TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente legge, emanate in conformita' ai
criteri fissati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 384 del 19/ 12/ 1981, si applicano a tutti gli alloggi di proprieta' o in
gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a
totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o
Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici
non economici per le finalita' sociali proprie dell' edilizia residenziale
pubblica, nonche' acquisiti per donazioni o eredita', salvo che per la loro
acquisizione siano previste clausole particolari.
2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convezionata non attuati da enti pubblici;
c) di servizio e cioe' quelli come tali definiti per legge;
d) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello
Stato o della Regione.
3. Possono altresì essere esclusi, su richiesta motivata dell'
ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale,
sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le modalita' di
acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della
tipologia costruttiva o della utenza insediata o per particolari caratteri di
pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per fini propri
dell' edilizia residenziale pubblica.
Per tali alloggi l' autorizzazione regionale stabilisce le
modalita' di destinazione nonche' la misura del canone, che non puo' essere
inferiore a quella determinata ai sensi della presente legge.
4. Le presenti norme si applicano, altresì, agli alloggi siti in
case parcheggio, ricoveri provvisori, immobili vari, non appena siano cessate
le cause dell' uso contingente o iniziale per i quali sono stati utilizzati, e
sempreche' abbiano condizioni abitative adeguate.
TITOLO II ASSEGNAZIONE ALLOGGI
ARTICOLO 2
(Requisiti per l' assegnazione)
1. Puo' conseguire l' assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero e'
ammesso soltanto se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di
reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali;
b) chi ha la residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva
o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell' ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale
ambito o di lavoratori emigrati all' estero, per i quali e' ammessa la
partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) chi non e' titolare di diritti di prorieta', usufrutto, uso e
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell' ambito
territoriale cui si riferisce il bando di concorso; e' adeguato l' alloggio la
cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell' art. 13 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo
familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3- 4 persone,
non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed
oltre;
d) chi non e' titolare di diritti di cui al precedente punto c) su
uno o piu' alloggi, ubicati in qualsiasi localita', il cui valore locativo complessivo,
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al
valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'
ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo
medio e' determinato sulla base delle modalita' stabilite dalla legge 27 luglio
1978, n. 392, e con i seguenti parametri:
1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:
superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 25% per aree
accessorie e di servizio) pari a:
40 mq + 10 mq = mq 50 per 1- 2 persone;
60 mq + 15 mq = mq 75 per 3- 4 persone;
75 mq + 19 mq = mq 94 per 5 persone;
95 mq + 24 mq = mq 119 per 6 persone ed oltre;
2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/ 3,
parametro 1,05;
3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di
assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla
classe demografica fino a 10.000 abitanti;
4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro
1,00;
5) coefficiente di zona edificata/ periferica corrispondente a
1,00 per tutti i comuni;
6) coefficiente di vetusta' pari a 20 anni;
7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al
parametro 1,00;
e) chi non ha ottenuto l' assegnazione immediata o futura di
alloggio realizzato con contributi pubblici, o l' attribuzione di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici,
sempreche' l' alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al
risarcimento del danno;
f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo
familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando
di concorso, determinato ai sensi dell' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457 e successive modificazioni e integrazioni.
Il reddito di riferimento e' quello imponibile relativo all'
ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni familiari.
Oltre all' imponibile fiscale vanno computati tutti gli
emolumenti, indennita', pensione, sussidi,
a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.
E' fatta salva la facolta' della Regione di adeguare il limite di
reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER e il CIPE non vi
provvedano ai sensi dell' art. 3, lettera o), della legge 5 agosto 1978, n.
457, come integrato dall' art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Tale facolta' viene esercitata, trascorsi diciotto mesi dall'
ultima revisione sulla base dell' andamento dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT;
g) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti
dalla legge, l' alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da
coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli
affiliati con loro conviventi.
3. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo
grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni
prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle
forme di legge.
4. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone
non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza sia
istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di
concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e
purche' i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea
documentazione rilasciata dal Comune.
5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente
e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri
componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione
delle domande, nonche' al momento dell' assegnazione e debbono permanere in
costanza del rapporto.
6. Il Consiglio regionale, in sede di localizzazione degli
interventi, puo' stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l' assegnazione
di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita' ovvero
in relazione a peculiari esigenze locali.
ARTICOLO 3
(Norme per l' emanazione del
bando di concorso)
1. Alla assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico
concorso indetto dal Comune in cui si trovano gli alloggi.
2. Il concorso riguarda l' assegnazione di alloggi per singoli
Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, in conformita' alle direttive
emanate dalla Regione in sede di localizzazione di interventi costruttivi.
3. Il bando di concorso finalizzato alla formulazione di
graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali viene
pubblicato, contemporaneamente e per almeno 15 giorni consecutivi, mediante
affissione di manifesti, nell' albo pretorio e nelle sedi di decentramento
comunale dei Comuni interessati nonche' nella sede dell' Istituto Autonomo Case
Popolari competente per territorio in un luogo aperto al pubblico.
4. Copia del bando dovra' essere trasmesso alle Organizzazioni
sindacali e alle associazioni di categoria affinche' ne sia data diffusione
anche nei luoghi di lavoro.
Al bando deve inoltre essere data pubblicita' in altri modi e
forme ritenute necessarie ai fini della massima divulgazione.
5. Gli interessati all' assegnazione possono partecipare ad una
sola assegnazione nell' ambito regionale.
6. Il bando di concorso deve essere inviato al Ministero Affari
Esteri perche' venga curata l' affissione presso le sedi consolari.
7. La Giunta regionale e' autorizzata ad emanare o a far emanare
bandi speciali per l' assegnazione di alloggi specificatamente individuati in
dipendenza di particolari esigenze, indicando altresì requisiti aggiuntivi. 8.
Il bando di concorso deve indicare:
a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, la forma
di assegnazione e i Comuni interessati all' assegnazione degli alloggi;
b) le eventuali riserve di alloggi;
c) i requisiti di carattere generale, per il richiedente e i
componenti il nucleo familiare, nonche' gli eventuali altri requisiti che
potranno essere stabiliti in relazione ai piani regionali di localizzazione
degli interventi costruttivi e la precisazione che essi devono essere posseduti
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonche' al
momento dell' assegnazione e alla consegna degli alloggi, salvo diversa
particolare normativa nazionale o regionale;
d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
e) il termine non superiore a 60 giorni, dalla data di
pubblicazione, per la presentazione della domanda. Il termine e' prorogato per
i lavoratori emigrati all' estero di trenta giorni per i residenti nell' area
europea, di quarantacinque giorni per i residenti nei paesi extra europei;
f) che le domande dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata
entro i termini prescritti dal Comune, a pena di esclusione;
g) eventuali documenti da allegare alla domanda tenendo anche
conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all' estero.
9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in
vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali
dell' utenza, lo schema tipo di bando di concorso e il modulo tipo di domanda
cui dovranno attenersi gli interessati.
10. In caso di mancata emissione dei bandi, la Giunta regionale si
sostituisce negli adempimenti anche avvalendosi di altro organismo cui saranno
riconosciuti i costi sopportati.
