivi ovvero risultino dichiarati immediatamente eseguibili ai
sensi delle norme vigenti in materia.
Prima di emettere i
titoli di spesa deve essere verificata dall' Ufficio dei servizi finanziari la
causa legale del pagamento e deve essere, altresì, riscontrato che la somma da
pagare sia correttamente riferita al conto della competenza od al conto dei
residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza, nonche' la somma da
pagare, l' esatta imputazione a capitolo di spesa ed il suo contenimento entro i
limiti dello stanziamento.
ARTICOLO 32
(Contenuto e
forma dei mandati di pagamento)
I mandati di
pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al
conto dei residui, sono numerati progressivamente e debbono contenere le
seguenti indicazioni:
a) l' esercizio cui si riferisce la
spesa;
b) gli estremi dei provvedimento di liquidazione della
spesa;
c) gli estremi relativi alla classificazione del
bilancio;
d) il capitolo di bilancio cui va
imputata la spesa, lo stanziamento originale e variato, i pagamenti gia'
disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di
cassa;
e) il creditore od i creditori o chi per essi fosse
legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
f) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei
casi consentiti dalla legge;
g) l' oggetto della spesa;
h) la somma da pagare scritta in lettere ed in
cifre;
i) l' indicazione dei documenti giustificativi
annessi;
l) il luogo ove devono essere eseguiti i
pagamenti;
m) la data dell' emissione.
ARTICOLO 33
(Estinzione dei
titoli di pagamento)
La Tesoreria estingue
i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di
competenza e di cassa ed in conformita' alle altre disposizioni di leggi
vigenti.
Fatto salvo quanto
stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa
l' erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari
delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla
Tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente
legge.
L' Ufficio dell' USL
ordinatore del pagamento puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con
espressa annotazione sui titoli, che i mandati siano estinti dall' Istituto di
credito incaricato del servizio di Tesoreria con una delle seguenti
modalita':
a) accreditamento in cc bancario o postale, intestato al
creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'
Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria a favore del creditore,
da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata; le relative spese
rimangono a carico del creditore;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico
con tassa e spese a carico del richiedente.
I mandati di
pagamento, commutati ai sensi del presente articolo, in assegni circolari o in
vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto
finanziario.
Le dichiarazioni di
accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore,
devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi
dell' operazione e il timbro del tesoriere; al mandato di pagamento deve essere
allegato l' avviso di ricevimento.
La Tesoreria e' tenuta
al pagamento anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie,
indilazionabili e scadute riguardanti imposte, quote di ammortamento, mutui e di
altre somme per le quali sia prevista l' anticipazione da norme di legge. In
tali casi la Tesoreria richiede immediatamente al servizio finanziario l'
emissione del relativo mandato.
ARTICOLO 34
(Commutazione d'
ufficio dei titoli di spesa per agevolare la
riscossione)
I mandati di pagamento
individuali e collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31
dicembre dell' esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione
certa, sono commutati d' ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a
favore della stessa persona del creditore.
I titoli di spesa di
cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in
sostituzione della quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli
effetti del conto finanziario.
ARTICOLO 35
(Limitazioni del
pagamento dei titoli di spesa)
I mandati di pagamento
individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31
dicembre dell' esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata
disposta la commutazione di cui all' articolo precedente, debbono essere
restituiti entro il 10 gennaio successivo dalla Tesoreria.
I mandati di pagamento
individuali inestinti sono annullati. I mandati di pagamento collettivi rimasti
parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente
pagata.
Per le quote rimaste
così insoddisfatte si provvede all' emissione di altri mandati nell' esercizio
nuovo con imputazione al conto dei residui, semprecche' non sia intervenuta la
prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.
ARTICOLO 36
(Residui
attivi)
Costituiscono residui
attivi le somme accertate a sensi della presente legge non riscosse e versate
entro il termine dell' esercizio.
Le somme di cui al
comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi
crediti non siano stati riscossi e versati o si siano estinti per prescrizione
od altra causa.
ARTICOLO 37
(Residui
passivi)
Le somme impegnate e
non pagate entro il 31 dicembre a norma dell' art. 30 costituiscono residui
passivi.
Tutte le somme
iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma
del precedente art. 26 entro il termine dell' esercizio, costituiscono economia
di spesa.
ARTICOLO 38
(Conservazione
dei residui passivi. Perenzione amministrativa)
La conservazione dei
residui passivi e' consentita per non piu' di due esercizi successivi a quello
in cui l' impegno si e' perfezionato.
Trascorso tale
termine, i residui passivi che non risultino pagati, sono dichiarati perenti
agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture
contabili, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi
bilanci allorche' il loro pagamento sia reclamato dai
creditori.
Per il pagamento delle
somme eliminate dal conto dei residui, a norma del precedente comma, per le
quali sia prevedibile l'esercizio
del diritto a riscuotere da parte del creditore, in sede di presentazione di
ogni bilancio di previsione annuale, puo' iscriversi un apposito capitolo di
spesa, da collocarsi tra le spese correnti ed al cui movimento si provvede con
deliberazione del Comitato di gestione.
Il riaccertamento dei
residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto
finanziario.
ARTICOLO 39
(Separazione del
conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazione dei
residui)
Il conto dei residui
e' tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa
afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.
Inoltre nelle
scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli
esercizi da cui provengono.
In nessun caso si puo'
iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata
compresa nella competenza degli esercizi precedenti.
