TITOLO
I
Igiene e sanita'
pubblica
Capo
I
ARTICOLO 1
1. Le funzioni in
materia di igiene e sanita' pubblica, non espressamente attribuite alla
competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si
avvalgono delle rispettive Unita' Sanitarie Locali.
Tali funzioni in
particolare concernono:
a) la prevenzione
individuale e collettiva;
b) la profilassi delle
malattie infettive e diffusive;
c) la promozione ed il
coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la
predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di
lavoro;
d) l' attuazione dei
programmi di educazione sanitaria;
e) la tutela igienico
- sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione,
vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonche' l'
impiego di additivi, coloranti, surrogati e succedanei, nonche' la consulenza
dietetica per le mense scolastiche;
f) la tutela dell'
ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del
suolo, del sottosuolo e dell' aria compreso l' inquinamento da rumore e da
radiazioni ionizzanti;
g) la verifica di
compatibilita' di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di
costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le
esigenze di tutela dell' ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e della
difesa della pubblica salute;
h) la tutela delle
condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai
fini della loro agibilita' ed abitabilita';
i) la polizia
mortuaria;
l) la tutela igienico
- sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque
minerali, naturali e artificiali;
m) la tutela ed il
controllo dell' approvvigionamento idrico;
n) la vigilanza
igienico - sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
e liquidi;
o) gli accertamenti e
le certificazioni medico - legali, con esclusione di quelli concernenti le
condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di Polizia, del Corpo
degli Agenti di custodia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'
Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
p) ogni accertamento
di idoneita' o di inidoneita', previsto dalle leggi
vigenti;
q) il controllo sull'
esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
r) l' autorizzazione
ed il controllo di ogni forma di pubblicita' in materia
sanitaria.
2. Per le funzioni concernenti la tutela
ecologica specie in relazione ai punti e), f), g), l), m), n), i Comuni e le
UUSSLL, per quanto di competenza sono tenuti a inoltrare alla Giunta Regionale -
Settore Ecologia, la relazione tecnica - semestrale di rilevazione, redatta in
base alle disposizioni ministeriali ed alle direttive
comunitarie.
ARTICOLO 2
1. Sono delegate ai
Comuni, che le esercitano tramite le Unita' Sanitarie
Locali:
a) le funzioni
delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell' art. 7 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, incluse quelle relative all' approvvigionamento dei prodotti
biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi
delle malattie infettive e diffusive, sia dell' uomo che degli
animali;
b) le funzioni in
materia di idoneita' delle acque alla balneazione, demandate alla competenza
regionale all' articolo 4, lettera b), c), d), e), f), del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;
c) le funzioni in
materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza
regionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327.
2. Le Unita' Sanitarie Locali trasmettono
alla Giunta regionale:
- una relazione
annuale sull' andamento delle funzioni delegate;
- copia degli atti
definitivi emanati nell' esercizio delle funzioni
delegate;
- ogni informazione
richiesta per l' esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo.
3. In caso di perdurante ingiustificato
ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l'
esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede
in sostituzione.
ARTICOLO 3
1. In materia di
igiene e sanita' pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi,
prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli gia' demandati al Medico
Provinciale e all' Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e
urgenti.
2. L' attivita'
istruttoria, tecnica e amministrativa e' espletata dal Servizio di igiene e
sanita' pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale.
ARTICOLO 4
1. I provvedimenti in materia di igiene e
sanita' pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente
legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono
adottati dal Comitato di gestione dell' Unita' Sanitaria
Locale.
2. I regolamenti locali di igiene e sanita'
pubblica vengono adottati dai Consigli Comunali.
ARTICOLO 5
1. L' attivita' istruttoria, propositiva ed
esecutiva, preordinata all' esercizio delle funzioni trasferite o delegate con
la presente legge, nonche' l' esercizio della vigilanza connessa alle funzioni
stesse, sono espletati, nell' ambito dell' Unita' Sanitaria Locale, dal Servizio
di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina
legale, igiene e sicurezza del lavoro.
2. Nei Comuni che
comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, le funzioni di igiene e sanita'
pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all' intero
territorio comunale, sono esercitate tramite il Servizio di igiene pubblica di
una Unita' Sanitaria Locale compresa nello stesso territorio, individuata dal
Consiglio Comunale.
3. Il personale
addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume,
limitatamente ai compiti cui e' destinato, la qualifica di Ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.
ARTICOLO 6
1. Il responsabile del
Servizio di igiene pubblica sovrintende alle attivita' volte ad assicurare l'
esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, secondo le
direttive del Comitato di gestione, e disciplina l' impiego del personale
addetto al servizio stesso.
