Legge abrogata dall’art. 36 della l.r. 7 agosto 2002, n. 15
“Riforma della formazione professionale” dalla data di entrata in vigore della
stessa.
Precedentemente:
L’ultimo comma dell’art. 1 è stato soppresso e sostituito dal
comma 1 dell’art. 1 della l.r. n. 5/86 e successivamente abrogato dal comma 3
dell’art. 11 della l.r. n- 18/93;
per il comma 3 dell’art. 4 è stata disposta l’interpretazione
autentica dall’art. 1 della l.r. n. 8/84;
l’ultimo comma dell’art. 6
è stato prima modificato dall’art. 2 della l.r. 5/86 e successivamente
sostituito dal comma 1 dell’art. 11 della l.r. 18/93.
Leggi richiamate:
l.r. 25 febbraio 1986, n. 5 “Modifica agli artt. 1 e 6 della l.r.
17 giugno 1983, n. 9 ‘Normativa per l’utilizzazione del personale della
formazione professionale”;
l.r. 25 gennaio 1984, n. 8 Interpretazione autentica art. 4 l.r.
17 giugno 1983, n. 9;
l.r. 23 agosto 1993, n. 18 “Misure urgenti per il finanziamento
delle attività di formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alla
vigente legislazione regionale.