ARTICOLO 1
(Finalita')
La Regione, in attuazione dell' ultimo comma dell' art. 56 del DPR
24 Luglio 1977, n. 616 e dell' art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217,
provvede con la presente legge al riordino dell' amministrazione locale del
turismo, secondo i principi di decentramento contenuti nella Costituzione e
nello Statuto della Regione Puglia.
ARTICOLO 2
(Compiti della Regione)
Spettano alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo
e di coordinamento al fine di realizzare un piu' equilibrato sviluppo del
turismo sul proprio territorio.
Fra tali funzioni sono comprese, in particolare, le seguenti:
a) programmazione e coordinamento delle iniziative ed attivita'
poste in essere dagli organismi di cui al successivo art. 7;
b) promozione dell' associazionismo e della cooperazione per la
individuazione e la commercializzazione del prodotto turistico regionale e
locale;
c) riqualificazione e sviluppo dell' offerta turistica;
d) promozione della domanda anche attraverso il sostegno di idonee
iniziative di commercializzazione verso i Paesi extraeuropei;
e) collegamento fra la programmazione regionale e quella
interregionale e nazionale;
f) autorizzazione all' apertura ed alla conduzione di agenzie di
viaggio e turismo;
g) riconoscimento delle associazioni pro - loco attraverso l'
iscrizione all' Albo regionale istituito presso l' Assessorato regionale al
Turismo;
h) concessione del nulla - osta alla creazione, da parte delle
Aziende di cui al successivo art. 8, di uffici di Informazione ed Accoglienza
ai Turisti, previo accertamento dell' esistenza delle risorse finanziarie
necessarie al loro funzionamento.
ARTICOLO 3
(Deleghe alle Province)
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle
seguenti materie:
a) raccolta ed istruttoria delle denunce dei prezzi delle
strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui all' art. 7 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza del
Comitato Provinciale Prezzi;
b) esame delle tariffe per le prestazioni delle attivita'
professionali previste dall' art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ai fini
delle determinazioni di competenza del Comitato Provinciale Prezzi;
c) raccolta ed elaborazione, secondo le direttive impartite dalla
Regione, dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento
turistico del territorio provinciale, con la collaborazione delle AAPT di cui
al successivo art. 7.
Le Province possono richiedere alle AAPT pareri tecnici in materia
turistica ed avvalersi, mediante convenzione,
degli Uffici delle AAPT per la istruttoria delle pratiche concernenti lo
svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge.
ARTICOLO 4
(Deleghe ai Comuni)
Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) classificazione delle strutture ricettive, sulla base delle
disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e
dei criteri stabiliti con legge regionale;
b) locazione di immobili destinati a strutture ricettive di cui
all' art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
c) imposizione del vincolo di destinazione delle strutture
ricettive e rimozioni del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in
conformita' alle disposizioni di cui all' art. 8 della legge 17 maggio 1983, n.
217;
d) formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n.
979, art. 41, ed ogni altra funzione regionale concernente l' uso del demanio
marittimo, la quale e' fluviale per finalita' turistiche e ricreative.
ARTICOLO 5
(Disciplina delle deleghe)
Nell' esercizio delle funzioni amministrative regionali, gli Enti
locali delegati sono tenuti ad osservare, oltre alle disposizioni della
presente legge, quelle dettate dallo Statuto della Regione Puglia e dalle altre
leggi regionali, ove applicabili.
Nel caso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la
Giunta regionale, ognuno nell' ambito della propria competenza, possono emanare
direttive concernenti le funzioni delegate.
In caso di inerzia dell' Ente delegato, il Presidente della Giunta
regionale invita l' Ente stesso a provvedere entro il termine di trenta giorni;
decorso tale termine provvede direttamente la Giunta regionale al compimento
del singolo atto.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge e' attuata
con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti delegati di
eguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti di un singolo Ente e' ammessa, sempre per
legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle
direttive regionali.
In caso di revoca, il Consiglio regionale e' tenuto a
disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti, nominando, se
necessario, un apposito Commissario.
Gli Enti delegati, prima di iniziare l' esercizio delle funzioni
delegate, determinano, con atto dei rispettivi Consigli, la ripartizione tra i
propri organi delle funzioni stesse, dandone tempestiva comunicazione alla
Regione che ne curera' la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Nella emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate con
la presente legge, gli Enti delegati devono fare espressa menzione della delega
stessa di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate hanno
carattere definitivo.