11. Su autorizzazione della Giunta regionale e per specifiche
motivazioni, i Comuni possono eccezionalmente delegare all' Istituto Autonomo
Case Popolari competente per territorio le funzioni esecutive concernenti l'
assegnazione degli alloggi, riconoscendo al medesimo Istituto delegato i costi
vivi sopportati.
12. I bandi vengono pubblicati entro il 30 settembre e la relativa
graduatoria deve essere ultimata entro i successivi dieci mesi.
13. In sede di prima applicazione, i bandi vengono pubblicati
entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
14. Fino all' approvazione delle graduatorie definitive relative
ai bandi previsti dalla presente legge gli alloggi vengono assegnati sulla base
delle graduatorie vigenti.
ARTICOLO 4
(Contenuti e istruttoria delle
domande)
1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve
indicare:
a) la cittadinanza nonche' la residenza del concorrente e il luogo
in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri
anagrafici e reddituali di ciascun componente;
c) l' ubicazione e la consistenza dell' alloggio occupato;
d) il reddito complessivo del nucleo familiare;
e) il luogo e il tipo di lavoro del concorrente e degli altri
componenti il nucleo familiare;
f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno
dell' alloggio;
g) il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le
comunicazione relative al concorso.
2. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel
bando.
3. Il concorrente deve dichiarare che sussistono in favore di se
stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui all' art. 2
della presente legge e inoltre di essere consapevole che la dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge
penale.
4. Le domande vengono trasmesse al Comune che ha indetto il bando,
il quale procede all' istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la
completezza e la regolarita' della compilazione del modulo di domanda e l' esistenza della documentazione richiesta.
5. Il Comune puo' inoltre avvalersi della collaborazione degli
organi dell' amministrazione dello Stato, degli enti locali e di tutti gli
altri enti e soggetti ai quali e' applicabile la presente legge e puo'
richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare
la situazione denunziata nella domanda, fissando all' uopo un congruo termine a
pena di esclusione dal concorso.
6. Il Comune provvede all' attribuzione, in via provvisoria, dei
punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'
interessato nella domanda e della documentazione presentata.
7. Entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando, l'
Amministrazione comunale procede alla formazione dell' elenco dei concorrenti
secondo l' ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'
elenco stesso viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce all' elenco
dovranno essere indicate le domande per le quali non e' stato attribuito alcun
punteggio per effetto di accertamento in corso, nonche' le domande dichiarate
inammissibili con le relative motivazioni.
8. L' elenco con l' indicazione del punteggio conseguito da
ciascun concorrente, nonche' con l' indicazione dei modi e dei termini per la
opposizione, e' immediatamente pubblicato nell' albo pretorio del Comune per
trenta giorni consecutivi.
9. Per la pubblicazione dell' elenco il Comune dovra' seguire le
stesse forme previste per il bando di concorso.
10. Ai lavoratori emigrati all' estero e' data notizia dell'
avvenuta pubblicazione dell' elenco e della posizione conseguita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
11. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell' elenco nell'
Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all' estero, dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati
possono presentare opposizione al Sindaco.
12. L' elenco, unitamente alle domande nonche' alla documentazione
e ai ricorsi presentati in tempo utile, e' trasmesso, entro quindici giorni
dalla scadenza del termine fissato per i ricorsi, alla commissione di cui al
seguente art. 5 per la formazione della graduatoria.
13. La Regione provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli
IACP per la raccolta e l' elaborazione a livello regionale delle informazioni
contenute nei moduli di domanda.
14. Il Comune, qualora riscontri che il reddito, di cui alla
lettera f) del precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a
quello fondatamente attribuibile al concorrente e ai componenti il suo
nucleo familiare in base ad elementi e circostanze
di fatto, segnala alla commissione di cui al successivo art. 5, anche
avvalendosi della collaborazione del Consiglio tributario e degli uffici del
Ministero delle Finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle
dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi
di capacita' contributiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a
comprovarli.
15. Per l' esecuzione anche di parte delle funzioni di cui ai
precedenti commi, il Comune, su autorizzazione della Giunta regionale e per
specifiche motivazioni, puo' eccezionalmente delegare l' IACP territorialmente
competente, riconoscendogli le spese sopportate.
ARTICOLO 5
(Commissione per la formazione
delle graduatorie e per la mobilita')
1. La graduatoria di assegnazione e' formata da un organo collegiale
nominato dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale
predeterminata al fine di assicurare, in relazione alla prevedibile entita'
delle domande, il rispetto dei tempi di formazione delle graduatorie di cui al
dodicesimo comma del precedente art. 3.
2. Anche su richiesta dei Comuni interessati possono essere
nominate piu' commissioni per uno stesso Comune o ambito territoriale, fermo
restando che per ogni territorio comunale dovra' essere formulata una
graduatoria unica. La Commissione e' così composta:
a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente
per territorio;
b) da tre rappresentanti effettivi dei Comuni e tre supplenti,
designati dalla Sezione regionale dell' Associazione Nazionale Comuni d'
Italia( ANCI), d' intesa con i Comuni inseriti nell' ambito di competenza, con
la presenza della minoranza piu' rappresentativa. Nel caso l' ambito di
competenza coincida con il territorio comunale, i rappresentanti sono designati
dal Consiglio comunale;
c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a
livello nazionale, designati d' intesa dalle medesime;
d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle
organizzazioni sindacali degli assegnatari piu' rappresentative a livello
nazionale, designati d' intesa dalle medesime;
e) da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori
autonomi;
f) dal legale rappresentante, o suo delegato, dell' ente gestore
degli alloggi da assegnare;
g) da un funzionario della Regione di livello non inferiore all'
VIII, designato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Ai lavori della Commissione partecipa, di volta in volta, con
diritto di voto, il Sindaco, o suo delegato, del Comune di cui e' in esame la
relativa graduatoria.
4. La Commissione puo' regolarmente funzionare quando sono
nominati almeno otto componenti, uno dei quali sia il magistrato con funzione
di Presidente.
5. La Commissione elegge nel proprio seno il vice - presidente.
6. Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la presenza di meta' piu' uno
dei componenti la Commissione.
7. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
8 Il Presidente e gli altri componenti designati restano in carica
cinque anni e non possono essere riconfermati.
9. La segreteria operativa della Commissione e' formata da
dipendenti dei Comuni interessati, scelti d' intesa tra i medesimi, che
designano anche il segretario.
10. La Commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno
dei Comuni interessati, indicato nel Decreto di di nomina della Commissione
stessa.
11. L' onere finanziario per il funzionamento della Commissione,
per cui si applicano le disposizioni regionali, e' a carico del Comune ed e'
ripartito, nel caso di Commissione sovracomunale, dalla segreteria operativa,
secondo il numero delle domande presentate.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale definisce l' ambito territoriale di
ciascuna Commissione e la relative sede, ed entro i successivi trenta giorni,
su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ciascun organo ed ente
interessato nomina i propri rappresentanti nelle Commissioni, che sono
insediate nei trenta giorni successivi.
13. Le modalita' di cui al precedente comma valgono anche in sede
di rinnovo delle Commissioni.
