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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1982
Numero
29
Data
03/11/1982
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Indennita' compensativa. Modifiche alle leggi regionali n. 15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunita' Montane >>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 novembre 1982, n. 110, S.O. (*) Vedi quanto disposto dalla l.r. 8 aprile 1998, n. 12 in merito alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 di questa legge.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

(*) Vedi nota

 

ARTICOLO    1*

(Finalita')

 

*Articolo abrogato dalla lett. l) dell’art. 32 della l.r. 12/99

 

ARTICOLO    2

(Condizioni per la concessione dell' indennita' compensativa)

 

1. Modifica il comma 2 dell’art. 20 della l.r. 15/78

(L’art. 20 della l.r. 15/78 è stato abrogato dalla lett. f) dell’art. 32 della l.r. 12/99)

 

ARTICOLO    3

(Misura dell' indennita' compensativa)

 

1. Modifica l’art. 21 della l.r. 15/78

(L’art. 21 della l.r. 15/78 è stato abrogato dalla lett. f) dell’art. 32 della l.r. 12/99)

 

ARTICOLO    4

(Delega alle Comunita' Montane)

 

 1. Sostituisce l’art. 22 della l.r. 15/78:

 (L’art. 22 della l.r. 15/78 è stato abrogato dalla lett. f) dell’art. 32 della l.r. 12/99)

 

ARTICOLO    5

(Norma finanziaria)

 

1. La spesa per il pagamento dell' indennita' compensativa fara' carico all' apposito capitolo iscritto annualmente nel bilancio regionale di previsione ai sensi dell' art. 30 della legge regionale 3/ 3/ 1978, n. 15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli stanziamenti di cui alla legge n. 352 del 10/ 5/ 76 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Comma abrogato dalla lett. l) dell’art. 32 della l.r. 12/99

 

ARTICOLO    6

(Norme transitorie)

 

1.Limitatamente all' anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  I successivi termini procedurali di cui all' art. 4 decorrono a partire dal predetto termine.

 

2. Le norme della presente legge si applicano anche alle domande, gia' presentate, relative all' anno 1981.