(*) Vedi
nota
La presente
legge è stata abrogata dall'art. 46, comma 2, lettera b), L.R.
30 settembre 2004, n. 15 (come sostituito dall'art. 18, L.R.
15 maggio 2006, n. 13), fatto salvo quanto disposto dal comma 1
dell'art. 45 della stessa legge.
ARTICOLO
1
[ In attesa della emanazione della legge di
riforma sulla assistenza pubblica e nell' ambito dell'attivita' di sorveglianza
di competenza della Regione prevista
dal combinato disposto dell' art. 44 - primo comma - della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e dell' art. 2 – secondo comma - del DPR 15- 1- 1972, n. 9, le
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell' ambito
regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della LR
15- 3- 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente
legge.
Titolo I (Norme di
salvaguardia)
ARTICOLO
2*
*Articolo così sostituito dall’art. 1
della l.r. 15/2000
Le deliberazioni delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e Beneficenza di determinazione e/o modifiche delle
piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai
livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con
la dimensione dell’attività istituzionale, sono soggette all’approvazione della
Regione.
La
Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri
di corrispondenza e di compatibilità
di cui al comma 1.
La
Commissione
consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della
Giunta regionale.
Decorso detto termine, la Giunta adotta il
provvedimento di cui al comma 2.
I procedimenti amministrativi sono
conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione
delle richieste degli enti.
ARTICOLO
3*
*Abrogato dall’art. 2 della l.r.
15/2000
ARTICOLO
4*
*Abrogato dall’art. 3 della l.r. 15/2000
ARTICOLO
5
Le disposizioni previste dai precedenti
articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in
materia.
Gli atti compiuti in violazione alle norme
di cui alla presente legge sono nulli.
Titolo II (Norme per l'
estinzione)
ARTICOLO
6
Le IIPPAB che si trovano nelle condizioni
previste dall' art. 70 - primo comma - della legge 17- 7- 1890, n. 6972, ovvero
che non siano piu' in grado di perseguire i propri scopi statutari o che
comunque non svolgono piu' alcuna attivita' riconducibile alle finalita' di cui
alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione.
La dichiarazione di estinzione dovra'
avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie
degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalita'
previste dagli artt. 3 - punto 5 - e 4 - punto 3 - della legge regionale 4
luglio 1974, n. 22.
ARTICOLO
7
Il decreto di estinzione dovra' disporre
la data da cui ha effetto l' estinzione, l' attribuzione in proprieta' al Comune
sede legale della istituzione del patrimonio dell' IPAB, con vincolo di
destinazione ai servizi sociali, e la assegnazione del relativo
personale.
Il Comune subentra nella situazione
patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi
titolo.
ARTICOLO
8
Entro 90 giorni dalla data di estinzione,
i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all' inquadramento nei
propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell' articolo
precedente.
Titolo III (Contributi
regionali)
ARTICOLO
9
In attuazione dell' ultimo capoverso dell'
art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento
dei servizi
socio - assistenziali pubblici esistenti
sul territorio regionale, la
Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto
capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l' ammodernamento
delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza.
ARTICOLO 10
I contributi possono essere concessi a
favore delle IIPPAB che realizzano attivita' assistenziale prevista dalle norme
statutarie
attraverso servizi aperti alla
collettivita', a condizione che:
1) assumano l' obbligo di applicare nei
confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico
previsto dai
contratti collettivi nazionali;
2) abbiano approvato la pianta
organica. Sono escluse le
Istituzioni che svolgono attivita' destinate in via esclusiva o prevalente in
favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di
cittadini.
ARTICOLO 11
1. Le istanze per la concessione dei
contributi dovranno essere indirizzate all' Assessorato regionale ai Servizi
Sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno*, ed essere corredate dalla
seguente documentazione:
- copia del bilancio di previsione
regolarmente approvato;
- copia dell' ultimo consuntivo
regolarmente approvato;
- relazione analitica dalla quale risulti
la destinazione del finanziamento richiesto, l' attivita' assistenziale
realizzata, il personale
in servizio;
- altra documentazione probante la necessita' del
finanziamento.
2.
La
Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver
acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, approva
il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in
bilancio.
*Termine differito al 31 dicembre 1996
dall’art. 42 della l.r. 6/96
ARTICOLO 12
Le IIPPAB destinatarie dei contributi
previsti dalla presente legge dovranno documentare l' avvenuto utilizzo dei
finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.
ARTICOLO 13
I beni mobili e le attrezzature acquistate
con il contributo regionale dovranno essere registrati nell' inventario di cui
all' art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con specifica annotazione
indicante l' intervento regionale.
Titolo IV (Norme
generali)
ARTICOLO 14
Il Presidente della Giunta regionale, con
proprio decreto, puo' delegare l' Assessore regionale ai Servizi Sociali per le
competenze di cui alla presente legge.
ARTICOLO 15
In sede di prima applicazione, le istanze
previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro
e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
La
Giunta
regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede agli adempimenti di cui al
precedente art. 11.
ARTICOLO 16
Al fine di assicurare il coordinamento
degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all'
art. 7 - terzo comma - della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, dovrà essere
integrato dal rappresentante dell' Assessorato regionale ai Servizi Sociali.
(la l.r. 37/78 è stata abrogata dalla l.r.
27/85 che ha ridisciplinato la materia)
ARTICOLO 17
Norma finanziaria – Omissis]