ARTICOLO 6
(Punteggi di selezione della
domanda)
1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di
punteggi attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e
soggettive del concorrente e del nucleo familiare:
a) Condizioni soggettive
a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalita' di
cui all' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
e integrazioni, nonche' all' art. 2, punto f), della presente legge, non
superiore ai limiti seguenti:
- inferiore ad una pensione sociale punti 4
- inferiore ad una pensione minima INPS punti 3
- inferiore ad una pensione minima INPS piu' una pensione sociale
punti 2
a2) nucleo familiare composto:
- da 3 a 4 unita' punti 1
- da 5 a 6 punti 2
- da 7 ed oltre punti 3
a3) richiedenti che abbiano superato il 60 anno di eta' alla data
di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia, anche
con eventuali minori a a carico punti 1
a4) famiglie con anzianita' di formazione non superiore a due anni
alla data della domanda punti 1
Il punteggio e' attribuibile:
- a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia
superato il 35° anno di eta'
- soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione,
occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna
sistemazione abitativa adeguata. lo stesso punteggio e' attribuito a famiglie
la cui costituzione e' prevista entro un anno e comunque avviene prima dell'
assegnazione dell' alloggio;
a5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare
da parte delle autorita' competenti (ai fini dell' attribuzione del punteggio
si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi
genere che comportino una diminuzione permanente della capacita' lavorativa
superiore a 2/ 3): punti 1
a6) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati
da non piu' di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro
residenza (emigrati, profughi): punti 1.
b) Condizioni oggettive:
b1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno
due anni dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio
(baracche, stalle, grotte e caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici e
simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organi preposti alla assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a
seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per
inadempienza contrattuale: punti 4
La condizione del biennio non e' richiesta quando la sistemazione
precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamita' o di imminente
pericolo riconosciuto dall' autorita' competente o da provvedimento esecutivo
di sfratto;
b2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da
almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico così definito
dall' autorita' competente, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o
con servizi igienici all' esterno o privo di acqua potabile o quello che per la
sua struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era
destinato ad abitazione: punti 2.
Il punteggio di cui ai precedenti punti b1 e b2 non viene
riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o
antigienici, se tale condizione e' stata accertata a favore di altro richiedente
in occasione di precedente bando;
b3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da
almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o piu'
nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita': punti 2
La condizione di biennio non e' richiesta quando si tratti di
sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamita', di
imminente pericolo di crollo riconosciuto dall' autorita' competente, di
sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'
assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;
b4) richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo
familiare:
a) in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo
definito al precedente art. 2, lettera c):
- oltre 2 persone in piu' punti 1
- oltre 3 persone in piu' punti 2;
b5) richiedenti, fruenti di alloggio di servizio, che debbano
rilasciare l' alloggio per trasferimento d' ufficio o per cessazione non
volontaria del rapporto di lavoro: punti 1
b6) richiedenti che debbano abbandonare l' alloggio a seguito di
ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di
risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall' autorita'
competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6.
b7) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere
rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato
intimato per immoralita', inadempienza contrattuale, di verbale di
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonche' di provvedimento di
collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio
di servizio: punti 6.
c) Condizioni aggiuntive regionali:
c1) richiedenti in condizioni di pendolarita' con distanza tra il
luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 40 Km.: punti 1.
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria
formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;
c2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone calcolato
secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, incida in misura non inferiore al 25%
sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della
presente legge: punti 1.
2. Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso punto.
3. Non sono cumulabili i punteggi dei punti b1) con b2); b6) con
b7).
4. I punteggi di cui ai punti b6) e b7) non sono cumulabili con
tutti gli altri punti b1), b2), b3), b4), b5).
5. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parita' di
punteggio dovra' essere effettuato il sorteggio da parte di un notaio o
ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione di cui all' art.
5.
6. I richiedenti appartenenti a categorie speciali di cui ai
precedenti punti a3), a4), a5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale
permanente, sono collocati d' ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni
singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria
generale.
7. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell' assegnazione di
alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in
caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di
finanziamento.
8. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di
cui all' art. 15 della presente legge.
ARTICOLO 7
(Formazione della graduatoria)
1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti e dei documenti di cui al precedente art. 4, esamina le domande, la
documentazione e gli eventuali ricorsi presentati e formula la graduatoria
definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio.
2. La graduatoria e' pubblicata all' Albo pretorio del Comune per
trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.
3. Gli alloggi sono assegnati secondo l' ordine stabilito nella
graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due
anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.
4. La graduatoria definitiva e' valida per l' assegnazione di
tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di
risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
ARTICOLO 8
(Accertamento del reddito)
1. L' accertamento del reddito di cui alla lettera f) del
precedente art. 2 deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del
richiedente di copia della dichiarazione dei redditi, relativa all' anno
precedente il bando di concorso, di ogni componente il nucleo familiare che
svolga attivita' lavorativa ovvero percepisca pensione.
2. Il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di
famiglia l' eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.
3. La Commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilita'
dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione
della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici
finanziari dello Stato, suffragata da elementi eventualmente segnalati dal
Comune ovvero acquisiti dalla Commissione medesima di propria iniziativa, anche
tramite formale audizione del soggetto interessato.
4. Qualora entro novanta giorni gli uffici finanziari non abbiano
comunicato i dati richiesti, il concorrente e' collocato in graduatoria tenendo
conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato.
Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al concorrente pervengano
successive alla graduatoria definitiva, la stessa verra' modificata in
conseguenza e si procedera' all' eventuale annullamento dell' assegnazione.
5. La mancanza di reddito deve essere documentata da certificato
di disoccupazione rilasciato dall' Ufficio provinciale del Lavoro, e, qualora
sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza
rilasciata dal Comune di residenza.
6. L' assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza
comporta l' esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'
interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito.
ARTICOLO 9
(Aggiornamento delle graduatorie di
assegnazione)
1. Le graduatorie definitive conservano la loro efficacia fino a
quando non vengano aggiornate nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti i bandi generali vengono aggiornate
almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le
modalita' di cui al precedente art. 3 ai quali possono partecipare sia nuovi
aspiranti all' assegnazione, sia coloro i quali, gia' collocati in graduatoria,
abbiano interesse a far valere condizioni piu' favorevoli.
3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare
ogni quattro anni a pena di cancellazione dalla stessa, la domanda di
assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
4. E' facolta' dei Comuni, sulla base delle specifiche condizioni
locali, procedere all' aggiornamento della graduatoria mediante bandi
integrativi annuali, ferma restando la necessita' della conferma quadriennale della domanda.
5. Per la presentazione della domanda, l' istruttoria, nonche' la
formazione della graduatoria definitiva, valgono le disposizioni dei precedenti
articoli.
6. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i Comuni,
previa autorizzazione della Giunta regionale, possono destinare gli alloggi a
cittadini residenti nel Comune stesso ovvero nei Comuni con termini; tali
locatari, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratto di
locazione, con termine di norma non superiore a quattro anni, e canone
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
ARTICOLO 10
(Verifica dei requisiti prima
dell' assegnazione)
1. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la
permanenza dei requisiti previsti per l' assegnazione.
