ARTICOLO 1
1. E' istituito presso la Giunta regionale il comitato regionale
contro l' inquinamento atmosferico( CRIA) in relazione specifica ai compiti di
cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, al DPR 15 aprile 1971, n. 322, nonche'
per le funzioni amministrative trasferite dall' art. 101 del DPR 24 luglio
1977, n. 616.
ARTICOLO 2
1. Il Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico:
a) esamina qualsiasi questione inerente all' inquinamento specie
atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge acide;
b) esprime parere, se richiesto, sui provvedimenti di competenza
degli enti locali e territoriali.
2. Il Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico
propone alla Giunta ed al Consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire
la conoscenza di fenomeni aventi influenza sull' inquinamento atmosferico,
acustico e, in particolare, rivolta a:
1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta
contro l' inquinamento atmosferico ed acustico;
2) promuove studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani
regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualita'
dell' aria, anche attraverso consultazioni di soggetti pubblici e privati
interessati all' esecuzione, nonche' per il rilevamento della qualita' dell'
aria nell' ambito della Regione.
ARTICOLO 3
1. Nell' ambito della Regione Puglia, le norme, i principi e le
procedure di cui all' art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al DPR 15
aprile 1971, n. 322, sono estesi a tutti gli stabilimenti ivi indicati, anche
nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non
risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall' art. 2
della legge 13 luglio 1966, n. 615.
ARTICOLO 4
1. La Giunta regionale, su conforme motivato parere del Comitato
regionale contro l' inquinamento atmosferico, puo' assoggettare al regime di
controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 3 anche
stabilimenti destinati ad attivita' artigianali, commerciali e di servizi che diano
luogo ad emissioni nell' atmosfera di sostanza di qualsiasi natura, in misura e
condizioni tali da alterare la salubrita' dell' aria e da costituire
pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni
privati o pubblici.
2. Il parere contrario della Giunta regionale deve essere
motivato.
ARTICOLO 5
1. Il Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico
nominato dalla Giunta regionale, e' composto:
- dal Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall'
Assessore all' Ecologia;
- dal Capo dell' Ispettorato Compartimentale Motorizzazione
Civile, o suo delegato;
- dall' Ispettore regionale, o suo delegato, dei Servizi
Antincendio e della Protezione Civile;
- dai Direttori medico - micrografico e chimico del laboratorio di
igiene e profilassi del capoluogo della Regione o, allorche' istituiti, dei
servizi multizonali di prevenzione;
- da un rappresentante dell' ANCI regionale e, in mancanza, dal
Sindaco del capoluogo della Regione o suo delegato;
- da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali regionali
maggiormente rappresentative;
- da un esperto medico;
- da un esperto meteorologo;
- da un esperto di impiantistica industriale;
- da un esperto di impiantistica chimica;
- da un esperto in acustica, con particolare competenza nel campo
dell' inquinamento da rumore;
- dal dirigente dell' Ispettorato regionale del lavoro o suo
delegato.
2. Di volta in volta, possono essere convocati esperti per
ciascuno dei servizi di rilevamento dell' inquinamento delle UUSSLL, in relazione
alle zone eventualmente interessate da fenomeni inquinanti.
3. Alla seduta del Comitato, su invito del Presidente, puo'
partecipare, altresì, un rappresentante dell' Organizzazione imprenditoriale regionale
del settore cui appartiene l' azienda interessata.
4. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono
essere riconfermati.
5. Le funzioni di segretario del CRIA sono espletate da un
funzionario regionale del settore Ecologia di livello non inferiore all' VIII.
6. Ai componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento
economico di missione, nella misura stabilita dalla legge regionale 9 maggio
1984, n. 25.
7. I membri che, senza giustificazione, rimangano assenti per tre
riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.
8. Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di
qualsiasi altra causa, provvede la Giunta regionale.
9 Per il funzionamento, il Comitato si avvale di personale in
servizio presso il settore Ecologia e nei settori Sanita', Risorse Naturali,
Urbanistica e Agricoltura, i cui coordinatori sono invitati ad assistere alle
sedute del CRIA.
ARTICOLO 6
1. Per l' esame e lo studio di problemi specifici, il Comitato
puo' organizzarsi in gruppi di lavoro.
2. Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere
alla Giunta regionale di avvalersi della collaborazione di Enti, Istituti
specializzati ed esperti, ai sensi della LR 12 agosto 1981, n. 45.
ARTICOLO 7
1. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i
rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessati agli affari posti all' ordine del giorno.
2. Gli Enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare
o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.
3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza, in
seconda convocazione, di non meno di sette componenti con diritto di voto;
devono in ogni caso essere presenti due funzionari pubblici e due esperti.
4. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 8
1. Alla fine di ogni anno, l' Assessorato competente, per tramite
della Giunta regionale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle
attivita' svolte, nonche' il programma per l' anno successivo.
ARTICOLO 9
1. Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi
ed unita' d' indirizzo, il CRIA, così
come le Commissioni di cui all' art. 90 del DPR 13 febbraio 1984, n. 185
e all' art. 39 del DPR 10 giugno 1965, n. 685, sono ritenuti autonomi Comitati
di settore del centro regionale controllo ambiente di cui alla LR 21 maggio
1975, n. 42.
ARTICOLO 10
1. Il Comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
Decreto del Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 11
1. La LR n. 26 del 20 marzo 1975 " Finanziamento delle spese
di organizzazione e funzionamento del CRIAP", e' abrogata.
ARTICOLO 12
1. Alle spese di funzionamento del Comitato valutate in lire
1.000.000.000, si fa fronte, per l' anno 1985, con il finanziamento di cui al
Cap. 010420, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione
1985. 2. Per gli anni successivi, si fara' fronte con i capitoli dei
corrispondenti bilanci di previsione.
Data a Bari, addì 16 maggio 1985