2. Il responsabile del Servizio propone al
Sindaco o al Comitato di gestione l' adozione dei provvedimenti di rispettiva
competenza in materia di igiene.
3. Il responsabile del Servizio, inoltre,
e' tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco l'
emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica
salute; nelle more dell' adozione dei relativi provvedimenti formali, e' tenuto
ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica
incolumita', che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette
giorni, dal provvedimento formale di cui al precedente
comma.
4. Per l' espletamento dei compiti
attribuiti al Servizio di igiene pubblica, il responsabile puo' avvalersi dell'
opera dei sanitari convenzionati con l' Unita' Sanitaria Locale, nei modi ed
entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni.
ARTICOLO 7
1. Compatibilmente con
l' esigenza di assicurare l' assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e
servizi delle Unita' Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire
accertamenti e indagini per conto e nell' interesse di terzi richiedenti,
inerenti l' igiene pubblica e la medicina legale.
2.
La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini
che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di
terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, entroi limiti dei
tariffari per le attività delle professioni sanitarie e stabiliti con
riferimento alle tariffe dell’istituto superiore per la sicurezza del lavoro,
dell’Istituto superiore della sanità e degli altri Ordini professionali dei
medici e dei veterinari, dei chimici e degli ingegneri.*
*Comma così sostituito dall’art. 1 della l.r.
4/2002
ARTICOLO 8
1. Gli adempimenti
conseguenti a valutazione di ordine tecnico, gia' demandati al Medico
Provinciale o all' Ufficiale sanitario, nelle materie di cui alla presente
legge, sono attribuiti al responsabile del Servizio di igiene pubblica dell' Unita' Sanitaria
Locale.
2. Il responsabile del
Servizio di igiene pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale sostituisce il Medico
Provinciale e l' ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e
commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in
qualità di Presidente o componente.
3. Il
responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale del
capoluogo di provincia e, nei Comuni comprendenti piu' Unita' Sanitarie Locali,
il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale
individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente
articolo 5 sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno
a commissioni, comitati e collegi con funzione per l' intero ambito
provinciale.*
*Comma così aggiunto dall’art. 1 della l.r.
17/90
ARTICOLO 8 bis*
* Articolo
così aggiunto dall’art. 2 della l.r. 17/90
1. Le commissioni previste dai Decreti del
Presidente della Repubblica 21 ottobre1975, n. 803 e 30 giugno 1959, n. 240,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976,
n. 995, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.
147, sono nominate dal Comitato di Gestione dell' Unita' Sanitaria Locale di
ciascun Comune capoluogo di provincia e, per quelli che comprendono piu' Unita'
Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio
comunale a norma del secondo comma del precedente
articolo.
2. Le stesse hanno
sede presso l' Unita' Sanitaria Locale ed operano con competenza estesa a tutto
il territorio provinciale.
3. La composizione
delle commissioni di cui al precedente comma e' modificata come
segue:
a) il medico igienista
di cui all' articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
1975, n. 803, e' sostituito da un medico di ruolo del Servizio Sanitario
appartenente al Servizio di Igiene Pubblica;
b) il medico del ruolo
regionale di cui all' articolo 481 del Decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall' art. 12 del Decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal medico del ruolo
del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina
Legale o di Medicina del lavoro;
c) l' Ispettorato
Medico del lavoro componente il collegio medico di cui al secondo comma dell'
art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' sostituito da un medico
specialista in medicina del lavoro o in medicina legale appartenente al ruolo
del personale del Servizio Sanitario;
d) l' esperto in
chimica della commissione di cui all' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147
e' sostituito dal responsabile del Settore chimico - ambientale – tossicologico
del presidio multinazionale di prevenzione istituito nel capoluogo di
provincia.
3. La commissione esaminatrice di cui all'
art. 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 e' nominata dal Comitato di Gestione dell'
Unita' Sanitaria Locale del Comune capoluogo della provincia e, per quelli che
comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella
individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art.
5 ed e' così modificata: responsabile del Servizio di Igiene Pubblica,
presidente: medico addetto al Servizio di Igiene Pubblica, Questore o Vice
Questore, responsabile del Settore chimico - ambientale - tossicologico del
presidio multizonale di prevenzione, comandante in sede provinciale del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, componenti.
4. Le funzioni di segretario delle predette
commissioni sono esercitate da un dipendente dell' Unita' Sanitaria Locale
appartenente al ruolo del personale amministrativo del Servizio Sanitario, di
posizione funzionale non inferiore a quella di assistente
amministrativo.
Capo
II
ARTICOLO 9
1. La Giunta regionale
esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza
regionale.
