ARTICOLO 1
(Adozione degli elenchi dei
tratturi)
L' art. 4 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:
<< La Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente
interessati e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per
l' agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:
a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o
parziale consistenza, perche' ritenuti strettamente necessari alle esigenze
dell' industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;
b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente
inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare
riconosciute esigenze di carattere pubblico.
Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli enti
locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di
predisposizione degli elenchi.
c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui
alle lettere a) e b), di cui autorizzate l' alienazione onerosa, totale o parziale.
Gli elenchi sono predisposti, distintamente, per braccio
tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla
destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli appezzamenti
costituenti i tratturi.
Per l' esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla
predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale
regionale addetto puo' accedere alle proprieta' private e compiere le
operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'
accesso per il compimento delle suddette operazioni e' dato congruo preavviso
al proprietario; ove quest' ultimo si opponga, il personale addetto puo' farsi
assistere dalla forza pubblica >>.
ARTICOLO 2
(Strade rotabili di uso pubblico)
Il primo comma dell' art. 5 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così
sostituito:
<< In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili
di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno
tratturale compreso negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente
art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale
avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale >>.
ARTICOLO 3
(Ordine di priorita' nella alienazione
onerosa dei terreni tratturali)
L' art. 6 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:
<< I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla
lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate
urbane, sono alienate a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta
giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della
Regione, applicando il seguente ordine di priorita':
a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto; b) proprietari
di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua
lunghezza, purche' si tratti di coltivatori diretti, di manuali lavoratori
della terra o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati,
di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352 e alla
normativa regionale di attuazione;
c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori
diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per
quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai
29 anni;
d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno
tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
e) altri richiedenti.
In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu'
esistenti o che si rendesse necessario istruire.
Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l'
alienazione dei terreni naturali ubicata al di fuori delle aree dichiarate
urbane e' in ogni caso condizionata all' impegno di utilizzare per scopi
agricoli >>.
ARTICOLO 4
(Possessori attuali aventi
diritto all' acquisto dei beni tratturali extraurbani)
Ai fini dell' applicazione dell' art. 6 della LR 9- 6- 1980, n.
67, così come modificato dalla presente legge, sono considerati possessori attuali
soggetti per i quali il possesso trovi fondamento in una formale concessione
precedente all' entrata in vigore della LR 9- 6- 1980, n. 67, rilasciata per
uso di coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per
altri usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano
intervenute trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano
state rilasciate a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il
tratturo, limitatamente ad una superficie corrispondente a quella del confine
in comune.
Sono inoltre considerati possessori attuali;
1) nel caso di morte del concessionario, il coniuge, anche se non
coltivatore diretto, e gli altri eredi legittimi con precedenza per quelli che
al momento dell' apertura della successione risultino aver esercitato e
continuino ad esercitare sulla quota tratturale attivita' agricola, in qualita'
di coltivatore diretto, di manuale
lavoratore della terra e di imprenditore agricolo principale ai sensi della
legge 9- 5- 1975 n. 153;
2) i componenti la famiglia del concessionario subentrati allo
stesso nella coltivazione, sempreche' posseggano i requisiti di coltivatore
diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo
principale.
I componenti la famiglia del concessionario sono quelli previsti
dall' art. 12 della legge 11- 2- 1971, n. 11;
3) altri possessori subentrati al concessionario prima dell'
entrata in vigore della LR 9- 6- 1980, n. 67, purche' trattasi di coltivatori
diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi assimilabili,
singoli o associati.
ARTICOLO 5
(Concessioni scadute e
miglioramenti fondiari)
Sono da considerare legittime le concessioni rilasciate prima
della entrata in vigore della LR 9- 6- 1980, n. 67, anche se scadute, purche'
venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della
presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.
Uguale sanatoria e' concessa per gli altri possessori attuali dei
terreni tratturali, elencati nel precedente art. 4.
I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai
soggetti elencati nel precedente art. 4, sono considerati legittimamente
eseguiti e pertanto non passibili di sanzione amministrativa e in tal senso
saranno definiti i contesti eventualmente pendenti presso gli uffici regionali
del contenzioso.
ARTICOLO 6
(Terreni tratturali compresi nei
perimetri urbani)
Con salvezza dei vincoli ricadenti per la natura di beni
culturali, i terreni tratturali ricadenti entro i perimetri urbani della citta'
e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi
hanno una destinazione specifica per attivita' edilizia, possono essere
alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla
pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, in
base al seguente ordine di priorita':
a) possessori attuali, o loro eredi, del terreno tratturale
richiesto, purche' il possesso trovi fondamento in una formale concessione
precedente all' entrata in vigore della LR 9- 6- 80, n. 67, anche se scaduta;
b) proprietari di beni che fronteggiano il terreno tratturale
richiesto nel senso della sua lunghezza;
c) altri richiedenti.
