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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1985
Numero
37
Data
22/05/1985
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Norme per la disciplina dell' attivita' delle cave.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE

TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell' art. 2 - 3 comma del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del 2 comma dello stesso art. 2.

I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati costituiscono attivita' di cava o di torbiera.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO I AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

ARTICOLO 2

La ricerca delle sostanze minerali di cui all' art. 1, allo scopo di accertare l' esistenza, la qualita', la consistenza e l' economicita' dei giacimenti, e' subordinata a preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 3

L' autorizzazione alla ricerca e' accordata dall' Assessore all' Industria Commercio e Artigianato:

a) - sentito il Comune interessato quando la ricerca e' eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico - forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.);

b) - sentito anche il Comitato Tecnico Regionale per le Attivita' Estrattive( CTRAE) di cui al successivo art. 29 quando invece le zone sono interessate da uno o piu' vincoli.

ARTICOLO 4

Alla istanza tendente ad ottenere l' autorizzazione alla ricerca - da trasmettere tramite l' Ufficio Minerario Regionale di cui alla LR n. 7 del 17/ 1/ 1980 - deve essere allegata una relazione tecnico - economica indicante le zone interessate, le modalita' di esecuzione del programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e la spesa prevista.

Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da parte dell' Assessorato all' Industria e gli stessi hanno, qualora ne facessero domanda entro 30 giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.

Prima dell' inizio dei lavori di ricerca il titolare e' tenuto a trasmettere al Comune interessato ed all' Ufficio Minerario regionale la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall' art. 28 del DPR 9/ 4/ 1959, n. 128.

ARTICOLO 5

L' autorizzazione alla ricerca non puo' essere accordata per durata superiore ad un anno e puo' essere prorogata per un altro solo anno, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.

ARTICOLO 6

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dalla ricerca.

In caso di contestazione sull' entita' dei danni il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale - stabilira' d' Ufficio, provvisoriamente, l' ammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potra' dare esecuzione ai lavori. Quando i fondi sui quali si intende effettuare la ricerca sono di proprieta' di esercenti di cave in attivita' ed i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dell' attivita' estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

L' Amministrazione regionale, eseguiti i necessari accertamenti, puo' dichiarare tali fondi, in tutto o in parte, zone di naturale sviluppo delle attivita' in atto.

ARTICOLO 7

L' autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali e' necessaria l' autorizzazione di cui al successivo art. 8.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO II AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE

ARTICOLO 8

La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze e' subordinata ad autorizzazione.

L' autorizzazione e' rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale:

a) - su proposta dell' Assessore all' Industria, quando le attivita' estrattive ricadono in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli di cui all' art. 3;

b) - su proposta dell' Assessore all' Industria, sentito il CTRAE, quando le attivita' ricadono in territori sui quali insistono uno o piu' dei vincoli di cui all' art. 3.

ARTICOLO 9

L' autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche per l' apertura di " cave di prestito" e per tutti i movimenti di terra, che avvengono con l' utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando si intendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave abbandonate.

Nella istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i progetti delle opere da realizzare.

ARTICOLO 10

Per le attivita' estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all' art. 32 del RD 29 luglio 1927, n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente della Regione.

ARTICOLO 11

Per le pertinenze, così come definite dall' art. 23 – primo comma - del succitato RD n. 1443 e per gli impianti annessi, i Comuni provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell' esercente e la relativa riscossione, secondo le modalita' di cui all' art. 19 e successivi della LR 12/ 2/ 79 n. 6 concernente " Adempimenti regionali per l' attuazione della legge statale n. 10 del 28/ 1/ 77".

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO III PRIORITA' E PROCEDURA NELL' AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 12

L' autorizzazione alla coltivazione e' rilasciata, in ordine di priorita', al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, all' usufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di attivita' estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.

La domanda per ottenere l' autorizzazione deve contenere:

1) - le generalita' ed il domicilio del richiedente, se questo e' persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una societa' o impresa cooperativa;

2) - il numero di codice fiscale del richiedente e della partita IVA.

Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, tramite il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -, devono essere allegati:

a) - copia autentica del contratto di affitto o dell' atto di proprieta' od ogni altro titolo comprovante il diritto sull' area da coltivare, con estratto di mappa catastale riportante l' estensione dell' area stessa nonche' i terreni limitrofi compresi in un raggio di m. 500;

b) - una carta topografica, in scala 1: 25.000, con sopra indicata la ubicazione della cava;

c) - una planimetria quotata in scala non inferiore a 1: 1000 dei terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti;

d) - piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia;

e) - progetto esecutivo per la sistemazione e/ o il recupero e/ o il ripristino delle aree, comunque interessate all' attivita' estrattiva;

f) - programma economico - finanziario;

g) - documentazione circa l' idoneita' tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione.

ARTICOLO 13

Per le autorizzazioni di cui all' art. 8, il progetto per la sistemazione e/ o il recupero e/ o il ripristino delle aree deve indicare le opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa.

Il programma economico - finanziario deve indicare la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialita' degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli stessi, le previsioni di impiego della mano d' opera.

Copia della domanda e relativi allegati e' trasmessa a cura del richiedente al Sindaco del Comune interessato.

Il Sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne da notizia al pubblico mediante avviso affisso all' Albo Pretorio per 15 giorni.

Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, inviera' il proprio motivato parere sulla richiesta al Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale.

Il parere si intende comunque favorevole se il Sindaco non si esprime nel termine sopraffissato.

Tutti i pareri richiesti a norma della presente legge a Enti, Uffici Statali, Regionali e locali si intendono comunque favorevoli se, decorso il termine massimo di 30 giorni dalla acquisizione degli atti e documenti gli interessati non si siano pronunziati.

L' autorizzazione alla coltivazione deve essere rilasciata entro giorni 60 e giorni 90, rispettivamente, per i casi di cui al punto a) e al punto b) dell' art. 8, a far tempo dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, decorsi i quali si intende esecutiva.

Copia dell' autorizzazione, oltre che all' imprenditore deve essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato.

ARTICOLO 14

L' autorizzazione e' rilasciata per un periodo di tempo definito in rapporto alla potenzialita' degli impianti e degli investimenti previsti e comunque non superiore a 20 anni.

Ottenuto il titolo autorizzativo e prima di iniziare i lavori, l' esercente deve adempiere agli obblighi di cui all' art. 28 del DPR 9/ 4/ 1959, N. 128.

L' autorizzazione alla coltivazione puo' essere prorogata a richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione e di sviluppo economico.

La proroga viene accordata dalla stessa autorita' che ha rilasciato l' autorizzazione.

ARTICOLO 15

Nell' atto autorizzativo devono essere previsti:

- l' obbligo di esecuzione da parte dell' imprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi volontari ed obbligatori da costituirsi secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attivita', tenuto conto delle proposte avanzate da vari Enti a tutela dei vincoli esistenti, nonche' delle opere per la sistemazione e/ o il recupero e/ o il ripristino del terreno comunque interessato all' attivita' estrattiva;

- i tempi e le modalita' di esecuzione delle opere per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;

- l' ammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per l' adempimento degli obblighi  derivanti dalla autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.

L' entita' del deposito e' adeguata annualmente mediante deliberazione della Giunta Regionale in relazione alle variazioni intervenute nell' indice ISTAT del costo della vita;

- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO IV SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA

ARTICOLO 16

I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi cautelativamente quando:

a) - si verifichi l' inosservanza dei programmi e delle prescrizioni del provvedimento;

b) - siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell' adozione del provvedimento di decadenza o di revoca di cui agli artt. 17 e 18.

L' ordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che si e' accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.

Il provvedimento di sospensione e' comunque disposto quando si tratti di lavori abusivi.

L' ordine di sospensione, emesso dal Presidente della Regione, e' immediatamente notificato all' imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

ARTICOLO 17

L' autorizzazione alla coltivazione puo' essere dichiarata decaduta:

- quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;

- per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a) dello art. 16, nonche' delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro;

- per il trasferimento del titolo senza il preventivo nulla - osta dell' autorita' concedente;

- quando sia venuta meno la capacita' tecnica ed economica del titolare;

- quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il nulla - osta da parte dell' Ufficio Minerario Regionale.

La dichiarazione di decadenza dell' autorizzazione alla coltivazione e' adottata con provvedimento motivato della stessa autorita' concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle inadempienze.