2. In particolare, su
proposta dell' Assessore alla Sanita':
a) svolge le funzioni
di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell'
ambito della programmazione regionale, la uniformita' degli interventi e delle
prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanita'
pubblica;
b) indirizza e
coordina le attivita' di profilassi delle malattie infettive e diffusive e
promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale locale, anche
in applicazione delle direttive statali;
c) coordina e verifica
l' esercizio delle funzioni di igiene pubblica, esercitate dai Comuni e per essi
dalle Unita' Sanitarie Locali in esecuzione delle direttive sanitarie del
Consiglio della Comunita' Economica Europea;
d) indirizza e
controlla l' esercizio delle funzioni delegate;
e) coordina l'
istituzione e l' organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale
addetto ai servizi di igiene pubblica delle Unita' Sanitarie
Locali;
f) emana direttive per
il migliore raccordo tecnico - amministrativo tra i Servizi di igiene pubblica
delle Unita' Sanitarie Locali e gli Uffici e organismi
statali;
g) provvede, valendosi
degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle Unita' Sanitarie Locali,
alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e
promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della
popolazione regionale;
h) classifica i Comuni
ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.
615;
i) provvede, tramite
gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle Unita' Sanitarie
Locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d' acqua e dei
punti di campionamento e di analisi, di cui alla lettera
a) dell' articolo 4
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470;
l) programma e
realizza attivita' di educazione sanitaria di interesse
regionale;
m) predispone
direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui al precedente
articolo 4, proponendo anche uno schema tipo.
ARTICOLO 10
1. Il Presidente della Giunta
regionale:
a) emana le ordinanze
contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di piu'
Comuni;
b) emana gli atti
finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai
sensi del precedente articolo;
c) adotta ogni altro
provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'
esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente
legge.
2. Le funzioni di cui
alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all' Assessore
alla Sanita'.
3. Per l' attivita' istruttoria e
preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all' emanazione dei
provvedimenti di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale
si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle Unita'
Sanitarie Locali.
4. L' esecuzione dei provvedimenti di cui
al precedente primo comma e' demandata ai Sindaci e alle Unita' Sanitarie Locali
competenti per territorio.
Capo
III
ARTICOLO 11*
*Articolo così sostituito dall’art. 3 della
l.r. 17/90
** In
riferimento al presente articolo vedi quanto disposto dall’art. 31 della l.r.
1/2005
1. In ciascuna Unita' Sanitaria Locale e'
costituita una commissione sanitaria per i compiti di cui alle leggi 26 maggio
1979, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, con esclusione di
quelli riservati e disciplinati dal Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1988, n.
291.
2. La commissione,
nominata dal Comitato di Gestione, e' composta dal responsabile del Servizio di
Igiene Pubblica della Unita' Sanitaria Locale o dal responsabile del Servizio di
Medicina Legale o dal responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro o dai
medici dei suddetti Servizi ovvero da altro medico dirigente di altro Servizio,
con funzioni di presidente, nonche':
a) da un medico
specialista in neuropsichiatria ovvero con anzianita' di servizio nella stessa
disciplina di almeno cinque anni e da due medici specialistici in medicina
legale o del lavoro ovvero con anzianita' di servizio nelle stesse discipline di
almeno cinque anni, dei quali uno designato dalle Associazioni nazionali dei
Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge personalita' giuridica e funzioni
di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118;
b) da due medici
specialistici in oculistica, dei quali uno designato dall' Unione Italiana
Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n.
382;
c) da due medici
specialistici in otorinolaringoiatra, dei quali uno designato dall' Associazione
Nazionale per l' Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26
maggio 1970, n. 381.
3. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente dell' Unita' Sanitaria Locale, del ruolo
amministrativo, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente
amministrativo.
4. Il Comitato di
Gestione puo' nominare componenti supplenti. I sanitari di cui alle lettere a),
b) e c) del precedente secondo comma sono scelti dal ruolo del personale del
Servizio Sanitario. In mancanza, possono essere nominati specialisti non
dipendenti.
5. La commissione, su
richiesta documentata dall' interessato, in ordine alla natura e alla gravita'
della minorazione, ove le giustifichi, dispone visita medica, presso il
domicilio, da parte di un componente assistito dal
segretario.
6. Nella prima seduta
successiva, la commissione valutata la relazione predisposta dal componente che
ha effettuato la visita domiciliare, decide sull' accertamento delle condizioni
di invalidita'.
7. Le domande
presentate da cittadini che abbiano superato il 65o anno di eta' devono essere
esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le
istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere
esaminate e definite entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Le commissioni
durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.
9. Esse, peraltro,
esercitano le funzioni fino all' insediamento delle nuove
commissioni.
10. Limitatamente ai
primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente
legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in
eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n.
5.
