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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1983
Numero
24
Data
19/12/1983
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 1983, n. 132. (*) Vedi anche : il Regolamento 20 gennaio 1988, n. 1 "Disciplina deli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 1 "Disciplina del prelevamento campioni acque reflue"; il Regolamento 3 novembre 1989,n. 2 "Disciplina per lo smaltimento dei fanghi e dei liquami, sul suolo e nel sottosuolo"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 3 "Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 4 "Disciplina deli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature"; il Regolamento 3 novembre 1989, n. 5 "Disciplina delle pubbliche fognature"
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

(*) Vedi nota

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO    1

(Finalita')

 

La presente legge, in attuazione dell' art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico, preminente interesse.

 

A tal fine la Regione:

 

- assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell' ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell' acqua;

- regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;

- tutela la falda idrica sotterranea.

 

ARTICOLO    2

(Quadro degli interventi)

 

 La Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:

 

- la pianificazione e l' attuazione programmata degli interventi;

- la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;

- la individuazione degli usi consentiti delle acque nell' ambito dei criteri generali di cui all' art. 2, lettera d), della legge 10   maggio 1976, n. 319;

- l' organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;

- l' imposizione di limiti di accettabilita';

- il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

- il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale;

- la determinazione delle tariffe;

- la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

 

TITOLO II

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

ARTICOLO  3

(Approvazione del piano di risanamento)

 

 In attuazione dell' art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall' art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.

 

Sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano concernenti:

 

- l' uso della falda;

- l' alimentazione artificiale della falda;

- le carte tematiche dei presidi depurativi;

- le carte ematiche degli ambiti territoriali;

- le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;

- le aree idonee allo smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.

 

Il piano e' depositato presso la Regione e per estratto presso le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunita' montane.

 

ARTICOLO  4

(Coordinamento pianificatorio)

L' attivita' di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.

 

ARTICOLO  5

(Efficacia dei vincoli)

 

I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno efficacia di cui al DPR 11 maggio 1968, n. 1090.

 

ARTICOLO  6

(Modalita' di attuazione)

 

Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque e' di preminente interesse regionale.

 

Il piano e' attuato mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi.

 

ARTICOLO  7

(Programmi pluriennali)

 

I programmi pluriennali di intervento devono indicare:

 

a) gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;

b) la valutazione dell' incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque;

c) le direttive generali per il coordinamento delle attivita' regionali e degli enti interessati all' attuazione del piano;

d) gli schemi dell' accordo di programma di cui al successivo art. 9;

e) la ripartizione territoriale e temporale della spesa prevista;

f) gli enti destinatari dei finanziamento per la realizzazione degli interventi;

g) il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;

h) i soggetti incaricati e la spesa prevista per l' aggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi idrici.

 

I programmi possono considerare studi di fattibilita' relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.

 

I programmi sono predisposti dall' Assessorato competente entro il 30 giugno dell' anno precedente a quello cui si riferiscono.*

            *  comma così modificato dall’art. 1 della l.r. 5/93

 

La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al Consiglio entro il successivo 30 novembre.

 

I programmi sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.

 

I programmi sono attuati dalla Regione, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunita' montane e dagli altri soggetti individuati dall' accordo di programma nei limiti e con le modalita' da esso previsti.

 

ARTICOLO  8*

(Rilevazione dello stato di attuazione del programma)

 

*Articolo così sostituito dall’art. 1 della l.r. 5/93

 

I soggetti preposti all' attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall' Assessorato regionale competente.

 

ARTICOLO  9

(Accordo di programma)

 

L' accordo di programma realizza il coordinamento delle attivita' dei soggetti pubblici.

 

Con l' accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, delle attivita' necessarie per la realizzazione degli interventi.

 

L' accordo di programma prevede, altresì, le modalita' di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.

 

L' adesione all' accordo di programma, proposto dalla Giunta regionale, e' deliberata dagli Enti interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

 

ARTICOLO   10

(Poteri sostitutivi)

 

In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell' accordo di programma, il Presidente della Regione diffida d' urgenza gli enti inadempienti all' osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della diffida.

