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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1985
Numero
11
Data
26/03/1985
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 13/ 72 sulla previdenza dei Consiglieri regionali.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

Gli aventi diritto del Consigliere o dell' ex Consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell' inizio del godimento dell' assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l' assegno di riversibilita', a decorrere dalla data del decesso, nelle misure percentuali stabilite dall' art. 18 della legge regionale 14 Novembre 1972, n. 13, per il coniuge e figli superstiti o altri aventi diritto, sull' assegno vitalizio che sarebbe spettato al Consigliere in base agli anni di contribuzione.

Gli aventi diritto del Consigliere o dell' ex Consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facolta' a norma dell' art. 9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio: il diritto all' assegno di riversibilita', nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio e' stato completato.

ARTICOLO 2

All' art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, integrato dall' art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, sono aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo comma:

" La facolta' di chiedere il versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il Consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri ad altro Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza del diritto, entro due anni dalla comunicazione all' interessato della deliberazione dell' Ufficio di Presidenza integrato di accoglimento della domanda".

" La facolta' di versamento dei contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell' art. 9 della legge regionale 14 Novembre 1972, n. 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all' art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data di decesso del Consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza del diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati della decisione dell' Ufficio di Presidenza integrato di accoglimento della domanda".

" L' Ufficio del Consiglio regionale preposto alla gestione del Fondo di Previdenza deve comunicare alle persone interessate di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge la facolta' loro riservata dagli stessi articoli".

Data a Bari, addì 26 Marzo 1985