2. L' eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei
concorrenti, fra il momento dell' approvazione della graduatoria definitiva e
quello dell' assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria,
sempreche' permangano i requisiti e le
condizioni oggettive.
3. Qualora il Comune accerti la mancanza nell' assegnatario di
alcuno dei requisiti o delle condizioni di cui al secondo comma del presente
articolo, il Comune stesso trasmette la relativa documentazione alla
Commissione di cui al precedente art. 5, la quale, nei successivi venti giorni,
provvede all' eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'
eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.
4. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle
assegnazioni, nonche' gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi
momento, accertamenti volti a verificare l' esistenza e la permanenza dei
requisiti.
ARTICOLO 11
(Disponibilita' degli alloggi da
assegnare)
1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le
disposizioni della presente legge e' tenuto a comunicare al Comune
territorialmente competente l' elenco degli alloggi da assegnare.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l'
ente attuatore e' tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la data
presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilita'
degli alloggi stessi.
3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la
riassegnazione, l' ente gestore e' tenuto a dare comunicazione al Comune della
presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni
dalla data di effettiva disponibilita'.
ARTICOLO 12
(Assegnazione e standard dell'
alloggio)
1. L' assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi
diritto in base all' ordine della graduatoria definitiva e' effettuata dal
Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa
alla sola unita' immobiliare determinata ai sensi dell' art. 13, terzo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo
standard abitativo di cui al precedente art. 2, lettera d), punto 1).
3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche
dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati
ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'
Ente gestore, soluzioni valide ne' ai fini della razionalizzazione dell' uso
del patrimonio pubblico ne' ai fini del soddisfacimento di domande con pari o piu'
grave grado di bisogno.
ARTICOLO 13
(Scelta e consegna degli alloggi)
1. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data della comunicazione
di cui all' art. 11, comunica l' assegnazione agli aventi diritto con lettera
raccomandata, d' intesa con l' ente gestore, fissando il giorno e il luogo per
la scelta dell' alloggio.
2. La scelta degli alloggi, nell' ambito di quelli individuati
secondo lo standard abitativo di cui al precedente articolo, e' compiuta dagli
assegnatari in base all' ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria,
salvo quando disposto dal successivo art. 14.
3. La scelta dell' alloggio deve essere effettuata dall'
assegnatario o da persona all' uopo delegata.
In caso di mancata presentazione, l' assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono
rinunciare all' alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati
motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all' assegnazione.
5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune
dichiara la decadenza dall' assegnazione, previa diffida all' interessato ad
accettare l' alloggio propostogli.
6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'
interessato non perde il diritto all' assegnazione ed alla scelta tra gli
alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.
7. La stipula dei contratti attinenti l' uso degli alloggi e' di
competenza dell' ente gestore.
8. L' ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione
emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata,
degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei
regolamenti e per la successiva consegna dell' alloggio. L' ente gestore
comunica ai Comuni interessati la data di consegna degli alloggi e i nominativi
degli assegnatari.
9. L' alloggio deve essere stabilmente occupato dall' assegnatario
entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all' estero, entro
sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall' ente gestore
a seguito di motivata istanza.
10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la
decadenza dalla assegnazione. La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal
Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione
di diritto del contratto.
Tale provvedimento e' comunicato mediante lettera raccomandata
all' interessato, il quale puo' presentare deduzioni scritte e documenti entro
15 giorni dalla data di comunicazione ovvero 30 giorni se trattasi di
lavoratore emigrato all' estero.
11. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine
per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo
nei confronti dell' assegnatario e di chiunque occupi l' alloggio e non e'
soggetto a graduazioni o proroghe.
12. Contro il provvedimento del Sindaco, l' interessato puo'
proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'
alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
decreto stesso.
13. Il Pretore adito ha facolta' di sospendere l' esecuzione del
decreto. Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal Pretore con
decreto in calce al ricorso.
14. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti dei sindacati
dei lavoratori e della utenza maggiormente rappresentativi a livello nazionale
e i rappresentanti degli enti gestori, approva entro novanta giorni il
contratto - tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della
presente legge.
15. Per i contratti di locazione precedentemente stipulati, gli
enti gestori provvedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione sulla
base del contratto - tipo di cui al primo comma fissando un congruo termine
all' assegnatario per aderirvi.
16. La mancata adesione nel termine prescritto comporta la
risoluzione del precedente contratto di locazione.
17. Il contratto dovra' contenere:
1) un verbale dello stato dell' alloggio al momento della consegna
ed il prospetto per il canone di locazione;
2) l' indicazione dei diritti e dei doveri circa l' uso dell'
alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell' assegnatario;
3) l' indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto
nell' assegnazione e nel contratto;
4) l' indicazione analitica delle modalita' di pagamento e di
aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennita'
di mora e della misura degli interessi moratori, e delle eventuali ulteriori
sanzioni e penalita' applicabili;
5) l' indicazione specifica dell' obbligo di assunzione, da parte
dell' assegnatario, degli oneri derivanti dall' istituzione della autogestione
delle parti e dei servizi comuni;
6) l' indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria
a carico dell' assegnatario;
7) l' indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti di
locazione, di annullamento e decadenza dell' assegnazione.
8) l' indicazione delle norme che regolano la mobilita'.
ARTICOLO 14
(Riserva di alloggi per
situazioni di emergenza abitativa)
1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati,
puo' riservare una aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare
per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate
situazioni di emergenza abitativa, quali:
- pubbliche calamita';
- sgombero di unita' abitative di proprieta' pubblica da
sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga
riconosciuta dall' organo competente la necessita' di sgombero;
- trasferimento di forze dell' ordine;
- per gravi motivi di pubblica utilita';
- sfratti nelle condizioni di cui all' art. 6.
2. Per gli appartenenti alle forze dell' ordine e' prevista una
riserva massima dell' 8% con le modalita' stabilite dalla delibera del
Consiglio regionale n. 43 del 23/ 12/ 1980, nell' ambito dell' aliquota del 25%
stabilita dal I comma del presente articolo.
3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono
sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione
provvisoria, che non puo' eccedere la durata di due anni; sono esclusi in ogni
caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito
previsto per l' assegnazione.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia'
assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti
sono quelli per la permanenza.
5. L' accertamento dei requisiti viene effettuato dalle
Commissioni di cui all' art. 5 previa istruttoria da parte dei Comuni
interessati.
6. Non e' ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella
prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica
calamita'.
7. La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall' art.
34 della legge 26/ 12/ 1981, n. 763, e' autorizzata dalla Giunta regionale, su
proposta dei Comuni, nell' ambito dell' aliquota del 25% stabilita al primo
comma del presente articolo.
8. La proposta dei Comuni dovra' tener conto della consistenza
delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di
concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai Comuni
stessi.
9. L' aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta
e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che
vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria
generale, e non puo' eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi
di intervento. Per la definizione della qualita' di profugo si applicano le
disposizioni della legge 26/ 12/ 1981, n. 763.
