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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1983
Numero
22
Data
13/12/1983
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Trattamento di previdenza del personale regionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 dicembre 1983, n. 129.
Allegati
Nessun allegato

 

 Û¥-ta', licenziamentoed analoghe; b) la Regione incamera le somme versate allostesso titolo dagli enti disciolti e/o da altri

ARTICOLO    1

 

(Prestazioni previdenziali)

 

 La Regione assicura a favore dei propri impiegati, dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio  che l' INADEL eroga ai propri iscritti.   Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l' ordinamento e l' attivita' dello stesso Istituto.

 

ARTICOLO    2

 

(Misura del trattamento previdenziale)

 

 Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale e' pari all' 80% di un dodicesimo dell' ultima retribuzione annua lorda percepita dall' impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilita' e l' indennita' integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l' ordinamento  dell' INADEL prende a base per il calcolo dell' indennita' premio di fine servizio.

 

La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda  corrisposta allo stesso titolo dall' ente presso il quale  e' instaurato il rapporto previdenziale.

 

ARTICOLO    3

 

(Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritti a pensione)

 

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l' indennita' premio di fine servizio o altra indennita' di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente all' osservanza della normativa contenuta nell' art. 9 della legge 7/ 2/ 1979, n. 29 e nell' articolo unico della legge 2/ 4/ 58, n. 322.

 

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale e' iscritto  all' INADEL e/ o all' ENPAS.

 

La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale gia' cessato dal servizio  per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall' 1/ 4/ 72 e fino all' entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.

 

ARTICOLO    4

 

(Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale)

 

 I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

 

b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione allo INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all' ENPAS, purche' non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente della indennita' premio di fine servizio e di buonuscita;

 

c) i servizi riscattati dal dipendente con  l' INADEL e con l' ENPAS anche se, all' atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;

 

d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l' ordinamento dell' INADEL vigente alla data di  cessazione dal servizio del dipendente;

 

e) i servizi non ammessi a riscatto dall' INADEL purche' abbiano dato luogo alla costituzione dell' accantonamento ai fini dell' indennita'  di anzianita', licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera  a) del successivo art. 5 della presente legge.

 

ARTICOLO    5

 

(Personale proveniente da Enti pubblici diversi)

 

Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso lo INADEL dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) la Regione riconosce i servizi prestati nell' ente  di provenienza nonche' presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dll' indennita' di anzianita', licenziamento ed analoghe;

 

b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti e/o da altri enti pubblici;*

            * lettera così modificata dall’art. 1 della l.r. 20/90

 

c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennita' premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, e/o di altri enti pubblici ai quali si  riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi  alle dipendenze della Regione.*

*lettera così modificata dall’art. 1 della l.r. 20/90

 

Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza e/o da altri Enti pubblici a titolo di  indennita' di anzianita' e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sara' disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennita' alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto.*

*comma così modificato dall’art. 1 della l.r. 20/90

 

Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 6*

 

(Adempimenti di attuazione)

 

*Abrogato dall’art. 30 della l.r. 28/2000

 

ARTICOLO    7

 

(Opzione)

 

Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facolta', ove abbia percepito l' indennita' di anzianita' o di fine servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l' Ente di provenienza e/ o presso altri enti pubblici, di rifondere l' indennita' a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio presso i predetti enti  limitatamente alla parte corrispondente all' importo della indennita' rifusa.

 

La rifusione di cui al precedente comma puo' essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni.  In questo caso pero' e' applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo al quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

 

ARTICOLO    8

 

(Abrogazione)

 

Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del 5/ 7/ 78, n. 55 del 31/ 5/ 80, n. 42 del 17/ 7/ 1981.

 

Viene soppresso il quarto comma dell' art.94 della LR n. 18 del 2/ 3/ 74.

 

ARTICOLO    9

 

(Oneri finanziari)

 

Omissis