La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a fornirsi,
reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento
utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
La Regione rimborsera' annualmente agli enti delegati le spese
concernenti l' esercizio delle funzioni delegate anche sulla base di apposite
convenzioni.
ARTICOLO 6
(Rilievo turistico del
territorio)
Il territorio della Regione e' suddiviso in zone contigue d'
interesse turistico.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua e delibera in
ciascuna zona, ai sensi dell' art. 4 della legge 17/ 5/ 83, n. 217, l' ambito
territoriale turisticamente rilevante che, ad ogni effetto, e' considerato
" stazione di cura, soggiorno e turismo".
E' fatto salvo il parere del Ministero delle Finanze, ai sensi
dello art. 58, punto 1), del DPR n. 616 del 24/ 7/ 1977, relativamente alle
localita' incluse negli ambiti territoriali di cui al comma precedente, che non
abbiano gia' conseguito il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e
turismo.
Il restante territorio di ciascuna zona di cui al primo comma
viene considerato turisticamente influente, ai fini di una politica turistica
che comprenda e valorizzi, pur nella necessaria gradualita', le risorse dell'
intero territorio regionale.
ARTICOLO 7
(Aziende di promozione turistica)
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della stessa, e' istituita, in ciascuno degli ambiti territoriali
di cui al secondo comma del precedente articolo, una Azienda di promozione
turistica ( APT), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, munita
di autonomia amministrativa e di gestione, quale ente strumentale della
Regione.
Il Decreto stabilisce la denominazione dell' Azienda e ne individua
la sede nel Comune turisticamente piu' rilevante.
ARTICOLO 8
(Compiti delle APT)
Le Aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere
ed incrementare il movimento turistico nell' ambito del loro territorio.
In particolare, le Aziende:
a) promuovono la conoscenza dei rispettivi ambiti territoriali,
incrementandone le attrattive e la fruibilita' mediante la realizzazione di
idonee iniziative di promozione e di accoglienza;
b) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico ed ecologico esistente;
c) istituiscono, previo nulla osta della Regione, uffici di
informazione ed accoglienza turistica ( IAT);
d) promuovono e realizzano manifestazioni, spettacoli ed ogni
altra iniziativa di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e
delle associazioni locali interessate;
e) svolgono attivita' di consulenza, con parere obbligatorio, per
tutte le iniziative turistiche e con riflessi turistici promosse e comunque
finanziate o sostenute dalla Regione, dagli enti locali, da Enti o aziende
dipendenti dalla Regione, per l' ambito turistico di competenza dell' APT o per
la zona di influenza della medesima APT;
f) svolgono attivita' di assistenza a favore degli operatori
turistici locali;
g) promuovono iniziative dirette alla realizzazione, gestione e
valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e
partecipano ad iniziative simili promosse da altri soggetti;
h) raccolgono ed elaborano, secondo le direttive impartite dalla
Regione, i dati statistici concernenti la domanda e l' offerta turistica del
loro territorio;
i) danno impulso e provvedono al coordinamento delle attivita'
turistiche di base;
l) vigilano e controllano sulle operazioni di applicazione e
riscossione dell' imposta di soggiorno.
Le attivita' di cui al comma precedente, ove esplicate al di fuori
dell' ambito territoriale di competenza, ma sul territorio nazionale, devono
essere autorizzate dalla Regione in sede di approvazione dei programmi di cui
al successivo art. 22.
ARTICOLO 9
(Uffici di Informazione ed
accoglienza turistica)
Le Aziende di promozione turistica possono istituire, d' intesa
con i Comuni interessati, previo nulla osta della Regione, propri uffici di
informazione e di accoglienza turistica, denominati IAT, nei Comuni inclusi
nell' ambito turistico di competenza.
E' consentito l' uso della medesima denominazione, IAT, anche agli
uffici di informazione promossi e gestiti dalle Associazioni turistiche "
Pro Loco", istituiti previo nulla osta della Regione e d' intesa con l'
APT territorialmente competente che valutera' l' idoneita' dei locali, delle
attrezzature, del personale addetto.
ARTICOLO 10
(Collegamento dell' Azienda con
gli Enti locali)
Spetta alla Regione la funzione di coordinamento delle Aziende che
operano sul proprio territorio, secondo le direttive e le altre disposizioni
contenute nel piano regionale di settore riguardante il turismo.