I richiedenti di cui alle lettere b) e c) devono presentare l' attestato
del Sindaco dal quale risulti che il Comune non e' interessato all' utilizzo
delle aree da alienare.
ARTICOLO 7
(Abrogazione norme precedenti)
Sono abrogati:
a) l' ultimo comma dell' art. 8 della LR 9- 6- 1980, n. 67;
b) l' art. 9 della LR 9- 6- 1980, n. 67.
ARTICOLO 8
(Adozione degli elenchi dei beni
dell' Opera Nazionale Combattenti)
Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali
della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla regione ai
sensi della legge 21- 10- 1978, n.641, la Giunta regionale, sentiti i Comuni
territorialmente competenti e acquisito il parere delle Commissioni consiliari
competenti per l' Agricoltura e Foreste e per il Patrimonio, adotta:
a) gli elenchi dei beni da conservare perche' destinati a uso di
pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere
trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata
richiesta;
b) gli elenchi dei beni di cui autorizzare l' alienazione onerosa,
perche' ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla precedente lettera
a).
Gli elenchi sono predisposti distintamente per Comune, per
<< azienda agraria >> e per << borgata >> e riportano
indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di
utilizzazione delle singole unita' immobiliari.
ARTICOLO 9
(Ordine di priorita' nella
alienazione dei beni dell' Opera Nazionale Combattenti)
L' art. 13 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:
<< I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del
precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di
acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul
Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorita':
1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle
borgate:
a) possessori attuali del bene richiesto purche' in possesso trovi
fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di
compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del
9- 6- 1980: sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai
numeri 1- 2- 3 del precedente art. 4;
b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori
diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per
quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
c) proprietari di fondi confinanti, purche' si tratti di titolari
di imprese diretto - coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi
previsti dalle leggi statali 22- 11- 1954, n. 1136 e 9- 1- 1963, n. 9, ovvero
di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle
leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa
regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto -
coltivatrici;
d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa
regionale di attuazione;
2) fabbricati delle borgate:
a) possessori attuali delle unita' immobiliari richieste che abbiano
nelle borgate la loro residenza principale, purche' il possesso trovi
fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9- 6- 1980. Il numero e
la consistenza delle unita' trasferibili a tali possessori nel caso di
abitazione non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del
richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a
magazzini, le necessita' di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;
b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori
diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;
c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle
borgate prima del 9- 6- 1980.
In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu'
esistenti o che si rendesse necessario istituire.
ARTICOLO 10
(Commissione regionale di
valutazione)
L' art. 15 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:
<< La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell' Opera Nazionale
per i Combattenti e' fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita
Commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:
a) dall' Assessore al Patrimonio o dal Coordinatore del Settore
Demanio e Patrimonio, che la presiede;
b) da un dipendente tecnico dell' Ufficio di Foggia del suddetto
Settore, con le funzioni di segretario;
c) da un dipendente tecnico dell' Ispettorato Provinciale dell'
Agricoltura territorialmente competente;
d) da un dipendente tecnico dell' Ufficio Tecnico Er"Times
New Roman"e territorialmente competente;
e) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente
interessato in tutto o in prevalenza.
Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai
soggetti di cui all' art. 4 della presente legge o dai loro dante causa, il
prezzo di stima e' stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del
fondo non migliorato.
Intervenuta l' accettazione del prezzo di stima, la Giunta
regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia
direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del
relativo atto pubblico.
Dell' avvenuta vendita e' data comunicazione ai Comuni
territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.
Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale
per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita,
il prezzo e' quello ivi stabilito.
ARTICOLO 11
(Concessione di contributi
regionali)
Sono abrogati gli artt. 16 e 17 della LR 9- 6- 1980, n. 67.
ARTICOLO 12
(Unificazione Uffici
preesistenti)
E' istituito, con sede in Foggia, un Ufficio del Settore Demanio e
Patrimonio con l' incarico di provvedere all' attivita' tecnica e
amministrativa connessa all' attuazione della presente legge relativamente ai
beni del demanio armentizio e della soppressa Opera Nazionale Combattenti.
All' Ufficio di cui al primo comma e' assegnato il personale del
Commissariato Reintegra Tratturi di Foggia e dell' Opera Nazionale Combattenti
trasferito alla Regione Puglia per effetto del DPR 24- 7- 1977, n. 616 e del
DPR 31- 3- 1979 ed altro personale regionale idoneo ad assicurare la rapida
applicazione della presente legge.
Il coordinamento dell' Ufficio e' affidato a un coordinatore
nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.
ARTICOLO 13
(Reimpegno proventi dell'
alienazione)
Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali e della
disciolta Opera Nazionale Combattenti sono impiegate, nella stessa provincia
nella quale sono ubicati i beni, nell' acquisto di immobili da destinare a sede
di uffici regionali o di enti strumentali della Regione Puglia.
ARTICOLO 14
(Abrogazione di norme in
contrasto con la presente legge)
Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle
della presente legge.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 15 febbraio 1985