Il provvedimento e' notificato all' imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di dichiarazione di decadenza e' atto definitivo.

ARTICOLO 18

L' autorizzazione alla coltivazione puo' essere revocata dalla Giunta Regionale, sentito il CTRAE, per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

In tal caso, ove l' imprenditore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi dallo stesso CTRAE su parere motivato del Settore Industria – Ufficio Minerario regionale -; resta fermo l' obbligo per l' imprenditore alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

Il provvedimento di revoca e' notificato all' imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di revoca e' atto definitivo.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO V COLTIVAZIONE NEI CORSI D' ACQUA

ARTICOLO 19

Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d' acqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad essere subordinate a concessione rilasciata dall' Assessore ai lavori pubblici nel rispetto delle vigenti norme.

I titolari delle concessioni, oltre a comunicare all' Assessorato ai Lavori Pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate, sono tenuti alla osservanza di quanto stabilito dal successivo art. 22.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO VI VIGILANZA

ARTICOLO 20

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di stato, abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti della Amministrazione Regionale, in servizio presso il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -, designati dall' Assessore al ramo o muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Regione.

Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto per quanto di competenza.

I verbali di accertamento dell' infrazione sono inoltrati agli Uffici Regionali del Contenzioso competenti per territorio, per l' adozione dei provvedimenti di competenza, ex LR 15/ 11/ 77, n. 36.

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale.

La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui all' art. 19 e' demandata all' Assessorato ai Lavori Pubblici.

E' di competenza dell' Ufficio Minerario Regionale, invece, la vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli Uffici del Genio Civile trasmettono all' Ufficio Minerario copia degli atti relativi alle concessioni rilasciate.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO VII SPESE PER L' ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

ARTICOLO 21

Le spese per l' istruttoria delle istanze, per l' autorizzazione sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a carico del richiedente.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO VIII OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI

ARTICOLO 22

Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti, nonche' tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti dal Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale.

Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari del Settore Industria - Ufficio Minerario regionale - tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO IX IL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE

ARTICOLO 23

Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilita' sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal Piano Regionale delle attivita' estrattive ( PRAE), la Giunta Regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilita' del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l' avvertimento che il giacimento sara' acquisito al patrimoni indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

In quest' ultimo caso la Giunta Regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell' art. 11 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281. Detto giacimento sara' dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, la idoneita' tecnica ed economica a condurre l' impresa.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell' autorizzazione previsti dall' art. 17, qualora il titolare di quest' ultima sia proprietario del fondo.

Qualora il titolare dell' autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta Regionale procede analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l' ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

Il concessionario subentrante nell' esercizio della cava e' tenuto a corrispondere all' avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti;  il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il CTRAE, tenendo conto delle dimensioni e dell' attivita' svolta dai singoli stabilimenti.

TITOLO II CAVE E TORBIERE CAPO X I CONSORZI - COLLAUDI - DIREZIONE DEI LAVORI - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 24

Per l' esecuzione, la manutenzione e l' uso di opere comuni attinenti l' attivita' di cava e per l' attuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.

La costituzione dei consorzi obbligatori puo' essere disposta dalla Giunta Regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti:

- almeno i due terzi dei fondi relativi all' area interessata dalla coltivazione, quando si intende attuare il coordinamento della coltivazione stessa;

- almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni quando si deve procedere alla esecuzione, alla manutenzione ed all' uso delle opere stesse, attinenti l' attivita' di cave.

La costituzione dei consorzi obbligatori puo' essere disposta, comunque, quando lo impongano le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, idrologica della zona.

La costituzione dei consorzi facoltativi e' comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati all' Assessorato all' Industria mediante la produzione di copia dell' atto costitutivo.

In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive fissate, la Giunta Regionale, previa diffida, puo' nominare un Commissario, il quale provvede all' esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l' amministrazione del Consorzio fino all' attuazione delle direttive fissate.

ARTICOLO 25

Il progetto di recupero e/ o sistemazione e/ o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l' autorizzazione della cava dovra' essere collaudato, al termine dell' attivita' della cava o dell' autorizzazione, dal Settore Industria Ufficio Minerario Regionale in collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero e/ o sistemazione.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all' eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dello art. 15, dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all' imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune interessato provvede d' Ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell' inadempiente, anche mediante incameramento della cauzione.

