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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1983
Numero
20
Data
28/11/1983
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ( II.PP.A.B.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalita' per l' estinzione >>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 dicembre 1983, n. 125, S.O. (*) LEGGE ABROGATA DALL'ART. 46 DELLA L.R. 30 SETTEMBRE 2004, N. 15 , SOSTITUITO DALL'ART. 18, L.R. 15 /05/2006, n. 13( fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 45 della LR n.15/2004). AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE N. 15/2004 LA PRESENTE LEGGE RESTA IN VIGORE FINO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. 15/2004.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

(*) Vedi nota

 

 

La presente legge è stata abrogata dall'art. 46, comma 2, lettera b), L.R. 30 settembre 2004, n. 15 (come sostituito dall'art. 18, L.R. 15 maggio 2006, n. 13), fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 45 della stessa legge.

 

ARTICOLO    1

 

[ In attesa della emanazione della legge di riforma sulla assistenza pubblica e nell' ambito dell'attivita' di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell' art. 44 - primo comma - della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell' art. 2 – secondo comma - del DPR 15- 1- 1972, n. 9, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell' ambito regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della LR 15- 3- 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

 

Titolo I  (Norme di salvaguardia)

 

ARTICOLO    2*

 

*Articolo così sostituito dall’art. 1 della l.r. 15/2000

 

Le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e Beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell’attività istituzionale, sono  soggette all’approvazione della Regione.

 

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità  di cui al comma 1.

 

La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data  della richiesta di parere da parte della Giunta regionale.

 

Decorso detto termine, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.

 

I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.

 

ARTICOLO    3*

 

*Abrogato dall’art. 2 della l.r. 15/2000

 

ARTICOLO    4*

 

*Abrogato dall’art. 3 della l.r. 15/2000

 

ARTICOLO    5

 

Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in materia.

 

Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui alla presente legge sono nulli.

 

Titolo II  (Norme per l' estinzione)

 

ARTICOLO    6

 

 Le IIPPAB che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 70 - primo comma - della legge 17- 7- 1890, n. 6972, ovvero che non siano piu' in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono piu' alcuna attivita' riconducibile alle finalita' di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione.

 

La dichiarazione di estinzione dovra' avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalita' previste dagli artt. 3 - punto 5 - e 4 - punto 3 - della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

 

ARTICOLO    7

 

Il decreto di estinzione dovra' disporre la data da cui ha effetto l' estinzione, l' attribuzione in proprieta' al Comune sede legale della istituzione del patrimonio dell' IPAB, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, e la assegnazione del relativo personale.

 

Il Comune subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

 

ARTICOLO    8

 

Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all' inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell' articolo precedente.

 

Titolo III  (Contributi regionali)

 

ARTICOLO    9

 

In attuazione dell' ultimo capoverso dell' art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi

socio - assistenziali pubblici esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l' ammodernamento delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

 

ARTICOLO   10

 

I contributi possono essere concessi a favore delle IIPPAB che realizzano attivita' assistenziale prevista dalle norme statutarie

attraverso servizi aperti alla collettivita', a condizione che:

 

1) assumano l' obbligo di applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai

contratti collettivi nazionali;

 

2) abbiano approvato la pianta organica.  Sono escluse le Istituzioni che svolgono attivita' destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini.

 

ARTICOLO   11

 

1. Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate all' Assessorato regionale ai Servizi Sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno*, ed essere corredate dalla seguente documentazione:

 

- copia del bilancio di previsione regolarmente approvato;

- copia dell' ultimo consuntivo regolarmente approvato;

- relazione analitica dalla quale risulti la destinazione del finanziamento richiesto, l' attivita' assistenziale realizzata, il personale

in servizio;

  - altra documentazione probante la necessita' del finanziamento.

 

2.  La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, approva il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in bilancio.

*Termine differito al 31 dicembre 1996 dall’art. 42 della l.r. 6/96

 

ARTICOLO   12

 

Le IIPPAB destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l' avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.

 

ARTICOLO   13

 

I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell' inventario di cui all' art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con specifica annotazione indicante l' intervento regionale.

 

Titolo IV  (Norme generali)

 

ARTICOLO   14

 

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, puo' delegare l' Assessore regionale ai Servizi Sociali per le competenze di cui alla presente legge.

 

ARTICOLO   15

 

In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 11.

 

ARTICOLO   16

 

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all' art. 7 - terzo comma - della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, dovrà essere integrato dal rappresentante dell' Assessorato regionale ai Servizi Sociali.

(la l.r. 37/78 è stata abrogata dalla l.r. 27/85 che ha ridisciplinato la materia)

 

ARTICOLO   17

 

Norma finanziaria – Omissis]