ARTICOLO 12
1. Avverso gli accertamenti della
Commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso
citate, e' ammesso ricorso alla Commissione regionale avente sede nel rispettivo
capoluogo di provincia.
2. Nella provincia di
Bari sono costituite due commissioni.
3. Le Commissioni
regionali, costituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su
deliberazione della stessa, sono composte da un funzionario medico dei ruoli
della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di Presidente,
nonche':
a) da due medici
specialisti preferibilmente in medicina del lavoro o medicina legale, di cui uno
designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per
legge la personalita' giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria,
da un medico specialista in neuropsichiatria o in disciplina equipollente e da
due medici specialisti, di cui uno di area medica ed uno di area chirurgica,
preferibilmente iscritti nel ruolo del personale del Servizio sanitario, per gli
accertamenti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;
b) da un direttore di
clinica oculistica universitaria o da un medico specialista in oculistica,
preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un
medico specialista in oculistica, designato dall'Unione Italiana Ciechi, per gli
accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;
c) da un direttore di clinica otorinolaringoiatria
universitaria o da un medico specialista in otorinolaringoiatria,
preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un
medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall' Associazione
nazionale per l' assistenza ai sordomuti, per gli accertamenti di cui alla legge
26 maggio 1970, n. 381.4
4. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione
appartenente a posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il diploma
di laurea.
5. La Giunta regionale puo' nominare
componenti supplenti.*
6. La commissione, su
richiesta documentata dell' interessato, qualora la natura e la gravita' delle
minorazioni lo giustifichi, puo' disporre visita medica presso il domicilio, da
parte di un componente assistito dal segretario. Nella prima seduta successiva,
la commissione, valuta la relazione del componente che ha effettuato la visita
domiciliare, decide sull' accertamento delle condizioni di
invalidita'.*
7. Le domande
presentate da cittadini che abbiano superato il 65o anno di eta' devono essere
esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le
istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere
esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.*
8. Le commissioni
durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.*
9. Esse, peraltro,
esercitano le funzioni fino all' insediamento delle nuove
commissioni.*
10. Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a
quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono
autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste
dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.*
* I commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati così
aggiunti dall’art. 4 della l.r. 17/90
ARTICOLO 13
1. E' fatto rinvio
alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento
delle Commissioni.
2. Le funzioni di Presidente o di
componente delle Commissioni locali sono incompatibili con quella di Presidente
o componente delle Commissioni regionali.
3. Per il loro
funzionamento e per l' espletamento delle indagini o accertamenti necessari alla
decisione dei ricorsi, le Commissioni regionali si avvalgono delle strutture
delle Unita' Sanitarie Locali.
4. Le Unita' Sanitarie
Locali possono instaurare convenzioni con quelle viciniori per l' espletamento
delle funzioni di cui al precedente articolo 11.
5. Comma abrogato dall’art. 5 della l.r.
17/90.
ARTICOLO 13 bis*
* Articolo
così aggiunto dall’art.5 della l.r. 17/90
1. Gli oneri per i
compensi e le indennita' qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni
di cui all' art. 11 della presente legge sono a carico delle rispettive Unita'
Sanitarie Locali entro i limiti degli importi fissati dalla normativa
statale.
2. La parte eccedente
tali limiti gravera' sul capitolo del bilancio regionale per il finanziamento
delle spese conseguenti alla LR 12 agosto 1981, n. 45.
3. La Giunta
regionale, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, rimborsa
annualmente alle Unita' Sanitarie Locali la quota dei compensi e delle
indennita', eccedenti la misura prevista dalla normativa statale, a carico del
capitolo del bilancio regionale di cui al precedente
comma.
4. Gli oneri per i
compensi e le indennita', qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni
di cui all' art. 12 della presente legge sono corrisposti dalla Giunta
regionale, che vi provvede entro i limiti degli importi previsti dalla normativa
statale, con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo che sara'
istituito nel bilancio regionale in sede di riparto del fondo sanitario di cui
all' art. 51 della legge 23- 12- 1978, n. 833 e successive integrazioni e
modificazioni. . Su detto capitolo graveranno altresi' le spese di funzionamento
delle commissioni sopraindicate.
5. La parte eccedente
tali limiti sara' a carico del capitolo di bilancio regionale di cui al 2° comma
del presente articolo.
