Art
(giurisprudenza)
Corte dei Conti
Sez. Giur., sent. n. 2 del 13-01-1997, P.R. c.
Bellomo ed altri (p.d. 310290).
Consiglio di Stato
Sez. V, Sent. n. 4663 del 06-09-2007 (ud. del
21-11-2006), B.F. e altri c. Regione Puglia
(1) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 62, L.R. 13 aprile 1988, n. 13.
Art. 1
Finalità.
1. La presente legge, in applicazione degli artt. 2, 3 e 10
della legge 29 marzo 1983, n. 93, recepisce nell'ordinamento della Regione
Puglia la disciplina contenuta nel Contratto nazionale di lavori per il
personale delle regioni a Statuto ordinario relativo al triennio 1982-1984.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 732 del 27-09-1991, Presidente
del Consiglio
dei Ministri c. Semprono Paolo ed altri (p.d.
912522).
Art. 2
Campo di applicazione e validità.
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutto
il personale dipendente della Regione nonché al personale appartenente agli enti
pubblici non economici da essa dipendenti.
2. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983, scadono
alla data del 31 dicembre 1984, si protraggono fino al 30 giugno 1985.
3. I relativi benefici economici sono scaglionati, con le
modalità di cui all'art. 38, a partire dal 1° gennaio 1983 e sino al 1° gennaio
1985, data di entrata a regime della presente legge.
Art. 3
Ruolo unico.
1. Il ruolo unico del personale regionale si articola nelle
seguenti otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali:
I qualifica funzionale - Addetto alle pulizie;
II qualifica funzionale - Ausiliario;
III qualifica funzionale - Operatore;
IV qualifica funzionale - Esecutore;
V qualifica funzionale - Collaboratore professionale;
VI qualifica funzionale - Istruttore;
VII qualifica funzionale - Istruttore direttivo;
VIII qualifica funzionale - Funzionario;
I qualifica funzionale dirigenziale;
II qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 4
Prima qualifica funzionale - Addetto alle pulizie.
1. La prima qualifica funzionale è caratterizzata da:
- prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione
specifica.
2. Il personale della prima qualifica funzionale è addetto ad
attività di pulizia.
3. Per l'accesso alla prima qualifica funzionale è richiesto
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Art. 5
Seconda qualifica funzionale - Ausiliario.
1. La seconda qualifica funzionale è caratterizzata da:
- attività semplici di tipo manuale e non di carattere
ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e
comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola
conservazione;
- comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede
preparazione professionale specifica;
- autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione
del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate.
2. Il personale della seconda qualifica funzionale è addetto a
compiti di custodia e di sorveglianza di locali e uffici, di cui cura l'apertura
e la chiusura; di anticamera e aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico
agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislocazione dei fascicoli ed
oggetti di ufficio; di prelievo, di distribuzione e spedizione di
corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione
di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolatura, mediante l'uso di attrezzature
di facile impiego e manovrabilità.
3. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della
prima qualifica.
4. Per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è richiesto
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
5. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale in servizio appartenente alla prima qualifica funzionale
che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore
a quella cui concorre.
6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti
del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente
dall'anzianità di servizio.
Art. 6
Terza qualifica funzionale - Operatore.
1. La terza qualifica funzionale è caratterizzata da:
- prestazioni di attività prevalentemente esecutiva o tecnico
manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e
la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro;
- preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza
di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un
periodo limitato di pratica;
- autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione
del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
2. Il personale della terza qualifica funzionale è addetto a
prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle
quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e
manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia
natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e
garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre
assimilabili per capacità professionali; conoscenze preliminari ed esperienze di
compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della
qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso
contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.
3. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle
delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.
4. Per l'accesso alla terza qualifica funzionale è richiesta la
licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto, inoltre, il possesso di
particolari abilitazioni o patenti, nonché eventuale qualificazione
professionale.
5. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale in servizio appartenente alla seconda qualifica
funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5
anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente
inferiore a quella cui concorre.
6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti
del titolo di studio richiesto, per il concorso esterno indipendentemente
dall'anzianità di servizio.
Art. 7
Quarta qualifica funzionale - Esecutore.
1. La quarta qualifica funzionale è caratterizzata da:
- attività specializzate nel campo amministrativo, contabile,
tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche
di tipo complesso;
- eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e,
altresì, al mantenimento di rapporti diretti, interni ed esterni al servizio di
appartenenza, per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile;
- preparazione professionale specifica;
- autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non
necessariamente dettagliate;
- responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio
lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.
2. Il personale della quarta qualifica funzionale è addetto ad
attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo,
registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti,
documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile,
tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o
dattilografia da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine
memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;
provvede alla collezionatura dei dattiloscritti; effettua operazioni di
esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto
all'esercizio di impianti telefonici complessi. Tali attività sono svolte in
forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo
riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative
dell'Ufficio di destinazione.