 

Scaduto inutilmente il termine, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario ad acta.

 

I Comuni singoli o associati e le Comunita' montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri partecipanti all' accordo di programma.

 

La Giunta regionale, accerta l' inadempienza o la difformita', qualora non richieda la nomina del Commissario di cui al precedente comma, promuove la necessaria modifica dell' accordo di programma sospendendo il finanziamento.

 

ARTICOLO   11

(Finanziamento degli interventi)

 

I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale.

 

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il Presidente della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunita' montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la Tesoreria della Regione e fissa le modalita' di prelievo delle somme.

 

La Tesoreria della Regione procede al pagamento delle spese su ordini emessi dall' ente medesimo.

 

Gli enti interessati possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso assegnato nell' intero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui  all'art. 61 della LR 30 maggio 1977, n. 17.

 

Nel caso previsto nel comma precedente, potra' farsi luogo, a richiesta dell' ente interessato, all' accreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando cio' sia giustificato dallo stato di avanzamenti dei lavori e sia compatibile con le disponibilita' di cassa della Regione.

 

Gli amministratori degli enti beneficiari nonche' i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilita' in ordine al vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.

 

ARTICOLO   12

(Procedure per l' esecuzione delle opere)

 

All' esecuzione delle opere provvedono gli enti di cui all' ultimo comma dell' art. 7 nei termini temporali previsti  nell'accordo di programma di cui al precedente art. 9.

 

L' affidamento delle opere e' effettuato a mezzo di:

 

a) licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui all' art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;

b) concessione con possibilita' di estendere l' oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale costruzione.

 

La scelta del concessionario e' effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice civile, aventi adeguate capacita' tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di iscrizione all' Albo nazionale dei costruttori, categoria acquedotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavoro pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessita' tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione.  La concessione e' accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori, del costo di utilizzazione degli impianti, del rendimento, del valore tecnico dell' opera e degli eventuali servizi che ne costituiscono l' oggetto.

 

L' affidamento delle opere secondo le procedure di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, dovra' avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti funzionali.

 

L' affidamento per concessione dovra' avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di attuazione.

 

Il progetto esecutivo, redatto dal concessionario, dovra' individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche e funzionali delle opere e dei servizi proposti.

 

I progetti di cui al terzo comma del presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Comuni singoli o associati e delle Comunita' montane ove tali uffici siano diretti da tecnici abilitati alla progettazione dell' opera da eseguire.

 

Per comprovate necessita', la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente puo' essere affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in relazione all' opera da progettare.

 

ARTICOLO   13

(Modalita' per l' approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli

enti locali)

 

I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l' ufficio tecnico dell' ente e del dirigente del servizio di igiene pubblica competente per territorio.

 

In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell' ufficio tecnico dell' ente, il parere e' espresso dall' Ufficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

 

I progetti devono acquisire in ogni caso il parere dell' ufficio del Genio civile, competente per territorio, per la conformita' tecnico - economica con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.

 

Le perizie di varianti e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori oneri.

 

L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei lavori relativi.

 

Il procedimento della gara espletata mediante licitazione privata e' approvato dall' ente con apposito atto deliberativo.

 

L' ente interessato approva, altresi', l' affidamento dei lavori per concessione di cui al precedente art. 12, lettera b).

 

L' ente comunica alla Regione entro dieci giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.

 

Il Presidente della Giunta, entro i successivi trenta giorni, nomina con proprio decreto la commissione di collaudo in corso d' opera.

 

Il Presidente della Giunta approva i certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione.

 

TITOLO III

RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

ARTICOLO   14

(Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici)

 

La Regione, in attuazione dell' art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici.

 

Per il rilevamento dei dati e l' esecuzione delle analisi e ricerche la Regione puo' avvalersi dei Comuni singoli o associati, delle Comunita' montane, degli enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati.

