ARTICOLO
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1. La Regione provvede alla
formazione e gestione di un sistema informativo nel settore dell' edilizia
residenziale pubblica.
2. Il sistema informativo,
anche ai fini dell' attuazione dell' art. 4, lett. f), della legge 5/ 8/ 1978,
n. 457, provvede a fornire e gestire:
a) l' anagrafe degli
assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprieta' di enti pubblici
realizzati, risanati, acquisiti per le finalita' sociali proprie dell' edilizia
residenziale pubblica;
b) il censimento del patrimonio
abitativo individuato alla precedente lettera a) nonche' quello edilizio non
abitativo di proprieta' di enti pubblici ma suscettibile di destinazione a
residenza;
c) l' anagrafe dei beneficiari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in
proprieta';
d) l' anagrafe dei beneficiari
di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare,
acquistare alloggi;
e) l' anagrafe delle imprese
che hanno eseguito interventi costruttivi nell' ambito dei programmi di edilizia
sovvenzionata con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della
legge 22/ 10/ 1971, n. 865;
f) il censimento delle quote
del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica realizzate su aree
incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o individuate
ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
3. Il censimento riguarda anche
le case parcheggio quando siano cessate le cause per le quali sono state
realizzate e quando il loro uso non sia piu' contingente, sempreche' per
tipologia e standards abitativi siano adeguate per la residenza
permanente.
ARTICOLO
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1. Per l' attuazione degli
adempimenti di cui al precedente art. 1, lettera a) e b), la Regione cura l'
acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
a) il controllo volto ad
evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;
b) la verifica della
legittimita' di uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione ed
utilizzazione del patrimonio residenziale pubblico;
c) la formazione di programmi
di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale
pubblico;
d) la promozione di interventi
atti a realizzare la piena e razionale utilizzazione della capacita' ricettiva
degli alloggi, anche mediante la mobilita' dell' utenza all' interno del
patrimonio di edilizia residenziale;
f) l' esercizio delle funzioni
di gestione sociale del patrimonio abitativo da parte dell' utenza;
g) l' analisi degli strumenti
urbanistici vigenti, relativamente alle aree sulle quali insistono i fabbricati
oggetto del censimento, al fine di consentire una migliore individuazione delle
aree per gli interventi da programmare in rapporto anche alle risorse
disponibili, alle tipologie edilizie da adottare ed alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
ARTICOLO
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1. Le anagrafi di cui al
precedente art. 1, lett. c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di
agevolazioni pubbliche nonche' a fornire allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e
agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche
sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.
ARTICOLO
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1. La rilevazione dei dati necessari per la
formazione dell' anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di
cui al precedente art. 1, lett. a), b), c), nonche' della anagrafe di cui al
punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli IACP provinciali.
*
2.
A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all'
Edilizia Residenziale Pubblica stabilisce le procedure, gli strumenti e le
modalita' per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma
precedente.*
3. Per lo
svolgimento delle attività regionali riguardanti l’attuazione dei programmi e
degli interventi di edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato
viene strutturato in settori ed uffici, tecnici e amministrativi. I settori e
gli uffici sono individuati con provvedimento del Consiglio regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.*
*I commi 1, 2
e 3 sostituiscono gli originari 1 e 2 comma per effetto dell’art. 8 della l.r.
8/86
3*. L' Assessorato all'
Edilizia Residenziale provvede altresì alla unificazione a livello regionale e
alla elaborazione dei dati raccolti, trasmettendo al Comitato per l' Edilizia
Residenziale gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione dell'
anagrafe nazionale di cui all' art. 3,
lett. h), della legge 5/ 8/ 1978, n. 457.
*A
seguito della sostituzione di cui alla nota al comma precedente l’originario
terzo comma deve intendersi comma 4”
ARTICOLO
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1. Al fine di tener conto anche
dei finanziamenti disposti e dei benefici concessi in attuazione di
provvedimenti legislativi precedenti alla legge 5/ 8/ 1978, n. 457, la
rilevazione e la memorizzazione dei dati relativi all' anagrafe di cui al punto
d) dell' art. 1 verra' eseguita secondo le modalita' stabilite dal Comitato per
l' Edilizia Residenziale per la realizzazione della corrispondente anagrafe
nazionale.
ARTICOLO
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1. Qualora gli assegnatari ed i
beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione
richiesta dalla Regione e dall' Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di
cui al citato art. 1 e/ o non consentano l' accesso nel proprio alloggio agli
incaricati delle rilevazioni, si applicano le disposizioni di cui all' art. 23,
II comma, della legge 8/ 8/ 1977, n. 513, nonche' le altre disposizioni previste
dalle vigenti leggi.
ARTICOLO
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1. Gli enti proprietari o
gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1
nonche' gli altri enti pubblici e gli organi dell' Amministrazione dello Stato
sono tenuti, in attuazione dell' art. 23 della legge 8/ 8/ 1977, n. 513, a
fornire alla Regione o all' Ente da essa delegato, le informazioni e la
documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle
anagrafi.
ARTICOLO
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1. All' onere riveniente dall'
applicazione della presente legge, si fa fronte, per il 1984, con le
disponibilita' previste sul Cap. 01242 << Spesa per l' anagrafe della
utenza >> del bilancio 1984 - Obiettivo 2 - Lavori Pubblici, approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.
2. Per gli anni successivi si
fara' fronte con gli stanziamenti che saranno previsti sui corrispondenti
capitoli dei rispettivi bilanci, i cui oneri, relativamente agli anni 1985 e
1986, trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984 - 1986 - Obiettivo 2 -
Lavori Pubblici, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre
1983, quale allegato al bilancio 1984.
Data a Bari, addì 4 marzo
1984