(*) Vedi nota
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO
1
(Finalita')
La presente legge, in attuazione dell'
art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche,
considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico,
preminente interesse.
A tal fine la
Regione:
- assicura le risorse idriche idonee per
gli usi plurimi nell' ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'
acqua;
- regola le immissioni e gli scarichi che
hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche o private
superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il
sottosuolo;
- tutela la falda idrica
sotterranea.
ARTICOLO
2
(Quadro degli
interventi)
La Regione persegue i fini di cui al
precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato,
mediante:
- la pianificazione e l' attuazione
programmata degli interventi;
- la rilevazione delle caratteristiche dei
corpi idrici;
- la individuazione degli usi consentiti
delle acque nell' ambito dei criteri generali di cui all' art. 2, lettera d),
della legge 10 maggio 1976,
n. 319;
- l' organizzazione del sistema di
controllo degli scarichi e delle immissioni;
- l' imposizione di limiti di
accettabilita';
- il coordinamento e la verifica di
coerenza dei programmi degli enti locali;
- il controllo sulla gestione dei servizi
pubblici di igiene ambientale;
- la determinazione delle
tariffe;
- la tutela del sistema idrico del
sottosuolo.
TITOLO II
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE
ACQUE
ARTICOLO 3
(Approvazione del piano di
risanamento)
In attuazione dell' art. 8 della legge 10
maggio 1976, n. 319 come modificato dall' art. 11 della legge 24 dicembre 1979,
n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque e' approvato dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, e aggiornato con lo stesso procedimento
normalmente ogni tre anni.
Sono vincolanti per le amministrazioni
pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano
concernenti:
- l' uso della
falda;
- l' alimentazione artificiale della
falda;
- le carte tematiche dei presidi
depurativi;
- le carte ematiche degli ambiti
territoriali;
- le aree potenzialmente idonee allo
smaltimento dei reflui;
- le aree idonee allo smaltimento sul
suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.
Il piano e' depositato presso la Regione e
per estratto presso le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunita'
montane.
ARTICOLO 4
(Coordinamento
pianificatorio)
L' attivita' di pianificazione
territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del
piano regionale di risanamento delle acque.
ARTICOLO 5
(Efficacia dei
vincoli)
I vincoli di destinazione delle acque a
fini idropotabili hanno efficacia di cui al DPR 11 maggio 1968, n.
1090.
ARTICOLO 6
(Modalita' di
attuazione)
Il conseguimento degli scopi in sede di
attuazione del piano regionale di risanamento delle acque e' di preminente
interesse regionale.
Il piano e' attuato mediante programmi
pluriennali di intervento articolati in piani annuali
esecutivi.
ARTICOLO 7
(Programmi
pluriennali)
I programmi pluriennali di intervento
devono indicare:
a) gli interventi da realizzare nel
periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di
previsione della Regione;
b) la valutazione dell' incidenza relativa
di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di
risanamento delle acque;
c) le direttive generali per il
coordinamento delle attivita' regionali e degli enti interessati all' attuazione
del piano;
d) gli schemi dell' accordo di programma
di cui al successivo art. 9;
e) la ripartizione territoriale e
temporale della spesa prevista;
f) gli enti destinatari dei finanziamento
per la realizzazione degli interventi;
g) il grado di attuazione dei programmi
relativi agli anni precedenti;
h) i soggetti incaricati e la spesa
prevista per l' aggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi
idrici.
I programmi possono considerare studi di
fattibilita' relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico
finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti
generali esecutivi delle opere in essi previsti.
I programmi sono predisposti dall'
Assessorato competente entro il 30 giugno dell' anno precedente a quello cui si
riferiscono.*
* comma così modificato dall’art. 1 della l.r.
5/93
La Giunta regionale, sentiti gli enti
locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al Consiglio
entro il successivo 30 novembre.
I programmi sono approvati dal Consiglio
regionale contestualmente al bilancio regionale.
I programmi sono attuati dalla Regione,
dai Comuni singoli o associati, dalle Comunita' montane e dagli altri soggetti
individuati dall' accordo di programma nei limiti e con le modalita' da esso
previsti.
ARTICOLO 8*
(Rilevazione dello stato di attuazione del
programma)
*Articolo così sostituito dall’art. 1 della
l.r. 5/93
I soggetti preposti all' attuazione dei
programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di
ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli
interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'
Assessorato regionale competente.
ARTICOLO 9
(Accordo di
programma)
L' accordo di programma realizza il
coordinamento delle attivita' dei soggetti pubblici.
Con l' accordo di programma i partecipanti
si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, delle
attivita' necessarie per la realizzazione degli
interventi.
L' accordo di programma prevede, altresì,
le modalita' di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento
sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.
L' adesione all' accordo di programma,
proposto dalla Giunta regionale, e' deliberata dagli Enti interessati entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
regionale.