3. È addetto a prestazioni tecnico-manuali per lo svolgimento
delle quali sono richieste conoscenze specializzate, relative a: attività
agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione
collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo
svolgimento di lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra,
conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione
lito-tipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi
di competenza regionale. Impiega macchine automatiche complesse, garantendone
l'ordinaria manutenzione, e svolge altri compiti assimilabili per capacità
professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché operazioni
amministrative complementari.
4. Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale è richiesta
la licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto, inoltre, il possesso
di particolari abilitazioni o patenti, nonché eventuale qualificazione
professionale.
5. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale in servizio appartenente alla terza qualifica funzionale
che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore
a quella cui concorre.
6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti
del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente
dall'anzianità di servizio.
Art. 8
Quinta qualifica funzionale - Collaboratore professionale.
1. La quinta qualifica funzionale è caratterizzata da:
- attività professionale che richiede l'uso complesso di dati
per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere, altresì,
preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con
eventuale impiego di apparecchiature complesse;
- eventuale indirizzo e coordinamento di operatori con
qualifiche inferiori;
- autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni di massima
riferite a procedure generali;
- responsabilità per l'attività direttamente svolta e,
eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei
quali si esercita il coordinamento.
2. Il personale della quinta qualifica funzionale è addetto a
funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello
di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di
indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni
di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con
riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e
regolamentari.
3. Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è richiesto
il diploma di istruzione di secondo grado; possono essere richiesti, inoltre,
particolari requisiti previsti per i singoli, profili professionali, nonché
specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre
esperienze di lavoro.
4. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica funzionale
che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore
a quella cui concorre.
5. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti
del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente
inferiore a quella cui concorre.
6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti
del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente
dall'anzianità di servizio.
Art. 9
Sesta qualifica funzionale - Istruttore.
1. La sesta qualifica funzionale è caratterizzata da:
- attività che comportano l'uso complesso di dati per
l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e
contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore;
- eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e
mantenimento di rapporti diretti, interni ed esterni al servizio di
appartenenza, per trattare questioni e pratiche importanti;
- preparazione derivante in genere da specifico titolo
professionale;
- autonomia nell'ambito di istruzioni di massima, norme e
procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività propria di tale qualifica
funzionale;
- responsabilità riferita alla corretta esecuzione del proprio
lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di
prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.
2. Il personale della sesta qualifica funzionale cura: nel
campo amministrativo, la raccolta, la conservazione e il reperimento di
documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di
elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati
semplici, seconda istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di
provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le
relazioni esterne correnti, collegate anche ai compiti di segreteria, la
redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti, la
rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica;
altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed
esperienze; nel campo della informazione, della elaborazione dati, la
minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione,
il controllo delle informazioni input-output, la gestione dei flussi informativi
ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi; nel campo tecnico, le
attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati
progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).
3. Con riferimento alle attività tecnico-operative svolge
compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di
trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la
qualità e i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che
comportino alta specializzazione; sovrintende tecnicamente alle operazioni
effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato
degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare
adeguati rendimenti ed citare rapide usure.
4. Svolge funzioni docenti nel settore della formazione
professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media
superiore.
5. Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale è richiesta la
licenza di scuola media di secondo grado o equipollente nonché una preparazione
derivante in genere da specifico titolo professionale.
6. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale in servizio appartenente alla quinta qualifica funzionale
che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di appartenenza; è
riservato, altresì, al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica
funzionale, per il quale la sesta qualifica funzionale costituisce la qualifica
immediatamente superiore, che abbia nella propria qualifica una anzianità di
servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per la qualifica
di appartenenza.
7. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti
del titolo di studio richiesto, per il concorso esterno indipendentemente
dall'anzianità di servizio.
Art. 10
Settima qualifica funzionale - Istruttore direttivo.
1. La settima qualifica funzionale è caratterizzata da:
- attività di natura tecnica, amministrativa e contabile
consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella
elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e
progettazione;
- applicazione di norme e procedure ovvero interpretazione
delle stesse e dei dati elaborati;
- collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di
maggiore contenuto professionale;
- eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro;
- autonomia operativa e iniziativa nell'ambito di prescrizioni
generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima;
l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti
necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro;
- responsabilità relativa ai risultati delle attività
direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.
2. Il personale della settima qualifica funzionale svolge
attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti
o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui
impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito del modulo organizzativo in cui
è inserito.
3. Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività
proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di
autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti,
verificandole nell'ambito del modulo organizzativo; redige provvedimenti e
schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne;
relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure e sullo
stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge compiti di segreteria tecnica
per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di
programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti
attribuiti; collabora alle attività formative e agli interventi di
aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione programmati per il
modulo organizzativo in cui è inserito.
4. Si avvale di strumenti e metodologie informative e
informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione della informazione.
5. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità
professionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché, in via
complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che
integrano e completano le funzioni assegnate.
6. Svolge funzioni docenti nel settore della formazione
professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.
7. La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre
posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
8. Per l'accesso alla settima qualifica funzionale è richiesto
il diploma di laurea.
9. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale in servizio appartenente alla sesta qualifica funzionale
che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore
a quella cui concorre.
10. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti
muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente
dall'anzianità di servizio.
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 454 del 07-02-2000, M.A. c.
E.R.S.A.P.
Art. 11
Ottava qualifica funzionale - Funzionario.
1. L'ottava qualifica funzionale è caratterizzata da:
- attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che
richiedono elevata specializzazione professionale;
- controllo dei risultati nei settori amministrativi,
tecnico-scientifici;
- istruttoria, predisposizione e formazione di atti e
provvedimenti di notevole grado di difficoltà;
- eventuale responsabilità di moduli organizzativi;
- esercizio di funzioni con rilevanza esterna;
- autonomia di iniziativa e di decisione nell'ambito degli
obiettivi e degli indirizzi generali;
- piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle
istituzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai
programmi di lavoro.
2. Il personale dell'ottava qualifica funzionale svolge
attività di ricerca, studio ed elaborazione, rivolta alla predisposizione di
provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro,
alla cui formulazione è tenuto a collaborare, nell'ambito del modulo
organizzativo in cui è inserito; organizzazione della raccolta e
dell'elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al
grado di incidenza degli interventi.
3. Collabora alla predisposizione di atti e documenti ed alla
redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di
particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per
obiettivi in relazione ai compiti affidati.
4. Espleta attività di progettazione e formazione di interventi
di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione.
5. Si avvale degli strumenti e metodologie informative e
informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.
6. Svolte le attività proprie di specifiche discipline che
comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è
prevista specifica abilitazione.
7. Nell'ambito del modulo organizzativo della cui
responsabilità può essere incaricato, indirizza l'attività degli addetti
verificando il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e
dalle norme; definendo le procedure correnti; seguendo gli affari di complessità
non ordinaria e le relative relazioni esterne; relazionando periodicamente sulla
efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione, anche con
riferimento ai carichi di lavoro.
8. Per l'accesso all'ottava qualifica funzionale è richiesto il
diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione
professionale.
9. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale appartenente alla settima qualifica funzionale che abbia
in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di
studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella
cui concorre.
10. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo
di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di
servizio.
Art. 12
Funzione dirigenziale
[1. E' istituita la funzione dirigenziale.
Essa e' rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello
sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle
istituzioni pubbliche sub - regionali proprio dell' Ente Regione, in conformità
ai principi statutari e in attuazione degli indirizzi politico - amministrativi
formulati dai competenti organi istituzionali.
2. Essa si espleta essenzialmente
mediante:
- il raccordo degli apparati amministrativi
con gli organi politico - istituzionali, con un diretto apporto collaborativo
alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente e alla
loro attuazione e verifica;
- il coordinamento delle relazioni
interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'
Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la
complessiva coerenza dell' azione degli apparati amministrativi
regionali.
3. L' esercizio della funzione dirigenziale -
inteso ad assicurare l' efficienza e l' efficacia dell' azione amministrativa -
e' caratterizzata da:
- preparazione culturale e professionale, tale
da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra
diverse professionalità specifiche, l' utilizzo integrato di molteplici
competenze tecniche e scientifiche;
- piena autonomia tecnica di decisione e di
direzione, in particolare nell' organizzazione e utilizzazione delle risorse
assegnate;
- diretta responsabilità dell' attività personalmente
svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite
nell' esercizio delle rispettive attribuzioni.]
(2) .
(2) Articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
Art. 13
Attribuzione e compiti dei dirigenti
[1. I dirigenti organizzano e dirigono
strutture, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico -
amministrativa, economico – sociale e tecnico - scientifica attinenti le materie
di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti,
schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.
2. Forniscono ai competenti organi - politico
- istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari
per l' analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta
delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in
termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
3. A questo fine possono disporre inchieste e
promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni
e degli interessi rilevanti.
4. Collaborano alla determinazione e selezione
degli obiettivi generali della Amministrazione e alla formulazione dei piani,
programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di
sviluppo.
5. Attuano la specificazione degli obiettivi
indicati dai competenti organi politico - istituzionali e la loro traduzione in
programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione e i
risultati.
6. Disciplinano il funzionamento e l'
organizzazione interna delle strutture cui siano preposti, assicurando la
migliore utilizzazione e la efficace impiego delle risorse umane e strumentali
assegnate.
7. Studiano i problemi di organizzazione, la
razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e
metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad
assicurare l' osservanza dei criteri di regolarità gestionali, speditezza
amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi
benefici.