ARTICOLO 15
(Subentro nella domanda e nell'
assegnazione)
1. In caso di decesso dell' aspirante assegnatario o dell'
assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell' assegnazione i
componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'
ordine ivi indicato.
2. L' ampliamento stabile del nucleo familiare e' ammissibile ai
fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei
requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell' ente gestore,
oltre che nei confronti di persone legate all' assegnatario da vincoli di
coniugio o di convivenza more - uxorio, di parentela ed affinita', anche,
secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2, nei
confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinita', qualora siano,
nell' uno e nell' altro caso, riscontrabili le finalita' di costituzione di una
stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarieta' ed
assistenza economica e affettiva.
3. L' ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il
nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione
della normativa di gestione.
4. E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell' Ente gestore,
l' ospitalita' temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un
anno, qualora l' istanza dell' assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di
assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da
parte dell' ente gestore stesso.
5. Tale ospitalita' a titolo precario non ingenera nessun diritto
al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero
di cessazione degli effetti civili del medesimo, l' ente gestore provvede all'
eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del
giudice.
7. Al momento della voltura del contratto, l' ente gestore
verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del
nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell' alloggio.
ARTICOLO 16
(Accertamento periodico del
reddito)
1. La situazione reddituale degli assegnatari e' aggiornata almeno
biennalmente dagli enti gestori, nei termini e secondo le disposizioni
regionali in materia di anagrafe dell' utenza e del patrimonio.
2. L' eventuale variazione della collocazione degli assegnatari
nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio dell'
anno successivo a quello per il quale e' stata accertata la modificazione della
situazione reddituale.
3. L' assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in
una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell' anno precedente una
diminuzione di reddito.
4. La collocazione e' disposta dall' ente gestore con decorrenza
dal mese successivo a quello nel quale e' stata accertata la diminuzione di
reddito.
ARTICOLO 17
(Morosita' nel pagamento del
canone)
1. La morosita' superiore a due mesi nel pagamento del canone di
locazione e' causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza
dell' assegnazione.
2. La morosita' puo' essere tuttavia sanata, per non piu' di una
volta nel corso dello anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel
termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.
3. Il tasso di interesse per i canoni non corrisposti e' pari al
tasso ufficiale di sconto.
4. Non e' causa di risoluzione del contratto la morosita' dovuta a
stato di disoccupazione o grave malattia dell' assegnatario, qualora ne siano
derivate l' impossibilita' o la grave difficolta', accertata dall' ente
gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
5. Se tale impossibilita' o grave difficolta' si protrae oltre i
sei mesi, l' ente gestore puo', sentito il parere del Comune, concedere un
ulteriore periodo di proroga, non superiore ai sei mesi, prima di procedere
alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 18
(Annullamento dell' assegnazione)
1. L' annullamento dell' assegnazione viene disposto con
provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
- per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell' assegnazione medesima;
- per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o
di documentazioni risultate false.
2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate dal Comune
e/ o dall' ente gestore prima della consegna dell' alloggio o nel corso del
rapporto di locazione, il Sindaco contestualmente alla comunicazione con
lettera raccomandata all' assegnatario delle risultanze conseguenti gli
accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 gg. per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea
notizia all' ente gestore.
3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati
all' estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della
consegna dell' alloggio.
4. Qualora dall' esame dei documenti prodotti dall' assegnatario
non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il
Sindaco pronuncia l' annullamento dell' assegnazione entro i successivi trenta
giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui
all' art. 5.
5. L' annullamento dell' assegnazione, avvenuta nel corso del
rapporti di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
6. L' ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il
rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell' assegnatario e di chiunque occupi l' alloggio e non e' soggetto a graduazioni
o proroghe.
7. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
ARTICOLO 19
(Decadenza dall' assegnazione)
1. La decadenza dall' assegnazione viene dichiarata dal Sindaco
del Comune, anche su proposta dell' ente gestore, nei casi in cui l'
assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l' alloggio
assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell' alloggio assegnato o ne muti la
destinazione d' uso;
c) abbia adibito l' alloggio ad attivita' illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l' assegnazione, salvo
quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare
superiore al limite stabilito per la permanenza.
2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per
l' annullamento della assegnazione.
3. La decadenza dall' assegnazione comporta la risoluzione di
diritto del contratto e il rilascio immediato dell' alloggio.
4. Il sindaco puo' tuttavia concedere, solo una volta, un termine
non eccedente i sei mesi per il rilascio dell' immobile, fatta salva la
gradualita' indicata al successivo art. 20, per gli assegnatari nelle
condizioni della lettera e) del presente articolo.
5. L' ordinanza del Sindaco di decadenza deve inoltre contenere il
preavviso che, in caso di inottemperanza alla intimazione di rilascio dell'
alloggio nei termini assegnati, oltre l' esecuzione dell' ordinanza, sara'
irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.000. La misura di tale
sanzione e' aggiornata ogni anno con provvedimento della Giunta regionale.
6. Per le modalita' di irrogazione e riscossione della sanzione
amministrativa pecuniaria si applica la legislazione nazionale e/ o regionale
in materia vigente al momento della emanazione del provvedimento.
7. Contro il provvedimento del Sindaco, l' interessato puo'
proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'
alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
decreto stesso.
8. Il Pretore adito ha facolta' di sospendere l' esecuzione del
decreto.
9. Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal Pretore
con decreto in calce al ricorso.
ARTICOLO 20
(Modalita' di decadenza in caso
di superamento del reddito)
1. La qualita' di assegnatario e' riconosciuta anche a colui che,
nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'
assegnazione di cui al precedente art.2, punto f), fino ad un massimo pari al
doppio di tale limite.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai
sensi del precedente comma ricevono dall' ente gestore preavviso che la
decadenza verra' dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi
che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del
limite di decadenza, agli assegnatari interessati verra' applicato il canone di
cui alla legge 27/ 7/ 1978, n. 392.
4. La Regione, nell' ambito dei provvedimenti di ripartizione dei
fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e
dei comuni interessati, la destinazione, in via prioritaria, di una quota degli
alloggi compresi in detti programmi o di punteggi preferenziali per gli
assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque
fruiscano di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a
quello consentito per la conservazione della qualita' di assegnatario.
5. In sede di prima applicazione delle presenti norme e ai fini
della emissione del preavviso di decadenza, l' accertamento dei redditi deve
essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. E' compito dell' ente gestore, d' intesa con i Comuni
interessati, graduare i tempi e le modalita' di esecuzione dei provvedimenti di
decadenza da pronunciarsi da parte del Comune dopo due ulteriori accertamenti
annuali consecutivi, nel rispetto dei seguenti criteri:
1a) in tutti i Comuni della Regione i preavvisi di decadenza
vengono inviati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La decadenza dall' assegnazione e' dichiarata, e immediatamente
eseguita, dopo il secondo accertamento annuale consecutivo nei confronti degli
assegnatari i cui redditi familiari siano superiori al limite di reddito
consentito per la conservazione della qualita' di assegnatario incrementato del
50%;
1b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle
presenti norme, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli
assegnatari che fruiscano di un reddito pari al limite di reddito consentito
per la conservazione della qualita' di assegnatario, incrementato dal 25% al
50%, fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei Comuni destinatari degli
interventi di emergenza ai sensi della legge 26/ 3/ 1982, n. 94, i quali
vengono inclusi nella successiva classe di gradualita';
1c) in tutti i Comuni della Regione i preavvisi di decadenza
vengono inviati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge nei confronti degli assegnatari con redditi compresi nel limite
consentito per la permanenza nell' edilizia residenziale pubblica incrementato
di una percentuale inferiore al 25%.
7. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge eventuali ulteriori forme di
proroga dell' esecuzione della dichiarazione di decadenza potranno essere
autorizzate dalla Giunta regionale per un periodo massimo di un anno, soltanto
su motivata richiesta del Comune d' intesa con l' ente gestore limitatamente a
situazioni di accertata e oggettiva impossibilita' degli assegnatari di
disporre di soluzioni abitative alternative anche precarie.
ARTICOLO 21
(Risoluzione del contratto in
caso di morosita')
1. L' ente gestore procede, ai sensi dell' art. 17, alla
risoluzione del contratto in caso di morosita' con conseguente decadenza dall'
assegnazione.
2. Il provvedimento del legale rappresentante dell' ente gestore,
che deve contenere un termine per il rilascio dell' alloggio non superiore a
trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell' assegnatario e
di chiunque occupi l' alloggio e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosita' gli
enti gestori possono applicare le procedure previste dall' art. 32 del RD 28/
4/ 38, n. 1165.
ARTICOLO 22
(Occupazioni e cessioni illegali
degli alloggi)
1. Il legale rappresentante dell' ente gestore persegue, ai sensi
dell' art. 633 del Codice Penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'
ente medesimo.
2. Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui
al precedente art.19, fatte salve le disposizioni di cui all' ultimo comma
dell' articolo 386 del TU 28/ 4/ 38, n. 1165.
3. L' ente gestore dispone, con proprio atto, il rilascio degli
alloggi occupati senza titolo.
4. L' atto di cui al precedente comma comporta l' esclusione dalla
assegnazione degli alloggi di cui all' art. 1 della presente legge. Di cio'
deve essere fatta esplicita menzione nel citato atto, che deve essere trasmesso
in copia alla commissione di cui al precedente art. 5 ed al Comune in cui
sorgono gli alloggi.
5. Il legale rappresentante dell' ente gestore diffida
preventivamente, con lettera raccomandata, l' occupante senza titolo a
rilasciare l' alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
6. L' atto dell' ente gestore che deve contenere il termine per il
rilascio non eccedente i trenta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti
dei soggetti di cui al precedente comma e non e' soggetto a graduazioni o
proroghe.
ARTICOLO 23
(Norma transitoria per la
regolarizzazione dei rapporti locativi)
1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale
pubblica e' disposta l' assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto
previsto dal precedente art. 12.
2. L' assegnazione di cui al comma precedente e' subordinata:
a) al protrarsi dell' occupazione da parte dello stesso nucleo
familiare per almeno i dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore
della presente legge;
b) all' accertamento del possesso da parte degli occupanti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2;
c) all' impegno da parte dell' occupante di pagamento, anche
rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.
3. Il Comune, d' intesa con l' ente gestore, puo' provvedere
comunque all' assegnazione qualora accerti condizioni di particolare gravita' e
rilevanza sociale.
TITOLO III CANONI ALLOGGI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO 24
(Definizione del canone di
locazione)
1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art.
1 e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di
manutenzione, entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del 2
comma dell' art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonche' a consentire il recupero di una parte
delle risorse impegnate per la
realizzazione e/ o recupero degli alloggi stessi.
2. Le somme rivenienti dai canoni di locazione, al netto delle
quote b) e c) di cui all' art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, sono
utilizzati, per quanto attiene gli IACP, per le finalita' di cui all' art. 25
della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive integrazioni e modificazioni.
A tal fine i medesimi istituti sono tenuti a comunicare alla
Regione, entro 60 giorni successivi all' approvazione del bilancio consuntivo,
l' ammontare di tali somme e proposte di utilizzo contestualmente alla trasmissione
delle deliberazioni di proposta dell' ammontare delle quote b) e c) del citato
art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.
3. Per gli alloggi assoggettati al regime di cui all' art. 10 del
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni le somme
derivanti dai canoni di locazione sono destinate ai fini previsti dall' art. 25
terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.
4. Per quanto attiene gli altri enti gestori o proprietari le
somme rivenienti dai canoni di locazione al netto delle quote d) e c) di cui
all' art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 devono essere destinate per le
finalita' di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 25 della legge 8 agosto
1977, n. 513 e vengono utilizzate, previa presa d' atto da parte della Giunta
regionale, sulla base di programmi annuali da comunicare alla Regione entro i
trenta giorni successivi al termine previsto per l' approvazione del bilancio
preventivo; i Comuni sono tenuti ad evidenziare in bilancio, con particolari
annotazioni, le somme attinenti l' edilizia residenziale pubblica in modo
analogo a quanto previsto dall' art. 16, comma 1, del DL 22 dicembre 1981, n. 800 convertito con legge 5 marzo 1982, n.
61, per gli stanziamenti ivi previsti.
5. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di
risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi dei precedenti commi sono
formulati dall' ente gestore sentite le organizzazioni sindacali degli
assegnatari.
6. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente
all' ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 36, le spese
dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura
fissata dall' ente in relazione al costo degli stessi, secondo criteri di
ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in
mancanza, al numero di vani convenzionali arrotondati per eccesso o per
difetto.
ARTICOLO 25
(Elementi per la determinazione
del canone)
1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di
cui all' art. 1 gli enti gestori tengono conto delle caratteristiche oggettive
dell' alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli
assegnatari.
2. Gli enti gestori determinano i canoni di locazione secondo le
disposizioni di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO 26
(Reddito del nucleo familiare ai
fini della determinazione dei canoni)
1. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari
e' determinato ai sensi del precedente art. 2.
ARTICOLO 27
(Caratteristiche oggettive dell'
alloggio ai fini della determinazione del canone)
1. Le caratteristiche oggettive dell' alloggio e i coefficienti ad
esse relativi sono quelle espresse dagli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21
della legge 27/ 7/ 78, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli.
ARTICOLO 28
(Superficie convenzionale)
1. La superficie convenzionale e' determinata a norma dell' art.
13 della legge 27/ 7/ 78, n. 392.
2. Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del
citato articolo.
ARTICOLO 29
(Tipologia)
1. In relazione alla tipologia si applicano i coefficienti fissati
dall' art. 16 della legge 27/ 7/ 78, n. 392.
2. Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla
tipologia di cui allo art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l' ente
gestore provvede, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad inoltrare all' ufficio tecnico er"Times New
Roman"e richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le
cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non siano
corrispondenti alla categoria loro attribuita; in tal caso, fino alla relativa
determinazione dell' ufficio tecnico er"Times New Roman"e l' ente
gestore determina il canone di locazione applicando il coefficiente proposto all'
ufficio suddetto, salvo conguaglio.