 

I rapporti tra la Regione, i Comuni singoli o associati, le Comunita' montane, gli enti o organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell' art. 3 della  LR 12/ 8/ 1981, n. 45.

 

Le spese per le attivita' di cui al presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali di cui al precedente art. 7.

 

La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di rilevamento, quali il pagamento di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennita' di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonche' per l' acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle attrezzature tecnico - scientifiche per il rilevamento e le analisi.

 

ARTICOLO   15

(Istituzione del catasto regionale delle acque)

 

La Regione, per il conseguimento delle finalita' di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

 

Il catasto si articola a livello provinciale e comunale.

 

La Regione ne cura l' organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

ARTICOLO   16

(Contenuti del catasto)

 

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento ai sensi dell' art. 2, primo comma, lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Sono inoltre da inserire nel catasto i dati concernenti:

 

a) caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in fognatura, anche

ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;

d) impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

e) usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

f) opere idrauliche di competenza regionale;

g) regime giuridico dei corpi idrici.

 

ARTICOLO   17

(Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto)

 

I dati del catasto di cui alle lettere a) ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunita' montane che vi provvedono nell' esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente all' organizzazione del flusso informativo, alle modalita' ed agli strumenti per l' acquisizione, la memorizzazione e l' elaborazione dei dati raccolti.

 

La Giunta regionale puo' avvalersi degli uffici delle province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti f) e g) del precedente art. 16.

 

ARTICOLO   18

(Utilizzazione del catasto)

 

Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunita' montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all' esercizio delle rispettive funzioni.

 

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta definisce le modalita' di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonche' le tariffe di utenza.

 

TITOLO IV

NORME DI ATTUAZIONE

ARTICOLO   19

(Opere di igiene ambientale)

 

La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti al costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.

 

Tutte le opere di igiene ambientali devono essere conformi alle citate norme tecniche.

 

Le opere di cui al precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili, con decreto del Presidente della Giunta, purche' conformi agli indirizzi ed alle finalita' del piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.

            (Vedi anche il Regolamento regionale n. 3/89)

 

ARTICOLO   20

(Norme attuative del piano)

 

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme attuative ai sensi dell' art. 4 della legge 10 maggio 1976, numero 319 e dell' art. 17 della legge 24/ 12/ 1979, n. 650.

 

Le norme attuative disciplinano:

 

a) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

b) lo scarico controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico, di cui alla direttiva del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento, e n. 101 del 28/ 5/ 81;

c) lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;

d) lo smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc;

e) l' installazione ed esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;

f) i criteri per il corretto e razionale uso dell' acqua;

g) le modalita' per il prelievo e le analisi dei campioni;

h) le modalita' tecniche per la riutilizzazione e il riciclo delle acque reflue trattate;

i) l' installazione e l' esercizio degli impianti di acquedotto.

 

ARTICOLO   21

(Emanazione delle norme attuative)

 

Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

TITOLO V

RIUTILIZZAZIONE

ARTICOLO   22

(Risorse idriche non convenzionali)

 

La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso  dell'acqua, promuove ed incentiva l' utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

 

Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.

 

ARTICOLO   23

(Riutilizzazione)

           

La riutilizzazione a fini produttivi puo' avvenire direttamente o indirettamente.

 

L' uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

 

L' uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall' impianti di trattamento all' utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l' affluente trattato.

 

ARTICOLO   24

(Approvazione dei progetti)

 

L' uso diretto delle risorse idriche non convenzionali nonche' i progetti relativi all' utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previo parere favorevole del Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

TITOLO VI

TARIFFAZIONE

ARTICOLO   25

(Canoni di fognatura e depurazione)

 

Le tariffe per la raccolta, l' allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi dell' art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sono emanate con legge regionale.

 

Le tariffe, di cui al primo comma, sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi di igiene ambientale.

 

Le tariffe sono aggiornate ogni anno in relazione all' andamento dei costi.