8. Ai dirigenti, nell' ambito delle rispettive
attribuzioni, competono inoltre:
- l' amministrazione degli stanziamenti di
bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono
preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di
liquidazione della stessa;
- l' azione di vigilanza e controllo volta ad
accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle
attività, la razionale organizzazione degli uffici, l' adeguata utilizzazione
del personale e l' andamento generale degli uffici;
- la firma dei contratti e delle convenzioni
nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa
stipula;
- l' emanazione di atti a rilevanza esterna
loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto
delle norme statutarie;
- l' emanazione di istruzioni e disposizioni
per l' applicazione di leggi e regolamenti;
- la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o
comitati operanti in seno all' Amministrazione;
- la rappresentanza dell' Amministrazione regionale e la
cura degli interessi della stessa.] (3) .
(3) Articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
Art. 14
Responsabilità dei dirigenti
[1. I dirigenti sono responsabili dell' espletamento delle
funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti articoli nonché del buon
andamento e della imparzialità dell' azione degli uffici e dell' attività cui
sono preposti.
2. In particolare sono responsabili:
- dell' osservanza delle direttive generali e dei programmi
di massima formulati dagli organi competenti;
- delle disposizioni da loro impartite;
- del conseguimento dei risultati dell' azione
dell' ufficio o dell' attività cui sono preposti in termini di rapporto tra
risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l' aspetto dell'
adeguatezza del grado di soddisfacimento dell' interesse pubblico, inerenti al
settore affidato.
3. I risultati rilevati, se non corrispondenti
alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente
organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte può essere
disposta la revoca della funzione.
4. L' esercizio della funzione dirigenziale
comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari
di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in
rapporto al funzionamento degli organi regionali; esso comporta la
responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista
per l' impiego pubblico.
5. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia
mobilità nell' ambito della struttura regionale, fatto salvo che il possesso dei
requisiti professionale specifici necessari.] (4) .
(4) Articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
Art. 15
Prima qualifica funzionale dirigenziale
[1. Il personale appartenente alla prima
qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di
responsabile della struttura organizzativa in cui e' inserito e/ o per compiti
di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi
nell' ambito delle competenze per materia o per obiettivo.
2. Alla prima qualifica funzionale
dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed
orali; e' richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta specializzazione
e/ o abilitazione nel caso di prestazione professionale.
3. Il 25% e' riservato ai dipendenti appartenenti all'
ottava qualifica funzionale con tre anni di anzianità nella
qualifica.] (5) .
(5) Articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
Art. 16
Seconda qualifica dirigenziale
[1. Il personale appartenente alla seconda
qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di
responsabile delle strutture organizzative in cui e' inserito per materia
omogenea e/ o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette
alla formulazione e realizzazione dei programmi nell' ambito delle competenze
per materia o per obiettivo.
2. Il contingente della seconda qualifica
funzionale dirigenziale corrisponde alla responsabilità di strutture
organizzative e/o di attività di elaborazione di studio e ricerca, definito
dalla legge di organizzazione, e non può, comunque, superare sei volte il numero
dei coordinatori.
3. Alla seconda qualifica funzionale
dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e
orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale
appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale con tre anni di
anzianità nella qualifica. Ai restanti posti si accede per concorso pubblico per
titoli ed esami scritti e orali; e' richiesto il diploma di laurea nonché la
prescritta specializzazione e/ o abilitazione nel caso di prestazione
professionale.] (6) .
(6) Articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 72 del 06-02-1995, Commissione
controllo Regione Puglia ed altro c. Terzo ed altro.
Art. 17
Funzione di coordinamento.
[1. La funzione di coordinamento è rivolta ad
assicurare e garantire il ruolo di direzione, indirizzo e programmazione di
vaste aree operative in conformità ai principi e obiettivi istituzionali e
programmatici della Regione.
2. L' incarico per la funzione di
coordinamento, a tempo determinato non superiore ad anni cinque, rinnovabile e
revocabile con le stesse modalità previste per la nomina, è attribuito a
dirigenti inseriti nella seconda qualifica dirigenziale che continuano ad
esercitare, contemporaneamente, le funzioni di cui al precedente articolo.
3. Per il Consiglio regionale, la Giunta
provvede su designazione dell' Ufficio di Presidenza.
4. Il numero dei coordinatori non può essere superiore a 1,5
volte il numero dei membri della Giunta, più uno correlato al Consiglio
regionale] (7) .
(7) Articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
Art. 18
Part-time.
1. È istituito il part-time: la Regione può procedere alla
trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti di organico ad
orario ridotto. Il limite massimo di posti da trasformare sarà stabilito in sede
di accordi decentrati.
2. Ad ogni posto di organico ad orario pieno corrisponderanno
due posti di organico a tempo parziale.
3. Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari
al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi
settimanali.
4. Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del
rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità
assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività
professionali.
