ITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalita')
La presente legge, in
attuazione dell' art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse
idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di
pubblico, preminente interesse.
A tal fine la Regione:
- assicura le risorse
idriche idonee per gli usi plurimi nell' ambito delle politiche di corretto e
razionale uso dell' acqua;
- regola le immissioni
e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche
o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo
ed il sottosuolo;
- tutela la falda
idrica sotterranea.
ARTICOLO 2
(Quadro degli interventi)
La Regione persegue i fini
di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:
- la pianificazione e
l' attuazione programmata degli interventi;
- la rilevazione delle
caratteristiche dei corpi idrici;
- la individuazione
degli usi consentiti delle acque nell' ambito dei criteri generali di cui all'
art. 2, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- l' organizzazione del
sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;
- l' imposizione di
limiti di accettabilita';
- il coordinamento e la
verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
- il controllo sulla
gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale;
- la determinazione
delle tariffe;
- la tutela del sistema
idrico del sottosuolo.
TITOLO II
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE
ARTICOLO 3
(Approvazione del piano di risanamento)
In attuazione dell'
art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall' art. 11 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque
e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e aggiornato
con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.
Sono vincolanti per le
amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano
concernenti:
- l' uso della falda;
- l' alimentazione
artificiale della falda;
- le carte tematiche
dei presidi depurativi;
- le carte ematiche
degli ambiti territoriali;
- le aree
potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;
- le aree idonee allo
smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.
Il piano e' depositato
presso la Regione e per estratto presso le Province, i Comuni singoli o
associati e le Comunita' montane.
ARTICOLO 4
(Coordinamento pianificatorio)
L' attivita' di
pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle
prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.
ARTICOLO 5
(Efficacia dei vincoli)
I vincoli di
destinazione delle acque a fini idropotabili hanno efficacia di cui al DPR 11
maggio 1968, n. 1090.
ARTICOLO 6
(Modalita' di attuazione)
Il conseguimento degli
scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque e'
di preminente interesse regionale.
Il piano e' attuato
mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi.
ARTICOLO 7
(Programmi pluriennali)
I programmi pluriennali
di intervento devono indicare:
a) gli interventi da
realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio
pluriennale di previsione della Regione;
b) la valutazione dell'
incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del
piano regionale di risanamento delle acque;
c) le direttive
generali per il coordinamento delle attivita' regionali e degli enti
interessati all' attuazione del piano;
d) gli schemi dell'
accordo di programma di cui al successivo art. 9;
e) la ripartizione
territoriale e temporale della spesa prevista;
f) gli enti destinatari
dei finanziamento per la realizzazione degli interventi;
g) il grado di
attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;
h) i soggetti
incaricati e la spesa prevista per l' aggiornamento dei dati relativi al
censimento dei corpi idrici.
I programmi possono
considerare studi di fattibilita' relativi ad opere che richiedano particolare
impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di
progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.
I programmi sono
predisposti dall' Assessorato alla Programmazione entro il 30 giugno dell' anno
precedente a quello cui si riferiscono.
La Giunta regionale,
sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li
trasmette al Consiglio entro il successivo 30 novembre.
I programmi sono
approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.
I programmi sono
attuati dalla Regione, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunita' montane
e dagli altri soggetti individuati dall' accordo di programma nei limiti e con
le modalita' da esso previsti.
ARTICOLO 8
(Rilevazione dello stato di attuazione del programma)
I soggetti preposti
all' attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione,
entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato
di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate
dall' Assessorato regionale alla programmazione.
ARTICOLO 9
(Accordo di programma)
L' accordo di programma
realizza il coordinamento delle attivita' dei soggetti pubblici.
Con l' accordo di programma
i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva
competenza, delle attivita' necessarie per la realizzazione degli interventi.
L' accordo di programma
prevede, altresì, le modalita' di successiva gestione delle opere e le ipotesi
di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.
L' adesione all'
accordo di programma, proposto dalla Giunta regionale, e' deliberata dagli Enti
interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
regionale.
ARTICOLO 10
(Poteri sostitutivi)
In caso di inadempienza
agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell' accordo di
programma, il Presidente della Regione diffida d' urgenza gli enti inadempienti
all' osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della
diffida.
Scaduto inutilmente il
termine, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario ad acta.
I Comuni singoli o
associati e le Comunita' montane segnalano alla Regione le eventuali
inadempienze degli altri partecipanti all' accordo di programma.
La Giunta regionale,
accerta l' inadempienza o la difformita', qualora non richieda la nomina del
Commissario di cui al precedente comma, promuove la necessaria modifica dell'
accordo di programma sospendendo il finanziamento.
ARTICOLO 11
(Finanziamento degli interventi)
I fondi necessari alla
realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle
acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale.
Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio, il Presidente della Regione emette il decreto di concessione dei
finanziamenti a favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunita'
montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati
agli enti stessi presso la Tesoreria della Regione e fissa le modalita' di
prelievo delle somme.
La Tesoreria della
Regione procede al pagamento delle spese su ordini emessi dall' ente medesimo.
Gli enti interessati
possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello
stanziamento ad esso assegnato nell' intero periodo cui si riferiscono i
programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di
cui all' art. 61 della LR 30 maggio 1977, n. 17.
Nel caso previsto nel
comma precedente, potra' farsi luogo, a richiesta dell' ente interessato, all'
accreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri
quando cio' sia giustificato dallo stato di avanzamenti dei lavori e sia compatibile
con le disponibilita' di cassa della Regione.
Gli amministratori
degli enti beneficiari nonche' i dipendenti che esercitano le funzioni di
segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilita' in ordine al vincolo
di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.
ARTICOLO 12
(Procedure per l' esecuzione delle opere)
All' esecuzione delle
opere provvedono gli enti di cui all' ultimo comma dell' art. 7 nei termini
temporali previsti nell'accordo di
programma di cui al precedente art. 9.
L' affidamento delle
opere e' effettuato a mezzo di:
a) licitazione privata
da esperirsi con il criterio della media di cui all' art. 1, lettera d), della
legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;
b) concessione con
possibilita' di estendere l' oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale
costruzione.
La scelta del
concessionario e' effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o
consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612
e seguenti del Codice civile, aventi adeguate capacita' tecniche, finanziarie,
organizzative, in possesso di iscrizione all' Albo nazionale dei costruttori,
categoria acquedotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non
inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre
anni, lavoro pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessita'
tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione. La
concessione e' accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione
dei lavori, del costo di utilizzazione degli impianti, del rendimento, del
valore tecnico dell' opera e degli eventuali servizi che ne costituiscono l'
oggetto.
L' affidamento delle
opere secondo le procedure di cui alla lettera a) del secondo comma del presente
articolo, dovra' avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di
loro lotti funzionali.
L' affidamento per
concessione dovra' avvenire per complessi organici di opere sulla base del
programma pluriennale di attuazione.
Il progetto esecutivo,
redatto dal concessionario, dovra' individuare tutte le caratteristiche
tecniche, economiche e funzionali delle opere e dei servizi proposti.
I progetti di cui al
terzo comma del presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Comuni
singoli o associati e delle Comunita' montane ove tali uffici siano diretti da
tecnici abilitati alla progettazione dell' opera da eseguire.
Per comprovate
necessita', la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente puo' essere
affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e
specifica competenza in relazione all' opera da progettare.
ARTICOLO 13
(Modalita' per l' approvazione dei progetti e affidamento
dei lavori di competenza degli
enti locali)
I progetti di
competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati
dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l' ufficio tecnico
dell' ente e del dirigente del servizio di igiene pubblica competente per
territorio.
In mancanza di ufficio
tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza
professionale del dirigente dell'ufficio
tecnico dell' ente, il parere e' espresso dall' Ufficio del Genio civile, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.
I progetti devono
acquisire in ogni caso il parere dell' ufficio del Genio civile, competente per
territorio, per la conformita' tecnico - economica con le previsioni del piano
regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.
Le perizie di varianti
e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di
cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali
maggiori oneri.
L' approvazione del
progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza
ed indifferibilita' dei lavori relativi.
Il procedimento della
gara espletata mediante licitazione privata e' approvato dall' ente con
apposito atto deliberativo.
L' ente interessato
approva, altresì, l' affidamento dei lavori per concessione di cui al
precedente art. 12, lettera b).
L' ente comunica alla
Regione entro dieci giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.
Il Presidente della
Giunta, entro i successivi trenta giorni, nomina con proprio decreto la commissione
di collaudo in corso d' opera.
Il Presidente della
Giunta approva i certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la
spesa definitiva facente carico alla Regione.
TITOLO III
RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE
ARTICOLO 14
(Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici)
La Regione, in
attuazione dell' art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei
corpi idrici.
Per il rilevamento dei
dati e l' esecuzione delle analisi e ricerche la Regione puo' avvalersi dei
Comuni singoli o associati, delle Comunita' montane, degli enti di ricerca e di
organismi ed istituti specializzati.
I rapporti tra la
Regione, i Comuni singoli o associati, le Comunita' montane, gli enti o
organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi
dell' art. 3 della LR 12/ 8/ 1981, n. 45.
Le spese per le
attivita' di cui al presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali
di cui al precedente art. 7.