ARTICOLO 10
(Poteri
sostitutivi)
In caso di inadempienza agli obblighi
assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell' accordo di programma, il
Presidente della Regione diffida d' urgenza gli enti inadempienti all'
osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della
diffida.
Scaduto inutilmente il termine, la Giunta
regionale promuove la nomina di un Commissario ad acta.
I Comuni singoli o associati e le
Comunita' montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri
partecipanti all' accordo di programma.
La Giunta regionale, accerta l'
inadempienza o la difformita', qualora non richieda la nomina del Commissario di
cui al precedente comma, promuove la necessaria modifica dell' accordo di
programma sospendendo il finanziamento.
ARTICOLO 11
(Finanziamento degli
interventi)
I fondi necessari alla realizzazione delle
opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati
agli enti attuatori in conto capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il Presidente
della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei
Comuni singoli o associati e delle Comunita' montane, dispone di relativi
accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la
Tesoreria della Regione e fissa le modalita' di prelievo delle
somme.
La Tesoreria della Regione procede al
pagamento delle spese su ordini emessi dall' ente
medesimo.
Gli enti interessati possono assumere
impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso
assegnato nell' intero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali,
rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui all'art. 61 della LR 30 maggio 1977, n.
17.
Nel caso previsto nel comma precedente,
potra' farsi luogo, a richiesta dell' ente interessato, all' accreditamento
anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando cio' sia
giustificato dallo stato di avanzamenti dei lavori e sia compatibile con le
disponibilita' di cassa della Regione.
Gli amministratori degli enti beneficiari
nonche' i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere
assumono ogni responsabilita' in ordine al vincolo di destinazione dei fondi
erogati dalla Regione.
ARTICOLO 12
(Procedure per l' esecuzione delle
opere)
All' esecuzione delle opere provvedono gli
enti di cui all' ultimo comma dell' art. 7 nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al
precedente art. 9.
L' affidamento delle opere e' effettuato a
mezzo di:
a) licitazione privata da esperirsi con il
criterio della media di cui all' art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio
1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;
b) concessione con possibilita' di
estendere l' oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale
costruzione.
La scelta del concessionario e' effettuata
tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti
nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice civile,
aventi adeguate capacita' tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di
iscrizione all' Albo nazionale dei costruttori, categoria acquedotti, fognature
ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che
abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavoro pubblici nella stessa
categoria, eseguendo opere di complessita' tecnica ed organizzativa simile a
quella oggetto della concessione.
La concessione e' accordata tenendo conto del prezzo, del termine di
esecuzione dei lavori, del costo di utilizzazione degli impianti, del
rendimento, del valore tecnico dell' opera e degli eventuali servizi che ne
costituiscono l' oggetto.
L' affidamento delle opere secondo le
procedure di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, dovra'
avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti
funzionali.
L' affidamento per concessione dovra'
avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di
attuazione.
Il progetto esecutivo, redatto dal
concessionario, dovra' individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche
e funzionali delle opere e dei servizi proposti.
I progetti di cui al terzo comma del
presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Comuni singoli o
associati e delle Comunita' montane ove tali uffici siano diretti da tecnici
abilitati alla progettazione dell' opera da eseguire.
Per comprovate necessita', la redazione
dei singoli progetti di cui al comma precedente puo' essere affidata a liberi
professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in
relazione all' opera da progettare.
ARTICOLO 13
(Modalita' per l' approvazione dei
progetti e affidamento dei lavori di competenza degli
enti locali)
I progetti di competenza degli enti locali
indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi
competenti previo parere del dirigente l' ufficio tecnico dell' ente e del
dirigente del servizio di igiene pubblica competente per
territorio.
In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso
in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente
dell' ufficio tecnico dell' ente, il parere e' espresso dall' Ufficio del Genio
civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del
progetto.
I progetti devono acquisire in ogni caso
il parere dell' ufficio del Genio civile, competente per territorio, per la
conformita' tecnico - economica con le previsioni del piano regionale di
risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.
Le perizie di varianti e suppletive sono
approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti
commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori
oneri.
L' approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita'
dei lavori relativi.
Il procedimento della gara espletata
mediante licitazione privata e' approvato dall' ente con apposito atto
deliberativo.
L' ente interessato approva, altresi', l'
affidamento dei lavori per concessione di cui al precedente art. 12, lettera
b).
L' ente comunica alla Regione entro dieci
giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.
Il Presidente della Giunta, entro i
successivi trenta giorni, nomina con proprio decreto la commissione di collaudo
in corso d' opera.
Il Presidente della Giunta approva i
certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva
facente carico alla Regione.
