ARTICOLO
1
1. Sostituisce
il comma 5 dell’art. 1 della l.r. 76/80
ARTICOLO
2
1.
Sostituisce il comma 3 dell’art.
1 della l.r. 50/81
2. Sostituisce l’art. 7 della l.r.
50/81
ARTICOLO
3
1. Ai mutui
integrativi o di completamento concessi ai sensi dell' art. 1 della legge
regionale 21/ 6/ 1980, n. 76 e dall' art. 1 della legge regionale 31/ 8/ 81, n.
50 sono estese le stesse garanzie previste dalle leggi di concessione dei mutui
principali, siano esse regionali che statali, intendendosi la Regione sostituita
agli organi amministrativi statali in caso di mutui principali concessi con leggi dello
Stato.
2. Sostituisce il comma 2 dell’art. 10 della
l.r. 33/80
ARTICOLO
4
1. Le
cooperative edilizie che nel quinquennio 1976- 80 abbiano presentato domanda
tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n.
3 e che risultano escluse dalle relative graduatorie per la mancata
disponibilita' di area in superficie o perche' assegnatarie di area in
proprieta', possono essere ammesse ai benefici stessi, alla condizione, per le
cooperative a suo tempo sprovviste di area, di aver ottenuto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, l' assegnazione di area in proprieta' o
in diritto di superficie, ovvero integrando la documentazione esistente agli
atti della Regione con la promessa di assegnazione di area da parte del Comune.
2. Ferme
rimanendo le graduatorie gia' definite nel quinquennio dalla Giunta regionale,
le cooperative di cui al precedente comma sono incluse nelle graduatorie
relative all' anno di presentazione della domanda e collocate in successione,
con le posizioni acquisite, alla data di entrata in vigore delle presente legge,
nel rispetto delle priorita' fissate dall' art. 15 della LR 1 febbraio 1977, n.
3.
3. I
contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei fondi gia'
localizzati nel rispettivo anno e non utilizzati.
ARTICOLO
5
1. La Giunta
regionale e' autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a
trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all' edilizia agevolata da leggi statali o regionali
localizzati e non
utilizzati.
ARTICOLO
6
1. Nei
programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della legge
statale 5/ 8/ 78, n. 457 - Biennio 1980- 81 e della legge regionale 9/ 2/ 81, n.
16, l' ammontare del mutuo concedibile per ogni alloggio e' elevato a L.
36.000.000 in conformita' alla deliberazione del CIPE del 19/ 11/
1981.
2.
Conseguentemente, i fondi localizzati ai sensi delle leggi surrichiamate sono
incrementati del 20% dello stanziamento previsto dai bandi.
3. La maggiore
spesa derivante dall' applicazione del precedente comma sara' imputata sulle
disponibilita' previste per i bienni successivi, in conformita' al 13# comma
dell' art. 1 del DL 23/ 1/ 82, n.
9, convertito con modificazioni nella legge 25/ 3/ 82, n. 94, per i programmi da
avviarsi con i fondi della legge statale 5/ 8/ 78, n. 457 e sulle disponibilita'
del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1982 per i
programmi da avviarsi con i fondi della legge regionale 9/ 2/ 81, n. 16.
ARTICOLO 7
1. Ai
programmi costruttivi di cui alla legge regionale 1/ 2/ 77, n. 3, limitatamente
a quelli previsti dai piani di riparto 1979/ 80 e agli interventi previsti dal
primo comma dello art. 1 della legge regionale 31/ 8/ 81, n. 50, si applica il
limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente articolo, purche' non sia
stata ancora comunicata all'
Istituto mutuante, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'
ammissione al contributo
regionale.
ARTICOLO
8
1. Il limite
di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente articolo 6 si applica
anche ai programmi costruttivi gia' avviati ai sensi della legge regionale 1/ 2/
1977, n. 3, purche' i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 31/ 10/
1982 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'
Istituto mutuante l' atto di erogazione e quietanza finale. Le domande per i contributi previsti dal
presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia – Settore
Edilizia Residenziale - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con raccomandata postale.