La Giunta regionale e'
autorizzata ad assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di
rilevamento, quali il pagamento di canoni di locazione o fitto di fondi
rustici, indennita' di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di
strumenti nonche' per l' acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle
attrezzature tecnico - scientifiche per il rilevamento e le analisi.
ARTICOLO 15
(Istituzione del catasto regionale delle acque)
La Regione, per il
conseguimento delle finalita' di programmazione e pianificazione, istituisce il
catasto regionale delle acque.
Il catasto si articola
a livello provinciale e comunale.
La Regione ne cura l' organizzazione
e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge
10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 16
(Contenuti del catasto)
I dati da inserire nel
catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4
febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall' inquinamento ai sensi dell' art. 2, primo comma, lettera b) della legge
10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono inoltre da
inserire nel catasto i dati concernenti:
a) caratteristiche
idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici
superficiali e sotterranei;
b) autorizzazioni,
numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo,
nel sottosuolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;
c) suoli e tipi di
colture interessati dagli scarichi;
d) impianti di acquedotto,
fognatura e depurazione;
e) usi diretti o
indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici
superficiali e sotterranei;
f) opere idrauliche di
competenza regionale;
g) regime giuridico dei
corpi idrici.
ARTICOLO 17
(Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto)
I dati del catasto di
cui alle lettere a) ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province,
dai Comuni singoli o associati, dalle Comunita' montane che vi provvedono nell'
esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro
attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 31. e successive modifiche ed
integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla
Giunta regionale relativamente all' organizzazione del flusso informativo, alle
modalita' ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'
elaborazione dei dati raccolti.
La Giunta regionale
puo' avvalersi degli uffici delle province anche per la rilevazione dei dati di
cui ai punti f) e g) del precedente art. 16.
ARTICOLO 18
(Utilizzazione del catasto)
Lo Stato, le Province,
i Comuni singoli o associati e le Comunita' montane possono avvalersi
gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all' esercizio delle
rispettive funzioni.
Il Consiglio regionale,
su proposta della Giunta definisce le modalita' di utilizzo dei dati da parte
di altri soggetti pubblici e privati, nonche' le tariffe di utenza.
TITOLO IV
NORME DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 19
(Opere di igiene ambientale)
La Regione definisce le
norme tecniche integrative ed attuative inerenti al costruzione e gestione
delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.
Tutte le opere di
igiene ambientali devono essere conformi alle citate norme tecniche.
Le opere di cui al
precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere
dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili, con decreto del
Presidente della Giunta, purche' conformi agli indirizzi ed alle finalita' del
piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente
articolo.
ARTICOLO 20
(Norme attuative del piano)
La Regione, per il
perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque,
definisce le norme attuative ai sensi dell' art. 4 della legge 10 maggio 1976, numero
319 e dell' art. 17 della legge 24/ 12/ 1979, n. 650.
Le norme attuative
disciplinano:
a) gli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature;
b) lo scarico
controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto
organico, di cui alla direttiva del Comitato Interministeriale per la tutela
delle acque dall' inquinamento, e n. 101
del 28/ 5/ 81;
c) lo smaltimento dei
fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;
d) lo smaltimento sul
suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza
inferiore a 50 vani o 5.000 mc;
e) l' installazione ed
esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;
f) i criteri per il
corretto e razionale uso dell' acqua;
g) le modalita' per il
prelievo e le analisi dei campioni;
h) le modalita'
tecniche per la riutilizzazione e il riciclo delle acque reflue trattate;
i) l' installazione e
l' esercizio degli impianti di acquedotto.
ARTICOLO 21
(Emanazione delle norme attuative)
Le norme di cui al
presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta.
TITOLO V
RIUTILIZZAZIONE
ARTICOLO 22
(Risorse idriche non convenzionali)
La Regione, al fine di
rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un
corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva l' utilizzazione delle risorse
idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.
Per risorse idriche non
convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.
ARTICOLO 23
(Riutilizzazione)
La riutilizzazione a
fini produttivi puo' avvenire direttamente o indirettamente.
L' uso diretto delle
risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo
di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi
idrici.
L' uso indiretto delle
risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'
impianti di trattamento all' utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene
sversato l' affluente trattato.
ARTICOLO 24
(Approvazione dei progetti)
L' uso diretto delle
risorse idriche non convenzionali nonche' i progetti relativi all'
utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del Presidente
della Regione, previo parere favorevole del Comitato tecnico di cui al
successivo art. 46.
TITOLO VI
TARIFFAZIONE
ARTICOLO 25
(Canoni di fognatura e depurazione)
Le tariffe per la
raccolta, l' allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti
da insediamenti produttivi, ai sensi dell' art. 16 della legge 10 maggio 1976,
n. 319 sono emanate con legge regionale.