5. In particolare si stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il
personale a tempo pieno;
b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le
competenze fisse periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa
la indennità integrativa speciale;
c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante
personale calcolato sul 50% di quello spettante al personale di pari qualifica
ad orario intero;
d) al personale part-time spettano per intero le quote di
aggiunta di famiglia in quanto dovute;
e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni
straordinarie né può usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo,
riduzione di orario di lavoro;
f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con
posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.
6. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire
in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra
la 1a e la 6 a qualifica funzionale.
7. In sede di accordi decentrati saranno individuati i settori,
i profili professionali e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a
part-time.
8. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi
siano le disponibilità dei relativi posti in organico.
9. Le assunzioni part-time non precostituiscono diritto ad
ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
10. Il trattamento previdenziale sarà quello definito da
apposita legge dello Stato.
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 764 del 12-11-1993, Regione
Puglia c. Commissione controllo Regione Puglia
Art. 19
Rapporto di lavoro a tempo determinato.
1. Per esigenze di carattere eccezionale, possono essere
disposte, con provvedimento della Giunta regionale, assunzioni temporanee di
personale straordinario alle condizioni e con le modalità stabilite dal D.P.R.
31 marzo 1971, n. 276.
Art. 20
Livelli di accordi.
1. Sono individuati i seguenti livelli di accordi:
a) regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti
previsti nell'Accordo collettivo nazionale di lavoro. Per gli accordi che
riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la
delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o
suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'A.N.C.I., U.P.I. ed
U.N.I.C.E.M.;
b) aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri
dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei
servizi e degli Uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili
professionali inerenti la qualifica funzionale e risultante dall'ordinamento
stabilito dal C.C.N.L.; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le
condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei
limiti quantitativi fissati dal C.C.N.L.; definisce ed attua progetti per la
rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.
2. Gli accordi riguardanti l'Amministrazione regionale sono
stipulati da una delegazione composta dal Presidente della Giunta o da un suo
delegato, che la presiede, e dai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente
rappresentative.
3. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non
nei limiti previsti dagli accordi nazionali.
4. Gli accordi relativi agli istituti per i quali la presente
legge rinvia alla contrattazione decentrata sono raggiunti attraverso singoli o
complessivi protocolli di intesa ai quali viene data esecuzione mediante atti
previsti dall'art. 14, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 21
Informazione.
1. Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi
istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al
miglioramento ed alla efficienza dei servizi, è garantita una costante e
tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui
provvedimenti che riguardano il personale, la organizzazione del lavoro e il
funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.
2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che
direttamente attengono le materie predette, sia gli atti o provvedimenti
relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze
riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei
servizi.
3. L'informazione avviene a livello di strutture sindacali
orizzontali e verticali.
4. L'informazione si attua in via preventiva con le
organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda
obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento,
bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di
categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il
personale.
5. Attraverso accordi decentrati saranno definite le modalità e
i tempi dell'informazione.
6. Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche
conferenze di servizio.
Art. 22
Orario di lavoro.
1. L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali da
articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.
2. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi,
agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi e
all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico,
l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:
a) unico su sei giorni lavorativi settimanali;
b) spezzato su cinque giorni lavorativi settimanali;
c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.
3. Gli accordi decentrati potranno stabilire articolazioni
diverse da quelle sopra indicate.
4. Possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze
del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata
regolamentazione, il criterio della flessibilità;
5. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso,
essere distribuita in un arco massimo di norma di dieci ore.
Art. 23
Formazione e aggiornamento professionale.
1. La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale.
2. Il personale che in base ai predetti programmi partecipa ai
corsi cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e
i relativi oneri sono a carico della Regione.
3. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete,
ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese
secondo la normativa vigente.
4. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e
l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150
ore sono demandati agli accordi decentrati a livello regionale.
5. L'attività di formazione è finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche
attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni
o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e
di ristrutturazione organizzativa.
6. La prima finalità è perseguita mediante corsi di
aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori
nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi
specifiche esigenze prioritarie.
7. La seconda finalità è perseguita mediante corsi di
riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione
nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di
mobilità professionale.
8. Le attività di formazione professionale, sia di
aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di
accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della
professionalità del singolo lavoratore che costituiscono ad ogni effetto titolo
di servizio.
Art. 24
Mobilità.
1. La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli
enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti
locali e dalle regioni a Statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di
servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti
vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza
anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente
di nuova destinazione e del dipendente.
2. È prevista una mobilità interna ed esterna del personale.
3. Al personale interessato ai processi di mobilità spettano,
ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia
dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.
4. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle OO.SS.
Art. 25
Mobilità interna.
1. La mobilità interna all'Ente, che non comporta assegnazione
a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è
effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo
confronto con le OO.SS.
2. Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo
professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale devono essere
accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi
stabiliti a livello di accordi decentrati anche ricorrendo alle necessarie
iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità
alle mansioni.
3. Qualora la mobilità interna all'Ente comporti l'assegnazione
a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza.
L'Amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla
residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie
stabilite in base ad accordi decentrati.
