ARTICOLO 1
La Regione, in attuazione dell' art. 20 della legge 10 maggio
1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24- 12- 1979 n. 650, concede
contributi in conto capitale alle imprese
singole o associate e ai consorzi di cui al secondo e al terzo comma
dell' art. 9 della medesima legge 24 dicembre 1979, n. 650, gia' in attivita'
alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o modificano impianti di
depurazione o di pretrattamento di scarichi o di fanghi di risulta dei processi
depurativi, per il loro adeguamento alle previsioni della normativa nazionale e
regionale.
ARTICOLO 2
Gli interventi di cui al precedente art. 1 saranno destinati con
carattere di priorita' all' attuazione delle opere a servizio dei complessi produttivi
insediati nei territori dei Comuni costieri, in quelli dell' entroterra che
direttamente hanno influenza sulle coste stesse, nei bacini tributari di invasi
di accumulo nonche' negli abitati cui sia riferibile un apporto inquinante
superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
Nella concessione dei contributi saranno privilegiati gli impianti
che prevedono il riciclo delle risorse idriche, il recupero degli scarti di
lavorazione, il risparmio energetico e siano al servizio di insediamenti
produttivi appartenenti ai comparti agro - alimentari, della lavorazione delle
pelli, della chimica, della meccanica, della lavorazione di materiali lapidei
nonche' di allevamenti zootecnici specie se a conduzione associata.
ARTICOLO 3
Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la
Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva le priorita', l'
individuazione delle aree geografiche e dei settori merceologici in attuazione
dei criteri definiti dal precedente art. 2 e dal primo programma di risanamento
delle acque nonche' la misura dei contributi regionali di cui al precedente
art. 1 in conformita' con la normativa della Comunita' Economica Europea.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
deliberazione contenente le indicazioni di cui al comma precedente, le imprese
interessate dovranno presentare alla Giunta regionale le domande per la
concessione dei contributi contenenti l' indicazione delle opere realizzate a
cominciare dal 1976 e quelle in corso di realizzazione o da realizzare ed i
relativi costi in coerenza con i programmi presentati alla Regione ai
sensi dell' articolo 2 della legge 24-
12- 79, n. 650.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma
precedente, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva il
piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1.
Detto piano di riparto costituisce concessione di contributo e
dovra' indicare, per ogni beneficiario, l' ammontare del contributo concesso,
nonche' le opere ammesse a contributo.
ARTICOLO 4
L' erogazione dei contributi sara' effettuata, con decreto del
Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente, se delegato, a
seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante
l' avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relativi ai contributi
concessi ed attestazione, da parte del Sindaco del Comune nel cui territorio e'
ubicato l' insediamento produttivo, della conformita' delle opere realizzate
con quelle autorizzate nonche' del rispetto dei limiti di accettabilita' degli
scarichi previsti dalla legge 10 maggio
1976, n. 319 integrata e modificata
dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Il decorso dei termini prescritti dal piano di riparto comporta la
decadenza del contributo concesso.
ARTICOLO 5
Al finanziamento del piano di riparto di cui al precedente art. 3,
si provvede mediante l' impegno degli stanziamenti spettanti alla Regione ai
sensi dei commi sette, nove e dieci dell' art. 5 della legge 24- 12- 1979, n.
650.
Al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1982 sono
introdotte le seguenti variazioni:
PARTE II - SPESA
Variazione in aumento
Cap. 02329 << Opere relative a scarichi industriali e
agricoli >> - Art. 5, settimo comma, legge 650/ 79 >>
Bilancio Competenza 26.090.042.830
Bilancio Cassa 26.090.042.830
Variazione in diminuzione
Cap. 16204 << Fondo per il finanziamento di spese derivanti
da leggi regionali in corso di adozione >>
Bilancio Competenza 26.090.042.830
Bilancio Cassa 26.090.042.830
Data a Bari, addì 10 dicembre 1982