ARTICOLO 40
(Servizio di
economato)
E' istituito un
servizio di economato per le spese di mantenimento e di funzionamento degli
uffici, nonche' per quelle di piccole manutenzioni degli stabili e dei mobili ad
essi pertinenti e per le altre spese varie degli uffici e dei servizi che, per
la loro natura, debbono farsi in economia o quando ricorrono speciali
circostanze che ne richiedano la esecuzione immediata.
Tale servizio e'
disciplinato da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il
limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute, le modalita'
delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua
approvazione da parte del Comitato di gestione.
I dipendenti delegati
alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili della
regolarita' delle spese sostenute e dei pagamenti
eseguiti.
ARTICOLO 41
(Funzionari
delegati)
Per le spese
riguardanti particolari servizi, il Comitato di gestione, allorche' ritenga che
il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile
con le esigenze del servizio, puo' far ricorso mediante provvedimento motivato
all' anticipazione di fondi a favore di un funzionario della USL, che assume
pertanto la figura di funzionario delegato, perche' provveda al pagamento delle
spese medesime con l' obbligo della resa del conto.
ARTICOLO 42
(Assegnazione di
fondi ai funzionari delegati)
Il Comitato di
gestione puo' autorizzare con atto deliberativo, aperture di credito a favore di
funzionari delegati stabilendo i limiti e le modalita' di
utilizzo.
Il funzionario
delegato effettua i prelevamenti dell' apertura di credito mediante buoni di
prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente
eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai
creditori.
Il prelievo e'
effettuato nei limiti dell' apertura di credito autorizzata per ciascun
capitolo.
ARTICOLO 43
(Rendicontazione
da parte dei funzionari delegati)
Ciascun funzionario
delegato deve rendere il conto delle somme erogate
trimestralmente.
Il rendiconto distinto
per ciascun capitolo dovra' essere comunque presentato quando, per qualsiasi
ragione, il funzionario delegato lasci l' incarico.
Il termine per la
presentazione del rendiconto e' fissato in venti giorni dalle scadenze di cui al
primo comma o al verificarsi di eventi che comportino la cessazione dall'
incarico ai sensi del comma precedente.
I competenti uffici
dell' USL effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmettono il
rendiconto al Comitato di gestione, il quale, con proprio atto, lo approva dando
discarico al funzionario incaricato delle somme erogate.
I funzionari delegati
sono personalmente responsabili della regolarita' delle spese sostenute e dei
pagamenti eseguiti.
Capo III I
rendiconti
ARTICOLO 44
(Rendiconto
generale)
I risultati finali
della gestione del bilancio sono dimostrati nel rendiconto generale dell'
USL.
Il rendiconto generale
comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto
generale del patrimonio, ed una relazione illustrativa dei risultati economici
con particolare riferimento ai singoli obiettivi indicati nel piano sanitario
regionale.
Il rendiconto generale
deve essere predisposto dal Comitato di gestione entro il 31 maggio dell' anno
successivo a quello cui si riferisce ed approvato dall' Assemblea generale entro
il 30 giugno.
Entro venti giorni
dall' intervenuta esecutivita' le UUSSLL trasmettono copia del rendiconto ai
Comuni ed alle Comunita' montane interessate.
ARTICOLO 45
(Struttura e
funzioni del rendiconto)
I risultati finanziari
della gestione del bilancio cono riassunti e dimostrati annualmente nel conto
finanziario.
Il conto finanziario
espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di entrata del
bilancio:
1) l' ammontare dei residui accertati all' inizio dell'
esercizio finanziario al quale il rendiconto medesimo si
riferisce;
2) le previsioni finali in termini di
competenza;
3) le previsioni finali in termini di
cassa;
4) l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
residui;
5) l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
competenze;
6) l' ammontare complessivo delle entrate riscosse e
versate nell' esercizio finanziario;
7) l' ammontare delle entrate accertate nell'esercizio
finanziario;
8) l' eccedenza di entrate ovvero le minori entrate
accertate rispetto alle previsioni in termini di
competenza;
9) l' eccedenza di entrate ovvero le minori entrate
riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di
cassa;
10) l' ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio
dell' esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell' esercizio medesimo,
nonche' dei residui attivi riprodotti nell' esercizio
stesso;
11) l' ammontare dei residui attivi provenienti dagli
esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio al quale
il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti
effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
12) l' ammontare dei residui attivi formatisi nel corso
dell' esercizio finanziario;
13) l' ammontare complessivo dei residui attivi al termine
dell' esercizio finanziario.
Il rendiconto
finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di spesa del
bilancio:
1) l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio
dell' esercizio;
2) le previsioni finali in termini di
competenza;
3) le previsioni finali in termini di
cassa;
4) l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto
residui;
5) l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto
competenza;
6) l' ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'
esercizio finanziario;
7) l' ammontare degli impegni assunti nell' esercizio
finanziario;
8) le economie e le eventuali eccedenze di impegni rispetto
agli stanziamenti in termini di competenza;
9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti
rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;
10) l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio
dell' esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell' esercizio medesimo
nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell' esercizio
stesso;
11) l' ammontare dei residui passivi provenienti dagli
esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio
finanziario al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni ed alle
reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio
finanziario;
12) l' ammontare dei residui passivi formatisi nel corso
dell' esercizio finanziario;
13) l' ammontare complessivo dei residui passivi al termine
dell' esercizio finanziario.