Art. 26
Mobilità esterna.
1. La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario
degli accordi relativi al personale degli enti locali e delle regioni a Statuto
ordinario.
2. Ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei
posti al personale interno, i posti disponibili per concorso pubblico possono
essere coperti mediante trasferimento di dipendenti già di ruolo in altri enti.
3. In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà
stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante
trasferimento.
4. A tal fine, gli avvisi degli enti relativi alla copertura
dei posti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, prevedendo un
congruo termine per la presentazione delle domande da parte del personale di
ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
5. La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie
formate da una commissione nominata dall'Ente e della quale facciano parte
rappresentanti delle OO.SS. in base a criteri e modalità concordati in sede di
accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli
professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei
richiedenti, dei motivi di studio.
6. Tale mobilità è subordinata, comunque, al consenso dell'Ente
di provenienza.
7. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o
la assegnazione funzionale del personale, per l'esercizio, da parte degli enti
locali, delle funzioni delegate.
8. In caso di trasferimento, la Regione provvede alla
corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari
del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni
organiche.
9. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica acquisita all'atto del trasferimento.
10. Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale
sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri
oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo
comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di
famiglia dei dipendenti.
11. Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di
assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il
personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i
criteri per il trasferimento del personale interessato.
12. È consentito il trasferimento di personale tra regioni
nonché tra regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a
domanda normativa e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra
gli enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso
pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'Ente di destinazione.
Art. 27
Omnicomprensività.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità
previste dalla legge medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a
qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in
rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità
per tutti i dipendenti.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei
quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società,
aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente alla Tesoreria della
Regione, sull'apposito Fondo gestito dal Consiglio del Personale.
Art. 28
Servizio di mensa.
1. È istituito il servizio di mensa, secondo modalità e criteri
da definirsi in sede di contrattazione decentrata, al fine di agevolare la
realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro.
2. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un
corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la
mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo, sempre pari ad 1/3 dei costi
dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente
dalla Regione.
3. Non potrà usufruire del servizio di mensa il personale che
effettua orario unico. Il pasto deve consumarsi al di fuori dell'orario di
servizio.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 152 del 24-02-1996, Petrucci
c. E.R.S.A.P.
Art. 29
Qualifiche e livelli retributivi.
1. Alle qualifiche funzionali e dirigenziali previste dalla presente legge
corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi (8) :
I qualifica
funzionale L. 3.300.000
II qualifica
funzionale « 3.600.000
III qualifica
funzionale « 3.900.000
IV qualifica
funzionale « 4.450.000
V qualifica
funzionale « 5.200.000
VI qualifica
funzionale « 5.500.000
VII qualifica
funzionale « 6.400.000
VIII qualifica
funzionale « 8.640.000
I qualifica
funzionale
dirigenziale « 11.200.000
II qualifica
funzionale dirigenziale « 14.000.000
(8) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 32, L.R. 13 aprile
1988, n. 13.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1241 del 22-03-2005 (ud. del
19-01-2005),
Commissione controllo atti regione Puglia
c. D.R.
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 1055 del 20-03-2000, S.R. c.
Regione Puglia.
Art. 30
Indennità.
1. Per ciascuna qualifica funzionale nonché per la funzione di
coordinamento, sono previste le seguenti indennità:
a) al personale incaricato della funzione di coordinamento è
corrisposto un compenso nella misura annua fissa per dodici mensilità di L.
3.500.000;
b) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale
dirigenziale compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L.
4.800.000;
c) al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale
dirigenziale, che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione,
compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 3.000.000;
d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale,
che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione, compete una
indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 1.500.000;
e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali settima
e sesta compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 360.000;
f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria,
silvo-forestale) inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete
l'indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 600.000; detta indennità
assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;
g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quinta,
quarta e terza compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L.
120.000; tale indennità non compete al personale della quinta qualifica
funzionale che percepisca l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente
lettera;
h) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale
compete una indennità fissa annua per dodici mensilità di L. 60.000;
i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica
funzionale, di cui al punto g), destinato alle sottoindicate prestazioni
comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, compete una
indennità annua fissa aggiuntiva per dodici mensilità di L. 120.000, rapportata
esclusivamente al periodo di effettiva esposizione a rischio (9) .
2. La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto
alla indennità di rischio e le attività comportanti rischio da esse prestate è
determinata con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposita
dichiarazione motivata e rilasciata sotto la diretta responsabilità del
dirigente della struttura organizzativa presso cui il personale suddetto presta
servizio.
3. Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e alla integrità personale
sono:
- prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e
continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati,
scuola-bus, mezzi fuoristrada e altri veicoli per trasporto di cose con
eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua al contratto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina,
loro composti, derivati e residui;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria, alla infermeria
per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di rimozione
e seppellimento animali;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche,
forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e
litografici e cucine di grandi dimensioni;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive
di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi,
gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi,
manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo di
porti eseguito con macchinari sistemati in chiatte e natanti (10) .
