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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1984
Numero
12
Data
04/03/1984
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Formazione e gestione di un sistema informativo nel settore dell' edilizia residenziale pubblica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 marzo 1984, n. 30.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. La Regione provvede alla formazione e gestione di un sistema informativo nel settore dell' edilizia residenziale pubblica.

2. Il sistema informativo, anche ai fini dell' attuazione dell' art. 4, lett. f), della legge 5/ 8/ 1978, n. 457, provvede a fornire e gestire:

a) l' anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprieta' di enti pubblici realizzati, risanati, acquisiti per le finalita' sociali proprie dell' edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a) nonche' quello edilizio non abitativo di proprieta' di enti pubblici ma suscettibile di destinazione a residenza;

c) l' anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprieta';

d) l' anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi;

e) l' anagrafe delle imprese che hanno eseguito interventi costruttivi nell' ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge 22/ 10/ 1971, n. 865;

f) il censimento delle quote del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica realizzate su aree incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o individuate ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Il censimento riguarda anche le case parcheggio quando siano cessate le cause per le quali sono state realizzate e quando il loro uso non sia piu' contingente, sempreche' per tipologia e standards abitativi siano adeguate per la residenza permanente.

ARTICOLO 2

1. Per l' attuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1, lettera a) e b), la Regione cura l' acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimita' di uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione ed utilizzazione del patrimonio residenziale pubblico;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare la piena e razionale utilizzazione della capacita' ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilita' dell' utenza all' interno del patrimonio di edilizia residenziale;

f) l' esercizio delle funzioni di gestione sociale del patrimonio abitativo da parte dell' utenza;

g) l' analisi degli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle aree sulle quali insistono i fabbricati oggetto del censimento, al fine di consentire una migliore individuazione delle aree per gli interventi da programmare in rapporto anche alle risorse disponibili, alle tipologie edilizie da adottare ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

ARTICOLO 3

1. Le anagrafi di cui al precedente art. 1, lett. c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche nonche' a fornire allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

ARTICOLO    4

 

1.  La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell' anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lett. a), b), c), nonche' della anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in  collaborazione con gli  IACP provinciali. *

 

 2.  A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Edilizia Residenziale Pubblica stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalita' per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma precedente.*

 

3. Per lo svolgimento delle attività regionali riguardanti l’attuazione dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in settori ed uffici, tecnici e amministrativi. I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del  Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare.*

*I commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli originari 1 e 2 comma per effetto dell’art. 8 della l.r. 8/86

3*. L' Assessorato all' Edilizia Residenziale provvede altresì alla unificazione a livello regionale e alla elaborazione dei dati raccolti, trasmettendo al Comitato per l' Edilizia Residenziale gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione dell' anagrafe nazionale di cui all' art. 3,  lett. h), della legge 5/ 8/ 1978, n. 457.

*A seguito della sostituzione di cui alla nota al comma precedente l’originario terzo comma deve intendersi comma 4”

ARTICOLO 5

1. Al fine di tener conto anche dei finanziamenti disposti e dei benefici concessi in attuazione di provvedimenti legislativi precedenti alla legge 5/ 8/ 1978, n. 457, la rilevazione e la memorizzazione dei dati relativi all' anagrafe di cui al punto d) dell' art. 1 verra' eseguita secondo le modalita' stabilite dal Comitato per l' Edilizia Residenziale per la realizzazione della corrispondente anagrafe nazionale.

ARTICOLO 6

1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione e dall' Ente da essa delegato per  la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e/ o non consentano l' accesso nel proprio alloggio agli incaricati delle rilevazioni, si applicano le disposizioni di cui all' art. 23, II comma, della legge 8/ 8/ 1977, n. 513, nonche' le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 7

1. Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonche' gli altri enti pubblici e gli organi dell' Amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell' art. 23 della legge 8/ 8/ 1977, n. 513, a fornire alla Regione o all' Ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

ARTICOLO 8

1. All' onere riveniente dall' applicazione della presente legge, si fa fronte, per il 1984, con le disponibilita' previste sul Cap. 01242 << Spesa per l' anagrafe della utenza >> del bilancio 1984 - Obiettivo 2 - Lavori Pubblici, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.

2. Per gli anni successivi si fara' fronte con gli stanziamenti che saranno previsti sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, i cui oneri, relativamente agli anni 1985 e 1986, trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984 - 1986 - Obiettivo 2 - Lavori Pubblici, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983, quale allegato al bilancio 1984.

Data a Bari, addì 4 marzo 1984