All' elaborazione del piano di cui al comma precedente,
partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, gli
enti locali territoriali.
ARTICOLO 11
(Organi dell' APT)*
Sono organi dell' APT:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori.
* L’art. 17 della l.r. 19/2003 ha
disposto la proroga degli organi fino all’insediamento del direttore generale
dell’ARET, Agenzia regionale Turismo, istituita con l.r. 1/2002.
ARTICOLO 12
(Il Presidente)
Il Presidente e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta,
su designazione del Consiglio regionale.
Egli rimane in carica cinque anni ed e' rieleggibile per una sola
volta.
Il Presidente rappresenta legalmente l' APT, convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, emana gli atti occorrenti
al regolare funzionamento dell' Ente, vigila sull' esatta e tempestiva
esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal
Comitato Esecutivo.
In caso di assenza od impedimento, il Presidente e' sostituito da
un componente del Comitato Esecutivo da esso delegato, ovvero, in mancanza di
delega, dal piu' anziani di eta' dei componenti tale comitato.
ARTICOLO 13
(Il Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composto,
oltre che dal Presidente, da:
a) sette rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade in
tutto o in parte nell' ambito territoriale dell' APT. Qualora il numero dei
Comuni i cui territori siano considerati turisticamente rilevanti risultasse
inferiore a sette, il numero dei rappresentanti di cui sopra viene
conseguentemente ridotto;
b) un rappresentante designato dalla Provincia;
c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) tre esperti in materia turistica eletti dal Consiglio
regionale;
e) dieci rappresentanti designati dalle Organizzazioni
imprenditoriali sindacali maggiormente rappresentative delle seguenti
categorie, settori ed associazioni:
1) 2 rappresentanti delle imprese alberghiere;
2) 2 rappresentanti delle imprese extra - alberghiere;
3) 2 rappresentanti delle agenzie di viaggio;
4) 1 rappresentante dei lavoratori del settore turistico;
5) 1 rappresentante delle associazioni del tempo libero;
6) 1 rappresentante delle organizzazioni cooperative del settore;
7) 1 rappresentante delle associazioni pro - loco.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le associazioni di cui al comma precedente provvedono alla
designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione delle
AAPT I relativi atti esecutivi ai sensi di legge sono trasmessi al Presidente
della Regione.
Il Presidente della Regione, nei successivi 30 giorni, una volta
designati almeno la meta' piu' uno dei membri, provvede con proprio Decreto, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, alla nomina del Consiglio di
Amministrazione.
ARTICOLO 14
(Attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione)
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) l' approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'
attivita' annuale e pluriennale dell' APT;
b) l' approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali
variazioni;
c) l' approvazione del conto consuntivo e dello stato patrimoniale
dell' APT;
d) l' elezione dei membri del Comitato Esecutivo;
e) la determinazione delle indennita' spettanti al Presidente e
agli altri amministratori dell' APT nei limiti stabiliti dal successivo art.
19;
f) l' adozione del Regolamento di contabilita' aziendale nel
rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 26;
g) la costituzione degli uffici di informazione e di accoglienza
turistica;
h) l' adozione della pianta organica nonche' l' emanazione dei
provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale;
i) la deliberazione degli investimenti che vincolano il bilancio
per oltre tre esercizi finanziari;
l) l' acquisto, l' alienazione e le locazioni ultranovennali di
beni immobili.
Il Direttore dell' APT svolge le funzioni di Segretario.
Il Bilancio dell' APT deve essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
ARTICOLO 15
(Composizione del Comitato
Esecutivo)
Il Comitato Esecutivo e' composto dal Presidente e da sei membri
eletti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo resta in carica per la stessa durata del
consiglio di Amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni sino allo
insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16
(Attribuzioni del Comitato
Esecutivo)
Spetta al Comitato Esecutivo:
a) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) predisporre gli atti da sottoporre alla approvazione del
Consiglio di Amministrazione e fissare l' ordine del giorno delle relative
sedute;
c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella specifica
competenza del Consiglio di Amministrazione e per assicurare il regolare funzionamento
dell' Azienda.
In presenza di riconosciuti motivi di indifferibilita' ed urgenza,
il Comitato Esecutivo puo' adottare provvedimenti di competenza del Consiglio
di Amministrazione; tali provvedimenti debbono essere ratificati dal Consiglio
stesso alla prima seduta successiva.