Nel conto finanziario
il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di
cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza ed il totale dei
residui per gli esercizi precedenti, nonche' detraendovi il totale dei residui
passivi accertati per la competenza dell' esercizio ed il totale dei residui
passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.
ARTICOLO 46
(Rendiconto
patrimoniale)
Il conto del
patrimonio deve indicare alla data di chiusura in cui il conto si
riferisce:
1) le attivita' e le passivita'
finanziarie;
2) i beni mobili ed immobili;
3) ogni altra attivita' e passivita'.
Al conto del
patrimonio deve essere allegato un elenco dei beni appartenenti al patrimonio
immobiliare dell' USL alla data di chiusura dell' esercizio con l' indicazione
delle destinazioni e dell' eventuale reddito prodotto.
Capo IV
Scritture e rilevazioni contabili
ARTICOLO 47
(Libri e
registri obbligatori)
Le UUSSLL devono
tenere i seguenti libri e registri:
1) giornale dei mandati e delle reversali e libro
mastro;
2) giornale del riscuotitore interno;
3) protocollo fatture fornitori;
4) partitario fornitori;
5) inventario delle immobilizzazioni;
6) inventario dei beni mobili;
7) libro relativo ai contratti finanziari (mutui, prestiti
a medio e lungo termine, locazione finanziaria) dal quale devono risultare l'importo dei vari finanziamenti, le
relative quote interessi e quote capitale ed il debito residuo alla fine di
ciascun anno;
8) registro e bollettario ai fini
fiscali.
La Giunta regionale
puo' con propria deliberazione impartire disposizioni per la tenuta e la
conservazione delle predette scritture.
Titolo IV
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Capo I Gli
inventari
ARTICOLO 48
(Oggetto degli
inventari)
L' inventario generale
di ciascun USL e' composto dai seguenti inventari
particolari:
1) inventario delle immobilizzazioni, rilevante la
consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:
a)
edifici e loro pertinenze;
b)
impianti fissi sanitari;
c)
impianti fissi tecnico - economali;
d)
aree fabbricabili;
e)
terreni e relative pertinenze affittati a terzi;
f)
aziende affittate a terzi;
g)
terreni gestiti in economia;
h)
altri investimenti non risultanti nelle categorie di cui alle precedenti
lettere;
2) inventario dei beni mobili rilevante la consistenza dei
seguenti beni e valori:
a)
automezzi;
b)
mobilio sanitario e non sanitario;
c)
macchine d' ufficio;
d)
altra attrezzatura varia economale;
e)
attrezzature ed apparecchiature sanitarie;
f)
titoli a reddito fisso;
g)
titoli azionari;
h)
altri titoli;
i)
opere d' arte;
l)
pubblicazioni e riviste di particolare interesse.
ARTICOLO 49
(Inventari delle
immobilizzazioni)
L' inventario delle
immobilizzazioni deve contenere le seguenti indicazioni:
1) il numero progressivo di carico;
2) la data di presa in carico;
3) la denominazione, la descrizione, l' ubicazione ed i
dati catastali;
4) la destinazione funzionale nell' ambito della
USL;
5) gli estremi dell' atto di presa in
carico;
6) il valore;
7) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono
gravati.
Le immobilizzazioni
sono iscritte nell' inventario dei beni immobili del Comune nel cui territorio
sono ubicate ed iscritte
nell'inventario delle immobilizzazioni delle
UUSSLL.
L' USL comunica al
Comune destinatario l' avvenuto acquisto al fine di consentire al Comune stesso
l' iscrizione nel proprio inventario.
Il Comune, effettuata
la presa in carico invent"Times New Roman"e, e' tenuto entro i successivi venti
giorni, a comunicare all' USL il numero di carico che deve essere trascritto
nell' inventario dell' USL.
Qualsiasi successiva
variazione dei beni inventariati deve essere comunicata al Comune che provvede
ad aggiornare il proprio inventario.
ARTICOLO 50
(Inventario dei
beni mobili)
L' inventario dei beni
mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
1) il numero progressivo di carico;
2) la data di presa in carico;
3) la denominazione e la descrizione;
4) la quantita' od il numero per ciascuna specie ed il
valore;
5) l' indicazione del presidio o servizio ove sono
collocati;
6) gli estremi dell' atto di presa in
carico.
I beni mobili sono
assunti in carico nell' inventario del Comune dove sono utilizzati ed iscritti
nell' inventario dei beni mobili dell' USL, e sono assoggettati alla disciplina
dei commi 3) e 4) del precedente art. 49.
ARTICOLO 51
(Aggiornamento
dell' inventario)
L' aggiornamento dell'
inventario deve essere fatto periodicamente e comunque una volta ogni cinque
anni, verificando la concordanza tra le risultanze contabili e l' effettiva
consistenza dei beni.
Si deve comunque
procedere all' aggiornamento di valore del bene ogni qualvolta si intenda
alienare o permutare il bene stesso.
La rivalutazione viene
effettuata sulla base del prezzo di mercato all' epoca della
cessione.
ARTICOLO 52
(Risultanze
degli inventari)
Le risultanze a fine
esercizio degli inventari dei beni immobili e dei beni mobili costituiscono
valori da inserire nel conto patrimoniale.
ARTICOLO 53
(Valutazione dei
beni per l' inventario iniziale)
Ai fini della
redazione dell' inventario iniziale, i beni mobili ed immobili saranno iscritti
al valore indicato nell' inventario dell' ente di
provenienza.
