(*) Vedi
nota
ARTICOLO
1*
* Articolo
così sostituito dall’art. 1 della l.r. 33/82
La Regione Puglia, allo scopo di meglio
realizzare le iniziative e le finalita' della legge regionale n. 54 del 17
ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni già esercitate
dall’Associazione CIAPI (Centro
Interaziendale per l' Addestramento Professionale nell' Industria) di
Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE del 12- 12-
1972.
ARTICOLO
2*
* Articolo
così sostituito dall’art. 2 della l.r. 33/82
Entro e non
oltre trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale promuove, in virtu' dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo
Statuto del CIAPI, allo scioglimento dell' Associazione e la nomina del
Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni
mobili ed immobili e del personale.
Il Commissario
liquidatore, nel termine di 90 giorni dalla nomina, definisce i rapporti
giuridici pendenti ed individua
l’inventario dei beni mobili ed immobili gia' messi a disposizione del CIAPI
dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della
delibera CIPE del 12- 12- 72.
Dal giorno
successivo a quello dello scioglimento Dell’Associazione CIAPI, le funzioni di
cui all’art. 1, saranno esercitate da una unità operativa regionale per la
formazione professionale, che assumerà la denominazione di Centro regionale per
la formazione professionale Giulio Pastore.
ARTICOLO
3*
Articolo già
sostituito dall’art. 3 della l.r. 33/82
e successivamente così modificato dall’art. 1 della l.r.
38/87
Il personale
attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i
CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all' 1- 7-
79, è inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale
consistente in un esame colloquio nel ruolo unico regionale.
La domanda di
inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
L’esame
colloquio si svolgera' dinanzi ad una Commissione presieduta dall’Assessore al
Personale e composta da:
esperto
designato dall’Assessore al Personale;
esperto
designato dall’Assessore alla Formazione Professionale;
esperto
designato dall’Assessore all’Industria;
un esperto
designato dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale regionale.
Le funzioni di
segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all’ottava
qualifica funzionale.
L’esame
colloquio si svolgera' in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento,
con programmi differenziati. con programmi differenziati.
Con
deliberazione della Giunta regionale
sara' costituita la
Commissione e saranno fissati i programmi.
L'
inquadramento, superato l’esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche
funzionali regionali di cui alla l.r. n. 26 del 9.5.84, secondo l' allegata
tabella A) di comparazione.
Le posizioni
di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di
equiparazione, devono risultare da
atti formali applicativi di contratto di lavoro del CIAPI alla data del 21- 4-
80.
Sono fatti
salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze
esecutive della Magistratura o per transizioni giudiziali o attribuiti con atti
formali della Giunta o del Consiglio regionale.
I
provvedimenti di inquadramento dovranno essere adottati dopo lo scioglimento
dell’Associazione CIAPI entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
L’inquadramento
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’approvazione della
graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è
fissata al 1° gennaio 1984.
ARTICOLO
4
In
applicazione della presente legge il personale gia' in servizio presso i CIAPI,
inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' art. 3 della presente legge,
e' assegnato in servizio presso la unita' operativa di cui al 3 comma dell' art.
2.
Il personale inquadrato nel ruolo
regionale e proveniente dai CIAPI non potra' essere trasferito sino all'
approvazione della legge regionale sull' ordinamento degli uffici che
disciplinera' l' intera materia.
ARTICOLO
5
Modifica
la tabella D) della legge regionale
16/80
ARTICOLO
6*
* Articolo
così sostituito dall’art. 3 della l.r. 38/87
Il personale
proveniente dal CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avra'
diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla legge
regionale 9.5.1984, n. 26.
Avrà anche
diritto al salario di anzianità di cui all’articolo 31 della stessa legge
regionale 9.5.1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio
delle anzianità di cui all’art 37 della stessa legge. Allo stesso personale sarà
conservata, come aasegno personale pensionabile riassorbibile secondo le
modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il
trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in
applicazione del comma precedente.
ARTICOLO
7
In
applicazione dell' art. 18 della legge regionale n. 54 del 17- 10- 78 le
attivita' di formazione professionale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
della formazione professionale nell' industria dei CIAPI di Bari e Foggia, sono
delegate alle Amministrazioni provinciali le quali, d' intesa con la Regione,
possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.
Le
Amministrazioni provinciali realizzano le attivita' di cui al comma precedente
sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale
ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
ARTICOLO
8
Norma
finanziaria – Omissis
NORME
TRANSITORIE
ARTICOLO
9
Dall' entrata in vigore della presente
legge e fino all' inquadramento nel ruolo regionale al personale in servizio
presso i CIAPI che presenti domanda di partecipazione al concorso e' assicurata
la corresponsione del trattamento economico in godimento.
La presente legge e' dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA
<< A >> DI COMPARAZIONE TRA
LE QUALIFICHE DI PROVENIENZA CIAPI E I LIVELLI REG.LI LR N. 16/ 80
Direttore
Coordinatore n. 1 oppure Capo Servizio (Responsabile di Unita' organica
complessa) n. 4: 8° livello, Totale 5;
Capo Ufficio
(Responsabile di Unita' organica semplice) n. 7 oppure Capo Settore
(Responsabile di Unita' organica semplice) n. 2: 7° livello, Totale 9;
Insegnante di
materie per la cui docenza e' richiesta la laurea secondo il DMPI 2- 3- 72 e le
disposizioni di cui alla Istituzione della 3a parte dell' << Albo regionale dei Docenti della FP >>(
PI prot. 34/ 9735 FP 16- 7- 80 n. 37:6° livello, Totale
37;
Insegnante
pratico n. 22 oppure Impiegato concetto n. 17 oppure Assistente sociale n. 1: 5°
livello, Totale 40;
Impiegato
esecutivo n. 4 oppure Stenodattilografo n. 0 oppure Dattilografo n. 4 oppure
Addetto di segreteria n. 0 oppure Infermiere n. 1 oppure
Magazziniere
n. 1 oppure Manutentore tecnico n. 1: 4° livello, Totale 11;
Autista 1a
classe n. 4 oppure Autista - n. 0 oppure Addetto taglio materiali - n. 1 oppure
Distributore di magazzino - n. 0 oppure Custode centralinista di apparati
complessi - n. 3 oppure Addetto fotoriproduzioni - n. 1 oppure Fattorino - n. 0
oppure Autista fattorino - n. 1: 3° livello, Totale 10;
Custode - n. 1
oppure Bidello - n. 6 oppure Addetto servizi igienici - n. 0: 2° livello, Totale
7.