Il Direttore dell' APT svolge le funzioni di Segretario.
ARTICOLO 17
(Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei revisori e' nominato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale e dura in
carica cinque anni.
I componenti del Collegio restano in carica fino alla loro
sostituzione.
Esso e' composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all' Albo
dei revisori ufficiali dei conti, di cui uno designato dal Consiglio di
Amministrazione dell' Azienda.
Il Collegio, nella sua prima seduta, provvede all' elezione del
Presidente.
ARTICOLO 18
(Attribuzioni del Collegio dei
revisori)
Spetta al Collegio dei revisori:
a) la redazione, prima dell' approvazione del conto consuntivo e
del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati
economici e finanziari della medesima;
b) la verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa,
nonche' dello andamento finanziario e patrimoniale dell' Azienda;
c) la vigilanza, attraverso l' esame degli atti e dei documenti
contabili, sulla regolarita' dell' Amministrazione, formulando gli eventuali
rilievi.
I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, delle quali devono ricevere
comunicazione.
Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori sono
inviate all' Assessorato al Turismo della Regione.
ARTICOLO 19
(Indennita' di carica e gettoni
di presenza)
I compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono equiparati rispettivamente a
quelli spettanti al Presidente ed ai componenti i Comitati di gestione delle
UUSSLL e del Collegio dei Revisori.
Ai componenti degli organi collegiali spettano, altresì, le
indennita' ed i rimborsi spese in misura pari a quelli previsti per il
personale dirigenziale dalla LR n. 42 del 17/ 7/ 1979 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 20
(Decadenza degli organi dell'
APT)
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
revisori decadono allorche':
a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
b) non intervengono a tre sedute consecutive dell' organo di
appartenenza senza giustificato motivo.
Decorso il termine di 20 giorni dall' invito comunicato all'
interessato a fornire giustificazioni, il Presidente della Azienda trasmette
gli atti relativi al Presidente della Regione per la delibera di decadenza.
Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente
degli organi collegiali dell' Azienda, il Presidente della Regione provvede
alla sostituzione, con l' osservanza delle norme dettate dai precedenti artt.
13 e 17, entro il termine di tre mesi.
ARTICOLO 21
(Personale dell' APT)
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'
APT e' disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell' accordo
sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da
esse dipendenti.
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza,
il personale dell' APT, inquadrato a norma della presente legge, e' iscritto
all' Istituto Nazionale per l' Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali(
INADEL) ed alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali ( CPDEL).
Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami,
secondo le modalita' e le condizioni previste dall' apposito regolamento del
personale.
L' APT puo' assumere, senza concorso, il personale necessario a
svolgere le funzioni temporanee con contratti a termine di durata non superiore
a tre mesi ogni anno o in sostituzione di dipendenti di ruolo assenti per
maternita' nelle ipotesi previste dalla vigente legislazione.
ARTICOLO 22
(Programmi operativi delle AAPT)
In conformita' alle direttive ed agli indirizzi enunciati dalla
Regione ai sensi dell' art. 2 della presente legge, le Aziende di promozione
turistica predispongono programmi annuali e pluriennali finalizzati all'
attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto articolo.
A tal fine, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 15 marzo
di ogni anno, i programmi da attuarsi nell' anno successivo, nel rispetto delle
disposizioni di cui all' ultimo comma del precedente art. 8, fornendo i
seguenti elementi:
a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire
nel periodo considerato;
b) gli eventuali riferimenti alle attivita' preordinate dagli Enti
locali, dalle Associazioni e dagli Operatori turistici con i quali intendono
cooperare;
c) le previsioni finanziarie del programma;
d) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere
al di fuori del proprio territorio.
I programmi vengono esaminati, per l' approvazione, dalla Giunta
regionale e, qualora riferiti al mercato internazionale, possono concorrere
alla formazione del progetto promozionale turistico regionale che la Giunta
approva annualmente entro il mese di aprile, in armonia con le disposizioni
dell' art. 4, 2° comma, del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 in tema di iniziative da
realizzarsi all' estero.
ARTICOLO 23
(Controllo sugli atti dell' APT)
Sono soggetti all' approvazione della Giunta regionale i seguenti
atti dell' APT:
a) i programmi annuali e pluriennali;
b) il regolamento di contabilita', gli altri regolamenti e le
relative modifiche;
c) le deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale;
d) le deliberazioni concernenti le indennita' agli amministratori;
e) le deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a
500 milioni di lire con esclusione di quelle autorizzate dalla Giunta regionale
ai sensi dell' ultimo comma del presente articolo;
f) le deliberazioni concernenti l' assunzione di mutui;
g) le deliberazioni concernenti i servizi di esattoria, tesoreria
e cassa.
Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro trenta
giorni dalla loro ricezione da parte della Giunta regionale.
I bilanci di previsione annuale e pluriennale, le loro variazioni
ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art.
25.
Sono soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale gli atti di
acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di
donazioni, eredita' e legati, le rinunzie e le transazioni che superino il
valore di L. 50.000.000.
Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma del presente
articolo sono sottoposti al controllo della Giunta regionale con le procedure
di seguito fissate.
L' elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve
essere trasmesso alla Giunta regionale, che puo' chiedere copia dei medesimi
nei 10 giorni successivi alla ricezione.
Gli atti richiesti possono essere annullati dalla Giunta regionale
nei successivi 20 giorni.
Entro lo stesso termine, la Giunta regionale puo', altresì,
richiedere all' ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Qualora entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell' elenco
la Giunta non richieda copia degli atti, gli stessi diventano esecutivi.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli artt. 41 e seguenti della legge 10/ 2/ 1953, n. 62, sulle delibere
assunte dagli organi regionali.
ARTICOLO 24
(Vigilanza sull' APT)
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione
dell' APT.
Nell' esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della
Giunta regionale sentita la medesima, puo':
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento
delle Aziende;
b) provvedere, previa diffida agli Organi delle Aziende, al
compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento,
anche con la nomina di Commissari " ad acta";
c) sciogliere gli Organi delle Aziende per gravi violazioni di
legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per
dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
Con la stessa procedura, il Presidente della Giunta regionale puo'
nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo
degli Organi dell' Azienda di Promozione Turistica.
ARTICOLO 25
(Bilanci di previsione e conti
consuntivi delle AAPT)
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle Aziende di
Promozione Turistica sono approvati con le modalita' previste dalla normativa
regionale.
ARTICOLO 26
(Contabilita' delle AAPT)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione approva il regolamento - tipo di contabilita' che dovra'
essere adottato dalle AAPT e nel quale si terranno in particolare conto le
esigenze operative, di funzionalita', flessibilita' e tempestivita' decisionale
che le Aziende medesime debbono possedere.
Fino all' entrata in vigore del regolamento di contabilita' si
applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 30/ 5/ 77, nonche',
in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni
contenute nei titolo II e III del DPR 16/ 12/ 1979, n. 696, in quanto
applicabili.
ARTICOLO 27
(Entrata e Patrimonio dell' APT)
Le entrate dell' APT sono costituite dai seguenti proventi:
1) la quota del gettito dell' imposta di soggiorno di cui al RDL
24/ 11/ 1938, N. 1926, convertito nella legge 2/ 7/ 1939, n. 739, e sue
modificazioni ed integrazioni, gia' spettante alle Aziende Autonome di Cura,
Soggiorno e Turismo, riscossa nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo
comprese nell' ambito di ciascuna Azienda;
2) le entrate sostitutive dei tributi speciali di cui alla legge
4/ 3/ 1958, n. 174, modificata con DPR 26/ 10/ 1972, n. 638, attualmente spettanti
alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;
3) la quota del fondo regionale del turismo stabilita annualmente
con la legge di approvazione del bilancio e commisurata:
a) all' ammontare del gettito dei seguenti tributi, entrate
sostitutive e contributi riscossi al 31 agosto dell' anno precedente quello cui
si riferisce il bilancio, depurato dei relativi rimborsi:
- gettito dell' imposta di soggiorno attualmente spettante agli
Enti Provinciali per il Turismo;
- entrate sostitutive dei soppressi tributi di cura e sugli
spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del RDL 15 aprile 1926, n. 765, e
successive modificazioni, attualmente dovute dalle Aziende Autonome di Cura,
Soggiorno e Turismo a favore degli Enti Provinciali per il Turismo;
- contributi delle Amministrazioni provinciali di cui all' art. 2
della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni, attualmente
dovuti agli enti Provinciali per il Turismo;
- contributi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di cui all' art. 2 del DL n. 2303 del 1936, attualmente spettanti
agli Enti Provinciali per il Turismo;
b) all' ammontare dei contributi ordinari gia' devoluti dalla
Regione agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende Autonome di Cura,
Soggiorno e Turismo ai sensi della legge n. 114 del 1964 e della legge n. 1213
del 1956 per importi non inferiori ai correlativi stanziamenti iscritti nel
bilancio regionale per l' anno 1985.