ARTICOLO 54
(Eliminazione
dei beni mobili)
L' eliminazione dei
beni mobili inventariati avviene con deliberazione del comitato di gestione
corredata dai verbali di scarico per i beni fuori uso, perdita o altro motivo e
dopo l' accertamento delle eventuali responsabilita' a carico dei
consegnatari.
ARTICOLO 55
(Consegnatari
dei beni mobili)
Il regolamento del
servizio amministrativo determina i doveri e le responsabilita' dei consegnatari
dei beni dell' USL, nonche' le formalita' idonee a garantire il controllo sulla
loro custodia e gestione interna.
Capo II
Contabilita' di magazzino
ARTICOLO 56
(Scopi e
caratteristiche della contabilita' di magazzino)
Nell' ambito del
sistema della contabilita' dei costi, le UUSSLL provvedono ad istituire apposite
contabilita' di magazzino attraverso la tenuta di idonee rilevazioni le quali
debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, formate da beni
del medesimo tipo, della medesima qualita' ed i cui valori unitari non divergano
sensibilmente, le qualita' dei beni esistenti all' inizio dell' esercizio, le
quantita' entrate od uscite accertate alla fine di ciascun mese dell' esercizio
stesso.
Le risultanze di fine
esercizio delle contabilita' di magazzino costituiscono valore da inserire nel
conto patrimoniale.
ARTICOLO 57
(Registrazione
di carico)
Gli acquisti sono
registrati in base al prezzo di acquisto.
I medicinali e il
materiale diagnostico acquisiti a titolo gratuito vengono rilevati a valore
nullo e, per quanto concerne le quantita', nella loro consistenza
effettiva.
ARTICOLO 58
(Registrazione
di scarico)
I prelievi dal
magazzino effettuati dagli uffici, dai servizi e dai presidi costituiscono i
consumi.
La determinazione del
valore dei consumi e' effettuata mensilmente in base al prezzo medio
ponderato.
ARTICOLO 59
(Oggetto della
contabilita' di magazzino)
Formano oggetto della
contabilita' di magazzino i medicinali, il materiale diagnostico, le
stoviglierie, la biancheria, stampati e cancellerie, materiale di manutenzione
ordinaria, generi alimentari ed ogni altro materiale sanitario e non sanitario
di facile consumo.
ARTICOLO 60
(Determinazione
della contabilita' di magazzino)
La contabilita' di
magazzino determina entro la prima decade di ogni mese per il mese
precedente:
1) i consumi in quantita' di ciascun articolo codificato
per centro di costo utilizzatore;
2) le rimanenze di magazzino dei singoli articoli in
quantita' e valore riferito alla fine del mese precedente;
3) il materiale diagnostico che risulti scaduto nello
stesso periodo.
Capo III Centri
di costo
ARTICOLO 61
(Oggetto della
contabilita' dei costi)
Le UUSSLL devono
istituire apposita contabilita' riferita a ciascuno dei centri di costo ed ai
quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa corrente od in conto
capitale, al fine di pervenire alla dimostrazione del costo complessivo per
esercizio.
Con provvedimento
della Giunta regionale sono individuati i centri di costo e le modalita' di
rilevazione e di riscontro delle spese.
Capo IV Indici
di produttivita'
ARTICOLO 62
(Determinazione
degli indici di produttivita')
Al fine di consentire
valutazioni di efficienza dei presidi e servizi e di permettere confronti fra
attivita' omogenee, la Giunta regionale determina gli indici di produttivita'
relativi ai servizi e presidi di diagnosi e cura con degenza, ai servizi e
presidi di diagnosi e cura senza degenza e ai servizi
generali.
ARTICOLO 63
(Trasmissione di
dati alla Regione)
Per la determinazione
degli indici di produttivita' a livello regionale le USL devono trasmettere all'
Assessorato alla Sanita' della Regione entro il 20 gennaio ed il 20 luglio di
ogni anno, sulla base di modelli e secondo le istruzioni emanate dallo stesso
Assessorato alla Sanita' i seguenti dati riferiti al semestre
precedente:
1) numero e qualifiche del personale
dipendente;
2) numero delle giornate di assenza delle varie categorie
del personale;
3) casistica trattata e giornate di degenza
consumate;
4) numero e tipo di esami eseguiti dai
laboratori;
5) numero e tipo degli esami eseguiti dai servizi di
radiodiagnostica.
L' Assessore alla
Sanita' emana istruzioni per la codificazione dei casi trattati e degli esami
eseguiti.
Titolo V I
CONTRATTI
ARTICOLO 64
(Scelta del
contraente)
I contratti delle
UUSSLL dai quali deriva una spesa, debbono, di regola, essere preceduti da
pubblici incanti o licitazioni private per particolari e motivate
esigenze.
Per lavori e forniture
che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali puo' essere seguita la
forma dell' appalto di concorso.
In questo caso la
scelta del progetto deve essere effettuata dal Comitato di gestione, sentito il
parere di una Commissione tecnica nominata dal Comitato stesso e presieduta dal
Presidente della USL o da un Consigliere da lui delegato. Della Commissione
tecnica fa parte il responsabile del competente servizio.
ARTICOLO 65
(Forme
contrattuali)
a) Asta
pubblica
L' asta pubblica e' preceduta da avviso, affisso presso la
sede dell' Unita' Sanitaria Locale.
