TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE
ARTICOLO 1
La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in
superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente
utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla
seconda categoria ai sensi dell' art. 2 - 3 comma del RD 29 luglio 1927, n.
1443 e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del 2 comma dello
stesso art. 2.
I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati
costituiscono attivita' di cava o di torbiera.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO I
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA
ARTICOLO 2
La ricerca delle sostanze minerali di cui all' art. 1, allo scopo
di accertare l' esistenza, la qualita', la consistenza e l' economicita' dei
giacimenti, e' subordinata a preventiva autorizzazione.
ARTICOLO 3
L' autorizzazione alla ricerca e' accordata dall' Assessore all'
Industria Commercio e Artigianato:
a) - sentito il Comune interessato quando la ricerca e' eseguita
in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico - forestale,
paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.);
b) - sentito anche il Comitato Tecnico Regionale per le Attivita'
Estrattive( CTRAE) di cui al successivo art. 29 quando invece le zone sono
interessate da uno o piu' vincoli.
ARTICOLO 4
Alla istanza tendente ad ottenere l' autorizzazione alla ricerca -
da trasmettere tramite l' Ufficio Minerario Regionale di cui alla LR n. 7 del
17/ 1/ 1980 - deve essere allegata una relazione tecnico - economica indicante
le zone interessate, le modalita' di esecuzione del programma di ricerca, i
mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno
e la spesa prevista.
Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da
parte dell' Assessorato all' Industria e gli stessi hanno, qualora ne facessero
domanda entro 30 giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.
Prima dell' inizio dei lavori di ricerca il titolare e' tenuto a trasmettere
al Comune interessato ed all' Ufficio Minerario regionale la denuncia di
esercizio in analogia a quanto previsto dall' art. 28 del DPR 9/ 4/ 1959, n.
128.
ARTICOLO 5
L' autorizzazione alla ricerca non puo' essere accordata per
durata superiore ad un anno e puo' essere prorogata per un altro solo anno,
previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e
dei risultati ottenuti.
ARTICOLO 6
E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati
dalla ricerca.
In caso di contestazione sull' entita' dei danni il Settore
Industria - Ufficio Minerario Regionale - stabilira' d' Ufficio,
provvisoriamente, l' ammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il
ricercatore potra' dare esecuzione ai lavori. Quando i fondi sui quali si
intende effettuare la ricerca sono di proprieta' di esercenti di cave in
attivita' ed i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi
accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo
dell' attivita' estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per
discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori
di ricerca.
L' Amministrazione regionale, eseguiti i necessari accertamenti,
puo' dichiarare tali fondi, in tutto o in parte, zone di naturale sviluppo
delle attivita' in atto.
ARTICOLO 7
L' autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori
di coltivazione per i quali e' necessaria l' autorizzazione di cui al
successivo art. 8.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE
ARTICOLO 8
La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze e'
subordinata ad autorizzazione.
L' autorizzazione e' rilasciata dal Presidente della Giunta
Regionale:
a) - su proposta dell' Assessore all' Industria, quando le
attivita' estrattive ricadono in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli
di cui all' art. 3;
b) - su proposta dell' Assessore all' Industria, sentito il CTRAE,
quando le attivita' ricadono in territori sui quali insistono uno o piu' dei
vincoli di cui all' art. 3.
ARTICOLO 9
L' autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche
per l' apertura di " cave di prestito" e per tutti i movimenti di
terra, che avvengono con l' utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio,
per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando
si intendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave
abbandonate.
Nella istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i
progetti delle opere da realizzare.
ARTICOLO 10
Per le attivita' estrattive autorizzate ai sensi della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all' art. 32 del RD 29 luglio 1927,
n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente della
Regione.
ARTICOLO 11
Per le pertinenze, così come definite dall' art. 23 – primo comma
- del succitato RD n. 1443 e per gli impianti annessi, i Comuni provvedono a
determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell' esercente e la relativa
riscossione, secondo le modalita' di cui all' art. 19 e successivi della LR 12/
2/ 79 n. 6 concernente " Adempimenti regionali per l' attuazione della
legge statale n. 10 del 28/ 1/ 77".
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO
III PRIORITA' E PROCEDURA NELL' AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 12
L' autorizzazione alla coltivazione e' rilasciata, in ordine di
priorita', al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, all'
usufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di attivita'
estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.