TITOLO III
RILEVAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE
DEI CORPI IDRICI E CATASTO
REGIONALE
ARTICOLO 14
(Aggiornamento dei dati del censimento dei
corpi idrici)
La Regione, in attuazione dell' art. 7
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi
idrici.
Per il rilevamento dei dati e l'
esecuzione delle analisi e ricerche la Regione puo' avvalersi dei Comuni singoli
o associati, delle Comunita' montane, degli enti di ricerca e di organismi ed
istituti specializzati.
I rapporti tra la Regione, i Comuni
singoli o associati, le Comunita' montane, gli enti o organismi o istituti
specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell' art. 3 della LR 12/ 8/ 1981, n.
45.
Le spese per le attivita' di cui al
presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali di cui al precedente
art. 7.
La Giunta regionale e' autorizzata ad
assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di rilevamento,
quali il pagamento di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennita'
di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonche' per
l' acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle attrezzature tecnico -
scientifiche per il rilevamento e le analisi.
ARTICOLO 15
(Istituzione del catasto regionale delle
acque)
La Regione, per il conseguimento delle
finalita' di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale
delle acque.
Il catasto si articola a livello
provinciale e comunale.
La Regione ne cura l' organizzazione e la
tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 10
maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
ARTICOLO 16
(Contenuti del
catasto)
I dati da inserire nel catasto sono quelli
specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal
Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento ai sensi
dell' art. 2, primo comma, lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sono inoltre da inserire nel catasto i
dati concernenti:
a) caratteristiche idrologiche e
idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e
sotterranei;
b) autorizzazioni, numero, caratteristiche
e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in
fognatura, anche
ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e
integrazioni;
c) suoli e tipi di colture interessati
dagli scarichi;
d) impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione;
e) usi diretti o indiretti in atto,
utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e
sotterranei;
f) opere idrauliche di competenza
regionale;
g) regime giuridico dei corpi
idrici.
ARTICOLO 17
(Raccolta ed aggiornamento dei dati del
catasto)
I dati del catasto di cui alle lettere a)
ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni singoli o
associati, dalle Comunita' montane che vi provvedono nell' esercizio delle
competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10
maggio 1976, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive
e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente all'
organizzazione del flusso informativo, alle modalita' ed agli strumenti per l'
acquisizione, la memorizzazione e l' elaborazione dei dati
raccolti.
La Giunta regionale puo' avvalersi degli
uffici delle province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti f) e g)
del precedente art. 16.
ARTICOLO 18
(Utilizzazione del
catasto)
Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o
associati e le Comunita' montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del
censimento e del catasto utili all' esercizio delle rispettive
funzioni.
Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta definisce le modalita' di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti
pubblici e privati, nonche' le tariffe di utenza.
TITOLO IV
NORME DI
ATTUAZIONE
ARTICOLO 19
(Opere di igiene
ambientale)
La Regione definisce le norme tecniche
integrative ed attuative inerenti al costruzione e gestione delle opere di
igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.
Tutte le opere di igiene ambientali devono
essere conformi alle citate norme tecniche.
Le opere di cui al precedente comma di
competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica
utilita', urgenti e indifferibili, con decreto del Presidente della Giunta,
purche' conformi agli indirizzi ed alle finalita' del piano di risanamento delle
acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.
(Vedi anche il Regolamento regionale n. 3/89)
ARTICOLO 20
(Norme attuative del
piano)
La Regione, per il perseguimento degli
obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme
attuative ai sensi dell' art. 4 della legge 10 maggio 1976, numero 319 e dell'
art. 17 della legge 24/ 12/ 1979, n. 650.
Le norme attuative
disciplinano:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature
e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature;
b) lo scarico controllato ed il
trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico, di cui alla
direttiva del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'
inquinamento, e n. 101 del 28/ 5/ 81;
c) lo smaltimento dei fanghi e dei liquami
sul suolo e nel sottosuolo;
d) lo smaltimento sul suolo o in
sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50
vani o 5.000 mc;
e) l' installazione ed esercizio delle
pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;
f) i criteri per il corretto e razionale
uso dell' acqua;
g) le modalita' per il prelievo e le
analisi dei campioni;
h) le modalita' tecniche per la
riutilizzazione e il riciclo delle acque reflue trattate;
i) l' installazione e l' esercizio degli
impianti di acquedotto.
ARTICOLO 21
(Emanazione delle norme
attuative)
Le norme di cui al presente titolo sono
emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta.
TITOLO V
RIUTILIZZAZIONE
ARTICOLO 22
(Risorse idriche non
convenzionali)
La Regione, al fine di rendere disponibili
risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva l'
utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei
consumi idrici.
Per risorse idriche non convenzionali sono
da intendersi le acque reflue comunque trattate.
ARTICOLO 23
(Riutilizzazione)
La riutilizzazione a fini produttivi puo'
avvenire direttamente o indirettamente.