 

ARTICOLO   26

(Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni

industriali o dai processi di depurazione)

 

Il Consiglio regionale, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all' art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

 

ARTICOLO   27

(Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico)

 

Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto e' subordinato al pagamento:

 

a) delle spese di istruttoria dovute all' autorita' competente al controllo nella misura dalla stessa stabilita;

b) delle spese per il prelevamento e l' analisi dei campioni delle acque di rifiuto;

c) della tassa di concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.

 

Alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al precedente comma.

 

Prima del rilascio dell' autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.

 

Il versamento delle spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l' istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi e' superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.

 

Il versamento di cui al precedente comma dovra' essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

 

Qualora la regolazione delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati dall' autorita' preposta al controllo, le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e cessa di diritto l' efficacia delle autorizzazioni rilasciate.

 

Alla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del TU 14 aprile 1910, n. 639.

 

ARTICOLO   28

(Tassa di concessione regionale)

 

Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 31/ 1/ 1972, n. 1 e 9/ 6/ 80, n. 65 -Titolo II, numero d' ordine 20 - quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli civili.

 

La tassa deve essere corrisposta all' atto dell' emanazione del provvedimento di autorizzazione.

 

La tassa annuale di concessione e' dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO VII

TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO

ARTICOLO   29

(Finalita')

 

Il presente titolo in attuazione dell' art. 90 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonche' la ricerca, l' estrazione e l' utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

 

ARTICOLO   30

(Tutela del sistema idrico del sottosuolo)

 

La ricerca, l' estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee e' soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.

 

La Giunta regionale, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.

 

ARTICOLO   31

(Contenuto dei piani di riordino)

 

I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.

 

I piani di riordino:

 

a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprieta' idrologiche, idrodinamiche e qualitative delle singole unita' idrologiche;

b) censiscono i punti d' acqua esistenti con opportuna schedatura;

c) individuano i canali e gli adduttori di acqua nonche' i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;

d) definiscono le modalita' per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d' acqua;

e) determinano le modalita' tecniche per la ricarica artificiale;

f) individuano le zone in cui l' esecuzione di assaggi o ricerche d' acqua e' riservata alla pubblica Amministrazione;

g) individuano le zone in cui e' necessario sospendere l' esecuzione delle ricerche e dell' estrazione, ridurre l' utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;

h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;

i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;

l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l' indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese.

 

ARTICOLO   32

(Redazione dei piani di riordino)

 

I piani di riordino sono redatti dall' Assessorato competente che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonche' di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell' art. 1 della LR 12/ 8/ 1981, n. 45.*

            *comma così sostituito dall’art. 1 della l.r. 5/93 e dall'art. 1 della l.r. 25/93

 

 La Regione, per le finalita' del presente articolo, e' autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti d' acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche.

 

ARTICOLO   33

(Approvazione dei piani di riordino)

 

I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessorato competente.*

            *comma così modificato dall’art. 1 della l.r. 5/93

 

Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dell' avvenuto deposito viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore diffusione.

 

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque puo' far pervenire alla Giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate osservazioni.

 

La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale per l' approvazione.

 

L' approvazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere nonche' di urgenza e indifferibilita' dei lavori in esso previsti.

 

Il provvedimento di approvazione e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso l' ufficio del Genio civile competente per territorio.

 

ARTICOLO   34*

(Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)*

* Rubrica così sostituita dall’art. 1 della l.r. 19/85

 

*Articolo prima modificato dall’art. 1 della l.r. 19/85 e successivamente abrogato dall’art. 16  della l.r. 18/99

 

ARTICOLO   35*

 

*Articolo prima sostituito dall’art. 2 della l.r. 19/85 e successivamente abrogato dall’art. 16 della l.r. 18/99

 

TITOLO VIII

ASSETTO DELLE COMPETENZE

ARTICOLO   36*

(Funzioni  delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi)

 

*Articolo così sostituito dall’art. 1 della l.r. 31/95

 

1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all' art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

 

a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi,

dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall' art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall’art. 8 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132.