(9) Vedi, anche, quanto disposto dalla lettera g) del
primo comma dall'art. 33, L.R. 13 aprile 1988, n. 13.
(10) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 32, L.R. 13
aprile 1988, n. 13.
Art. 31
Salario di anzianità.
1.Con decorrenza 1° gennaio 1985 al personale compete, quale salario di
anzianità, la somma annua fissa sottoindicata da corrispondersi per dodici
mensilità:
I qualifica
funzionale L. 198.000
II qualifica
funzionale « 216.000
III qualifica
funzionale « 234.000
IV qualifica
funzionale « 267.000
V qualifica
funzionale « 312.000
VI qualifica
funzionale « 330.000
VII qualifica
funzionale « 384.000
VIII qualifica
funzionale « 518.000
I qualifica funzionale
dirigenziale « 672.000
II qualifica funzionale
dirigenziale « 840.000
2. Qualora entro la data del 31 dicembre 1986 non diventi operante la legge
regionale di recepimento dell'accordo nazionale di categoria relativo al
triennio 1985-1987, dal 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, è corrisposta al
personale una somma di importo pari a quella di cui al primo comma (11) .
(11) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dall'art. 36, L.R. 13 aprile 1988, n. 13.
Art. 32
Lavoro straordinario.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate
entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei
dipendenti regionali, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa
definizione di un ammontare complessivo di spesa pari a 150 ore pro-capite.
2. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione
alla attività di diretta assistenza agli Organi istituzionali riguardanti un
numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare
eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale
può essere superato, previo confronto con le OO.SS. aziendali, nel rispetto
comunque del monte ore complessivo previsto al precedente comma.
3. Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina
unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi
dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e
comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli importi orari restano stabiliti sulla base dei livelli
retributivi iniziali di cui all'art. 32 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16, fatte
salve le variazioni derivanti dalla dinamica della scala mobile computata alla
data del 1° gennaio di ogni anno.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per
attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla
presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT, che le
corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione.
Art. 33
Compensi incentivanti la produttività.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti
compensi incentivanti la produttività.
2. La previsione dei compensi di cui al precedente comma è
subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole
unità organiche con la conseguente verifica dei risultati.
3. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in
rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole
unità organiche, sono stabiliti, in sede di contrattazione decentrata, tenendo
conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del
rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella
esecuzione del programma di attività.
4. La somma complessiva annualmente attribuibile a titolo di
compenso incentivante la produttività è costituita da:
a) quote di salario corrispondenti a 50 ore di lavoro
straordinario per ciascun dipendente, mediante riduzione dello stanziamento
previsto nei pertinenti capitoli di bilancio;
b) economie di esercizio derivanti da processi di
ristrutturazione che aumentino la produttività sulla base di criteri oggettivi
individuati in sede decentrata.
5. Dette economie si ripartiscono come segue:
- 20% in economie di bilancio;
- 40% in riconversione di attrezzature;
- 40% in premio di produttività.
6. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di
bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme
impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare
nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali
variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle
dell'assestamento.
7. L'importo così determinato sarà stornato a favore dello
stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già iscritto in
bilancio.
Art. 34
Salario accessorio.
1. Al personale presente in servizio, inserito in strutture che
comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore, compete una indennità di
turno nella misura mensile di L. 25.000.
2. L'indennità oraria per il servizio ordinario notturno è
fissata in L. 1.080; per il servizio ordinario festivo in L. 1.215; per il
servizio ordinario notturno festivo in L. 1.800.
3. È istituita l'indennità di pronta reperibilità dell'importo
di L. 600 orarie finalizzata al miglioramento della funzionalità e
dell'efficienza di attività di protezione civile, di servizi sui fiumi e sui
canali, di servizi di prevenzione, sorveglianza e intervento per gli incendi
boschivi e di servizi generali (12) .
4. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono
determinati in sede di contrattazione decentrata.
(12) Vedi, anche, quanto disposto dalla
lettera h) del primo comma dall'art. 33, L.R. 13 aprile 1988, n. 13.
Norme transitorie
Art. 35
Sistema di inquadramento.
1. Il personale regionale è collocato nelle qualifiche
funzionali previste dal presente ordinamento secondo la seguente tabella di
corrispondenza:
Livelli funzionali L.R. n.
22/1981
Qualifiche funzionali del presente ordinamento
I
I
II
II
III
III
IV
IV
- V
V
VI
VI
VII
VII
VII
VIII
I qualifica funz.
dirig.
II qualifica funz. dirig.
Coordinamento
2. L'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali è disciplinato dal
successivo art. 36.
3. Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello
costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 562 del 28-05-1992, Patarino
Angelo c. Commissione controllo Regione Puglia (p.d. 921813).
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 1424 del 20-04-2006 (ud. del
06-04-2006), C.G. c. Regione Puglia e altri
Art. 36
Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali.