Un estratto di esso e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione e in due o piu' giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a
larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la
gara, e all' albo pretorio del Comune sede dell' USL.
L' avviso deve contenere, oltre all' oggetto del contratto,
il luogo, il giorno e l' ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e
condizioni per l' ammissione alla stessa e per l' esecuzione del contratto,
nonche' i criteri di aggiudicazione.
b) Licitazione
privata
La licitazione privata, preceduta dal preventivo avviso di
cui all' art. 7 della legge 2- 2- 1973, n. 14 e successive modificazioni, ha
luogo mediante l' invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di
atto in cui sono descritti l' oggetto e le condizioni generali e particolari del
contratto, con l' invito a restituirlo nel giorno stabilito, formato e
completato con l' indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo
base;
Nella lettera di invito dovra', inoltre, essere precisato
il criterio scelto tra quelli successivamente indicati nel presente
articolo.
L' individuazione delle ditte o delle persone da invitare
alla gara e' fatta dal Comitato di gestione, assicurando la piu' ampia
partecipazione possibile alla gara. A tal uopo il Comitato predispone ed
aggiorna appositi elenchi per categorie merceologiche.
c) Criteri di
aggiudicazione dell' asta pubblica e della licitazione
privata
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si
svolgono nel luogo, nel giorno e nell'osta stabiliti dall' avviso d' asta o
dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal Presidente del
Comitato di gestione o suo delegato, membro del Comitato, assistito da un
funzionario verbalizzante.
L' aggiudicazione e' effettuata in base ai seguenti
criteri:
1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'
Unita' Sanitaria Locale, fermo restando per gli appalti delle opere pubbliche le
disposizioni di cui alle leggi 2- 2- 1973, n. 14, 8- 8- 1977, n. 584 e 3- 1-
1978, n. 1, al prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei
servizi che formeranno oggetto del contratto, debbano essere conformati ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero a favore dell'offerta piu'
economicamente vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a
seconda della natura e della prestazione, quali il prezzo, il termine di
esecuzione di consegna, il costo di utilizzazione, il redimento, la qualita', il
carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla
vendita e l' assistenza tecnica. In questo ultimo caso i criteri che saranno
applicati per l' aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel
capitolato di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti
attribuiti a ciascun elemento. Per i contratti da aggiudicarsi al prezzo piu'
basso perche' conformati da appositi capitolati o disciplinari tecnici, l'
Unita' Sanitaria Locale ha facolta' di rigettare, con provvedimento motivato,
escludendo dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 15% alla
media delle offerte pervenute.
La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state
presentate almeno due offerte.
L' aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della
firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.
d) Appalto
concorso
L' appalto concorso e' ammesso per speciali lavori o
forniture di particolare complessita' tecnico - scientifica o che richiedano
competenze e mezzi di esecuzione speciali.
Le persone o ditte prescelte sono invitate, nei termini,
nei modi e nelle forme stabilite dall' invito, a presentare il progetto
dell'opera o del lavoro, o del servizio corredato dai relativi
prezzi.
La scelta del progetto e' effettuata dal Comitato di
gestione su proposta di apposita Commissione tecnica costituita con delibera del
Comitato stesso, previo esame comparativo dei diversi progetti, dell' analisi
dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle
singole offerte.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti
alle esigenze, il Comitato di gestione puo' indire nuovo appalto
concorso.
Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per l'
elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.
La mancata aggiudicazione non da' luogo ad indennizzi o
rimborsi.
e) Trattativa
privata
La trattativa privata e' ammessa:
-
quando per qualsiasi motivo la pubblica gara non sia stata
aggiudicata;
-
per l' acquisto di beni o servizi che una sola ditta puo' fornire con i
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia
garantita da privativa industriale per la cui natura non sia possibile
promuovere il concorso di pubbliche offerte;
-
per l' acquisto e la locazione di immobili destinati a servizi o ad uffici dell'
Unita' Sanitaria Locale;
-* per contratti di importo non superiore a 200 mila unità
di conto europeo, IVA non considerata, con esclusione di artificiosi
frazionamenti o ripetizioni di forniture, lavori e
servizi;
* alinea da intendersi così sostituita
dall’art. 59 della l.r. 38/94
-
per motivi d' urgenza dovuti a circostanze imprevedibili da motivare
adeguatamente nel provvedimento;
-
nel caso di rescissione di contratto ove sia ritenuto necessario o conveniente
per assicurare l' esecuzione nel tempo previsto dal contratto
rescisso.
La trattativa privata puo' aver luogo solo quando siano
state interpellate almeno tre ditte comprese negli elenchi predisposti per
categorie merceologiche.
Servizi in
economia
Con atto deliberativo
del Comitato di gestione e' approvato il regolamento per i lavori, i servizi o
forniture eseguiti in economia.
ARTICOLO 66
(Uniformita' dei
contratti)
I contratti
riguardanti le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni o gli appalti delle
Unita' Sanitarie Locali devono uniformarsi ai capitolati tipo, fissati dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare.
ARTICOLO 67
(Pubblicita' dei
contratti)
I contratti ed i
verbali per aste, licitazioni private, appalti e tutti gli atti delle Unita'
Sanitarie Locali per cui occorra pubblicita' ed autenticita' della firma, sono
ricevuti in forma pubblica amministrativa, dal responsabile del servizio
provveditorato ed economato.
Nelle aste pubbliche e
nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale, a tutti gli
effetti, al contratto.