TITOLO
II
Servizio
farmaceutico
Capo
I
ARTICOLO 14
1. Sono di competenza
del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:
a) autorizzazione all'
apertura e all' esercizio delle farmacie, nonche' dei dispensari farmaceutici,
quando sia vacante la farmacia istituita in pianta
organica;
b) autorizzazione all'
apertura e all' esercizio di farmacie succursali;
c) autorizzazione alla
gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli articoli 129 e 369 del Testo
Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, nonche'
dell' articolo 61 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dell' articolo
12 della legge 2 aprile 1978, n. 475 e dell' articolo 3 della legge 28 febbraio
1981, n. 34;
d) decadenza dell'
autorizzazione all' esercizio farmaceutico;
e) chiusura temporanea
dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge;
f) trasferimento delle
farmacie nell' ambito della sede.
2. L' autorizzazione
all' apertura e all' esercizio di farmacie succursali e' conferita a seguito di
concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi
pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione composta dal
responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti
esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l' altro farmacista collaboratore,
nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'ordine dei
farmacisti della Provincia.
ARTICOLO 15
1. Il Comitato di
gestione dell' Unita' Sanitaria Locale:
a) determina l'
indennita' di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e
dotazioni;
b) eroga l' indennita'
di residenza ai farmacisti rurali;
c) regolamenta il
servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla
disciplina dell' apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali,
conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;
d) dispone la
sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell' articolo 11
della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell' articolo 11 della legge regionale 30
aprile 1980, n. 40;
e) esercita ogni altra
funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al Sindaco, esclusa la
proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell'
Assemblea Generale.
ARTICOLO 16
1. Il servizio farmaceutico dell' Unita'
Sanitaria Locale svolge i seguenti compiti:
a) attivita' di
educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione
scientifica predisposti dal Ministero della Sanita' ai sensi dell' articolo 31
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) attivita'
istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi
dell'Unita' Sanitaria Locale;
c) controllo sui
medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e
servizi dell' Unita' Sanitaria Locale;
d) prelievo di
medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalita'
previste dalla vigente normativa;
e) controllo sulla
corretta applicazione dell' Accordo nazionale con valutazione tecnico –
farmacologia della ricettazione medica e rilevazioni anche statistiche sulle
prescrizioni dei medicinali;
f) stesura della
relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sull' andamento della
spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante
materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unita'
Sanitaria Locale.
ARTICOLO 17
1. L' accordo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le farmacie e per l' assistenza farmaceutica nell' ambito del
Servizio Sanitario Nazionale e' vincolante per le Unita' Sanitarie Locali anche
per quanto attiene le modalita' e gli strumenti di verifica della sua corretta
applicazione.
ARTICOLO 18
1. La vigilanza ed il controllo sulle
farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio
farmaceutico dell' Unita' Sanitaria Locale, oltre che dal servizio di igiene
pubblica per la rispettiva competenza.
2. Inoltre, tutte le farmacie devono essere
ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due
funzionari dell'Unita' Sanitaria Locale, di cui un farmacista del servizio
farmaceutico e un medico del servizio di igiene pubblica, e da un farmacista
titolare designato dall' ordine dei farmacisti della Provincia. Delle ispezioni
deve redigersi processo verbale da trasmettere al Sindaco ed al Comitato di
gestione per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale
viene, inoltre, inviato alla Regione.
ARTICOLO 19
1. Il rilascio dell'
autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia e' preceduto da un
avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta
giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al Presidente della
Unita' Sanitaria Locale.
2. L' avviso e' pubblicato all' Albo dei
Comuni compresi nell' Unita' Sanitaria Locale e dell' Ordine provinciale dei
Farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle
domande.
3. Nel caso siano state presentate piu'
domande, e' compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei
titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del
concorso.
4. Alla formulazione
della graduatoria provvede il Comitato di gestione dell' Unita' Sanitaria
Locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico
concorso effettuata da una Commissione composta dal responsabile del servizio
farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti, esercenti in farmacia, di cui uno
titolare e l' altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione
e scelti da due terne indicate dall' Ordine dei Farmacisti della
Provincia.
ARTICOLO 20
1. L' autorizzazione
alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione e'
subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi
di cui all' articolo 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a favore del
precedente gestore o dei suoi eredi.
Capo
II
ARTICOLO 21
1. La Giunta
regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell'
Assessore alla Sanita':
a) vigila sull'
espletamento del servizio farmaceutico;
b) adotta i
provvedimenti in merito alla pianta organica delle
farmacie;
c) cura l'
espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova
istituzione.
ARTICOLO 22*
* Articolo
così sostituito dall’art. 6 della l.r. 17/90
1. Il Presidente del Comitato di Gestione
di ciascuna Unita' Sanitaria Locale entro e non oltre il mese di gennaio di ogni
anno pari, richiede ai Comuni del rispettivo ambito territoriale e al Presidente
dell' Ordine dei Farmacisti della provincia il parere in ordine alla pianta
organica delle farmacie. Alla richiesta va allegata relazione sulla consistenza,
sull' organizzazione e sulle esigenze dell' assistenza farmaceutica, nonche'
sulle eventuali proposte di modificazione.
