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Legge Vigente

Anno
1984
Numero
1
Data
07/01/1984
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Determinazione della tassa regionale di circolazione.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

Legge abrogata dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative”. – All A 36 –

 

 

                                                                                                                      Articolo unico

 

 

[1. L'aliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. La predetta aliquota è ulteriormente aumentata del 5% ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:

1) autobus ad uso privato;

2) autoscafi ad uso privato;

3) autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali ;  1

4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;

5) rimorchi ad uso abitazione;

6) autoveicoli attrezzati per campeggio;

7) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1984: le maggiori tasse dovute vanno versate in occasione del primo pagamento utile per tassa automobilistica effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge] 2

1)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 19 marzo 1984, n. 15

2)  Comma così sostituito dal secondo comma dell'articolo unico, L.R. 19 marzo 1984, n. 15

 

 

 



 
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