ARTICOLO
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La Regione, in attuazione dell'
art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge
24- 12- 1979 n. 650, concede contributi in conto capitale alle imprese singole o associate e ai consorzi di cui
al secondo e al terzo comma dell' art. 9 della medesima legge 24 dicembre 1979,
n. 650, gia' in attivita' alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o
modificano impianti di depurazione o di pretrattamento di scarichi o di fanghi
di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle previsioni
della normativa nazionale e regionale.
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Gli interventi di cui al
precedente art. 1 saranno destinati con carattere di priorita' all' attuazione
delle opere a servizio dei complessi produttivi insediati nei territori dei
Comuni costieri, in quelli dell' entroterra che direttamente hanno influenza
sulle coste stesse, nei bacini tributari di invasi di accumulo nonche' negli
abitati cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a 100.000 abitanti
equivalenti.
Nella concessione dei
contributi saranno privilegiati gli impianti che prevedono il riciclo delle
risorse idriche, il recupero degli scarti di lavorazione, il risparmio
energetico e siano al servizio di insediamenti produttivi appartenenti ai
comparti agro - alimentari, della lavorazione delle pelli, della chimica, della
meccanica, della lavorazione di materiali lapidei nonche' di allevamenti
zootecnici specie se a conduzione associata.
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Entro 30 giorni dall' entrata
in vigore della presente legge, la Giunta, sentita la Commissione consiliare
competente, approva le priorita', l' individuazione delle aree geografiche e dei
settori merceologici in attuazione dei criteri definiti dal precedente art. 2 e
dal primo programma di risanamento delle acque nonche' la misura dei contributi
regionali di cui al precedente art. 1 in conformita' con la normativa della
Comunita' Economica Europea.
Entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione contenente le
indicazioni di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno
presentare alla Giunta regionale le domande per la concessione dei contributi
contenenti l' indicazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976 e quelle
in corso di realizzazione o da realizzare ed i relativi costi in coerenza con i
programmi presentati alla Regione ai sensi
dell' articolo 2 della legge 24- 12- 79, n. 650.
Entro 60 giorni dalla scadenza
del termine indicato al comma precedente, la Giunta, sentita la Commissione
consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui al
precedente art. 1.
Detto piano di riparto
costituisce concessione di contributo e dovra' indicare, per ogni beneficiario,
l' ammontare del contributo concesso, nonche' le opere ammesse a contributo.
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L' erogazione dei contributi
sara' effettuata, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'
Assessore competente, se delegato, a seguito della presentazione da parte del
beneficiario della documentazione comprovante l' avvenuta realizzazione degli
impianti e delle opere relativi ai contributi concessi ed attestazione, da parte
del Sindaco del Comune nel cui territorio e' ubicato l' insediamento produttivo,
della conformita' delle opere realizzate con quelle autorizzate nonche' del
rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n.
319 integrata e modificata dalla
legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Il decorso dei termini
prescritti dal piano di riparto comporta la decadenza del contributo concesso.
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Al finanziamento del piano di
riparto di cui al precedente art. 3, si provvede mediante l' impegno degli
stanziamenti spettanti alla Regione ai sensi dei commi sette, nove e dieci dell'
art. 5 della legge 24- 12- 1979, n. 650.
Al bilancio di previsione per
l' esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni: omissis