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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1982
Numero
34
Data
24/11/1982
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/ o di interesse locale.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 3 dicembre 1982, n. 118, S.O. La presente legge, era stata in un primo momento abrogata dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1988. Successivamente l’articolo unico, L.R. 23 giugno 1993, n. 10 ha riportato in vigore la presente legge stabilendo, in deroga a quanto previsto dal suddetto art. 18 e in attesa di una legge organica di musei, biblioteche ed archivi di enti locali, che continuassero ad essere disciplinate dalla presente legge le funzioni amministrative di competenza regionale in essa previste.
Allegati
Nessun allegato

 



Legge già abrogata dall'art. 18 della l.r. 6/88, è stata richiamata in vigore dalla l.r. 10/93. La l.r. 10/1979 è stata  successivamente  abrogata dalla l.r. 17/2013art. 25, c.1, lett. a)

 

Art. 1

Nel rispetto della vigente normativa stastale, la Regione, al fine di favorire un migliore funzionamento degli Archivi Storici degli Enti locali e/o di interesse locale, depositari di un patrimonio storico - locale di fondamentale importanza per la Regione, interviene con finanziamenti secondo le norme seguenti.

 

Art. 2

I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l’uso pubblico dei loro Archivi, l’adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla legislazione statale vigente

 

Art. 3

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di Archivi storici dichiarati, a norma dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, di «notevole interesse storico» dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all’articolo 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di «interesse locale» ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 58 .

 

 

Art. 4

Le domande di contributo devono essere presentate da parte degli interessati all’Assessorato regionale alla Cultura entro il 30 marzo di ciascuno anno.

Alla domanda devono essere allegati:

a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare, con relativo piano finanziario;

b) consistenza del materiale di archivio;

c) una relazione sullo stato dell’archivio, i locali destinati ad accoglierlo e il personale disponibile o occorrente;

d) il rendiconto dei contributi precedentemente riscossi;

e) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

Gli Enti locali faranno tenere anche la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all’esecuzione di lavori e/ o all’acquisizione di beni.

 

 

Art. 5

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in ordine a:

a) istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;

b) coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;

c) formazione di uno schedario archivistico regionale;

d) istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l’attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.C.M. 19 settembre 1974;

e) realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell’ambito nazionale e internazionale;

f) acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa e calcografici di carattere archivistico storico e iconografico da destinare agli archivi interessati;

g) organizzazione di mostre di materiale storico e iconografico nell’ambito degli archivi;

h) formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui alla presente legge . 

 

 

Art. 6

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione consiliare, redige un piano di intervento finanziario per l’attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 5.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell’archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolri attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, gli Enti pubblici specializzati e, in particolare, con l’Amministrazione archivistica statale.

 

 

Art. 7

I contributi per opere edilizie possono essere concessi esclusivamente ad opere di cui, all’atto dell’approvazione del piano medesimo, sia documentata l’esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato.

Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore competente, se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate.

L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

I contributi a favore di archivi storici degli Enti di interesse locale non possono essere superiori all’80% della spesa ritenuta ammissibile.

 

 

Art. 8

Presso la Biblioteca comunale di ciascun Comune sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'art. 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle Biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna Provincia.

Presso il competente Ufficio dell’Assessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione di cui all'art. 2 .

 

 

Art. 9

Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa cui si provvede mediante la seguente variazione in bilancio:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 13110 «Spese per gli archivi storici art. 47 D.P.R. n. 616/1977»

competenza 200.000.000

cassa 200.000.000

Variazioni in diminuzioni:

Cap. 00207 "Spese a favore dei Comuni per il ripianamento saldo bilancio 1979 – art. 2 legge n. 843/1978 D.P.R. 14 dicembre 1979"

competenza 200.000.000

cassa 200.000.000. (10)

(10) Comma così sostituito dall’articolo unico, L.R. 25 gennaio 1984, n. 7 (peraltro poi abrogata dalla tabella A, n. 51), L.R. 13 agosto 1998, n. 28). Il testo originario era così formulato: «Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:PARTE II SPESAVariazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli archivi storici (art. 47 D.P.R. n. 616/1977)": competenza 200.000.000; cassa 200.000.000.

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione": competenza 200.000.000; cassa 200.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.».


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.