2. Nei Comuni che
comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali provvede agli adempimenti il Presidente
dell' Unita' Sanitaria Locale individuata a norma del 2° comma del precedente
art. 5, sentiti i Presidenti delle altre Unita' Sanitarie
Locali.
3. I pareri di cui al
precedente comma vanno resi improrogabilmente entro il 30 giugno. Decorso tale
termine, si intendono acquisiti pareri favorevoli ai fini delle determinazioni
successive.
4. Nei limiti della
legislazione vigente, i Consigli comunali e gli Ordini provinciali dei
farmacisti possono proporre modificazione delle piante organiche, previa
adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della
popolazione dei Comuni, sulla base dei dati pubblicati dall' istituto centrale
di statistica per l' anno precedente, degli eventuali spostamenti della stessa,
della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede
farmaceutica.
5. Alla deliberazione
del Consiglio comunale, in caso di proposta di modificazione della pianta
organica delle farmacie, vanno allegate cartina planimetrica e descrizione della
ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia, sia ove si
propongano modificazioni delle sedi e spostamenti sia ove si ravvisi la
necessita' di nuove istituzioni.
6. L' Assemblea dell'
Unita' Sanitaria Locale, entro il 30 settembre, delibera definitiva proposta di
revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun Comune del proprio
ambito territoriale, trasmettendo gli atti relativi all' Assessorato regionale
alla Sanita' entro il mese di ottobre.
7. La deliberazione
dell' Assemblea dell' Unita' Sanitaria Locale da' atto della richiesta dei
pareri, di quelli resi e di quelli non forniti, delle motivazioni sulle
modificazioni addotte, degli accoglimenti o dei rigetti delle proposte con le
relative motivazioni fornisce adeguata motivazione della propria proposta. Alla
stessa deliberazione vanno allegate le cartine planimetriche e le descrizioni
delle nuove definizioni delle sedi farmaceutiche, per ciascun Comune, ove venga
proposta modificazione.
8. La deliberazione
dell' Assemblea dell' Unita' Sanitaria Locale da' atto, altresì, per ciascun
Comune delle farmacie esistenti, di quelle di cui si propone l' istituzione, di
quelle funzionanti, a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o
succursali.
9. Entro il 31
dicembre, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Sanita' delibera
comunque sulla pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione, con uno
o piu' provvedimenti, indicando, per ciascuna circoscrizione provinciale, ambito
territoriale di Unita' Sanitaria Locale e Comune, le farmacie esistenti, di
nuova istituzione, funzionanti a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti
o succursali.
10. In caso di mancato
espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti ovvero di mancata
trasmissione della proposta dell' Unita' Sanitaria Locale entro il mese di
ottobre, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare, provvede, a norma del precedente comma, confermando la pianta
organica delle farmacie esistenti ovvero prevedendo nuove istituzioni solo in
caso di incremento della popolazione, demandando al Comitato di Gestione della
Unita' Sanitaria Locale competente la definizione delle sedi di ciascuna
farmacia, previa determinazione di termini, decorso il quale il Comitato
regionale di Controllo nomina il commissario.
ARTICOLO 23
1. La Giunta regionale
indice i concorsi provinciali per l' assegnazione delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione.
2. La Commissione giudicatrice e' composta
da:
a) un funzionario
regionale amministrativo, della massima qualifica funzionale con funzioni di
Presidente;
b) un professore
universitario della facolta' di farmacia docente in disciplina a indirizzo
farmacologico, chimico - farmaceutico o tecnico -
farmaceutico;
c) due farmacisti
esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di
farmacisti titolari e una di farmacisti non titolari, proposte dall' Ordine
provinciale dei farmacisti;
d) un funzionario del
ruolo della Regione ovvero del Servizio Sanitario,
farmacista.
3. Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo della Regione,
di livello funzionale non inferiore al settimo.
4. La Giunta regionale
nomina le Commissioni e approva le graduatorie.
5. La nomina dei
vincitori e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta
regionale.
6. Alla corresponsione
della indennita' a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici ed alla
liquidazione delle altre spese provvede la Giunta regionale secondo quanto
previsto dalla legge regionale 15/ 2/ 1973, n. 3. Il limite massimo della
indennita' di funzione prevista e' aumentata del 100%. Detta indennita' spetta a
tutti i componenti e al segretario della Commissione anche in deroga al
principio della omnicomprensivita'.