L' uso diretto delle risorse idriche non
convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a
quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi
idrici.
L' uso indiretto delle risorse idriche non
convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall' impianti di
trattamento all' utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'
affluente trattato.
ARTICOLO 24
(Approvazione dei
progetti)
L' uso diretto delle risorse idriche non
convenzionali nonche' i progetti relativi all' utilizzazione delle stesse acque,
devono essere autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previo
parere favorevole del Comitato tecnico di cui al successivo art.
46.
TITOLO VI
TARIFFAZIONE
ARTICOLO 25
(Canoni di fognatura e
depurazione)
Le tariffe per la raccolta, l'
allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da
insediamenti produttivi, ai sensi dell' art. 16 della legge 10 maggio 1976, n.
319 sono emanate con legge regionale.
Le tariffe, di cui al primo comma, sono
fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi
reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi di igiene
ambientale.
Le tariffe sono aggiornate ogni anno in
relazione all' andamento dei costi.
ARTICOLO 26
(Canoni per lo smaltimento dei liquami e
dei fanghi residuati dalle lavorazioni
industriali o dai processi di
depurazione)
Il Consiglio regionale, entro un anno
dall' entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'
art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.
ARTICOLO 27
(Spese di istruttoria delle domande di
autorizzazione allo scarico)
Il rilascio delle autorizzazioni, anche
provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto e' subordinato al
pagamento:
a) delle spese di istruttoria dovute all'
autorita' competente al controllo nella misura dalla stessa
stabilita;
b) delle spese per il prelevamento e l'
analisi dei campioni delle acque di rifiuto;
c) della tassa di concessione regionale,
ove dovuta, di cui al successivo art. 28.
Alla domanda di autorizzazione allo
scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al
precedente comma.
Prima del rilascio dell' autorizzazione
deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.
Il versamento delle spese di analisi deve
essere ripetuto tutte le volte che, durante l' istruttoria o successivamente al
rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti
analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi e' superiore a
quello massimo ammesso dalle norme vigenti.
Il versamento di cui al precedente comma
dovra' essere effettuato entro trenta giorni dalla data della
richiesta.
Qualora la regolazione delle pendenze di
cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati dall' autorita'
preposta al controllo, le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e
cessa di diritto l' efficacia delle autorizzazioni
rilasciate.
Alla riscossione dei crediti di cui al
presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del TU 14 aprile
1910, n. 639.
ARTICOLO 28
(Tassa di concessione
regionale)
Le autorizzazioni, anche provvisorie agli
scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette
a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 31/ 1/
1972, n. 1 e 9/ 6/ 80, n. 65 -Titolo II, numero d' ordine 20 - quando le acque
di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli
civili.
La tassa deve essere corrisposta all' atto
dell' emanazione del provvedimento di autorizzazione.
La tassa annuale di concessione e' dovuta
per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge.
TITOLO VII
TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL
SOTTOSUOLO
ARTICOLO 29
(Finalita')
Il presente titolo in attuazione dell'
art. 90 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la
tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonche' la ricerca, l' estrazione e l'
utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e
radioattive o comunque regolate da leggi speciali.
ARTICOLO 30
(Tutela del sistema idrico del
sottosuolo)
La ricerca, l' estrazione e la
utilizzazione delle acque sotterranee e' soggetta alla tutela della pubblica
amministrazione su tutto il territorio regionale.
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'
entrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori
per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e
dei tempi per la loro elaborazione.
ARTICOLO 31
(Contenuto dei piani di
riordino)
I piani di riordino costituiscono la
specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse
idriche sotterranee.
I piani di riordino:
a) definiscono le condizioni di
alimentazione e di deflusso, le proprieta' idrologiche, idrodinamiche e
qualitative delle singole unita' idrologiche;
b) censiscono i punti d' acqua esistenti
con opportuna schedatura;
c) individuano i canali e gli adduttori di
acqua nonche' i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo
interessati al riordino;
d) definiscono le modalita' per lo
sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate
emungibili dai singoli punti d' acqua;
e) determinano le modalita' tecniche per
la ricarica artificiale;
f) individuano le zone in cui l'
esecuzione di assaggi o ricerche d' acqua e' riservata alla pubblica
Amministrazione;
g) individuano le zone in cui e'
necessario sospendere l' esecuzione delle ricerche e dell' estrazione, ridurre
l' utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni
accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;
h) definiscono le opere e gli interventi
necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e
private;
i) indicano le opere obbligatorie di
competenza dei privati;
l) definiscono le fasi di attuazione del
piano con l' indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle
relative spese.
ARTICOLO 32
(Redazione dei piani di
riordino)
I piani di riordino sono redatti dall'
Assessorato competente che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti
strumentali operanti sul territorio, nonche' di enti di ricerca e di organismi o
istituti specializzati ai sensi dell' art. 1 della LR 12/ 8/ 1981, n.