Il fondo regionale di cui al comma precedente e' ripartito tra le
Aziende di Promozione Turistica e tra gli Enti locali destinatari di delega a
norma della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale in
conformita' a criteri di riparto dalla stessa stabiliti, sentita la competente
Commissione consiliare.
ARTICOLO 28
(Scioglimento degli Enti
Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e
Turismo)
Gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura,
Soggiorno e Turismo che operano nella Regione sono disciolti con decorrenza
dalla data di costituzione delle Aziende di Promozione Turistica.
Con l' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Turismo provvede alla nomina di
Commissari liquidatori che resteranno in carica sino alla data di costituzione
delle Aziende.
I commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di
proprieta' dell' Ente o dell' Azienda, nonche' la ricognizione totale dei
rapporti attivi e passivi esistenti;
b) il bilancio di liquidazione;
c) l' elenco del personale a qualunque titolo in servizio con i
dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulle mansioni
effettivamente svolte.
ARTICOLO 29
(Trasferimento di beni e delle
obbligazioni)
La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di scioglimento,
sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari
liquidatori, attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico gia' intestato
agli EEPPT ed alle AAAACST, la cui circoscrizione ricada interamente in un
unico ambito, alla Azienda territorialmente competente.
I beni e gli altri rapporti giuridici intestati agli EEPT ed
AAAACST la cui circoscrizione non ricada interamente in un unico ambito sono
trasferiti con le medesime procedure di cui al comma precedente e con i
seguenti criteri:
a) i beni immobili di proprieta' o ogni altro titolo posseduto
sono attribuiti all' APT competente nell' ambito territoriale in cui il bene
immobile e' situato;
b) i beni immobili di proprieta' o ad ogni altro titolo posseduti
dagli EEPPT, e dalle AAAACST, che non siano situati in alcun ambito turistico,
sono attribuiti alla Regione, che li destina a scopi turistici;
c) i beni mobili soggetti a registrazione, di proprieta' e ad ogni
altro titolo posseduti, sono attribuiti alle AAPT nel cui ambito territoriale
abbia la sede l' EPT e l' AACST intestataria;
d) i beni immobili soggetti a registrazione o ad ogni altro titolo
posseduti dagli EEPPT e dalla AAAACST, la cui sede non ricada in alcun ambito,
sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;
e) i beni mobili non soggetti a registrazione sono attribuiti alle
Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;
f) i rapporti giuridici contrattuali relativi ai beni di cui ai
punti precedenti sono attribuiti all' Ente attributario del bene cui accedono.
I rapporti giuridici e contrattuali degli EEPPT e delle AAAACST
cui non si applichi il comma precedente sono attribuiti, con la medesima
deliberazione di cui al comma precedente, alla Regione od alle Aziende secondo
criteri che tengano conto della natura del rapporto e della sua strumentalita'
al funzionamento degli enti potenzialmente attributari.
La medesima deliberazione di cui ai precedenti commi autorizza il
Presidente della Giunta regionale a stipulare i relativi atti negoziali entro
30 giorni dalla sua esecutivita'.
Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di
Amministrazione, il Presidente dell' APT ed il Commissario liquidatore
competente provvedono alla stipulazione degli atti negoziali conseguenti alle
deliberazioni di cui al primo e secondo comma, del presente articolo.
ARTICOLO 30
(Destinazione del personale)
Il personale di ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e
delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, in servizio alla data di
scioglimento degli Enti stessi, e' iscritto nel ruolo unico regionale ai sensi
dell' art. 4, sesto comma, della legge 17/ 5/ 1983, n. 217.
Il personale degli Enti disciolti e' successivamente assegnato
alle AAPT o agli Enti Locali delegati a norma della presente legge, sulla base
di graduatorie formulate per ciascuna qualifica, delle opzioni espresse dal
personale e nei limiti della pianta organica dell' Ente assegnatario.
Il personale assegnato e' inquadrato nei ruoli dell' Ente assegnatario.
Il personale assegnato alle AAPT conserva la qualifica rivestita
nel vigente ordinamento del personale degli EEPPT e delle AAAACST sulla base
della LR n. 47 del 23/ 5/ 1980 e della legge regionale di recepimento dell'
ultimo accordo nazionale per il personale regionale.