 

2. Ai sensi del comma 1 lett. g) dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti l’autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviali, ad eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

 

3. Le province attuano e organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente articolo.

 

ARTICOLO   37

(Esercizio della delega)

 

Nell' esercizio dei poteri delegati con l' articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilita' previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche' alle norme di attuazione emanate dalla Regione.

 

La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, potra' impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.

 

Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

Nell' adozione degli atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

 

Gli atti adottati nell' esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dall' esercizio della delega, si fara' fronte con stanziamenti da iscriversi  nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

 

ARTICOLO   38

(Sostituzione e revoca della delega)

 

In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.

 

ARTICOLO   39

(Comuni singoli o associati e Comunita' montane)

 

Gli enti locali, negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono deliberare sulla gestione in forma associata per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle leggi 10/ 5/ 76, n. 319, 24/ 12/ 79, n. 650 nonche' dalla presente legge.

 

Ove gli ambiti territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre meta' o coincidano con i territori delle Comunita' montane i compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.

 

ARTICOLO   40

(Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale)

 

I Comuni singoli o associati e le Comunita' montane deliberano l' adozione del Regolamento di gestione dei servizi.

 

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

 

ARTICOLO   41

(Consorzi per le aree di sviluppo industriale)

 

I servizi pubblici di distribuzione dell' acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

 

Le industrie insediate all' interno degli agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

 

Le industrie limitrofe agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

 

Ai sensi dell' art. 9 della legge 24/ 12/ 1979, n. 650, i Consorzi di cui al presente articolo sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti all' osservanza delle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche' della presente legge e delle norme tecniche regionali.

 

I consorzi di cui al presente articolo entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati.

 

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

 

I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire societa' miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.

 

ARTICOLO   42*

(Compiti dei Comuni, singoli o associati, Comunita' montane)

 

*Articolo così sostituito dall’art. 2 della l.r. 31/95

 

1. I  Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.

 

2. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle  pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse.

 

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITA'

ARTICOLO   43

(Autorizzazione allo scarico)

 

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 9 della legge 10/ 5/ 76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dall' autorita' competente al controllo.

 

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dall' Assessorato regionale competente anche ai fini dell' uniformita' della raccolta dei dati.

 

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonche' i limiti di accettabilita' finali previsti dalla legge 10/ 5/ 76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche' dai regolamenti regionali.

 

Le autorizzazioni per gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilita' progressivamente.

 

L’autorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è stata presentata all’autorità denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dell’autorità rifiuto o revoca.*

            * comma così aggiunto dall’art. unico della l.r. 28/93

 

A domanda del soggetto interessato, l' autorita' di controllo, nell' autorizzare lo scarico puo' assegnare un termine per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di avviamento.

 

Il tempo concesso non dovra' superare i centoventi giorni dall' attivazione dello scarico.

 

La disciplina dello scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti e' definito dall' autorita' di controllo nell' atto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle caratteristiche del ricettore.

 

ARTICOLO   44

(Revoca delle autorizzazioni allo scarico)

 

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10/ 5/ 76, n.319 e sue modifiche ed integrazioni, nonche' dai regolamenti regionali.

 

L' autorita' competente al controllo, salvo l' applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare  l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

 

Decorso il termine senza che l' interessato vi abbia provveduto, l' autorita' competente revoca l' autorizzazione ingiungendo l' immediata cessazione dello scarico.

 

Le autorizzazioni allo scarico non sono trasferibili.

 

ARTICOLO   45

(Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare)

 

Il rilascio della concessione edilizia o dell' autorizzazione a lottizzare e' subordinato alla presentazione della  documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

 

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilita' o agibilita' deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall' organo competente al controllo.

 

In sede di rilascio del certificato di abitabilita' o agibilita' dovra' essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell' autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

 

Dell' avvenuto rilascio del certificato di abitabilita' o agibilita' dovra' essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

 

TITOLO X

COMITATO TECNICO

ARTICOLO   46*

(Comitato tecnico per le risorse idriche)

 

E' istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.

