Legge abrogata dall’art. 37 della l.r.
25 marzo 1999, n. 13 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale” e nuovamente abrogata – a decorrere dal 1 gennaio 2005 – dall’art. 84
della l.r. 1/2005
Precedentemente:
Il comma 2 dell’art. 8 è stato aggiunto
dall’art. 3 della l.r. 5/84;
il comma 1 bis dell’art. 8 è stato
aggiunto dall’art. 3 della l.r. 5/84;
il comma 8 dell’art. 8 è stato
modificato dall’art. 4 della l.r. 5/84;
Il comma 1 dell’art. 13 è stato
sostituito dall’art. 12 della l.r. n. 22/97;
il comma 5 dell’art. 14 è stato abrogato
dall’art. 12 della l.r. 22/97;
il comma 8 dell’art. 14 è stato
sostituito dall’art. 12 della l.r. n. 22/97;
I commi 12 1 13 dell’art. 14 sono stati
modificati dall’art. 4 della l.r. n. 37/95;
l’art. 16 è stato abrogato dall’art.
4della l.r. n. 37/95;
gli artt. 18 e 19 sono stati abrogati
dall’art. 27 della l.r. n.5/92;(L'art. 19 era già stato abrogato dall'art. 1
della l.r. 14/89)
l’art. 18 è stato integrato dall’art. 1
della l.r. 43/84;
l’art. 19 è stato integrato dall’art. 2
della l.r. 43/84.
Leggi richiamate:
l.r. 21 gennaio 1984, n. 5 “Modifiche ed
integrazioni alle ll.rr. 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 23 in
materia di trasporti;
l.r. 6 settembre 1984, n. 43 “Modifiche
e integrazioni alle ll.rr. 12 marzo 1982, n. 13 e 23 giugno 1980, n. 79”;
l.r. 23 gennaio 1992, n. 5 “Disciplina
tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime;
l.r. 31 ottobre 1995, n. 37 “Misure
urgenti nel settore del trasporto pubblico locale”;
l.r. 22 dicembre 1997, n. 22 “Prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997”.