Le tariffe, di cui al
primo comma, sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti
tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei
servizi di igiene ambientale.
Le tariffe sono
aggiornate ogni anno in relazione all' andamento dei costi.
ARTICOLO 26
(Canoni per lo smaltimento dei liquami e
dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai
processi di depurazione)
Il Consiglio regionale,
entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, approva il
regolamento di cui all' art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.
ARTICOLO 27
(Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo
scarico)
Il rilascio delle
autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto e'
subordinato al pagamento:
a) delle spese di
istruttoria dovute all' autorita' competente al controllo nella misura dalla
stessa stabilita;
b) delle spese per il
prelevamento e l' analisi dei campioni delle acque di rifiuto;
c) della tassa di
concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.
Alla domanda di
autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle
spese di cui al precedente comma.
Prima del rilascio
dell' autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.
Il versamento delle
spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l'
istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o
provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante
degli scarichi e' superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.
Il versamento di cui al
precedente comma dovra' essere effettuato entro trenta giorni dalla data della
richiesta.
Qualora la regolazione
delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati
dall' autorita' preposta al controllo, le domande di autorizzazione si
considerano rinunciate e cessa di diritto l' efficacia delle autorizzazioni
rilasciate.
Alla riscossione dei
crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi
del TU 14 aprile 1910, n. 639.
ARTICOLO 28
(Tassa di concessione regionale)
Le autorizzazioni,
anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque
pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi
delle leggi regionali 31/ 1/ 1972, n. 1 e 9/ 6/ 80, n. 65 -Titolo II, numero d'
ordine 20 - quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da
quelli civili.
La tassa deve essere
corrisposta all' atto dell' emanazione del provvedimento di autorizzazione.
La tassa annuale di concessione
e' dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge.
TITOLO VII
TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO
ARTICOLO 29
(Finalita')
Il presente titolo in
attuazione dell' art. 90 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni
concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonche' la ricerca, l'
estrazione e l' utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali,
minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.
ARTICOLO 30
(Tutela del sistema idrico del sottosuolo)
La ricerca, l'
estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee e' soggetta alla tutela
della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.
La Giunta regionale,
entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, procede alla
definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei
piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.
ARTICOLO 31
(Contenuto dei piani di riordino)
I piani di riordino
costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed
utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.
I piani di riordino:
a) definiscono le
condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprieta' idrologiche,
idrodinamiche e qualitative delle singole unita' idrologiche;
b) censiscono i punti
d' acqua esistenti con opportuna schedatura;
c) individuano i canali
e gli adduttori di acqua nonche' i recapiti naturali ed artificiali che
risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;
d) definiscono le
modalita' per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili,
indicando le portate emungibili dai singoli punti d' acqua;
e) determinano le
modalita' tecniche per la ricarica artificiale;
f) individuano le zone
in cui l' esecuzione di assaggi o ricerche d' acqua e' riservata alla pubblica
Amministrazione;
g) individuano le zone
in cui e' necessario sospendere l' esecuzione delle ricerche e dell'
estrazione, ridurre l' utilizzazione delle acque, ovvero revocare le
autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;
h) definiscono le opere
e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e
private;
i) indicano le opere
obbligatorie di competenza dei privati;
l) definiscono le fasi
di attuazione del piano con l' indicazione delle opere di competenza pubblica e
privata e delle relative spese.
ARTICOLO 32
(Redazione dei piani di riordino)
I piani di riordino
sono redatti dall' Assessorato alla programmazione che si avvale degli uffici
del Genio civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonche' di
enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell' art. 1
della LR 12/ 8/ 1981, n. 45.
La Regione, per le
finalita' del presente articolo, e' autorizzata ad assumere le spese per la
redazione dei piani, il censimento dei punti d' acqua, le indagini di campagna,
le analisi chimiche e batteriologiche.
ARTICOLO 33
(Approvazione dei piani di riordino)
I progetti di piani di riordino
sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessorato alla
programmazione.
Il piano adottato viene
depositato in luogo accessibile al pubblico e dell' avvenuto deposito viene
data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di
maggiore diffusione.
Entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque puo' far
pervenire alla Giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate
osservazioni.
La Giunta regionale,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma,
esamina le osservazioni pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al
Consiglio regionale per l' approvazione.
L' approvazione del
piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere
nonche' di urgenza e indifferibilita' dei lavori in esso previsti.
Il provvedimento di
approvazione e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione
ed i relativi documenti sono depositati presso l' ufficio del Genio civile
competente per territorio.