ARTICOLO 30
(Classe demografica dei Comuni)
1. In relazione alla classe demografica si applicano i
coefficienti di cui all' art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e
sentita la competente commissione consiliare, puo' stabilire coefficienti
unificati per aree territoriali omogenee comprendenti Comuni di differenti classi demografiche.
3. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono
assimilati a quelli di cui al coefficiente f) dell' art. 17 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
ARTICOLO 31
(Ubicazioni)
1. In relazione alla ubicazione si applicano i coefficienti
previsti dall' art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva la facolta' dei
dei Comuni di individuare, anche su proposta dell' ente gestore, zone di
degrado specifico per l' edilizia pubblica relative a singoli edifici o a
complessi insediativi anche sulla base della inadeguatezza del contesto
ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.
2. Per gli alloggi individuati dai Comuni ai sensi del precedente
comma, si applica il coefficiente 0,90.
ARTICOLO 32
(Determinazione del canone di
locazione)
1. Per la determinazione del canone riferito alle caratteristiche
dell' alloggio gli enti gestori applicano il disposto dell' art. 12 della legge
27/ 7/ 78 n. 392.
2. Il canone di locazione per gli alloggi di cui all' art. 1 della
presente legge e' stabilito nella misura del 3,5 per cento del valore locativo,
determinato moltiplicando il costo base unitario di produzione per la
superficie convenzionale di cui al precedente articolo 28.
3. Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il
31 dicembre 1975 e' determinato a norma dell' art. 14 della legge 27 luglio
1978, n. 392, con la riduzione del 20%.
4. Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il
31 dicembre 1975 e' determinato a norma dell' art. 22 della legge 27 luglio
1978, n. 392, con la riduzione del 25%.
5. Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la
Giunta regionale fissera', entro il primo trimestre di ciascun biennio, il
costo base a metro quadrato, con riferimento ai costi medi regionali di
realizzazione dell' edilizia sovvenzionata.
Nella fase di prima applicazione la Giunta regionale provvedera'
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 33
(Calcolo del canone di locazione
in base a fasce di reddito)
1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi,
gli enti gestori riducono il canone, determinato ai sensi degli articoli
precedenti sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun
assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di
reddito e corrispondono canoni nella misura delle seguenti percentuali:
1) 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del
nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'
importo di una pensione minima INPS per la generalita' dei lavori aumentato
dell' importo di una pensione sociale;
2) 33% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del
nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;
3) 55% agli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore
all' importo di cui al precedente punto 2) e non superiore al limite per l'
assegnazione diminuito del 20%;
4) 75% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo
familiare superiore all' importo di cui al precedente punto 3) e non superiore
al limite di assegnazione;
5) 90% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo
familiare superiore all' importo di cui al precedente punto 4) e non superiore
al limite di assegnazione aumentato del 25%;
6) 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo
familiare superiore all' importo di cui al precedente punto 5) e fino al limite
di decadenza.
2. Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi
derivanti da lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra lo zero e il limite
di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, e' ridotto ove
risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo annuo del nucleo
familiare degli assegnatari medesimi.
3. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono
comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti per
la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27/ 7/ 1978, n.
392.
4. La verifica e l' eventuale modifica della fascia di reddito e
di canone viene effettuata ai sensi dell' art. 16 della presente legge.
5. Il Consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle
percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di
garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di
amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalita' di cui al penultimo
comma dell' art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513. A tal fine gli enti
gestori sono tenuti a comunicare alla Regione nei tempi e nei modi di cui al
precedente art. 24 l' importo complessivo delle somme rivenienti dai canoni di
locazione al netto delle quote b) e c) di cui all' art. 19 del DPR 30 dicembre
1972, n. 1035; in mancanza di tali comunicazioni da parte degli enti gestori il
consiglio regionale puo' autonomamente provvedere a quanto previsto dal comma
precedente.
6. In sede di prima applicazione i canoni determinati a norma del
primo comma del presente articolo, sono applicati con riferimento al reddito
annuo complessivo del nucleo familiare dell' assegnatario relativo al 1983 e
risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall' ente gestore per l'
attuazione dell' anagrafe dell' utenza.
ARTICOLO 34
(Aggiornamento del canone
sociale)
1. Il canone sociale, determinato ai sensi del precedente articolo,
e' integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1983, dagli
aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 50 per cento delle variazioni
annuali, accertate dall' ISTAT, nell' indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, con le modalita' previste dall' art. 24
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Il canone sociale e' aggiornato ogni anno nella misura
stabilita dal CER con decorrenza dal mese successivo della deliberazione del
CER medesimo.
ARTICOLO 35
(Collocazione nelle fasce di
reddito e norme transitorie)
1. Ai fini dell' applicazione del canone, gli assegnatari sono
collocati nelle fasce di reddito di cui all' art. 33 sulla base della
documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall' ente gestore. Qualora la
documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, il reddito
dell' assegnatario e' determinato secondo le modalita' di cui all' art. 8 ed in
attesa si applica il canone di cui al punto 6) del precedente art. 33, salvo
conguaglio.
2. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla
presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di
appartenenza ha effetto dal 1° luglio
1985, limitatamente all' applicazione del 50% della differenza fra il canone in
atto ed il canone di locazione corrispondente a ciascuna delle fasce di reddito
suddette. La percentuale sara' dell' 80% a partire dal 1° gennaio 1986.
3. L' intero canone di locazione comprensivo degli aggiornamento
di cui al precedente art. 34, corrispondente alle fasce di reddito in cui gli
assegnatari sono collocati, e' applicato dal 1° gennaio 1987.
4. Fino alla data del 30 giugno 1985 il canone minimo di cui all'
art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e' incrementato di L. 1.000 a vano/
mese per gli alloggi ultimati prima dell' entrata in vigore della legge 8
agosto 1977, n. 513 e di L. 2.500 a vano/ mese per gli alloggi ultimati dopo,
restando in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel citato art. 22.
5. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli inquilini e
dei lavoratori ed i rappresentanti degli enti gestori, stabilisce la decorrenza
dell' incremento di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui l' applicazione del canone di cui alla presente
legge comporti una diminuzione rispetto al canone provvisorio determinato ai
sensi del precedente 4° comma, le maggiori somme versate vanno a conguaglio.
ARTICOLO 36
(Fondo sociale)
1. L' ente gestore istituisce, secondo le modalita' stabilite
dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, un fondo
sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che
non siano in grado di sostenere l' onere per il pagamento del canone di
locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall' ente, nonche' per i
cambi di alloggio.
2. Sono destinati al fondo sociale i canoni percepiti dall' ente
gestore per la locazione d' immobili per uso diverso da quello di abitazione,
una parte della quota per spese generali e di amministrazione, determinata
annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25, 2° comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 513, nonche' contributi integrativi messi a
disposizione dal Comune.
3. Al fondo sociale contribuisce altresì la Regione con
finanziamenti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale in sede di
approvazione di bilancio.
TITOLO IV NORME PER LA GESTIONE E
AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI
ARTICOLO 37
(Autogestione degli alloggi e dei
servizi)
1. Gli enti gestori promuovono e attivano l' autogestione da parte
degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e
della manutenzione degli immobili,
fornendo alle autogestioni l' assistenza tecnica, amministrativa e legale
necessarie per la loro costituzione ed il loro funzionamento.