La domanda per ottenere l' autorizzazione deve contenere:
1) - le generalita' ed il domicilio del richiedente, se questo e'
persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale
rappresentante, se si tratta di una societa' o impresa cooperativa;
2) - il numero di codice fiscale del richiedente e della partita
IVA.
Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale,
tramite il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -, devono essere
allegati:
a) - copia autentica del contratto di affitto o dell' atto di
proprieta' od ogni altro titolo comprovante il diritto sull' area da coltivare,
con estratto di mappa catastale riportante l' estensione dell' area stessa
nonche' i terreni limitrofi compresi in un raggio di m. 500;
b) - una carta topografica, in scala 1: 25.000, con sopra indicata
la ubicazione della cava;
c) - una planimetria quotata in scala non inferiore a 1: 1000 dei
terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti;
d) - piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un
professionista esperto in materia;
e) - progetto esecutivo per la sistemazione e/ o il recupero e/ o
il ripristino delle aree, comunque interessate all' attivita' estrattiva;
f) - programma economico - finanziario;
g) - documentazione circa l' idoneita' tecnica ed economica del
richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione.
ARTICOLO 13
Per le autorizzazioni di cui all' art. 8, il progetto per la
sistemazione e/ o il recupero e/ o il ripristino delle aree deve indicare le
opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al
termine della stessa.
Il programma economico - finanziario deve indicare la
utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la
potenzialita' degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli
stessi, le previsioni di impiego della mano d' opera.
Copia della domanda e relativi allegati e' trasmessa a cura del
richiedente al Sindaco del Comune interessato.
Il Sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne da
notizia al pubblico mediante avviso affisso all' Albo Pretorio per 15 giorni.
Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della documentazione, inviera' il proprio motivato parere sulla richiesta al
Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale.
Il parere si intende comunque favorevole se il Sindaco non si
esprime nel termine sopraffissato.
Tutti i pareri richiesti a norma della presente legge a Enti,
Uffici Statali, Regionali e locali si intendono comunque favorevoli se, decorso
il termine massimo di 30 giorni dalla acquisizione degli atti e documenti gli
interessati non si siano pronunziati.
L' autorizzazione alla coltivazione deve essere rilasciata entro
giorni 60 e giorni 90, rispettivamente, per i casi di cui al punto a) e al
punto b) dell' art. 8, a far tempo dalla decorrenza del termine di cui al comma
precedente, decorsi i quali si intende esecutiva.
Copia dell' autorizzazione, oltre che all' imprenditore deve
essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato.
ARTICOLO 14
L' autorizzazione e' rilasciata per un periodo di tempo definito
in rapporto alla potenzialita' degli impianti e degli investimenti previsti e
comunque non superiore a 20 anni.
Ottenuto il titolo autorizzativo e prima di iniziare i lavori, l'
esercente deve adempiere agli obblighi di cui all' art. 28 del DPR 9/ 4/ 1959,
N. 128.
L' autorizzazione alla coltivazione puo' essere prorogata a
richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione
e di sviluppo economico.
La proroga viene accordata dalla stessa autorita' che ha
rilasciato l' autorizzazione.
ARTICOLO 15
Nell' atto autorizzativo devono essere previsti:
- l' obbligo di esecuzione da parte dell' imprenditore, anche a
mezzo di eventuali consorzi volontari ed obbligatori da costituirsi secondo le
procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si
rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attivita', tenuto conto
delle proposte avanzate da vari Enti a tutela dei vincoli esistenti, nonche'
delle opere per la sistemazione e/ o il recupero e/ o il ripristino del terreno
comunque interessato all' attivita' estrattiva;
- i tempi e le modalita' di esecuzione delle opere per la
ricomposizione ambientale delle aree interessate;
- l' ammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie
finanziarie, anche fidejussorie, per l' adempimento degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa in
relazione alle opere da eseguire.
L' entita' del deposito e' adeguata annualmente mediante
deliberazione della Giunta Regionale in relazione alle variazioni intervenute
nell' indice ISTAT del costo della vita;
- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO IV
SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA
ARTICOLO 16
I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi
cautelativamente quando:
a) - si verifichi l' inosservanza dei programmi e delle
prescrizioni del provvedimento;
b) - siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell'
adozione del provvedimento di decadenza o di revoca di cui agli artt. 17 e 18.
L' ordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che si e'
accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.
Il provvedimento di sospensione e' comunque disposto quando si
tratti di lavori abusivi.
L' ordine di sospensione, emesso dal Presidente della Regione, e'
immediatamente notificato all' imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del
Comune interessato.
ARTICOLO 17
L' autorizzazione alla coltivazione puo' essere dichiarata
decaduta:
- quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del
giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca
o il progetto di coltivazione;
- per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a) dello art.
16, nonche' delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e
sicurezza del lavoro;
- per il trasferimento del titolo senza il preventivo nulla - osta
dell' autorita' concedente;
- quando sia venuta meno la capacita' tecnica ed economica del
titolare;
- quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il
nulla - osta da parte dell' Ufficio Minerario Regionale.
La dichiarazione di decadenza dell' autorizzazione alla coltivazione
e' adottata con provvedimento motivato della stessa autorita' concedente dopo
che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle
inadempienze.
Il provvedimento e' notificato all' imprenditore, al proprietario
ed al Sindaco del Comune interessato.
Il provvedimento di dichiarazione di decadenza e' atto definitivo.
ARTICOLO 18
L' autorizzazione alla coltivazione puo' essere revocata dalla
Giunta Regionale, sentito il CTRAE, per sopraggiunte gravi esigenze di
interesse pubblico.
In tal caso, ove l' imprenditore ne faccia motivata richiesta
entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo
indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili
e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi
dallo stesso CTRAE su parere motivato del Settore Industria – Ufficio Minerario
regionale -; resta fermo l' obbligo per l' imprenditore alla ricomposizione
ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.
Il provvedimento di revoca e' notificato all' imprenditore, al
proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.
Il provvedimento di revoca e' atto definitivo.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO V
COLTIVAZIONE NEI CORSI D' ACQUA
ARTICOLO 19
Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'
acqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad essere
subordinate a concessione rilasciata dall' Assessore ai lavori pubblici nel
rispetto delle vigenti norme.
I titolari delle concessioni, oltre a comunicare all' Assessorato
ai Lavori Pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate, sono tenuti
alla osservanza di quanto stabilito dal successivo art. 22.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO VI
VIGILANZA
ARTICOLO 20
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate,
oltre che dagli organi di polizia di stato, abilitati espressamente dalle leggi
vigenti, anche dai dipendenti della Amministrazione Regionale, in servizio
presso il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -, designati dall'
Assessore al ramo o muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal
Presidente della Regione.
Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto per
quanto di competenza.
I verbali di accertamento dell' infrazione sono inoltrati agli
Uffici Regionali del Contenzioso competenti per territorio, per l' adozione dei
provvedimenti di competenza, ex LR 15/ 11/ 77, n. 36.
Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione
dei materiali di cava sono esercitate dal Settore Industria - Ufficio Minerario
Regionale.
La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui all'
art. 19 e' demandata all' Assessorato ai Lavori Pubblici.
E' di competenza dell' Ufficio Minerario Regionale, invece, la
vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le
escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli Uffici del Genio Civile
trasmettono all' Ufficio Minerario copia degli atti relativi alle concessioni
rilasciate.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO
VII SPESE PER L' ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
ARTICOLO 21
Le spese per l' istruttoria delle istanze, per l' autorizzazione
sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a
carico del richiedente.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO
VIII OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI
ARTICOLO 22
Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati
statistici dei materiali estratti, nonche' tutte le altre informazioni e
chiarimenti che venissero loro richiesti dal Settore Industria - Ufficio
Minerario Regionale.
Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei
funzionari del Settore Industria - Ufficio Minerario regionale - tutti i mezzi
per ispezionare i lavori in corso.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO IX
IL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE
ARTICOLO 23
Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i
giacimenti di materiali di cava la cui disponibilita' sia stata sottratta al
proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente
articolo.
Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la
coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal Piano
Regionale delle attivita' estrattive ( PRAE), la Giunta Regionale invita il
proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di
autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilita' del giacimento a
terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l' avvertimento che
il giacimento sara' acquisito al patrimoni indisponibile della Regione decorso
inutilmente il termine medesimo.