ARTICOLO 34
(Autorizzazione alla escavazione di pozzi e/o trincea per
la ricerca finalizzata alla
successiva utilizzazione di acque sotterranee)
La ricerca delle acque
sotterranee e' sottoposta ad autorizzazione regionale.
Le domande di
autorizzazione alla ricerca sono presentate all' ufficio del Genio civile
competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente
documentazione a firma di un professionista all' uopo abilitato per legge:
a) relazione tecnico -
economica;
b) planimetria
riportante l' ubicazione dei pozzi esistenti nel raggio di un chilometro;
c) relazione
idrogeologica e risultati delle eventuali indagini espletate.
Le domande sono
istruite, previo sopralluogo, dal Genio civile in applicazione del secondo
comma dell' art. 95 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e dei piani di riordino,
ove approvati.
L' autorizzazione alla
ricerca e' rilasciata dal coordinatore dell' ufficio del Genio civile.
Il provvedimento di
autorizzazione stabilisce le modalita' ed i termini da osservarsi per le
operazioni di ricerca, nonche' la cauzione da versarsi e l' indennita' da
corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.
L' autorizzazione alla
ricerca non puo' avere durata superiore ad un anno e puo' essere prorogata
prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre sei
mesi.
L' autorizzazione e'
nominativa e non puo' essere volturata.
Avverso il rilascio o
il diniego dell' autorizzazione alla ricerca ovvero la misura dell' indennita'
da corrispondersi al proprietario del suolo, e' ammesso da parte degli
interessati, ricorso al Presidente della Regione, che provvede definitivamente
sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.
I ricorsi sono
presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle
proprie deduzioni, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di
competenza.
L' autorizzazione alla
ricerca puo' essere revocata nei casi previsti dall' art. 101 del RD 11/ 12/
1933, n. 1775.
I risultati della ricerca
devono essere depositati presso il Genio civile.
ARTICOLO 35
(Concessione per l' estrazione ed utilizzazione di acque
sotterranee)
L' estrazione e l'
utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee e' sottoposta a
concessione regionale.
Colui che abbia
individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente
articolo, e' preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici
o privati tendenti ad ottenere la concessione di cui al comma precedente, per
la durata di un anno dal termine dell' autorizzazione alla ricerca.
Le domande devono
essere corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione tecnico -
economica;
b) planimetria
riportante l' ubicazione dei punti d' acqua da utilizzare e le opere da
realizzare;
c) stratigrafia del
pozzo;
d) prove di poranti;
e) analisi chimica e
batteriologica delle acque;
f) dichiarazione di
impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate
e, se richiesta, nella concessione di controllo della salinita'.
La documentazione a
firma di un professionista all' uopo abilitato per legge e' presentata,
unitamente alla domanda, agli uffici del Genio civile competente per
territorio, che provvederanno all' istruttoria in applicazione del RD 11
dicembre 1933, n. 1775.
La concessione per l'
estrazione e l' utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la
portata massima emungibile, i volumi ed i relativi periodi di utilizzazione, e
viene rilasciata con provvedimento del Coordinatore dell' ufficio del Genio
civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo articolo
46.
La concessione puo'
essere sospesa o revocata, nel caso di insorgenza di fenomeni di
contaminazione.
Restano ferme, ai sensi
dell' art. 93 del TU 11/ 12/ 1933, n. 1775, le disposizioni in ordinate all'
utilizzazione delle acque da parte del proprietario del fondo per gli usi
domestici.
TITOLO VIII
ASSETTO DELLE COMPETENZE
ARTICOLO 36
(Compiti delle Province)
Le Province esercitano
le funzioni amministrative di cui all' art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n.
650.
Le funzioni inerenti le
autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti
da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti
civili, demandate alla Regione dall' art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n.
650, sono delegate alle Province per il territorio di rispettiva competenza.
ARTICOLO 37
(Esercizio della delega)
Nell' esercizio dei
poteri delegati con l' articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle
norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilita' previsti dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche' alle norme
di attuazione emanate dalla Regione.
La Giunta regionale, su
parere conforme della competente Commissione consiliare, potra' impartire
specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.
Tali direttive saranno
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
La Regione e gli enti
delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed
ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Nell' adozione degli
atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono
destinatari.
Gli atti adottati nell'
esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Alla copertura degli
oneri derivanti dall' esercizio della delega, si fara' fronte con stanziamenti
da iscriversi nell' apposito capitolo del bilancio regionale.
ARTICOLO 38
(Sostituzione e revoca della delega)
In caso di inerzia
degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro
il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto
provvede direttamente la Giunta medesima.
ARTICOLO 39
(Comuni singoli o associati e Comunita' montane)
Gli enti locali, negli
ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono
deliberare sulla gestione in forma associata per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati dalle leggi 10/ 5/ 76, n. 319, 24/ 12/ 79, n. 650 nonche' dalla
presente legge.