45.*
*comma così sostituito dall’art. 1 della l.r. 5/93 e dall'art. 1 della
l.r. 25/93
La Regione, per le finalita' del presente
articolo, e' autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il
censimento dei punti d' acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e
batteriologiche.
ARTICOLO 33
(Approvazione dei piani di
riordino)
I progetti di piani di riordino sono
adottati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessorato
competente.*
*comma così modificato dall’art. 1 della l.r.
5/93
Il piano adottato viene depositato in
luogo accessibile al pubblico e dell' avvenuto deposito viene data notizia nel
Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore
diffusione.
Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque puo' far pervenire alla Giunta
regionale nel pubblico interesse le proprie motivate
osservazioni.
La Giunta regionale, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni
pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'
approvazione.
L' approvazione del piano di riordino
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere nonche' di urgenza e
indifferibilita' dei lavori in esso previsti.
Il provvedimento di approvazione e'
pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi
documenti sono depositati presso l' ufficio del Genio civile competente per
territorio.
ARTICOLO 34*
(Autorizzazione alla escavazione di pozzi
per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque
sotterranee)*
* Rubrica così sostituita dall’art. 1 della
l.r. 19/85
*Articolo prima modificato dall’art. 1
della l.r. 19/85 e successivamente abrogato dall’art. 16 della l.r.
18/99
ARTICOLO 35*
*Articolo prima sostituito dall’art. 2
della l.r. 19/85 e successivamente abrogato dall’art. 16 della l.r.
18/99
TITOLO VIII
ASSETTO DELLE
COMPETENZE
ARTICOLO 36*
(Funzioni delle Province in materia di disciplina
e controllo degli scarichi)
*Articolo così sostituito dall’art. 1
della l.r. 31/95
1. Oltre alle funzioni amministrative di
cui all' art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province
esercitano:
a) le funzioni inerenti le autorizzazioni
per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti
produttivi,
dalle pubbliche fognature, anche pluviali,
e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall' art. 14 della legge 24
dicembre 1979, n. 650;
b) le funzioni inerenti le autorizzazioni
degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di
infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile, demandate alla Regione dall’art. 8 del d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 132.
2. Ai sensi del comma 1 lett. g) dell’art.
14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni
inerenti l’autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e
delle pubbliche fognature, anche pluviali, ad eccezione degli scarichi di cui al
successivo art. 42.
3. Le province attuano e organizzano la
vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente
articolo.
ARTICOLO 37
(Esercizio della
delega)
Nell' esercizio dei poteri delegati con l'
articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai
limiti, agli standards di accettabilita' previsti dalla legge 10 maggio 1976, n.
319 e sue modifiche ed integrazioni nonche' alle norme di attuazione emanate
dalla Regione.
La Giunta regionale, su parere conforme
della competente Commissione consiliare, potra' impartire specifiche direttive
vincolanti agli enti delegati.
Tali direttive saranno pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti
a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento
utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Nell' adozione degli atti, gli enti
delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono
destinatari.
Gli atti adottati nell' esercizio delle
funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'
esercizio della delega, si fara' fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio
regionale.
ARTICOLO 38
(Sostituzione e revoca della
delega)
In caso di inerzia degli enti delegati, la
Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta
giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la
Giunta medesima.
ARTICOLO 39
(Comuni singoli o associati e Comunita'
montane)
Gli enti locali, negli ambiti territoriali
ottimali definiti dal piano di risanamento, possono deliberare sulla gestione in
forma associata per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle leggi 10/ 5/
76, n. 319, 24/ 12/ 79, n. 650 nonche' dalla presente
legge.
Ove gli ambiti territoriali, individuati
dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre meta' o
coincidano con i territori delle Comunita' montane i compiti di cui al
precedente comma sono affidati a queste ultime.
ARTICOLO 40
(Regolamento di gestione dei servizi di
igiene ambientale)
I Comuni singoli o associati e le
Comunita' montane deliberano l' adozione del Regolamento di gestione dei
servizi.
I regolamenti sono approvati con
provvedimento della Giunta regionale.
ARTICOLO 41
(Consorzi per le aree di sviluppo
industriale)
I servizi pubblici di distribuzione dell'
acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di
smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di
lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale
afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di
sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.
Le industrie insediate all' interno degli
agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi
agli impianti consortili.
Le industrie limitrofe agli agglomerati ed
ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei
servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.
Ai sensi dell' art. 9 della legge 24/ 12/
1979, n. 650, i Consorzi di cui al presente articolo sono da considerare
insediamenti produttivi e sono tenuti all' osservanza delle disposizioni della
legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche' della
presente legge e delle norme tecniche regionali.