Il responsabile del
servizio provveditorato ed economato provvede alla registrazione degli atti ai
sensi della legge del registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla
legge medesima.
E' fatta salva la
possibilita' di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell' altro contraente,
alla forma notarile.
ARTICOLO 68
(Formazione e
stipulazione dei contratti)
Salvo il caso di cui
al II comma dell' art. 67 la stipulazione del contratto deve avvenire entro il
termine massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla
comunicazione di essa all' impresa aggiudicataria.
Per la trattativa
privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta
giorni dalla data di comunicazione all' impresa dell' accettazione dell'
offerta.
La comunicazione di
cui al I e II comma, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla
aggiudicazione ovvero dalla accettazione dell' offerta.
Qualora l' impresa non
provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l' USL ha
facolta' di dichiarare decaduta l' aggiudicazione o l' accettazione dell'
offerta, disponendo l' incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta
di risarcimento dei danni, in relazione all' affidamento ad altri della
prestazione.
A garanzia dell'
offerta e della esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee
cauzioni.
Si puo' prescindere
dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidita'
subordinatamente al miglioramento del prezzo.
La ditta concorrente
puo' essere esonerata dalla cauzione provvisoria qualora la medesima vanti nei
confronti dell' USL un credito liquido ed esigibile per un importo pari al 5%
dell' ammontare presunto della fornitura.
Si prescinde dalla
cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non supera l' importo di lire
cinquemilioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o
ampliamento.
L' USL provvede a
restituire entro dieci giorni dall' aggiudicazione alle ditte o persone non
aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente
costituiti.
Nel contratto devono
essere previste le penalita' per inadempienze o ritardi nell' esecuzione del
contratto.
I contratti devono
aver termine e durata certa e per il medesimo oggetto non possono essere
stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' e
convenienza.
I contratti sono
stipulati dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato in forma
pubblica o privata secondo le disposizioni di legge. I contratti possono,
inoltre, essere stipulati mediante:
-
scrittura privata firmata dall' offerente e dal Presidente del Comitato di
gestione o da un suo delegato;
-
obbligazione stesa appiedi del capitolato;
-
per mezzo di corrispondenza secondo l' uso del commercio quando sono conclusi
con ditte commerciali.
Le ditte che non
prestano cauzioni sono tenute a prestare fidejussione
bancaria.
ARTICOLO 69
(Acquisto ed
alienazione dei beni patrimoniali)
Sono destinati alle
UUSSLL tutti i beni immobili e i beni mobili di proprieta' dei Comuni,
funzionali ai servizi sanitari gestiti dalla USL.
Tutti gli atti degli
organi dell' USL in ordine all' amministrazione, disposizione e gestione del
patrimonio sono compiuti in nome e per conto dei Comuni proprietari dei singoli
beni.
L' acquisto e l'
alienazione dei beni immobili sono deliberati dall' Assemblea generale su
proposta del Comitato di gestione, previo parere motivato dal Consiglio comunale
nel cui ambito territoriale e' ubicato l' immobile.
I Comuni devono
pronunziarsi entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della richiesta,
trascorso il quale, senza che il parere sia stato dato, esso si intende
favorevole ad ogni effetto.
Qualora l' Assemblea
dell' USL delibera in difformita' dal parere espresso dal Comune, deve motivare
la decisione.
In tal caso, la
decisione definitiva spetta alla Giunta regionale, previo parere della
competente Commissione consiliare.
All' acquisto e all'
alienazione dei beni mobili provvede il Comitato di gestione dandone
comunicazione al Comune interessato per le conseguenti variazioni di
inventario.
Il ricavato dall'
alienazione dei beni immobili deve essere impiegato nell' acquisto di nuovi
immobili o nel miglioramento del patrimonio esistente nell' ambito dello stesso
Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.
ARTICOLO 70
(Forme
collaborative)
Le UUSSLL possono
stipulare intese con altre UUSSLL al fine di:
a) acquistare beni o realizzare opere di comune
interesse;
b) regolare l' utilizzazione comune di particolari uffici o
servizi o di beni appartenenti ad una sola di esse od a
terzi.
ARTICOLO 71
(Pretrattativa
regionale d' acquisto)
La Giunta regionale
puo' provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'
efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico merceologico ed
una gestione piu' economica ed efficiente della assistenza sanitaria, giungendo
ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le UUSSLL
possono rivolgersi.
In tal caso il ricorso
alla trattativa privata e' consentito anche in carenza di presupposti di cui
all' art. 65.
ARTICOLO 72
(Modalita' di
pagamento)
I contratti per la
fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro 90
giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento
equipollente.
Il termine di
pagamento di cui al I comma, si applica nel caso in cui tutte le condizioni
della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, sono state rispettate.
In caso contrario il termine si intende sospeso sino a 30 giorni dalla completa
osservanza di tutte le condizioni contrattuali.
I contratti non
possono prevedere pagamenti anticipati ne' interessi per le somme che i
contraenti debbono anticipare per
l'esecuzione dei contratti, essendo solo ammessi pagamenti in acconto in
ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni
effettuate.
Tale divieto non si
applica ai contratti di prestazione d' opera intellettuale per i fondi spese,
ove la disciplina professionale ne preveda l' anticipo.
Titolo VI
CONTROLLI DI GESTIONE
ARTICOLO 73
(Oggetto e
finalita' dei controlli)
La Regione esercita
sull' attivita' delle UUSSLL la verifica ed il controllo di gestione finanziario
ed economico.
