(*) Vedi
nota
ARTICOLO
1*
(Finalita')
*Articolo
abrogato dalla lett. l) dell’art. 32 della l.r. 12/99
ARTICOLO 2
(Condizioni
per la concessione dell' indennita' compensativa)
1. Modifica il
comma 2 dell’art. 20 della l.r. 15/78
(L’art. 20
della l.r. 15/78 è stato abrogato dalla lett. f) dell’art. 32 della l.r.
12/99)
ARTICOLO
3
(Misura dell'
indennita' compensativa)
1. Modifica
l’art. 21 della l.r. 15/78
(L’art. 21
della l.r. 15/78 è stato abrogato dalla lett. f) dell’art. 32 della l.r.
12/99)
ARTICOLO
4
(Delega alle
Comunita' Montane)
1. Sostituisce l’art. 22 della l.r.
15/78:
(L’art. 22 della l.r. 15/78 è stato
abrogato dalla lett. f) dell’art. 32 della l.r. 12/99)
ARTICOLO
5
(Norma
finanziaria)
1. La spesa
per il pagamento dell' indennita' compensativa fara' carico all' apposito
capitolo iscritto annualmente nel bilancio regionale di previsione ai sensi
dell' art. 30 della legge regionale 3/ 3/ 1978, n. 15 e finanziato con i fondi
assegnati dal CIPE sugli stanziamenti di cui alla legge n. 352 del 10/ 5/ 76 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Comma
abrogato dalla lett. l) dell’art. 32 della l.r. 12/99
ARTICOLO
6
(Norme
transitorie)
1.Limitatamente
all' anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il
termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi termini procedurali di cui
all' art. 4 decorrono a partire dal predetto termine.
2. Le norme
della presente legge si applicano anche alle domande, gia' presentate, relative
all' anno 1981.