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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1982
Numero
31
Data
05/11/1982
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Scioglimento dell' Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 novembre 1982, n. 115, suppl. ord. (*) In riferimento alla presente legge vedi quanto disposto dall'art. 72 della l.r. 1/2005
Allegati
Nessun allegato

 

 Û¥-odello predisposto dall' Assessorato regionale all' Agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dall

(*) Vedi nota

ARTICOLO    1*

* Articolo così sostituito dall’art. 1 della l.r. 33/82

 

 La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalita' della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni già esercitate dall’Associazione CIAPI (Centro  Interaziendale per l' Addestramento Professionale nell' Industria) di Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE del 12- 12- 1972.

 

ARTICOLO    2*

* Articolo così sostituito dall’art. 2 della l.r. 33/82

 

Entro e non oltre trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtu' dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, allo scioglimento dell' Associazione e la nomina del Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

 

Il Commissario liquidatore, nel termine di 90 giorni dalla nomina, definisce i rapporti giuridici pendenti ed  individua l’inventario dei beni mobili ed immobili gia' messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12- 12- 72.

 

Dal giorno successivo a quello dello scioglimento Dell’Associazione CIAPI, le funzioni di cui all’art. 1, saranno esercitate da una unità operativa regionale per la formazione professionale, che assumerà la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale Giulio Pastore.

 

ARTICOLO    3*

 

Articolo già sostituito dall’art. 3 della l.r. 33/82  e successivamente così modificato dall’art. 1 della l.r. 38/87

 

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all' 1- 7- 79, è inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio nel ruolo unico regionale.

 

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

 

L’esame colloquio si svolgera' dinanzi ad una Commissione presieduta dall’Assessore al Personale e composta da:

 

esperto designato dall’Assessore al Personale;

esperto designato dall’Assessore alla Formazione Professionale;

esperto designato dall’Assessore all’Industria;

un esperto designato dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

 

Le funzioni di segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all’ottava qualifica funzionale.

 

L’esame colloquio si svolgera' in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento, con programmi differenziati. con programmi differenziati.

 

Con deliberazione della Giunta regionale  sara' costituita la  Commissione e saranno fissati i programmi.

 

L' inquadramento, superato l’esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla l.r. n. 26 del 9.5.84, secondo l' allegata tabella A) di comparazione.

 

Le posizioni di provenienza presso i  CIAPI,  previste nella stessa tabella di equiparazione, devono  risultare da atti formali applicativi di contratto di lavoro del CIAPI alla data del 21- 4- 80.

 

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transizioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale.

 

I provvedimenti di inquadramento dovranno essere adottati dopo lo scioglimento dell’Associazione CIAPI entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

L’inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1984.

 

ARTICOLO    4

 

In applicazione della presente legge il personale gia' in servizio presso i CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' art. 3 della presente legge, e' assegnato in servizio presso la unita' operativa di cui al 3 comma dell' art. 2.

 

 Il personale inquadrato nel ruolo regionale e proveniente dai CIAPI non potra' essere trasferito sino all' approvazione della legge regionale sull' ordinamento degli uffici che disciplinera' l' intera materia.

 

ARTICOLO    5

 

Modifica la  tabella D) della legge regionale 16/80

 

ARTICOLO    6*

* Articolo così sostituito dall’art. 3 della l.r. 38/87

 

Il personale proveniente dal CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avra' diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla legge regionale 9.5.1984, n. 26.

 

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all’articolo 31 della stessa legge regionale 9.5.1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui all’art 37 della stessa legge. Allo stesso personale sarà conservata, come aasegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente.

 

ARTICOLO  7

 

In applicazione dell' art. 18 della legge regionale n. 54 del 17- 10- 78 le attivita' di formazione professionale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nell' industria dei CIAPI di Bari e Foggia, sono delegate alle Amministrazioni provinciali le quali, d' intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

 

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attivita' di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ARTICOLO    8

 

Norma finanziaria – Omissis

 

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO    9

 

 Dall' entrata in vigore della presente legge e fino all' inquadramento nel ruolo regionale al personale in servizio presso i CIAPI che presenti domanda di partecipazione al concorso e' assicurata la corresponsione del trattamento economico in godimento.

 

 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA << A >> DI COMPARAZIONE TRA  LE QUALIFICHE DI PROVENIENZA CIAPI E I  LIVELLI REG.LI LR  N. 16/ 80

 

Direttore Coordinatore n. 1 oppure Capo Servizio (Responsabile di Unita' organica complessa) n. 4: 8° livello, Totale 5; 

 

Capo Ufficio (Responsabile di Unita' organica semplice) n. 7 oppure Capo Settore (Responsabile di Unita' organica semplice) n. 2: 7° livello, Totale 9;  

 

Insegnante di materie per la cui docenza e' richiesta la laurea secondo il DMPI 2- 3- 72 e le disposizioni di cui alla Istituzione della 3a parte dell' << Albo  regionale dei Docenti della FP >>( PI  prot. 34/ 9735  FP 16- 7- 80 n. 37:6° livello, Totale 37; 

 

Insegnante pratico n. 22 oppure Impiegato concetto n. 17 oppure Assistente sociale n. 1: 5° livello, Totale 40;  

 

Impiegato esecutivo n. 4 oppure Stenodattilografo n. 0 oppure Dattilografo n. 4 oppure Addetto di segreteria n. 0 oppure Infermiere n. 1 oppure

Magazziniere n. 1 oppure Manutentore tecnico n. 1: 4° livello, Totale 11; 

 

Autista 1a classe n. 4 oppure Autista - n. 0 oppure Addetto taglio materiali - n. 1 oppure Distributore di magazzino - n. 0 oppure Custode centralinista di apparati complessi - n. 3 oppure Addetto fotoriproduzioni - n. 1 oppure Fattorino - n. 0 oppure Autista fattorino - n. 1: 3° livello, Totale 10; 

 

Custode - n. 1 oppure Bidello - n. 6 oppure Addetto servizi igienici - n. 0: 2° livello, Totale 7.