La verifica ed il
controllo finanziario hanno come fine il riscontro dell' equilibrio finanziario
della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal
bilancio.
La verifica ed il
controllo economico hanno come fine la valutazione dell' efficienza e
dell'efficacia della spesa sanitaria e costituiscono strumento di riscontro
dell' andamento gestionale con riferimento al rapporto costi -
benefici.
(Vedi anche la l.r.
19/90)
ARTICOLO 74
(Verifiche
periodiche di cassa)
Le verifiche di cassa,
almeno bimestrali, sono effettuate dal competente ufficio del Comune o della
Comunita' montana al fine di accertare eventuali disavanzi e sono comunicate
immediatamente al Sindaco del Comune ovvero al Presidente della Comunita'
montana, nonche' al Presidente del Comitato di gestione, per gli eventuali
provvedimenti di cui al successivo art. 76.
Qualora nell' ambito
dell' USL siano compresi piu' Comuni, ovvero Comuni che non facciano parte della
Comunita' montana, l'Assemblea
generale dell' USL individua il Comune a cui affidare le verifiche periodiche di
cassa.
ARTICOLO 75
(Rendiconti
trimestrali di cassa e di competenza)
I rendiconti
trimestrali di competenza e di cassa debbono essere trasmessi, dalle UUSSLL alla
Regione, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di
scadenza del trimestre, e devono dare conto dei debiti e crediti del bilancio
gia' accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonche' dell' avanzo o
disavanzo di cassa dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati
effettuati i pagamenti per forniture entro 90 giorni come previsto dal
precedente art. 72.
ARTICOLO 76
(Provvedimenti
per riportare in equilibrio il conto di gestione)
Ove da verifiche
periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di cassa e di competenza,
risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e cio' anche avendo
riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, il Presidente del Comitato di
gestione e' tenuto a convocare nel termine di dieci giorni il Comitato di
gestione al fine di proporre i provvedimenti ritenuti necessari a riportare in
equilibrio il conto di gestione dell' USL.
I relativi
provvedimenti devono essere approvati dall' Assemblea generale entro e non oltre
i successivi 20 giorni e comunicati ai Comuni interessati.
ARTICOLO 77
(Verifiche di
gestione e di efficienza)
Il controllo sulla
gestione e sulla efficienza compete all' Assemblea generale ed alla Giunta
regionale tramite il competente Assessorato.
A tal fine il Comitato
di gestione e' tenuto, a richiesta dei predetti organi, a presentare una
relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale per la parte
di competenza e sui risultati economico - finanziario e di efficienza della
gestione, con separata evidenza dei presidi e servizi
multizonali.
SERVIZIO
TESORERIA
ARTICOLO 78
(Affidamento
servizio di Tesoreria)
Il servizio di
tesoreria e' affidato, mediante appalto o trattativa privata, ad una delle
istituzioni creditizie indicate nel DM 2- 8- 1980 GU n. 223 del 14- 8- 1980)
operanti nello ambito territoriale della UUSSLL.
A parita' di
condizioni il servizio di tesoreria viene affidato all' Istituto di credito che
svolge il servizio di tesoreria per il Comune o per la maggior parte dei Comuni
o per le Comunita' montane operanti nell' ambito territoriale delle
UUSSLL.
La Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, approva lo schema di capitolato
per l' affidamento dei servizi di tesoreria, in conformita' e nel rispetto dei
criteri generali di cui all' art. 8 del DL 30- 12- 1979, n. 633, convertito con
legge 29- 2- 80 n. 33.
ARTICOLO 79
(Capitolato del
servizio di tesoreria)
Il capitolato deve
prevedere:
- i criteri per l' affidamento del
servizio;
- le modalita' per la riscossione ed il versamento delle
entrate, per il rilascio delle quietanze, per l' esecuzione dei pagamenti, per
le anticipazioni obbligatorie di cassa, per il deposito a frutto delle giacenze
eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa;
- le modalita' per la tenuta dei registri
obbligatori;
- le modalita' per la comunicazione dei provvedimenti
regionali ed ogni altro elemento inerente al Servizio di
Tesoreria;
- le modalita' per le verifiche periodiche di cassa, per la
rendicontazione dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della
gestione annuale;
- la tenuta di una contabilita' analitica atta a rilevare
cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri
registri che si rendano necessari nell' interesse di una chiara rilevazione
contabile;
- l' invio giornaliero alle UUSSLL di apposita distinta
dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati
dal tesoriere.
Le disposizioni di cui
al presente articolo, si applicano in conformita' e nell' osservanza delle
disposizioni del decreto interministeriale di cui all' art. 8 del DL 30- 12-
1979, n. 633, convertito con legge 29- 2- 1980, n. 33.
ARTICOLO 80
(Responsabilita'
del tesoriere)
Il tesoriere dell' USL
e' responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non
conformi alle disposizioni della presente legge e delle disposizioni concernenti
le modalita' di funzionamento del servizio di tesoreria di cui alla legge 29- 2-
1980, numero 33.
Il tesoriere dell' USL
e' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze
derivanti dalla assunzione del servizio.
La vigilanza ed il
riscontro esercitati dai dipendenti dell' USL sulla gestione del servizio di
tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilita' del
tesoriere.
Il tesoriere deve
rendere il conto della gestione di cassa, relativa all' esercizio chiuso, entro
il 31 gennaio dell' anno successivo a quello cui si riferisce il conto e,
comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del
servizio.