Ove gli ambiti
territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano
inclusi per oltre meta' o coincidano con i territori delle Comunita' montane i
compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.
ARTICOLO 40
(Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale)
I Comuni singoli o
associati e le Comunita' montane deliberano l' adozione del Regolamento di
gestione dei servizi.
I regolamenti sono
approvati con provvedimento della Giunta regionale.
ARTICOLO 41
(Consorzi per le aree di sviluppo industriale)
I servizi pubblici di
distribuzione dell' acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di
depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai
cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso
industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e
le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.
Le industrie insediate
all' interno degli agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale
devono allacciarsi agli impianti consortili.
Le industrie limitrofe
agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa
convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi
stessi.
Ai sensi dell' art. 9
della legge 24/ 12/ 1979, n. 650, i Consorzi di cui al presente articolo sono
da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti all' osservanza delle
disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni
nonche' della presente legge e delle norme tecniche regionali.
I consorzi di cui al
presente articolo entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati.
I regolamenti sono
approvati con provvedimento della Giunta regionale.
I Consorzi di cui al
presente articolo possono costituire societa' miste con le ditte operanti nella
gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie
di cui al precedente terzo comma.
ARTICOLO 42
(Compiti dei Comuni, singoli o associati, Comunita'
montane)
I compiti che vengono
affidati ai Comuni singoli o associati sono quelli di cui alle leggi 10/ 5/ 76,
n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.
TITOLO IX
AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITA'
ARTICOLO 43
(Autorizzazione allo scarico)
Tutti gli scarichi
devono essere autorizzati, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 9 della legge
10/ 5/ 76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dall' autorita' competente
al controllo.
Le domande di
autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando
appositi moduli predisposti dall' Assessorato regionale competente anche ai
fini dell' uniformita' della raccolta dei dati.
Le autorizzazioni sono
rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonche' i limiti di
accettabilita' finali previsti dalla legge 10/ 5/ 76, n. 319 e sue modifiche ed
integrazioni nonche' dai regolamenti regionali.
Le autorizzazioni per
gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria
qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di
accettabilita' progressivamente.
A domanda del soggetto
interessato, l' autorita' di controllo, nell' autorizzare lo scarico puo'
assegnare un termine per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi
durante la fase di avviamento.
Il tempo concesso non
dovra' superare i centoventi giorni dall' attivazione dello scarico.
La disciplina dello
scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti e' definito dall'
autorita' di controllo nell'atto
autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle
caratteristiche del ricettore.
ARTICOLO 44
(Revoca delle autorizzazioni allo scarico)
Le autorizzazioni allo
scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti
prescritti dalla legge 10/ 5/ 76, n.319 e sue modifiche ed integrazioni,
nonche' dai regolamenti regionali.
L' autorita' competente
al controllo, salvo l' applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima
di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la
regolarizzazione dello scarico.
Decorso il termine
senza che l' interessato vi abbia provveduto, l' autorita' competente revoca l'
autorizzazione ingiungendo l' immediata cessazione dello scarico.
Le autorizzazioni allo
scarico non sono trasferibili.
ARTICOLO 45
(Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare)
Il rilascio della
concessione edilizia o dell' autorizzazione a lottizzare e' subordinato alla
presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle
acque reflue.
Il titolare della
concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilita'
o agibilita' deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'
organo competente al controllo.
In sede di rilascio del
certificato di abitabilita' o agibilita' dovra' essere verificata la
rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle
prescrizioni contenute nell' autorizzazione allo scarico e nella concessione
edilizia.
Dell' avvenuto rilascio
del certificato di abitabilita' o agibilita' dovra' essere data comunicazione
all' organo preposto al controllo degli scarichi.
TITOLO X
COMITATO TECNICO
ARTICOLO 46
(Comitato tecnico per le risorse idriche)
E' istituito il
Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica
della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.
I pareri resi dal
Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro
organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.
Il Comitato tecnico e'
composto:
a) dall' Assessore alla
Programmazione che lo presiede;
b) da due
rappresentanti tecnici designati dal EAAP;
c) da un esperto
designato dall' Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;
d) da cinque esperti
designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
e) da un funzionario
regionale per ciascuno degli assessorati: Programmazione, Agricoltura, Sanita',
Industria e Artigianato, Lavori Pubblici;
f) dai Coordinatori
regionali degli Uffici del Genio civile;
g) da un esperto
designato dall' Ente Irrigazione.
I membri di cui alla
presente lettera d) devono essere scelti tra professori universitari o
ricercatori riconfermati con le procedure di cui all' art. 107, primo e secondo
comma del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, nelle discipline della idrogeologia,
idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti
solidi.