1. Nella fase di prima attuazione della presente legge è
collocato direttamente nella prima qualifica funzionale dirigenziale il
personale inquadrato nell'ottavo livello di cui alla L.R. 2 marzo 1981, n. 22.
2. Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge,
alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per
almeno il 90% dei posti previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali
regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si
procederà mediante concorso per titoli ed esami scritti e orali.
3. I criteri per la selezione di cui al precedente comma
saranno stabiliti, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, dalla Giunta regionale che procederà all'accertamento e alla
votazione relativa.
4. Per il personale inquadrato nella prima qualifica funzionale
dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983.
5. Per il personale che verrà inquadrato nella seconda
qualifica funzionale dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono
dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.
6. Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica
funzionale dirigenziale, i coordinatori, incaricati in base a precedenti leggi
regionali, continuano a percepire l'indennità di coordinamento nella misura
stabilita dalla L.R. 2 marzo 1981, n. 22.
7. La selezione per la copertura dei posti della seconda
qualifica funzionale dirigenziale deve essere effettuata entro un anno dalla
pubblicazione della presente legge. Il conferimento dei nuovi incarichi di
coordinamento deve essere effettuato entro sei mesi dalla entrata in vigore
della legge sulla organizzazione degli uffici (13) .
(13) Vedi, anche, quanto disposto dal
secondo comma dall'art. 61, L.R. 13 aprile 1988, n. 13.
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 383 del 27-05-1998, Bilotto c.
Regione Puglia ed altro
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 885 del 12-12-1995, Muto c.
Commissione controllo Regione Puglia.
Art. 37
Riequilibrio anzianità.
1. Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità
giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica
orizzontale realizzata con la L.R. 2 marzo 1981, n. 22 e con riferimento alla
data del 31 dicembre 1982.
2. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i
seguenti:
a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in
mesi, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il
dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio
computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali
e regioni;
b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio
maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi
e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre il
servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.
3. L'importo complessivo, derivante da detta operazione di
riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la
quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione
economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento
individuale.
4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo,
l'importo maturato per anzianità (classi e mutamenti periodici) in godimento al
31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei
punti a) e b) del presente articolo (14) .
(14) Per l'interpretazione autentica del
presente articolo, vedi, anche, quanto disposto dall'articolo unico, L.R. 28
maggio 1990, n. 33 e dall'art. 28, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 732 del 27-09-1991, Presidente
del Consiglio dei Ministri c. Semprono Paolo ed altri (p.d. 912522).
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 857 del 21-04-1994, Cellie ed
altri c. Regione Puglia
Art. 38
Scaglionamento dei benefici contrattuali.
1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro
della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici
conseguenti alla applicazione della presente legge vengono attribuiti con le
decorrenze e le percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo
l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
- dal 1° gennaio 1983:
35%
- dal 1° gennaio 1984:
70%
- dal 1° gennaio 1985:
100%
2. Ai fini della determinazione
del beneficio da attribuire, si deve prendere a base quanto competerebbe a
ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge,
alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare
iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse,
indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con
esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico
in godimento al 31 dicembre 1982.
3. Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e
prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto
dall'art. 3 dellaL.R. 2 marzo 1981, n. 22
a cui vanno aggiunti i benefici della presente legge
secondo le percentuali di scaglionamento sopra specificate.
4. Alle medesime percentuali è assoggettata l'erogazione dei
benefici conseguenti all'eventuale inquadramento in un livello superiore nel
periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 1443 del
24-09-1994,
Ricco Domenica c. Azienda autonoma di
soggiorno e turismo di Bari (p.d. 951364).
Corte Costituzionale
Sent. n. 373 del 23-07-2002.
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 4527 del 22-10-2001, P.S. c.
Regione Puglia
Art. 39
Concorsi speciali (15) .
1. In occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione
della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e
anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi
dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica
funzionale, dalla seconda all'ottava è coperto mediante concorsi interni per
titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente
inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo
e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.
2. I concorsi devono essere indetti entro il 21 dicembre 1984 (16) .
(15) La Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio
2002, n. 373 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto
dall'art. 32, comma 1, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, nella parte in cui riserva la
copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.
(16) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dall'art. 61, L.R. 13 aprile 1988, n. 13.
Art. 40
Passaggio di livello.
1. In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale,
il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella
differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della
qualifica di accesso.
Art. 41
Rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le
disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.
Art. 42
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
si provvede mediante utilizzo delle somme che sono state stanziate nello stato
di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e
successivi, sui capitoli 00302, 00332 e 00334, relativi al trattamento economico
previdenziale e assistenziale del personale regionale.
2. Per quanto concerne i compensi incentivanti la produttività
di cui al precedente art. 33 i relativi oneri verranno imputati al cap. 00304,
il cui oggetto è modificato in «Spese per compenso del lavoro straordinario
prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.