Il responsabile dei
servizi finanziari dell' USL appone il visto di regolarita' sul suddetto conto,
previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell' USL e
i dati evidenziati in tale conto.
Titolo VIII
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI
ARTICOLO 81
(Responsabilita'
per spese in eccedenza alla quota di dotazione)
Gli amministratori ed
i funzionari componenti l' ufficio di direzione dell' USL sono responsabili in
solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione
loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di
carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilita' accertati
dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la di cui al quarto comma
dell' art. 51 della legge 23- 12- 1978, n. 833.
ARTICOLO 82
(Responsabilita'
dei componenti il Comitato di gestione)
Gli amministratori
sono personalmente responsabili quando danno luogo al pagamento di spese
conseguenti a deliberazioni e atti degli organi dell' USL, se tali deliberazioni
od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano immediatamente
eseguibili.
I componenti del
Comitato di gestione rispondono personalmente ed in solido delle spese pagate in
relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state
annullate dal competente organo di controllo.
ARTICOLO 83
(Responsabilita'
dei dipendenti delle UUSSLL)
I dipendenti delle
UUSSLL rispondono personalmente ed in solido quando danno luogo al pagamento di
spese nel caso previsto dal primo comma dell' art. 82.
ARTICOLO 84
(Responsabilita'
per danni)
Gli amministratori ed
i dipendenti delle UUSSLL sono responsabili per i danni derivanti alle UUSSLL da
violazione di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le
Amministrazioni dello Stato.
ARTICOLO 85
(Esonero da
responsabilita')
I dipendenti delle
UUSSLL sono esenti dalle responsabilita' previste nei precedenti articoli quando
abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la
responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito e purche' l' esecuzione
dell' ordine ricevuto non comporti violazione della legge
penale.
ARTICOLO 86
(Responsabilita'
per maneggio di denaro)
Chiunque si ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro dell' USL, ne risponde a
norma delle disposizioni contenute negli artt. 83 e 84 della presente legge e di
ogni altra disposizione di legge vigente, per i dipendenti dell' Amministrazione
dello Stato.
Titolo IX NORME
TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 87
(Rapporti
giuridici pregressi)
Salvo i casi
contemplati dall' art. 77 della legge 23- 12- 1978, n. 833, i rapporti giuridici
attivi e passivi pregressi relativi alle attivita' di assistenza sanitaria
attribuite alle UUSSLL, sono trasferiti, al momento dell' entrata in funzione,
alle UUSSLL medesime, e da queste definiti mediante apposita gestione autonoma a
stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili per i rispettivi Enti
erogatori di assistenza.
ARTICOLO 88
(Trasferimento
del patrimonio ai Comuni)
In relazione a quanto
previsto dall' art. 66 della legge 23- 12- 1978, n. 833, gli enti interessati
devono effettuare, di intesa con il Comune competente, la ricognizione dei beni
mobili ed immobili da trasferire al patrimonio di quest'
ultimo.
I beni suddetti devono
essere individuati attraverso l' indicazione di tutti i dati richiesti per l'
inventario dei Comuni, nonche' di tutti gli elementi necessari per le prescritte
volture.
I Comuni procedono
all' acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite deliberazioni
consiliari e provvedono
all'iscrizione dei beni nei propri inventari. I beni mobili ed immobili
degli enti mutualistici, degli enti locali e delle altre gestioni sanitarie
soppresse e modificate ai sensi della legge 23- 12- 1978, n. 833, sono
trasferiti ai Comuni in cui sono collocati.
ARTICOLO 89
(Attribuzione
del patrimonio alle UUSSLL)
Le immobilizzazioni
destinate ai servizi igienico - sanitari sono affidate ai Comuni con
deliberazione del Consiglio, alle UUSSLL che le iscrivono nel proprio inventario
all' atto della presa in carico e provvedono alla gestione ed alla manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Le immobilizzazioni
destinate a fornire rendite patrimoniali rimangono in gestione ai Comuni che
provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed a versare all' entrata
del bilancio dello Stato, ai sensi della lett. c) dell' art. 69 della legge 23-
12- 1978, n. 833, i proventi ed i redditi netti.
I beni mobili di cui
alle lettere f), g), h) dell' art. 48 sono assoggettati alla disciplina di cui
al precedente comma.
Tutti i restanti beni
mobili sono messi a disposizione dell' USL che li iscrive nel proprio inventario
all' atto della presa in carico.
I beni di cui ai
precedenti commi II e III, i beni immobili, nonche' i beni di cui alle lettere
i), l) del precedente art. 48 non possono essere alienati fino all' emanazione
della legge regionale con la quale saranno disciplinati lo svincolo di
destinazione dei beni ed il reimpiego in opere di realizzazione e di
ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione
e la tutela dei beni culturali eventualmente connessi.
ARTICOLO 90
Le norme relative al
servizio di tesoreria si applicano in quanto compatibili con l' emanando decreto
ministeriale ai sensi dell'art. 8
della legge 29- 2- 1980, n. 33.
ARTICOLO 91
I beni mobili ed
immobili degli enti locali destinati all' USL di cui al precedente art. 88,
dall' entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle
funzioni alle UUSSLL non possono essere alienati.
Gli atti compiuti in
violazione della presente norma sono nulli.
ARTICOLO 92
(Rinvio alla
normativa vigente)
Per quanto non
disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali
vigenti in materia.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.