Il Comitato e'
insediato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.
Un funzionario
regionale, designato dall' Assessore al ramo esercita le funzioni di
Segretario.
Il Regolamento di
funzionamento del Comitato Tecnico e' approvato con delibera della Giunta
regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.
TITOLO XI
SANZIONI
ARTICOLO 47
(Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la
tutela dei corpi idrici sotterranei)
I pozzi escavati senza
la prescritta autorizzazione devono essere chiusi a cura e spese del
proprietario entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Il proprietario o il
titolare di altro diritto reale sull' immobile nel quale insiste il pozzo che
risulti inadempiente all' obbligo di cui al precedente primo comma e' soggetto
alla sanzione pecuniaria di importo da 10 e 100 volte quello del costo di
escavazione valutato a prezzi correnti dall' ufficio del Genio civile
competente per territorio.
La sanzione viene
irrogata con decreto del Presidente della Regione, vista la relazione tecnica
dell' ufficio del Genio civile.
Il contravventore puo'
liberarsi delle obbligazioni di cui ai commi precedenti cedendo a titolo
gratuito in favore della Regione, con scrittura privata autenticata, il pozzo e
l' area circostante per una estensione utile all' impianto delle attrezzature
necessarie al suo sfruttamento e costituendo altresi', con il medesimo atto, le
servitu' di passaggio e di acquedotto necessarie per il controllo e la
utilizzazione del pozzo.
Qualora il
concessionario emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua
maggiore di quelli concessi e' tenuto al pagamento di una sanzione pari a 100
volte il canone stabilito dal decreto di concessione.
Per le violazioni delle
norme in materia di tutela delle acque all' inquinamento si applicano le disposizioni
previste dalla legge 10/ 5/ 76, n. 31 e sue modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 48
(Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli
scarichi)
Salva l' applicazione
delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10/ 5/ 76, n. 31, soggiace
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L.
500.000 il titolare dello scarico che:
a) non ottemperi agli
obblighi di cui al precedente art. 45;
b) effettui scarichi od
immissioni senza avere ottenuto la autorizzazione prescritta dal precedente
art. 43;
c) effettui scarichi o
immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione;
d) effettui attivita'
di prelievo e/ o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza
averne ottenuto la autorizzazione.
ARTICOLO 49
(Procedimento di accertamento ed irrogazione)
All' accertamento delle
violazioni provvedono, nell' ambito delle rispettive competenze, i funzionari e
gli agenti degli organi di controllo.
I funzionari e gli
agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi
competenti per il controllo, possono accedere alle proprieta' private e
pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle misurazioni
necessarie allo svolgimento del loro compito.
Qualora il controllo
riguardi i limiti di accettabilita', colui che preleva i campioni da sottoporre
ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze
e le modalita' operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha
immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la
conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.
Nel certificato di
analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei
campioni e le metodiche analitiche adottate.
Il certificato e'
inoltrato, unitamente al processo verbale di prelevamento del campione, all'
autorita' competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi
violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento,
redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico
inoltrando denuncia all' autorita' giudiziaria.
TITOLO XII
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 50
(Trasferimento delle opere d' igiene ambientale e gestione
dei servizi)
La Giunta regionale e'
autorizzata a stipulare apposita convenzione con l' Ente autonomo per l'
acquedotto pugliese al fine di regolamentare l' acquisizione dei dati relativi
alle opere d' igiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con
tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza.
Fino all' entrata in
vigore della convenzione di cui al comma precedente, la gestione dei servizi di
acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le
modalita' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 51
(Programma esecutivo d' intervento)
Il primo programma
pluriennale 1983- 85 ed il piano esecutivo annuale per l' anno 1983 si
articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai
complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente
art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.
Per ciascuna delle due
sezioni sono indicate: l' ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione
della spesa per esercizi finanziari, le modalita' di attuazione e gestione
delle opere.
Il primo programma
pluriennale e' approvato dal Consiglio regionale.
Il piano esecutivo 1983
e' approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare
assetto ed uso del territorio, entro trenta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge.
I progetti per gli
interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente
articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al
precedente art. 46.
ARTICOLO 52
(Interventi regionali per l' attuazione di pubbliche
scariche controllate per rifiuti
solidi urbani)
Per provvedere alle
piu' urgenti necessita' di carattere igienico e sanitario nel quadro della
tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione,
in attesa dell' approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all' art. 6 del DPR 10/ 9/ 82, n. 915,
promuove l' attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il
corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti
di idonei sistemi per il loro smaltimento.
I fanghi residuati dai
processi di depurazione che, ai sensi dell' articolo 2 del DPR 10/ 9/ 82, n.