In quest' ultimo caso la Giunta Regionale dispone il passaggio del
giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell' art. 11
della legge 16/ 5/ 1970, n. 281. Detto giacimento sara' dato in concessione a
giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato
relativa domanda, la idoneita' tecnica ed economica a condurre l' impresa.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei
casi di decadenza dell' autorizzazione previsti dall' art. 17, qualora il
titolare di quest' ultima sia proprietario del fondo.
Qualora il titolare dell' autorizzazione dichiarata decaduta non
sia il proprietario del fondo, la Giunta Regionale procede analogamente a
quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l'
ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.
Il concessionario subentrante nell' esercizio della cava e' tenuto
a corrispondere all' avente diritto il valore attuale degli impianti, dei
lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.
I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme
assegnate ai sensi del comma precedente.
Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di
riserva di stabilimenti industriali esistenti;
il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Giunta
Regionale, sentito il CTRAE, tenendo conto delle dimensioni e dell' attivita'
svolta dai singoli stabilimenti.
TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO X
I CONSORZI - COLLAUDI - DIREZIONE DEI LAVORI - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 24
Per l' esecuzione, la manutenzione e l' uso di opere comuni
attinenti l' attivita' di cava e per l' attuazione di un coordinamento della coltivazione,
possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.
La costituzione dei consorzi obbligatori puo' essere disposta
dalla Giunta Regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti:
- almeno i due terzi dei fondi relativi all' area interessata
dalla coltivazione, quando si intende attuare il coordinamento della
coltivazione stessa;
- almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni
quando si deve procedere alla esecuzione, alla manutenzione ed all' uso delle
opere stesse, attinenti l' attivita' di cave.
La costituzione dei consorzi obbligatori puo' essere disposta,
comunque, quando lo impongano le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica,
idrologica della zona.
La costituzione dei consorzi facoltativi e' comunicata, entro 30
giorni, dagli interessati all' Assessorato all' Industria mediante la
produzione di copia dell' atto costitutivo.
In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state
eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive
fissate, la Giunta Regionale, previa diffida, puo' nominare un Commissario, il
quale provvede all' esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese
agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l' amministrazione
del Consorzio fino all' attuazione delle direttive fissate.
ARTICOLO 25
Il progetto di recupero e/ o sistemazione e/ o ripristino facente
parte integrante del progetto globale per l' autorizzazione della cava dovra'
essere collaudato, al termine dell' attivita' della cava o dell'
autorizzazione, dal Settore Industria Ufficio Minerario Regionale in
collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza
dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto
stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle
opere di recupero e/ o sistemazione.
Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte
da ciascuno dei partecipanti.
Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all' eventuale
svincolo della cauzione prestata ai sensi dello art. 15, dichiarando estinta la
cava, ovvero ad intimare all' imprenditore la regolare esecuzione delle opere
necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di
autorizzazione, entro un congruo termine.
Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune interessato
provvede d' Ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell' inadempiente, anche
mediante incameramento della cauzione.
ARTICOLO 26
Allo scopo di assicurare, all' attivita' delle cave e torbiere,
esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e piu'
razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi piu' favorevoli,
con ovvi benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione piu'
attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell' ambiente, la direzione dei
lavori nelle attivita' estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata
preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e
di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.
La direzione dei lavori puo' essere esplicata su una sola cava o
su gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali
e che posseggono i requisiti di cui al successivo articolo.
E' fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico
laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialita'
degli impianti installati superiore alle 2000/ t giorno e/ o quando si
impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.
Circa la complessita' e l' importanza delle lavorazioni e degli
impianti decide il Settore Industria - Ufficio Minerario regionale.
La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari o a
periti minerari, puo' essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa
da quella mineraria, a geologi, periti industriali e geometri purche' attestino
di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.
ARTICOLO 27
Il personale tecnico da assegnare all' Ufficio Minerario regionale,
se non e' in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma di perito
minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di specializzazione
presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari, se non ingegnere.
La Regione provvedera' inoltre ad istituire corsi di
qualificazione professionale per capo - cava e per fochino minatore, in sede
provinciale e, se necessario, anche sub - provinciale nelle zone interessate da
numerose attivita' estrattive.
TITOLO III SANZIONI
ARTICOLO 28
Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati
dalle disposizioni contenute nella Legge 24/ 11/ 81, n. 689 e nella LR 15/ 11/
77, n. 36.