Capo
III
ARTICOLO 24
1. Allo scopo di assicurare i livelli
assistenziali adeguati e per la necessita' di contenere i costi connessi all'
utilizzazione del farmaco, il Comitato di gestione di ciascuna Unita' Sanitaria
Locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla Giunta
regionale, un elenco di specialita' medicinali e prodotti galenici relativo ai
farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi
dipendenti.
2. L' Unita' Sanitaria
Locale provvede all' approvvigionamento dei vaccini necessari per le
vaccinazioni obbligatorie nonche' dei sieri, secondo programmi concordati tra la
Regione e il Ministero della Sanita', ai sensi dell' articolo 7 della Legge 23/
12/ 1978 n. 833.
ARTICOLO 25
1. L' acquisto, la cessione a qualsiasi
titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono
disciplinati dalla legge 22/ 12/ 1975 n. 685 e successive
modificazioni.
2. La terza sezione del buono acquisto deve
essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell' Unita' Sanitaria
Locale, che trasmette all' Assessorato regionale alla Sanita' il riepilogo
trimestrale indicante la qualita' e quantita' delle sostanze
acquistate.
ARTICOLO 26
1. L' Unita' Sanitaria Locale puo'
avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per
la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di
educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico - epidemiologico
in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalita' indicata dall' accordo
nazionale.
ARTICOLO 27
1. L' Unita' Sanitaria
Locale puo' acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale
sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti
nelle farmacie di cui sono titolari e per l' impiego negli ospedali, negli
ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.
2. Gli acquisti di detti medicinali e del
restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge
regionale 16 gennaio 1981 n. 8.
TITOLO
III
NORME FINALI E
TRANSITORIE
ARTICOLO 28
1. Le disposizioni di cui ai precedenti
titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente
legge.
ARTICOLO 29
1. Alla data di cui al precedente
articolo:
a) sono soppressi gli
Uffici comunali di igiene, nonche' i Consorzi intercomunali per le relative
funzioni, con conseguente cessazione delle individualita'
giuridiche;
b) sono soppressi gli
Uffici dei Medici Provinciali;
c) sono soppressi i
Comitati Provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della
individualita' giuridica;
d) sono soppressi i
Consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della
individualita' giuridica.
I presidi ed i servizi
gia' dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai Comuni ove abbiano sede e
attribuiti alle Unita' Sanitarie Locali nel cui ambito siano
compresi.
Fino all' entrata in
vigore del Piano sanitario regionale, le Unita' Sanitarie Locali nel cui ambito
ricadano i presidi ed i servizi detti sono tenute, previa intesa sulle
modalita', ad assicurare le prestazioni relative alle funzioni gia' dei
soppressi Centri provinciali antitubercolari alle Unita' Sanitarie Locali aventi
sede nei rispettivi ambiti provinciali.
Le stesse Unita'
Sanitarie Locali, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in
relazione alle capacita' operative ed alle idoneita' tecniche e funzionali
possedute, ferme le prestazioni dovute, potranno attribuire ulteriori
compiti;
e) i laboratori
provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai Comuni capoluogo di
provincia e attribuiti alle Unita' Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale
abbiano sede.
Fino all' entrata in vigore del piano
sanitario regionale, le Unita' Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi
ambiti provinciali potranno avvalersi degli stessi per le funzioni ed i compiti
gia' attribuiti dalle leggi in vigore. I laboratori svolgeranno altresì i
compiti ad essi assegnati dalla LR 21 maggio 1975, n. 42.
Il riparto del fondo
sanitario regionale terra' conto nelle spese di gestione dei presidi di cui alle
lettere d) ed e) del precedente comma dei servizi effettivamente
prestati;
f) e' soppresso il
Consorzio Provinciale per la lotta contro il diabete di Bari, con conseguente
cessazione della individualita' giuridica.
ARTICOLO 30
1. I dipendenti regionali di ruolo in
servizio presso gli Uffici del Medico Provinciale alla data di cui al precedente
articolo 28, unitamente a quelli degli stessi uffici di cui all' ultimo comma
dell' articolo 5 della LR 2/ 3/ 1981, n. 21, nonche' i funzionari medici
regionali, hanno titolo all' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del
Servizio Sanitario Nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi
giorni dalla suddetta data rivolgano al Presidente della Giunta regionale
domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale
regionale.
2. Essi sono assegnati, con provvedimento
della Giunta regionale, all' Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito insiste l'
ufficio presso cui prestavano servizio, ovvero ad altra Unita' Sanitaria Locale,
ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di
personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati
alla diversa destinazione.