 

I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.

 

Il Comitato tecnico e' composto:

 

a) dall' Assessore alla Programmazione che lo presiede;

b) da due rappresentanti tecnici designati dal  EAAP;

c) da un esperto designato dall' Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;

d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;

e) da un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato alle politiche ambientali; Assessorato  all'Agricoltura, Assessorato alla Sanita', Assessorato all’Industria e Artigianato, Assessorato ai Lavori Pubblici, Assessorato competente in materia di tutela ed uso delle risorse idriche;*

            * lettera già modificata dall’art. 1 della l.r. 5/93 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della l.r. 25/93

f) dai Coordinatori regionali degli Uffici del Genio civile;

g) da un esperto designato dall' Ente Irrigazione.

 

I membri di cui alla presente lettera d) devono essere scelti tra docenti  universitari, ricercatori presso enti pubblici  e tecnici laureati  con una anzianità di iscrizione all’albo professionale  non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline:  geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento  delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia.*

            * comma  già modificato dall’art. 4 della l.r. 19/85 e così sostituito dall’art. 18 della l.r. 18/99

 

Il Comitato e' insediato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

 

Il COTRI si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

            *comma così modificato dall’art. 1 della l.r. 5/93

 

Un funzionario regionale, designato dall' Assessore al ramo esercita le funzioni di Segretario.

 

Il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico e' approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

            * Vedi l’art. 14 bis del Regolamento n. 5/89

 

 

TITOLO XI

SANZIONI

ARTICOLO   47*

 

* Articolo prima modificato dall’art. 5 della l.r. 19/85 e successivamente abrogato dall’art. 16 della l.r. 18/99

 

ARTICOLO   48

(Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi)

 

Salva l' applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10/ 5/ 76, n. 31, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 il titolare dello scarico che:

 

a) non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 45;

b) effettui scarichi od immissioni senza avere ottenuto la autorizzazione prescritta dal precedente art. 43;

c) effettui scarichi o immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;

d) effettui attivita' di prelievo e/ o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto la autorizzazione.

 

ARTICOLO   49

(Procedimento di accertamento ed irrogazione)

 

All' accertamento delle violazioni provvedono, nell' ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.

 

I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti per il controllo, possono accedere alle proprieta' private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

 

Qualora il controllo riguardi i limiti di accettabilita', colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze e le modalita' operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.

 

Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate.

 

Il certificato e' inoltrato, unitamente al processo verbale di prelevamento del campione, all' autorita' competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento, redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia all' autorita' giudiziaria.

 

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO   50

(Trasferimento delle opere d' igiene ambientale e gestione dei servizi)

 

La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l' Ente autonomo per l' acquedotto pugliese al fine di regolamentare l' acquisizione dei dati relativi alle opere d' igiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza.

 

Fino all' entrata in vigore della convenzione di cui al comma precedente, la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalita' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO   51

(Programma esecutivo d' intervento)

 

Il primo programma pluriennale 1983- 85 ed il piano esecutivo annuale per l' anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.

 

Per ciascuna delle due sezioni sono indicate: l' ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari, le modalita' di  attuazione e gestione delle opere.

 

Il primo programma pluriennale e' approvato dal Consiglio regionale.

 

Il piano esecutivo 1983 e' approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare assetto ed uso del territorio, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

 

I progetti per gli interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.

 

ARTICOLO   52

(Interventi regionali per l' attuazione di pubbliche scariche controllate per rifiuti

solidi urbani)

 

Per provvedere alle piu' urgenti necessita' di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell' approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all' art. 6 del DPR 10/ 9/ 82, n. 915, promuove l' attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento.

 

I fanghi residuati dai processi di depurazione che, ai sensi dell' articolo 2 del DPR 10/ 9/ 82, n. 915, non siano classificati rifiuti tossici e/ o nocivi, possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.