E' punita: con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
2.000.000 la violazione delle norme di cui all' art. 22; con la sanzione
amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui
all' art. 2; con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 la
violazione di cui all' art. 6; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a
L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8, 9.
La sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 e'
comminata anche a coloro che proseguono l' attivita' oltre i termini previsti
dall' autorizzazione.
Quando l' esercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/
o di recupero e/ o di ripristino del terreno comunque interessato all'
attivita' estrattiva, stabiliti nell' atto autorizzativo, provvedera' il Comune
competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo
incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.
I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono introitati con le modalita' stabilite dall' art. 54 della LR 30 maggio 1977, n. 17.
TITOLO VI Comitato tecnico
regionale per le attivita' estrattive ( CTRAE)
ARTICOLO 29
E' istituito presso l' Assessorato all' Industria, Commercio ed
Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:
- l' Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- l' Ingegnere Capo dell' Ufficio Minerario Regionale;
- un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna
proposta dalla Facolta' di Giurisprudenza - Universita' di Bari;
- un esperto nelle discipline geologico - minerarie, da scegliere
tra una terna proposta dalla Facolta' di Ingegneria della Universita' di Bari;
- un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per
ciascuna provincia, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali.
Il rappresentante provinciale partecipa alle riunioni che trattano
questioni riguardanti le attivita' site nello ambito della propria provincia;
- un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle
cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia.
Anche per questo rappresentante vale quanto stabilito per il
rappresentante sindacale;
- un rappresentante dell' Assessorato competente in materia
ecologica -ambientale.
Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dell'
Assessorato all' Industria.
Per la validita' delle adunanze e' richiesta, in prima
convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti aventi
diritto la voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il
numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza
assoluta dei presenti.
Quando si devono trattare argomenti che interessano altri
Assessorati regionali ed Uffici Statali, il Comitato viene integrato con i
rispettivi responsabili, espressamente invitati, a titolo consultivo.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Il Comitato viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo alla fine della
legislatura regionale.
Il Comitato viene convocato, mediante invito del Presidente, ogni
qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste.
Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno
sette giorni, salvo casi di urgenza.
Ai componenti il Comitato sono corrisposti, se dovuti, gli
emolumenti previsti dall' art. 4 della LR 12/ 8/ 81, n. 45.
Il Coordinatore del Settore Industria puo' essere delegato a
presiedere, nonche' ad esercitare tutte le funzioni previste nel presente
articolo ed attribuite al Presidente.
Nei casi in cui l' organo regionale non ritenga di uniformarsi ai
pareri del Comitato, dovra' motivare le proprie determinazioni.
ARTICOLO 30
Il CTRAE, organismo tecnico consultivo, esprime pareri sul piano
regionale delle attivita' estrattive e/ o stralci dello stesso e sugli
eventuali aggiornamenti, nonche' sui quesiti ad esso sottoposti tramite gli
organi della Regione.
Propone alla Giunta Regionale norme di attuazione alla presente
legge, con particolare riferimento:
- alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse
naturali;
- alla individuazione dei criteri che consentano la determinazione
di un equo canone relativo ai terreni oggetto dell' attivita' estrattiva, pur
nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore
agricolo;
- alla individuazione delle garanzie che gli operatori economici
devono fornire circa la validita' tecnico - economica delle iniziative di
valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuita' e
stabilita' dell' occupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici,
idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.
Propone inoltre le modalita' di intervento della Regione per la
formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle
attivita' estrattive e nell' Ufficio minerario regionale in attuazione a quanto
disposto dall' art. 27.
TITOLO V PIANO REGIONALE DELLE
ATTIVITA' ESTRATTIVE( PRAE)
ARTICOLO 31
Il PRAE da redigere a cura dell' Assessorato all' Industria,
Commercio e Artigianato:
a) - individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico
produttive, le aree suscettibili di attivita' estrattiva;
b) - stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale
dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo allo scopo di
graduare l' utilizzazione delle succitate aree;
c) - dispone norme per l' apertura di nuove cave, miranti a
valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei
valori dell' ambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessita' di
ordine tecnico, economico e produttivo;
d) - stabilisce, sentiti i Comuni interessati, le Comunita'
Montane e le Provincie, nonche' gli Assessorati regionali e gli Uffici statali
competenti, oltre alle aree dove la attivita' estrattiva e' prioritaria
rispetto ad ogni altra attivita', anche le zone sottoposte a vincoli
urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici,
nelle quali l' attivita' estrattiva puo' essere subordinata a determinate
modalita' di coltivazione;
e) - predispone la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di
materiale nell' arco di un decennio.
f) - individua le aree da utilizzare a discarica dei residui di
cave.