Il personale inquadrato nei ruoli delle AAPT o degli Enti locali
delegati, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali presso
l' INADEL dei servizi prestati presso gli enti disciolti, entro un mese dalla
data di notifica del provvedimento di inquadramento nel ruolo organico dell'
APT o dell' Ente locale, puo' optare per la liquidazione delle indennita' di
fine servizio maturate alla data di scioglimento degli enti medesimi oppure per
l' iscrizione all' INADEL.
In quest' ultimo caso si applicano le seguenti disposizioni: a)
per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del
trattamento previdenziale e' pari all' 80% di un dodicesimo dell' ultima
retribuzione annua lorda percepita dall' impiegato, ivi compresa la 13
mensilita' e l' indennita' integrativa speciale, per la parte che allo stesso
fine l' ordinamento dell' INADEL prende a base per il calcolo del premio di
fine servizio. L' APT o l' Ente delegato porta a suo carico la eventuale differenza
tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e
quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall' Ente presso il quale e'
instaurato un rapporto previdenziale;
b) l' APT o l' Ente delegato riconosce i servizi prestati nell'
Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti
accantonamenti ai fini dell' indennita' di anzianita', licenziamento ed
analoghe;
c) l' APT o l' ente delegato incamera le somme versate allo stesso
titolo dagli Enti disciolti;
d) alla definitiva cessazione del servizio, l' APT o l' Ente
delegato liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di
cui al precedente punto 1), una indennita' premio di fine servizio per il periodo
pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza ai
quali si riferiscono gli importi incamerati ed i servizi resi alle dipendenze
dell' APT o dell' Ente delegato.
Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a
titolo di indennita' di anzianita' e simili risultassero superiori a quelle
liquidabili dall' APT o dall' Ente delegato, sara' disposta, entro un anno
dalla data di effettivo versamento delle indennita' all' Ente o all' APT, la
liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del
personale avente titolo o ai superstiti aventi diritto.
ARTICOLO 31
(Adempimenti preliminari alla
formazione delle graduatorie)
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina tassativamente
i titoli ed il relativo punteggio calcolati ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale nomina una Commissione di valutazione composta da:
1) l' Assessore regionale al Turismo o un suo delegato, che la
presiede;
2) due funzionari regionali della prima fascia dirigenziale;
3) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Con lo stesso Decreto di cui al precedente art. 7 e'
provvisoriamente determinata anche la pianta organica di ciascuna APT.
ARTICOLO 32
(Domanda di assegnazione)
Entro il medesimo termine di cui al secondo comma dell' articolo
precedente, gli impiegati degli EEPPT e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo presentano alla Giunta
regionale domanda di assegnazione ai fini del precedente art. 30, indicando,
in decrescente di preferenza, ambiti di
rilevante interesse turistico per le cui
AAPT l' impiegato opta ai fini delle assegnazioni.
Con la medesima domanda l' impiegato puo' trasmettere la
documentazione relativa ai titoli posseduti ai fini della formazione della
graduatoria di cui al precedente articolo 30.
In sostituzione di uno o piu' ambiti, l' impiegato puo' indicare
enti locali delegati a norma della presente legge.
ARTICOLO 33
(Formazione delle graduatorie ed
assegnazioni)
La Commissione di cui al secondo comma dell' art. 31, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla
formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica ed all' assegnazione del
personale.
L' assegnazione avviene dando progressiva soddisfazione, secondo
l' ordine della graduatoria, alle opzioni espresse dagli impiegati.
ARTICOLO 34
(Funzionamento della Commissione)
La Commissione di cui al secondo comma dell' art. 31 delibera a
maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Un impiegato regionale di ruolo di qualifica non inferiore alla
VI, designato dall' Assessore al Turismo, funge da Segretario.
I membri della Commissione percepiscono una indennita' secondo le
norme della LR n. 45 del 12/ 8/ 81.
ARTICOLO 35
(Norma finanziaria)
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati sui Cap. 0903080 " Contributi a favore degli
Enti Provinciali per il Turismo – Legge 4/ 3/ 64 n. 114" e 0903120 "
Contributi ordinari a favore delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo - Legge
2/ 11/ 65, n. 1213", del bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1985.
Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui
corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Data a Bari, addì 16 maggio 1985