 

Ai  fini di cui al precedente primo comma la Regione, nell' ambito del programma esecutivo d' intervento di cui al precedente art. 51, provvede:

 

- ad individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate reperendole, di preferenza, tra le zone piu' degradate dalle attivita' estrattive;

- a delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;

- ad individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.

 

Con l' entrata in funzione delle discariche controllate dovranno essere chiuse le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio comunale ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

 

I progetti riguardanti le discariche controllate sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico di cui al precedente art. 46.

 

Per gli interventi relativi all' apertura di discariche controllate, nonche' per quelli relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

 

I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO   53

(Compiti dell' Assessorato alla Programmazione)

 

L' Assessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di:

 

- utilizzazione delle risorse idriche;

- smaltimento dei rifiuti solidi;

- difesa del suolo;

- energia.

 

A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 e' costituito, nell' ambito dell' Assessorato alla programmazione, il Settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell' approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall' inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed alternative.

 

Per gli scopi di cui al precedente comma il Settore si articola:

 

- ufficio utilizzazione risorse idriche;

- ufficio tutela delle acque dall' inquinamento;

- ufficio difesa del suolo;

- ufficio smaltimento rifiuti solidi;

- ufficio energia.

 

La Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione ed all' attivazione funzionale ed operativa del Settore di cui al precedente comma anche con la nomina dei Coordinatori di Settore e degli uffici richiamanti nel presente articolo.

 

Con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente secondo comma e' soppresso, nell' ambito dell' Assessorato interessato, l' ufficio acque ed energia di cui all' art. 9 della richiamata legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

 

In attuazione dell' art. 105, primo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al fine di adeguare gli uffici del Settore risorse alle esigenze di specifiche competenze tecniche nella materia della presente legge, nonche' in quelle disciplinate dalla legge 29/5/82, n. 308 e dal DPR 10/ 9/ 82, n. 915, la Giunta regionale, utilizzando posti disponibili nell' organico regionale, indice un concorso pubblico per titoli e colloqui per l' assunzione di dodici unita'.(L’art. unico della l.r. 3/88 ha definito in 12 unità l’assunzione di personale)

 

Al concorso puo' partecipare il personale di ruolo, della carriera direttiva, dipendente dallo Stato o da Enti pubblici, anche economici, in possesso di laurea in ingegneria civile idraulica, ingegneria industriale, fisica, scienze agrarie e forestali, biologia, e che documenti lo svolgimento di attivita' di ricerca, studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore regionale risorse, svolte presso e/ o per conto dell' Amministrazione di provenienza.

 

Nella valutazione dei titoli, sara' dato particolare rilievo all' aver gia' svolto, anche in posizione di comando e/ o di distacco di fatto presso la Regione, attivita' di studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore risorse.

 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate della documentazione attinente ai requisiti di ammissibilita' di cui ai precedenti sesto e settimo commi.

 

Alle definizione del programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della commissione giudicatrice della quale debbono far parte tre docenti universitari esperti nelle materie attribuite al Settore, si procedera' con apposita delibera della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

 

L' inquadramento dei vincitori avverra' nell' ottava fascia retributiva e funzionale con il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del servizio comunque prestato presso le amministrazioni di provenienza ai sensi della LR n. 18 del 25/ 3/ 74 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fara' fronte con stanziamenti da iscriversi nell' apposito capitolo del bilancio regionale.

 

Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti può partecipare il personale di cui all’ottavo comma in possesso della laurea in chimica.*

* comma così  aggiunto dall’art. 7 della l.r. 19/85

 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. *

* comma così  aggiunto dall’art. 7 della l.r. 19/85

 

ARTICOLO   54

(Coordinamento delle attivita')

 

Alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 21 della LR 17/ 6/ 83, n. 8.

 

ARTICOLO   55*

(Delega all' Assessore)

 

* Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.r. 5/93

 

L' Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

           

 

ARTICOLO   56

(Abrogazione di norme)

 

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alle LR 6 marzo 1979, n. 13.

 

Per le opere gia' in corso di realizzazione e per gli stanziamenti gia' impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalla medesime disposizioni.