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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1982
Numero
36
Data
10/12/1982
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Interventi regionali in attuazione dell' art. 20 della legge 10- 5- 76, n. 319: << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento>>- integrata e modificata dalla legge 24- 12- 79, n. 650.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

La Regione, in attuazione dell' art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24- 12- 1979 n. 650, concede contributi in conto capitale alle imprese  singole o associate e ai consorzi di cui al secondo e al terzo comma dell' art. 9 della medesima legge 24 dicembre 1979, n. 650, gia' in attivita' alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o modificano impianti di depurazione o di pretrattamento di scarichi o di fanghi di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle previsioni della normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 2

Gli interventi di cui al precedente art. 1 saranno destinati con carattere di priorita' all' attuazione delle opere a servizio dei complessi produttivi insediati nei territori dei Comuni costieri, in quelli dell' entroterra che direttamente hanno influenza sulle coste stesse, nei bacini tributari di invasi di accumulo nonche' negli abitati cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

Nella concessione dei contributi saranno privilegiati gli impianti che prevedono il riciclo delle risorse idriche, il recupero degli scarti di lavorazione, il risparmio energetico e siano al servizio di insediamenti produttivi appartenenti ai comparti agro - alimentari, della lavorazione delle pelli, della chimica, della meccanica, della lavorazione di materiali lapidei nonche' di allevamenti zootecnici specie se a conduzione associata.

ARTICOLO 3

Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva le priorita', l' individuazione delle aree geografiche e dei settori merceologici in attuazione dei criteri definiti dal precedente art. 2 e dal primo programma di risanamento delle acque nonche' la misura dei contributi regionali di cui al precedente art. 1 in conformita' con la normativa della Comunita' Economica Europea.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione contenente le indicazioni di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno presentare alla Giunta regionale le domande per la concessione dei contributi contenenti l' indicazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976 e quelle in corso di realizzazione o da realizzare ed i relativi costi in coerenza con i programmi presentati alla Regione ai sensi  dell' articolo 2 della legge 24- 12- 79, n. 650.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma precedente, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1.

Detto piano di riparto costituisce concessione di contributo e dovra' indicare, per ogni beneficiario, l' ammontare del contributo concesso, nonche' le opere ammesse a contributo.

ARTICOLO 4

L' erogazione dei contributi sara' effettuata, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente, se delegato, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l' avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relativi ai contributi concessi ed attestazione, da parte del Sindaco del Comune nel cui territorio e' ubicato l' insediamento produttivo, della conformita' delle opere realizzate con quelle autorizzate nonche' del rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi  previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 integrata  e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Il decorso dei termini prescritti dal piano di riparto comporta la decadenza del contributo concesso.

ARTICOLO 5

Al finanziamento del piano di riparto di cui al precedente art. 3, si provvede mediante l' impegno degli stanziamenti spettanti alla Regione ai sensi dei commi sette, nove e dieci dell' art. 5 della legge 24- 12- 1979, n. 650.

Al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 02329 << Opere relative a scarichi industriali e agricoli >> - Art. 5, settimo comma, legge 650/ 79 >>

Bilancio Competenza 26.090.042.830

Bilancio Cassa 26.090.042.830

Variazione in diminuzione

Cap. 16204 << Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione >>

Bilancio Competenza 26.090.042.830

Bilancio Cassa 26.090.042.830

Data a Bari, addì 10 dicembre 1982