ARTICOLO 26

Allo scopo di assicurare, all' attivita' delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e piu' razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi piu' favorevoli, con ovvi benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione piu' attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell' ambiente, la direzione dei lavori nelle attivita' estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.

La direzione dei lavori puo' essere esplicata su una sola cava o su gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggono i requisiti di cui al successivo articolo.

E' fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialita' degli impianti installati superiore alle 2000/ t giorno e/ o quando si impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.

Circa la complessita' e l' importanza delle lavorazioni e degli impianti decide il Settore Industria - Ufficio Minerario regionale.

La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari o a periti minerari, puo' essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa da quella mineraria, a geologi, periti industriali e geometri purche' attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.

ARTICOLO 27

Il personale tecnico da assegnare all' Ufficio Minerario regionale, se non e' in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma di perito minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari, se non ingegnere.

La Regione provvedera' inoltre ad istituire corsi di qualificazione professionale per capo - cava e per fochino minatore, in sede provinciale e, se necessario, anche sub - provinciale nelle zone interessate da numerose attivita' estrattive.

TITOLO III SANZIONI

ARTICOLO 28

Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella Legge 24/ 11/ 81, n. 689 e nella LR 15/ 11/ 77, n. 36.

E' punita: con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 la violazione delle norme di cui all' art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all' art. 2; con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all' art. 6; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8, 9.

La sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 e' comminata anche a coloro che proseguono l' attivita' oltre i termini previsti dall' autorizzazione.

Quando l' esercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/ o di recupero e/ o di ripristino del terreno comunque interessato all' attivita' estrattiva, stabiliti nell' atto autorizzativo, provvedera' il Comune competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati con le modalita' stabilite dall' art. 54 della  LR 30 maggio 1977, n. 17.

TITOLO VI Comitato tecnico regionale per le attivita' estrattive ( CTRAE)

ARTICOLO 29

E' istituito presso l' Assessorato all' Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- l' Assessore al ramo, in veste di Presidente;

- il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;

- l' Ingegnere Capo dell' Ufficio Minerario Regionale;

- un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta' di Giurisprudenza - Universita' di Bari;

- un esperto nelle discipline geologico - minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta' di Ingegneria della Universita' di Bari;

- un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per ciascuna provincia, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali.

Il rappresentante provinciale partecipa alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attivita' site nello ambito della propria provincia;

- un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia.

Anche per questo rappresentante vale quanto stabilito per il rappresentante sindacale;

- un rappresentante dell' Assessorato competente in materia ecologica -ambientale.

Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dell' Assessorato all' Industria.

Per la validita' delle adunanze e' richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti aventi diritto la voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si devono trattare argomenti che interessano altri Assessorati regionali ed Uffici Statali, il Comitato viene integrato con i rispettivi responsabili, espressamente invitati, a titolo consultivo.

In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Il Comitato viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale.

Il Comitato viene convocato, mediante invito del Presidente, ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste.

Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza.

Ai componenti il Comitato sono corrisposti, se dovuti, gli emolumenti previsti dall' art. 4 della LR 12/ 8/ 81, n. 45.

Il Coordinatore del Settore Industria puo' essere delegato a presiedere, nonche' ad esercitare tutte le funzioni previste nel presente articolo ed attribuite al Presidente.

Nei casi in cui l' organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato, dovra' motivare le proprie determinazioni.

ARTICOLO 30

Il CTRAE, organismo tecnico consultivo, esprime pareri sul piano regionale delle attivita' estrattive e/ o stralci dello stesso e sugli eventuali aggiornamenti, nonche' sui quesiti ad esso sottoposti tramite gli organi della Regione.

Propone alla Giunta Regionale norme di attuazione alla presente legge, con particolare riferimento:

- alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse naturali;

- alla individuazione dei criteri che consentano la determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dell' attivita' estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo;

- alla individuazione delle garanzie che gli operatori economici devono fornire circa la validita' tecnico - economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuita' e stabilita' dell' occupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.

Propone inoltre le modalita' di intervento della Regione per la formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle attivita' estrattive e nell' Ufficio minerario regionale in attuazione a quanto disposto dall' art. 27.