ARTICOLO 31
1. Il personale
addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente art. 29 e' trasferito,
dalla data prevista nell' art. 28, al Servizio Sanitario ed e' utilizzato presso
l' Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o
l' ufficio gia' di appartenenza, con priorita', per il personale proveniente dai
soppressi Uffici dei Medici Provinciali e di igiene dei Comuni, nel Servizio di
igiene pubblica di cui alla lettera a)
del n. 1) del primo comma dell' art. 40 della LR 26 maggio 1980, n. 51,
fatto salvo quanto previsto dall' articolo precedente.
2. Il personale
stesso, da individuare a norma degli articoli 32, 67 e 68 della legge 23/ 12/
1978 n. 833, e' iscritto nel ruolo nominativo nazionale del servizio sanitario a
norma della legge regionale 2/ 3/ 1981, n. 21.
3. Al personale
trasferito si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente
della Repubblica del 20/ 12/ 1979, n. 761 nonche' nel Decreto del Presidente
della Repubblica del 25/ 7/ 1983, n. 348.
ARTICOLO 32
1. Sono soppressi dalla data di cui al
precedente articolo 28:
a) le Commissioni di
cui all' articolo 8 della legge 2/ 4/ 1968, n. 475;
b) le Commissioni
provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in
case di cura private, previste dall' articolo 8 della legge 14/ 2/ 1904, n.
36;
c) le Commissioni di
vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che
provvedono all' assistenza agli illegittimi, prevista dall' articolo 17 del RDL
8/ 5/ 1927, n. 798;
d) le Commissioni
provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui
alla legge 14/ 7/ 1967, n. 592;
e) la Commissione
regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all' articolo 10 della legge
regionale 7/ 6/ 1975, n. 49, modificata dalla legge regionale 9/ 3/ 1976, n.
10;
f) il Comitato
regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze di cui agli artt. 90 e 91
della legge 22/ 12/ 1975, n. 685.
2. Le funzioni gia' esercitate dalle
Commissioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attribuite alla
competenza del Comitato di gestione di ciascuna Unita' Sanitaria
Locale.
3. Le funzioni di vigilanza gia' degli
organi di cui alle lettere b) e c) sono esercitate dal Servizio di igiene
pubblica di ciascuna Unita' Sanitaria Locale.
4. Le funzioni consultive gia' svolte dagli
altri organi soppressi sono espletate dal Consiglio tecnico degli operatori di
ciascuna Unita' Sanitaria Locale, previsto dall' articolo 43 della legge
regionale 26/ 5/ 1980, n. 51. Il Consiglio tecnico puo' essere integrato da
esperti ove l'esercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali
specifici.
ARTICOLO 33
1. Fino alla
costituzione delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12, che deve avvenire
entro novanta giorni dal termine previsto nell' articolo 28, rimangono in
funzione le attuali Commissioni locali e regionali in
attivita'.
2. Scaduto il termine
di cui al precedente comma, la Giunta regionale dispone l' aggregazione
provvisoria delle Unita' Sanitarie Locali che non abbiano provveduto a quelle
viciniori.
3. Comma abrogato dall’art. 7 della l.r.
17/90.
4. Ai componenti delle
commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 e' corrisposto, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone
di presenza per ogni seduta pari a Lire 25.000. Al segretario per ogni seduta e'
corrisposto il gettone di presenza pari a Lire 10.000, oltre le spese di viaggio
se e in quanto dovute. Inoltre, ai componenti delle commissioni ed al segretario
spettano rispettivamente Lire 4.000 e Lire 2.000 per ogni caso
definito.*
5. Detti compensi sono
corrisposti in deroga al principio dell' omnicomprensivita' e al personale
dipendente del Servizio Sanitario e della Regione solo se l' attivita' della
Commissione sia espletata al di fuori dell' orario di servizio o di altra
attivita' comunque retribuita.*
6. Con legge di
bilancio della Regione, in sede di previsione della spesa conseguente alla LR 12
agosto 1981, n. 45, sara' tenuto conto degli oneri rivenienti dalle disposizioni
di cui ai commi secondo e ultimo dell' art. 13 bis della presente legge,
previsti rispettivamente in L. 900.000.000 e 200.000.000.*
7. Le spese di
funzionamento delle altre commissioni, dei comitati e dei collegi di interesse
sanitario, previsti nella presente legge, sono a carico dell' Unita' Sanitaria
Locale presso cui sono sostituiti.*
8.
I diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni
mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento o per
gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti delle commissioni di cui
all' art. 481 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 959, n. 420,
come sostituito dall' art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 995, sono determinati e corrisposti a norma del Decreto
Ministeriale previsto dall' ultimo comma del detto
articolo.*
* I commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati così
aggiunto dall’art. 7 della l.r. 17/90
ARTICOLO 34*
* Articolo abrogato dall’art. 10 della l.r.
2/86.
ARTICOLO 35
Norma finanziaria - Omissis
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.