ARTICOLO 32
Il PRAE si compone di:
1) - una relazione con la indicazione delle finalita' e dei
criteri informativi del piano, corredata da:
a) - Carta delle risorse, note nelle aree di cui all' art. 31 -
punto a) -;
b) - Carta dei vincoli di cui all' art. 31 - punto d) -;
2) - una relazione contenente la determinazione dei prevedibili
fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di
materiale, per il periodo di un decennio;
fabbisogni formulati in relazione agli elementi statistici ed ai
programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
3) - norme generali di comportamento per la razionale coltivazione
sia in termini produttivi che ecologico – ambientali dei giacimenti dei vari
tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche.
ARTICOLO 33
Il PRAE deve essere completato entro il termine massimo di mesi 36
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detto piano, proposto dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato
Tecnico Regionale per le attivita' estrattive di cui all' art. 29, e' adottato
con deliberazione del Consiglio Regionale ed e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione possono
essere presentate da privati ed Enti pubblici osservazioni e proposte di
modifica.
Il piano e' approvato dal Consiglio Regionale nei successivi 60
giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel BURP.
Il piano e' sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e puo'
comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l' opportunita', seguendo
le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.
ARTICOLO 34
Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del PRAE sul
Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni, con apposita delibera del
Consiglio Comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore
comunale o gli strumenti urbanistici.
Ove il Comune non provveda nel termine suddetto, il Presidente
della Regione, su proposta degli Assessori all' Industria ed all' Urbanistica,
previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni, nomina un Commissario
ad acta.
I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico generale
si adegueranno, salvo l' esistenza di specifici divieti previsti per l'
attivita' estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al
CTRAE, tramite lo Ufficio Minerario.
TITOLO VI REGIME TRANSITORIO
ARTICOLO 35
Per le cave legalmente in attivita' alla data di entrata in vigore
della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione e' subordinata
all' autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione dovra' essere presentata, in
conformita' a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge stessa.
L' autorizzazione non puo' essere denegata se non quando l'
attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici,
paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.
L' attivita' estrattiva, dovra' comunque cessare soltanto qualora
l' autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al 2 comma.
Fino all' entrata in vigore del PRAE l' attivita' estrattiva,
esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta
destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in
materia.
ARTICOLO 36
L' autorizzazione per l' apertura di una nuova cava, dalla data di
entrata in vigore della presente legge sino a quando non sia stato adottato il
PRAE di cui al precedente Titolo VI, sara' rilasciata solo nel caso di cui all'
art. 8, comma 2, lettera a).
La stessa procedura si osserva anche sino a quando lo strumento
urbanistico comunale abbia recepito il PRAE.
ARTICOLO 37
Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della
presente legge i termini di cui all' art. 12 sono prorogati di ulteriori 60
(sessanta) giorni.
TITOLO VII NORME FINALI E
FINANZIARIE
ARTICOLO 38
Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad
osservarsi le norme di cui al RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive
modificazioni.
E' fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in
materia di pubblica sicurezza.
ARTICOLO 39
L' Assessore all' Industria, se delegato dal Presidente della
Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.
ARTICOLO 40
Alla copertura degli oneri derivanti dall' applicazione della
presente Legge, determinati in L. 600.000.000= annui a partire dall' esercizio
1985, si fa fronte con il Bilancio pluriennale 1985/ 86 - Obiettivo 6 -
Industria. Al Bilancio di previsione 1985 e' introdotta la seguente variazione:
PARTE SPESA
VARIAZIONE IN AUMENTO
CAP. 0601490" Norme per la disciplina dell' attivita' di
cave" COMPETENZA 600.000.000 CASSA 600.000.000
CAP. 0602020 " Concorso nei pagamenti dei contributi in CC
per le finalita' di cui all' art. 4 primo comma lettera a) L. 12/ 1975
COMPETENZA 600.000.000 CASSA 600.000.000
Per gli esercizi successivi la spesa sara' determinata dalla legge
di bilancio.
Data a Bari, addì 22 maggio 1985