TITOLO V PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE( PRAE)

ARTICOLO 31

Il PRAE da redigere a cura dell' Assessorato all' Industria, Commercio e Artigianato:

a) - individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico produttive, le aree suscettibili di attivita' estrattiva;

b) - stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo allo scopo di graduare l' utilizzazione delle succitate aree;

c) - dispone norme per l' apertura di nuove cave, miranti a valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei valori dell' ambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessita' di ordine tecnico, economico e produttivo;

d) - stabilisce, sentiti i Comuni interessati, le Comunita' Montane e le Provincie, nonche' gli Assessorati regionali e gli Uffici statali competenti, oltre alle aree dove la attivita' estrattiva e' prioritaria rispetto ad ogni altra attivita', anche le zone sottoposte a vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l' attivita' estrattiva puo' essere subordinata a determinate modalita' di coltivazione;

e) - predispone la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di materiale nell' arco di un decennio.

f) - individua le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

ARTICOLO 32

Il PRAE si compone di:

1) - una relazione con la indicazione delle finalita' e dei criteri informativi del piano, corredata da:

a) - Carta delle risorse, note nelle aree di cui all' art. 31 - punto a) -;

b) - Carta dei vincoli di cui all' art. 31 - punto d) -;

2) - una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di materiale, per il periodo di un decennio;

fabbisogni formulati in relazione agli elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;

3) - norme generali di comportamento per la razionale coltivazione sia in termini produttivi che ecologico – ambientali dei giacimenti dei vari tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche.

ARTICOLO 33

Il PRAE deve essere completato entro il termine massimo di mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto piano, proposto dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale per le attivita' estrattive di cui all' art. 29, e' adottato con deliberazione del Consiglio Regionale ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da privati ed Enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

Il piano e' approvato dal Consiglio Regionale nei successivi 60 giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURP.

Il piano e' sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e puo' comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l' opportunita', seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.

ARTICOLO 34

Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del PRAE sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni, con apposita delibera del Consiglio Comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore comunale o gli strumenti urbanistici.

Ove il Comune non provveda nel termine suddetto, il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori all' Industria ed all' Urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni, nomina un Commissario ad acta.

I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico generale si adegueranno, salvo l' esistenza di specifici divieti previsti per l' attivita' estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al CTRAE, tramite lo Ufficio Minerario.

TITOLO VI REGIME TRANSITORIO

ARTICOLO 35

Per le cave legalmente in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione e' subordinata all' autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione dovra' essere presentata, in conformita' a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L' autorizzazione non puo' essere denegata se non quando l' attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.

L' attivita' estrattiva, dovra' comunque cessare soltanto qualora l' autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al 2 comma.

Fino all' entrata in vigore del PRAE l' attivita' estrattiva, esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 36

L' autorizzazione per l' apertura di una nuova cava, dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a quando non sia stato adottato il PRAE di cui al precedente Titolo VI, sara' rilasciata solo nel caso di cui all' art. 8, comma 2, lettera a).

La stessa procedura si osserva anche sino a quando lo strumento urbanistico comunale abbia recepito il PRAE.

ARTICOLO 37

Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini di cui all' art. 12 sono prorogati di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

TITOLO VII NORME FINALI E FINANZIARIE

ARTICOLO 38

Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme di cui al RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni.

E' fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in materia di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 39

L' Assessore all' Industria, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

ARTICOLO 40

Alla copertura degli oneri derivanti dall' applicazione della presente Legge, determinati in L. 600.000.000= annui a partire dall' esercizio 1985, si fa fronte con il Bilancio pluriennale 1985/ 86 - Obiettivo 6 - Industria. Al Bilancio di previsione 1985 e' introdotta la seguente variazione:

PARTE SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

CAP. 0601490" Norme per la disciplina dell' attivita' di cave" COMPETENZA 600.000.000 CASSA 600.000.000

CAP. 0602020 " Concorso nei pagamenti dei contributi in CC per le finalita' di cui all' art. 4 primo comma lettera a) L. 12/ 1975 COMPETENZA 600.000.000 CASSA 600.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa sara' determinata dalla legge di bilancio.

Data a Bari, addì 22 maggio 1985