I consorzi di cui al presente articolo
entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge devono
adottare il Regolamento per la gestione dei servizi
affidati.
I regolamenti sono approvati con
provvedimento della Giunta regionale.
I Consorzi di cui al presente articolo
possono costituire societa' miste con le ditte operanti nella gestione dei
servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al
precedente terzo comma.
ARTICOLO 42*
(Compiti dei Comuni, singoli o associati,
Comunita' montane)
*Articolo così sostituito dall’art. 2
della l.r. 31/95
1. I
Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi
sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano
regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti
civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e
villaggi turistici in aree non servite da pubblica
fognatura.
2. Le funzioni relative al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico nelle
pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle
stesse.
TITOLO IX
AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI
ACCETTABILITA'
ARTICOLO 43
(Autorizzazione allo
scarico)
Tutti gli scarichi devono essere
autorizzati, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 9 della legge 10/ 5/ 76, n.
319 e sue modifiche ed integrazioni, dall' autorita' competente al
controllo.
Le domande di autorizzazione sono
presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli
predisposti dall' Assessorato regionale competente anche ai fini dell'
uniformita' della raccolta dei dati.
Le autorizzazioni sono rilasciate quando
gli scarichi rispettano tutte le norme nonche' i limiti di accettabilita' finali
previsti dalla legge 10/ 5/ 76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonche'
dai regolamenti regionali.
Le autorizzazioni per gli scarichi di
pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base
al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilita'
progressivamente.
L’autorizzazione di cui al comma
precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature
che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili
ovvero da insediamenti civili e produttivi esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge per i quali è stata presentata all’autorità denuncia
o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e ove
non sia intervenuto da parte dell’autorità rifiuto o
revoca.*
* comma così aggiunto dall’art. unico della l.r.
28/93
A domanda del soggetto interessato, l'
autorita' di controllo, nell' autorizzare lo scarico puo' assegnare un termine
per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di
avviamento.
Il tempo concesso non dovra' superare i
centoventi giorni dall' attivazione dello scarico.
La disciplina dello scarico durante il
periodo di cui ai due commi precedenti e' definito dall' autorita' di controllo
nell' atto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed
alle caratteristiche del ricettore.
ARTICOLO 44
(Revoca delle autorizzazioni allo
scarico)
Le autorizzazioni allo scarico devono
essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge
10/ 5/ 76, n.319 e sue modifiche ed integrazioni, nonche' dai regolamenti
regionali.
L' autorita' competente al controllo,
salvo l' applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di
revocare l'autorizzazione assegna
un termine perentorio per la regolarizzazione dello
scarico.
Decorso il termine senza che l'
interessato vi abbia provveduto, l' autorita' competente revoca l'
autorizzazione ingiungendo l' immediata cessazione dello
scarico.
Le autorizzazioni allo scarico non sono
trasferibili.
ARTICOLO 45
(Concessioni edilizie ed autorizzazioni a
lottizzare)
Il rilascio della concessione edilizia o
dell' autorizzazione a lottizzare e' subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo
smaltimento delle acque reflue.
Il titolare della concessione edilizia,
nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilita' o agibilita' deve
allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall' organo competente al
controllo.
In sede di rilascio del certificato di
abitabilita' o agibilita' dovra' essere verificata la rispondenza delle opere di
smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'
autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.
Dell' avvenuto rilascio del certificato di
abitabilita' o agibilita' dovra' essere data comunicazione all'organo preposto
al controllo degli scarichi.
TITOLO X
COMITATO TECNICO
ARTICOLO 46*
(Comitato tecnico per le risorse
idriche)
E' istituito il Comitato tecnico per le
risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie
disciplinate dalla presente legge.
I pareri resi dal Comitato ai sensi del
comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto
da leggi statali o regionali.
Il Comitato tecnico e'
composto:
a) dall' Assessore alla Programmazione che
lo presiede;
b) da due rappresentanti tecnici designati
dal EAAP;
c) da un esperto designato dall' Istituto
Ricerche sulle Acque del CNR;
d) da cinque esperti designati dal
Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
e) da un dipendente regionale per ciascuno
dei seguenti assessorati: Assessorato alle politiche ambientali;
Assessorato all'Agricoltura,
Assessorato alla Sanita', Assessorato all’Industria e Artigianato, Assessorato
ai Lavori Pubblici, Assessorato competente in materia di tutela ed uso delle
risorse idriche;*
* lettera già modificata dall’art. 1 della l.r. 5/93 e così ulteriormente
modificata dall'art. 1 della l.r. 25/93
f) dai Coordinatori regionali degli Uffici
del Genio civile;
g) da un esperto designato dall' Ente
Irrigazione.
I membri di cui alla presente lettera d)
devono essere scelti tra docenti
universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all’albo
professionale non inferiore a dieci
anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle
acque, chimica del trattamento
delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia.*
* comma già modificato dall’art. 4 della l.r.