2. Negli stabili ultimati dopo la entrata in vigore della presente
legge, viene effettuata l' autogestione dal momento della consegna degli
alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico
degli assegnatari.
3. Per gli alloggi gia' assegnati gli enti gestori attivano, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione
delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualita' definita d' intesa con
le organizzazioni sindacali degli assegnatari. In caso di particolari esigenze o
difficolta', l' ente gestore puo', sentite le organizzazioni sindacali degli
assegnatari, rinviare l' attuazione dell' autogestione, per il periodo di tempo
strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.
ARTICOLO 38
(Modalita' per l' autogestione
dei servizi)
1. Fino al momento dell' effettivo funzionamento delle
autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi
diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli
annuali su rendiconto redatto dall' ente.
2. L' ente gestore, qualora l' autogestione non vi provveda
direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime -
sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari
interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi
versamenti alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che nei confronti dell' autogestione si rendano
morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono
considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal
contratto di locazione. L' ente gestore versa all' autogestione le quote
insolute e procede nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero delle
somme versate.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale approva - sentite le organizzazioni sindacali degli
assegnatari e la competente Commissione consiliare – il regolamento - tipo per
la costituzione e il funzionamento delle autogestioni, nonche' quello per la
rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione degli oneri
fra ente gestore e assegnatari, quello per il riparto delle spese fra gli
utenti e quello per la autogestione della manutenzione.
5. E' facolta' dell' ente gestore, sulla base del regolamento di cui
al precedente comma, estendere l' autogestione alla manutenzione secondo forme
totali o parziali, accreditando agli organi dell' autogestione un' aliquota
definita fra il 30 e il 100 per cento della quota c) dell' art. 19 del DPR 30
dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni. Per l'
autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sara' accreditata all'
autogestione stessa una quota pari al 50% della quota di amministrazione.
ARTICOLO 39
(Attivita' in amministrazione
condominiale)
1. Dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l'
attivita' di amministrazione negli stabili ceduti in proprieta' integralmente o
in parte. In questi stabili l' ente gestore promuove gli atti preliminari per
la costituzione della amministrazione condominiale e dal momento della sua
costituzione cessa per gli assegnatari in proprieta' l' obbligo di
corrispondere all' ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione
e manutenzione, eccezion fatta per quelli afferenti il servizio di
rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto la cui misura e'
autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' ente gestore.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale
hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative
alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il
riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' amministrazione del
condominio.
3. Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli
assegnatari in locazione con patto di
futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione
disciplinata dalle norme del Codice Civile sul condominio.
ARTICOLO 40
(Partecipazione dell' utenza)
1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la
partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme
previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli
utenti che alle loro organizzazioni sindacali.
2. I Comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l'
uso di appositi strumenti e spazi agli utenti e alle loro organizzazioni
sindacali - nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime
organizzazioni si daranno - per lo svolgimento delle loro attivita'.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione dell' utenza alla formazione dei programmi di
edilizia residenziale pubblica mediante preventiva consultazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.
TITOLO V MOBILITA' NEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO 41
(Programma della mobilita')
1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di
sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonche' dei
disagi abitativi di carattere sociale, il Comune, d' intesa con l' ente gestore
e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, predispone programmi
di mobilita' dell' utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli
alloggi assegnati, sia mediante l' utilizzazione di quelli di risulta e di una
aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.
2. Il programma di mobilita' viene formato sulla base dei seguenti
elementi:
a) verifica dello stato d' uso e di affollamento degli alloggi cui
si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle
situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravita' in
relazione alla composizione e alle caratteristiche socio - economiche dei
nuclei familiari;
b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla
mobilita': mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a
cura del Comune secondo scadenza e modalita' definita d' intesa con l' ente gestore,
garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.
3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui all' art. 1 della
presente legge a prescindere da chi sia l' ente proprietario.
ARTICOLO 42
(Domande e criteri di mobilita')
1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio
sono indirizzate al Comune, corredate dalle motivazione della richiesta e dei
dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, e vengono valutate dalla
commissione di cui al precedente art. 5 sulla base delle seguenti motivazioni
indicate secondo l' ordine di priorita':
1) situazione di sovra - sotto affollamento rispetto allo standard
abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in
eccedenza e in difetto;
2) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura e di
assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;
3) inidoneita' oggettiva dell' alloggio occupato a garantire
normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di
componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette
da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria.
ARTICOLO 43
(Graduatorie per la mobilita')
1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio e'
approvata dalla commissione di cui al precedente art. 5, inserendo ove accolte
le proposte per la mobilita' formulate dagli enti gestori di cui al successivo
articolo.
2. Il cambio di alloggio e' comunicato agli interessati, i quali,
nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione alla commissione
che decide entro i successivi trenta giorni.
3. La commissione esprime il proprio parere sui programmi di
mobilita' di cui al precedente art. 41.
ARTICOLO 44
(Norme per la gestione della
mobilita')
1. Nell' attuazione del programma di mobilita' il Comune e l' ente
gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'
assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il
miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.
2. Deve altresì essere concessa priorita' ai cambi di alloggio
degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli piu'
piccoli. Per ciascun assegnatario e' ammesso di norma un solo cambio nell' arco
di cinque anni, salvo l' insorgenza di situazioni gravi e imprevedibili.
3. Per il cambio di alloggio deve essere di norma rispettato lo
standard abitativo previsto per l' assegnazione.
4. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati
alla mobilita', se non utilizzati entro trenta giorni per il citato programma,
vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.
5. Il cambio di alloggio avviene previa verifica dei requisiti per
la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica e qualora non
siano state violate clausole contrattuali.
6. Oltre alla mobilita' programmata, su richiesta degli inquilini
e su proposta dello ente gestore e del Comune, sono consentiti gli scambi
consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell' ente gestore, che
verifica l' assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell' alloggio.
7. Il cambio di alloggio puo' avvenire anche tra Comuni diversi.
In tale caso fanno parte della commissione i sindaci, o loro delegati, dei
Comuni interessati.
TITOLO VI NORME FINALI
ARTICOLO 45
(Relazione annuale dell' ente
gestore)
1. L' ente gestore offre al Comune la base conoscitiva organica
necessaria all' esercizio delle relative competenze, redigendo annualmente, nel
termine e con le modalita' stabilite dalla Regione, una relazione, da
trasmettere ai Comuni interessati, sullo stato di attuazione dei programmi e
sulla attivita' svolta ai sensi della presente legge, con particolare riguardo
agli adempimenti previsti dal titolo II, nonche' alla comunicazione dei dati
rilevati nell' ambito dei compiti di formazione e aggiornamento dell' anagrafe
dell' utenza e del patrimonio e di verifica dei requisiti ai sensi del
precedente art. 16.
ARTICOLO 46
(Relazione della Giunta
regionale)
1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione
generale che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni
necessaria modificazione della legge stessa.
Data a Bari, addì 20 dicembre 1984