ARTICOLO
1
Il rapporto di lavoro degli
operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in
uno degli anni del triennio 1978- 79- 80 abbiano effettuato almeno 180 giornate
lavorative, e' trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura
privatistica previo il superamento di una prova concorsuale di idoneita'.
La qualifica e' determinata in
relazione alle mansioni per le quali l' operaio e' stato assunto.
Per i fini di cui al primo
comma sono considerati operai impiegati direttamente dalla Regione tutti gli
operai in servizio alla data del 5- 5- 1981 e che prestano la loro opera alle
dirette dipendenze degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e delle
Gestioni provvisorie delle Foreste demaniali regionali risultando regolarmente
assunti o retribuiti con fondi accreditati agli stessi dalla Giunta
regionale.
ARTICOLO
2
La domanda per l' ammissione
alla prova concorsuale di idoneita', a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge.
Entro 45 giorni dall' entrata
in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale, saranno
definite le modalita' ed i contenuti della prova concorsuale di idoneita'.
La prova concorsuale di
idoneita' si svolgera' alla presenza di una Commissione nominata con Decreto del
Presidente della Regione e così composta:
- Presidente della Regione, o
suo delegato, Presidente;
- esperto estraneo all'
Amministrazione regionale, designato dalla Giunta
regionale;
- un rappresentante sindacale
designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale della Regione;
- un funzionario dell'
Assessorato all' Agricoltura e Foreste, designato dall'
Assessore;
- un funzionario dell'
Assessorato al Personale, designato dall' Assessore.
Le funzioni di segretario
saranno espletate da un funzionario dell' Assessorato al Personale, di livello
retributivo e funzionale non inferiore al VI.
ARTICOLO
3
Il nuovo rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avra'
decorrenza dalla data di adozione del provvedimento formale conseguente al
superamento della prova concorsuale di idoneita' di cui all' art.
1.
Gli uffici regionali forestali
provvederanno a effettuare le dovute segnalazioni ai competenti Uffici del
Lavoro e dei Contributi agricoli unificati.
ARTICOLO
4
Per tutta la durata del
rapporto di lavoro, agli operai di cui all' art. 1 vengono estesi i benefici
previsti dalla legge 8- 9- 1972, n. 457 e successive
modificazioni.
Agli Uffici forestali sono
demandati gli adempimenti amministrativi di richiesta dell' intervento della
Cassa integrazione guadagni.
ARTICOLO
5
Agli operai con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di cui all' art. 1 viene garantita l' occupazione
per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione delle giornate
non lavorate per assenza volontaria, per malattia infortunio e delle giornate
per le quali e' stato chiesto e
ottenuto l' intervento della cassa
integrazione di cui alla legge 8- 9- 1972, n. 457.
Tali operai possono essere
impiegati in mansioni di carattere forestale anche diverse da quelle proprie
della qualifica di assunzione. In tal caso si applica quanto previsto dai commi
I e II dell' art. 7 del CCNL del 3- 5- 1979.
Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato cessa, oltre per le cause indicate dall' art. 27 del CCNL del 3-
5- 1979, anche per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge.
ARTICOLO
6
Gli operai assunti a tempo
indeterminato, qualora la richiedano le esigenze operative dell' Amministrazione regionale per il
conseguimento della loro piena utilizzazione, sono tenuti a svolgere, anche
fuori della propria sede abituale di lavoro e comunque nell' ambito del
territorio provinciale, sia le proprie mansioni che quelle diverse dalla
qualifica di assunzione, in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa
Amministrazione per la gestione, la conservazione e il miglioramento del
patrimonio boschivo regionale.
ARTICOLO
7
Ai lavoratori di cui alla
presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'
accordo circoscrizionale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 3- 5- 1979, stipulato in Bari il 5- 5- 1981.
ARTICOLO
8
Sono altresì recepite, anche
per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti ai lavori di
sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria eseguiti in
amministrazione diretta dai Consorzi di Bonifica del 3- 5- 1979, ad eccezione
del punto B) dell' art. 5, e nell' accordo circoscrizionale integrativo del 5-
5- 1981.
ARTICOLO
9
Norma finanziaria -
Omissis
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.