TITOLO I FINALITA', ORGANI E
MODALITA' DI GESTIONE
ARTICOLO 1
FINALITA'
1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt 45 e 117 della
Costituzione e degli artt. 2- 3- 7 e 17 del proprio Statuto, promuove
interventi per agevolare l' ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, garantendo la piena attuazione
del principio di parita' fra uomini e donne nell' accesso al lavoro.
ARTICOLO 2
ORGANI DI GESTIONE E DI
COORDINAMENTO
1. Presso l' Assessorato al Lavoro e' costituito un Nucleo di
Valutazione con i seguenti compiti:
- accertare la rispondenza degli interventi al Piano regionale di
Sviluppo;
- valutare la rispondenza dei progetti agli obiettivi e ai settori
di cui all' art. 11;
- predisporre, previa istruttoria in termini di costi - benefici,
i piani di cui all' art. 4.
2. Il Nucleo di Valutazione e' composto da tre funzionari
regionali e da tre esperti esterni con particolare documentata competenza in
materia di analisi di progetti e relativi finanziamenti nonche' dal Direttore
dell' Ufficio regionale del Lavoro.
E' presieduto dall' Assessore al Lavoro.
3. La nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione e' effettuata
con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha validita' triennale.
ARTICOLO 3
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvedera'
all' istituzione delle strutture organizzative necessarie per l' espletamento
delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.
ARTICOLO 4
TERMINI, PROCEDURE E CRITERI DI
CARATTERE GENERALE
1. Il Consiglio regionale approva una delibera - quadro che fissa,
per un triennio, le priorita' per l' esame e l' accoglimento delle domande di
cui alla presente legge. Le priorita' vengono stabilite sulla base degli
obiettivi indicati nel Piano regionale di Sviluppo - con particolare riguardo
alle innovazioni tecnologiche - e tenuto conto di:
a) lo stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nelle
diverse aree territoriali regionali;
b) il riequilibrio delle zone interne marginali e la equa
ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;
c) il livello di assorbimento della disoccupazione in specie
giovanile;
d) il rapporto fra impegni finanziari e lo sviluppo dell'
occupazione.
2. Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge
devono essere presentate entro 60 giorni dall' inizio di ciascun anno solare.
3. L' Assessore al Lavoro, previo parere del Comitato Consultivo
di cui al seguente comma, presenta alla Giunta regionale, per l' approvazione,
i piani per l' erogazione dei contributi.
4. Il Comitato Consultivo e' composto da:
a) quattro membri designati dalle Confederazioni regionali dei
lavoratori piu' rappresentative e facenti parte del Consiglio Nazionale dell'
Economia e del Lavoro;
b) tre esperti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
regionale;
c) cinque rappresentanti dei Comitati regionali delle Associazioni
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
d) due rappresentanti designati rispettivamente dall' ANCI e dall'
UPI;
e) tre rappresentanti delle Associazioni tra imprese artigiane
piu' rappresentative a livello regionale.
Esso e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
ed ha validita' triennale.
ARTICOLO 5
VIGILANZA E CONTROLLO
1. Ai fini della verifica periodica dell' iter attuativo degli
interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'
Assessore al Lavoro puo' avvalersi:
a) delle strutture organizzative regionali competenti;
b) degli Enti strumentali regionali;
c) del Nucleo di Valutazione;
d) dei competenti organi rappresentativi degli Enti locali e delle
Comunita' Montane.
2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro,
dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di
esecuzione dell' iniziativa previsti nell' atto di concessione, fatte salve le
cause di forza maggiore;
b) quando vengano accertate gravi irregolarita' nella
contabilizzazione della spesa;
c) quando risulti accertato che l' iniziativa non e' attuata
secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al
rapporto costi - benefici.
3. La revoca della concessione comporta il recupero della somma
eventualmente erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 6
ISTITUZIONE DEL " FONDO
REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE GIOVANILE"
1. Per il perseguimento delle finalita' previste dall' art. 1, e'
istituito apposito fondo denominato " Fondo regionale per l' occupazione
giovanile".
2. Il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con altri
benefici per lo stesso titolo erogati, ove non specificatamente vietato dalla
legislazione nazionale o comunitaria, e' ammesso sino a concorrenza dell' 80%
dell' onere complessivo sostenuto dal datore di lavoro o del costo del progetto
presentato dalle cooperative o dagli Enti locali.