19/85 e così sostituito dall’art. 18 della l.r. 18/99
Il Comitato e' insediato con decreto del
Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.
Il COTRI si avvale di una segreteria il
cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale.*
*comma così modificato dall’art. 1 della l.r.
5/93
Un funzionario regionale, designato dall'
Assessore al ramo esercita le funzioni di Segretario.
Il Regolamento di funzionamento del
Comitato Tecnico e' approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta
giorni dal suo insediamento.
* Vedi l’art. 14 bis del
Regolamento n. 5/89
TITOLO XI
SANZIONI
ARTICOLO 47*
* Articolo prima modificato dall’art. 5
della l.r. 19/85 e successivamente abrogato dall’art. 16 della l.r.
18/99
ARTICOLO 48
(Sanzioni amministrative per le violazioni
alle norme sugli scarichi)
Salva l' applicazione delle sanzioni di
cui agli artt. 21 e 22 della legge 10/ 5/ 76, n. 31, soggiace alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 il titolare
dello scarico che:
a) non ottemperi agli obblighi di cui al
precedente art. 45;
b) effettui scarichi od immissioni senza
avere ottenuto la autorizzazione prescritta dal precedente art.
43;
c) effettui scarichi o immissioni senza
osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione;
d) effettui attivita' di prelievo e/ o
trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto
la autorizzazione.
ARTICOLO 49
(Procedimento di accertamento ed
irrogazione)
All' accertamento delle violazioni
provvedono, nell' ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti
degli organi di controllo.
I funzionari e gli agenti individuati
nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti per il
controllo, possono accedere alle proprieta' private e pubbliche e procedere ai
controlli, alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del
loro compito.
Qualora il controllo riguardi i limiti di
accettabilita', colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in
contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze e le
modalita' operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha
immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la
conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di
analisi.
Nel certificato di analisi devono essere
precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche
analitiche adottate.
Il certificato e' inoltrato, unitamente al
processo verbale di prelevamento del campione, all' autorita' competente per il
controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti,
entro quindici giorni dal ricevimento, redige verbale di accertamento e lo
notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia all' autorita'
giudiziaria.
TITOLO XII
NORME
TRANSITORIE
ARTICOLO 50
(Trasferimento delle opere d' igiene
ambientale e gestione dei servizi)
La Giunta regionale e' autorizzata a
stipulare apposita convenzione con l' Ente autonomo per l' acquedotto pugliese
al fine di regolamentare l' acquisizione dei dati relativi alle opere d' igiene
ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della
relativa gestione compresi i ruoli di utenza.
Fino all' entrata in vigore della
convenzione di cui al comma precedente, la gestione dei servizi di acquedotto,
fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalita' in
atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 51
(Programma esecutivo d'
intervento)
Il primo programma pluriennale 1983- 85 ed
il piano esecutivo annuale per l' anno 1983 si articolano in due sezioni, una
relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di
competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli
interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.
Per ciascuna delle due sezioni sono
indicate: l' ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa
per esercizi finanziari, le modalita' di
attuazione e gestione delle opere.
Il primo programma pluriennale e'
approvato dal Consiglio regionale.
Il piano esecutivo 1983 e' approvato dalla
Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare assetto ed uso del
territorio, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge.
I progetti per gli interventi
sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo
sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al
precedente art. 46.
ARTICOLO 52
(Interventi regionali per l' attuazione di
pubbliche scariche controllate per rifiuti
solidi urbani)
Per provvedere alle piu' urgenti
necessita' di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale,
con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell'
approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti solidi di cui all' art. 6 del DPR 10/ 9/ 82, n. 915, promuove l'
attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto
smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei
sistemi per il loro smaltimento.
I fanghi residuati dai processi di
depurazione che, ai sensi dell' articolo 2 del DPR 10/ 9/ 82, n. 915, non siano
classificati rifiuti tossici e/ o nocivi, possono essere smaltiti nelle
discariche di cui al precedente comma.
Ai
fini di cui al precedente primo comma la Regione, nell' ambito del
programma esecutivo d' intervento di cui al precedente art. 51,
provvede:
- ad individuare le aree destinate alla
realizzazione delle discariche controllate reperendole, di preferenza, tra le
zone piu' degradate dalle attivita' estrattive;
- a delimitare i bacini di utenza delle
singole discariche;
- ad individuare gli enti locali
responsabili della realizzazione e della gestione delle
discariche.
Con l' entrata in funzione delle
discariche controllate dovranno essere chiuse le discariche di rifiuti solidi
urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio comunale ed i relativi
terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Giunta
regionale.
I progetti riguardanti le discariche
controllate sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato
tecnico di cui al precedente art. 46.