915, non siano classificati rifiuti tossici e/ o nocivi, possono essere
smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.
Ai fini di cui al
precedente primo comma la Regione, nell' ambito del programma esecutivo d'
intervento di cui al precedente art. 51, provvede:
- ad individuare le
aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate reperendole, di
preferenza, tra le zone piu' degradate dalle attivita' estrattive;
- a delimitare i bacini
di utenza delle singole discariche;
- ad individuare gli
enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.
Con l' entrata in
funzione delle discariche controllate dovranno essere chiuse le discariche di
rifiuti solidi urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio
comunale ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche
stabilite dalla Giunta regionale.
I progetti riguardanti
le discariche controllate sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere
del Comitato tecnico di cui al precedente art. 46.
Per gli interventi
relativi all' apertura di discariche controllate, nonche' per quelli relativi
alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate, la Regione concede
contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa
ritenuta ammissibile.
I progetti relativi
agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale,
su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 53
(Compiti dell' Assessorato alla Programmazione)
L' Assessorato alla
programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente
legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di:
- utilizzazione delle
risorse idriche;
- smaltimento dei
rifiuti solidi;
- difesa del suolo;
- energia.
A modifica ed
integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 e' costituito, nell'
ambito dell' Assessorato alla programmazione, il Settore risorse naturali con
il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell'
approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall'
inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti
convenzionali ed alternative.
Per gli scopi di cui al
precedente comma il Settore si articola:
- ufficio utilizzazione
risorse idriche;
- ufficio tutela delle
acque dall' inquinamento;
- ufficio difesa del
suolo;
- ufficio smaltimento
rifiuti solidi;
- ufficio energia.
La Giunta regionale
entro e non oltre centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, provvede alla organizzazione ed all' attivazione funzionale ed operativa
del Settore di cui al precedente comma anche con la nomina dei Coordinatori di
Settore e degli uffici richiamanti nel presente articolo.
Con le modifiche ed
integrazioni di cui al precedente secondo comma e' soppresso, nell' ambito
dell' Assessorato interessato, l' ufficio acque ed energia di cui all' art. 9
della richiamata legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.
In attuazione dell'
art. 105, primo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al fine di adeguare gli
uffici del Settore risorse alle esigenze di specifiche competenze tecniche
nella materia della presente legge, nonche' in quelle disciplinate dalla legge
29/ 5/ 82, n. 308 e dal DPR 10/ 9/ 82, n. 915, la Giunta regionale, utilizzando
posti disponibili nell' organico regionale, indice un concorso pubblico per
titoli e colloqui per l' assunzione di sei unita'.
Al concorso puo'
partecipare il personale di ruolo, della carriera direttiva, dipendente dallo
Stato o da Enti pubblici, anche economici, in possesso di laurea in ingegneria
civile idraulica, ingegneria industriale, fisica, scienze agrarie e forestali,
biologia, e che documenti lo svolgimento di attivita' di ricerca, studio,
elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore regionale
risorse, svolte presso e/ o per conto dell' Amministrazione di provenienza.
Nella valutazione dei
titoli, sara' dato particolare rilievo all' aver gia' svolto, anche in
posizione di comando e/o di distacco di fatto presso la Regione, attivita' di
studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore
risorse.
Le domande di
partecipazione al concorso dovranno essere presentate al Presidente della
Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e dovranno essere corredate della documentazione attinente ai
requisiti di ammissibilita' di cui ai precedenti sesto e settimo commi.
Alle definizione del
programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla
costituzione della commissione giudicatrice della quale debbono far parte tre docenti
universitari esperti nelle materie attribuite al Settore, si procedera' con
apposita delibera della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
L' inquadramento dei
vincitori avverra' nell' ottava fascia retributiva e funzionale con il
riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del servizio comunque
prestato presso le amministrazioni di provenienza ai sensi della LR n. 18 del
25/ 3/ 74 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla copertura degli
oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fara' fronte con
stanziamenti da iscriversi nell' apposito capitolo del bilancio regionale.
ARTICOLO 54
(Coordinamento delle attivita')
Alla presente legge si applicano
le disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 21 della LR 17/ 6/ 83, n. 8.
ARTICOLO 55
(Delega all' Assessore)
L' Assessore alla
Programmazione, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le
funzioni a questi attribuite dalla presente legge.
ARTICOLO 56
(Abrogazione di norme)
Con effetto dalla
entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alle LR 6
marzo 1979, n. 13.
Per le opere gia' in
corso di realizzazione e per gli stanziamenti gia' impegnati alla data di
entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa
prevista dalla medesime disposizioni.
Data a Bari, addì 19 dicembre 1983