ARTICOLO 1
Gli aventi diritto del Consigliere o dell' ex Consigliere deceduto
dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell' inizio del
godimento dell' assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l' assegno
di riversibilita', a decorrere dalla data del decesso, nelle misure percentuali
stabilite dall' art. 18 della legge regionale 14 Novembre 1972, n. 13, per il
coniuge e figli superstiti o altri aventi diritto, sull' assegno vitalizio che
sarebbe spettato al Consigliere in base agli anni di contribuzione.
Gli aventi diritto del Consigliere o dell' ex Consigliere deceduto
anche per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio
contributivo hanno facolta' a norma dell' art. 9, terzo comma, della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13, di continuare i versamenti per il tempo
occorrente a completare il quinquennio: il diritto all' assegno di
riversibilita', nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio e' stato
completato.
ARTICOLO 2
All' art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13,
integrato dall' art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, sono
aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo comma:
" La facolta' di chiedere il versamento dei contributi
previdenziali per il tempo effettivamente occorrente completare il successivo
quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il
Consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri ad altro Consigliere dimissionario
o dichiarato decaduto e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza
del diritto, entro due anni dalla comunicazione all' interessato della
deliberazione dell' Ufficio di Presidenza integrato di accoglimento della
domanda".
" La facolta' di versamento dei contributi previdenziali,
nella ipotesi di cui al terzo comma dell' art. 9 della legge regionale 14
Novembre 1972, n. 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all'
art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data di
decesso del Consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza del
diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli
interessati della decisione dell' Ufficio di Presidenza integrato di accoglimento
della domanda".
" L' Ufficio del Consiglio regionale preposto alla gestione
del Fondo di Previdenza deve comunicare alle persone interessate di cui agli
artt. 1 e 2 della presente legge la facolta' loro riservata dagli stessi
articoli".
Data a Bari, addì 26 Marzo 1985