2. I mutui
suppletivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti
dalla legge regionale 21/ 6/ 80, n. 76 e saranno concessi con le modalita' di
cui al terzo comma dell' art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n.
50.
ARTICOLO
9
1. La Giunta
regionale utilizzera', contestualmente all' approvazione delle graduatorie di
cui all' art. 3 della legge regionale 9/ 2/ 81, n. 16 relative ai programmi
costruttivi previsti dalla delibera del Consiglio regionale n. 202 del 16/ 12/
1981, anche lo stanziamento del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell'
esercizio finanziario dell' anno 1982, nel rispetto della percentuale stabilita
dall' art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 9/ 2/ 1981 e dei criteri
di riparto adottati in sede di approvazione del bando.
ARTICOLO
10
1. Le
cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione
privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all' Albo Nazionale dei
costruttori.
2. Per i
programmi edilizi sino a ventiquattro alloggi e' ammessa la trattativa privata
ed i lavori stessi potranno essere affidati anche ad imprese artigiane non
iscritte allo Albo Nazionale dei costruttori.
3. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di edilizia
agevolata sono soggetti a collaudo tecnico - amministrativo.
4. Il collaudo
tecnico - amministrativo dovra' tendere ad accertare, ai sensi dell' art. 4,
lettera m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il rispetto da parte dei soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi, delle procedure e dei
vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.
5. Le opere
sono collaudate da un ingegnere iscritto allo Albo regionale dei collaudatori di
cui all' art. 25 della legge regionale 12/ 8/ 78, n. 37, designato dal soggetto
attuatore del programma costruttivo ed a sue spese.
6. Per gli
interventi singoli realizzati con mutui individuali e' ammesso il collaudo a
mezzo del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei
lavori.
7. Il
certificato di collaudo, approvato dall' Organo amministrativo del soggetto
attuatore, sostituisce il Mod. ATT/
4 - CER e dovra' essere trasmesso
alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale.
8. E' abrogato
l' ottavo comma dell' art. 1 della legge regionale 21/ 6/ 80, n.
76.
ARTICOLO
11
1. Le norme di
cui al precedente articolo si applicano anche ai programmi costruttivi avviati
ai sensi della legge regionale 1/ 2/ 77, n. 3 e del primo comma dell' art. 1
della legge regionale 31/ 8/ 81, n. 50, per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il certificato di
conformita' da parte degli Uffici del Genio Civile o trasmesso alla Regione
Puglia il Mod. ATT/ 4 CER redatto dal direttore dei lavori.
2. Nei
programmi di edilizia agevolata avviati con contributi comunque rivenienti da
leggi dello Stato, anche se fruenti di mutui integrativi assistiti da contributo
regionale, in luogo del collaudo tecnico amministrativo, gli Uffici periferici
del Ministero dei Lavori Pubblici provvederanno, in base alle istruzioni dallo
stesso impartite, al rilascio del certificato di conformita' ed alla verifica
dei requisiti soggettivi degli assegnatari.
ARTICOLO
12
1. Il primo
comma dell' art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50 e' sostituito dal
seguente:
<< Il contributo regionale sui
mutui agevolati previsti dalla LR 21/ 6/ 80, n. 76 potra' essere concesso anche
per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruenti di contributi
comunque rivenienti da leggi dello Stato, gia' avviati alla data dell' entrata
in vigore della presente legge, purche' gli Enti attuatori dimostrino che, alla
data del 22/ 4/ 1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato
stipulato con l' Istituto mutuante l' atto di erogazione e quietanza finale del
mutuo principale.
2. Sono
ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in
un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla
Regione, non avevano ottenuto l' assegnazione di tutte le superfici costituenti
il lotto o comparto, ma solo una parte di esse >>.
ARTICOLO
13
Norma
finanziaria - Omissis
La presente
legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.