Per gli interventi relativi all' apertura
di discariche controllate, nonche' per quelli relativi alla chiusura e bonifica
delle discariche non controllate, la Regione concede contributi in conto
capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa ritenuta
ammissibile.
I progetti relativi agli interventi di cui
al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, su parere del
Comitato di cui al precedente art. 46.
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI
FINALI
ARTICOLO 53
(Compiti dell' Assessorato alla
Programmazione)
L' Assessorato alla programmazione
provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli
inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia
di:
- utilizzazione delle risorse
idriche;
- smaltimento dei rifiuti
solidi;
- difesa del suolo;
- energia.
A modifica ed integrazione della legge
regionale 25 luglio 1979, n. 44 e' costituito, nell' ambito dell' Assessorato
alla programmazione, il Settore risorse naturali con il compito specifico di
curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell' approvvigionamento ed uso
delle risorse idriche, tutela delle acque dall' inquinamento, difesa del suolo,
smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed
alternative.
Per gli scopi di cui al precedente comma
il Settore si articola:
- ufficio utilizzazione risorse
idriche;
- ufficio tutela delle acque dall'
inquinamento;
- ufficio difesa del
suolo;
- ufficio smaltimento rifiuti
solidi;
- ufficio energia.
La Giunta regionale entro e non oltre
centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvede alla
organizzazione ed all' attivazione funzionale ed operativa del Settore di cui al
precedente comma anche con la nomina dei Coordinatori di Settore e degli uffici
richiamanti nel presente articolo.
Con le modifiche ed integrazioni di cui al
precedente secondo comma e' soppresso, nell' ambito dell' Assessorato
interessato, l' ufficio acque ed energia di cui all' art. 9 della richiamata
legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.
In attuazione dell' art. 105, primo comma,
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al fine di adeguare gli uffici del Settore
risorse alle esigenze di specifiche competenze tecniche nella materia della
presente legge, nonche' in quelle disciplinate dalla legge 29/5/82, n. 308 e dal
DPR 10/ 9/ 82, n. 915, la Giunta regionale, utilizzando posti disponibili nell'
organico regionale, indice un concorso pubblico per titoli e colloqui per l'
assunzione di dodici unita'.(L’art. unico della l.r. 3/88 ha definito in 12
unità l’assunzione di personale)
Al concorso puo' partecipare il personale
di ruolo, della carriera direttiva, dipendente dallo Stato o da Enti pubblici,
anche economici, in possesso di laurea in ingegneria civile idraulica,
ingegneria industriale, fisica, scienze agrarie e forestali, biologia, e che
documenti lo svolgimento di attivita' di ricerca, studio, elaborazione e
programmazione nelle materie di competenza del Settore regionale risorse, svolte
presso e/ o per conto dell' Amministrazione di
provenienza.
Nella valutazione dei titoli, sara' dato
particolare rilievo all' aver gia' svolto, anche in posizione di comando e/ o di
distacco di fatto presso la Regione, attivita' di studio, elaborazione e
programmazione nelle materie di competenza del Settore
risorse.
Le domande di partecipazione al concorso
dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere
corredate della documentazione attinente ai requisiti di ammissibilita' di cui
ai precedenti sesto e settimo commi.
Alle definizione del programma di
concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della
commissione giudicatrice della quale debbono far parte tre docenti universitari
esperti nelle materie attribuite al Settore, si procedera' con apposita delibera
della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall' entrata
in vigore della presente legge.
L' inquadramento dei vincitori avverra'
nell' ottava fascia retributiva e funzionale con il riconoscimento a tutti gli
effetti giuridici ed economici del servizio comunque prestato presso le
amministrazioni di provenienza ai sensi della LR n. 18 del 25/ 3/ 74 e
successive modifiche ed integrazioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla
applicazione del presente articolo si fara' fronte con stanziamenti da
iscriversi nell' apposito capitolo del bilancio regionale.
Al concorso di cui ai commi settimo e
seguenti può partecipare il personale di cui all’ottavo comma in possesso della
laurea in chimica.*
* comma così aggiunto dall’art. 7 della l.r.
19/85
Le domande di
partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. *
* comma così aggiunto dall’art. 7 della l.r.
19/85
ARTICOLO 54
(Coordinamento delle
attivita')
Alla presente legge si applicano le
disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 21 della LR 17/ 6/ 83, n.
8.
ARTICOLO 55*
(Delega all' Assessore)
* Articolo così sostituito dall'art. 1
della l.r. 5/93
L' Assessore al ramo, se delegato dal
Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla
presente legge.
ARTICOLO 56
(Abrogazione di
norme)
Con effetto dalla entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le norme di cui alle LR 6 marzo 1979, n.
13.
Per le opere gia' in corso di
realizzazione e per gli stanziamenti gia' impegnati alla data di entrata in
vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalla
medesime disposizioni.