[1.
L'aliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi
immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia è
determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a
norma del secondo e penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
2.
La predetta aliquota è ulteriormente aumentata del 5% ai sensi del terzo comma
dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di
veicoli:
1)
autobus ad uso privato;
2)
autoscafi ad uso privato;
3)
autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali ; 1
4)
autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;
5)
rimorchi ad uso abitazione;
6)
autoveicoli attrezzati per campeggio;
7)
motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.
3.
Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1984:
le maggiori tasse dovute vanno versate in occasione del primo pagamento utile
per tassa automobilistica effettuato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge] 2
1) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'articolo
unico, L.R.
19 marzo 1984, n. 15.
2) Comma così sostituito dal secondo comma dell'articolo
unico, L.R.
19 marzo 1984, n. 15.