TITOLO II INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA FORMAZIONE - LAVORO
ARTICOLO 7
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
1. Ai datori di Lavoro che ne facciano richiesta, per ogni
lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti
disposizioni di legge ed ad incremento dei livelli occupazionali e' concesso, a
sostegno degli oneri relativi alla formazione professionale, un contributo pari
al 15% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di
categoria per il livello di inquadramento del lavoratore compreso fra i 18 e i
29 anni.
2. Tale contributo e' elevato al 30% nel caso in cui il datore di
lavoro converta in rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e
lavoro, con un ulteriore incremento del 5% per i giovani in possesso di
attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione
professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti Professionali di
Stato.
3. Ai fini della verifica dell' incremento dei livelli
occupazionali e' considerato l' organico
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi i dipendenti in
Cassa integrazione guadagni, al momento della richiesta del contratto di
formazione e lavoro.
4. I contributi di cui al 1° e 2° comma sono, altresì, erogati
alle stesse condizioni di cui al
precedente 3° comma, per l' assunzione con contratti di formazione - lavoro di
giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi
professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli Ordini
e Collegi Professionali ed espressamente autorizzato a termini di legge.
ARTICOLO 8
INTERVENTI PER FAVORIRE L'
OCCUPAZIONE DI APPRENDISTI ARTIGIANI
1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualita' di apprendisti,
e' concesso un contributo di L. 200.000 (duecentomila) per ogni mensilita' di
retribuzione ad essi corrisposta.
Il contributo e' ridotto a L. 150.000 (centocinquantamila) ed a L.
100.000 (centomila) rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento
del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/ 3 nel caso
in cui, terminato il periodo di apprendistato, l' azienda assume l' apprendista
qualificato a tempo indeterminato.
2. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano puo'
ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono
comunque superare l' importo mensile di L. 1.000.000 (un milione).
3. Non possono piu' accedere al contributo di cui al 1 comma i
datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e
comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato piu' del 50%,
senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il
contributo previsto nel presente articolo.
ARTICOLO 9
INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAPS
1. Ferma restando la normativa della LR 6 giugno 1980, n. 58 ed in
attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere l' inserimento
nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie
condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, la Regione ne incentiva l'
assunzione attraverso l' incremento del contributo previsto dal precedente
articolo 7, di un ulteriore 25%.
TITOLO III INTERVENTI NEL SETTORE
COOPERATIVO
ARTICOLO 10
DESTINATARI
1. Possono accedere agli interventi secondo le modalita' indicate
negli articoli successivi:
a) le cooperative costituite – per almeno il 60% - da giovani
inoccupati tra i 18 e i 29 anni, iscritti nelle liste di collocamento;
b) le cooperative costituite – per almeno il 30% - da portatori di
handicaps e/ o emigrati.
2. Nella gestione degli interventi previsti a favore delle
cooperative indicate alla lettera b) del 1 comma si tiene conto anche dei
benefici aggiuntivi e/ o integrativi rivenienti dalla normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
3. Le cooperative indicate al 1 comma debbono essere ispirate ai
principi della mutualita' - di cui al DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni ed integrazioni – ed essere iscritte nei registri
delle Prefetture nonche' negli appositi strumenti previsti dalla normativa
regionale vigente.
ARTICOLO 11
PROGETTI DELLE COOPERATIVE
1. Per l' accesso agli interventi le cooperative di cui all' art.
10 devono presentare un progetto triennale e, nel caso vengano previsti
investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.
2. Ai fini del finanziamento vengono presi in considerazione in
via preferenziale, i progetti nei seguenti settori di attivita':
- Artigianato;
- Beni Culturali;
- Servizi Sociali;
- Turismo;
- Agro - Zootecnico - Forestale;
- Pesca nelle acque interne e pescicoltura;
- Salvaguardia e valorizzazione dell' ambiente, comunque nell'
ambito delle materie di cui all' art. 117 della Costituzione.
3. I progetti devono prevedere:
- gli obiettivi socio - economici, produttivi ed occupazionali
coerenti con le finalita' del Piano regionale di Sviluppo e con le priorita'
specificate nella deliberazione quadro della Giunta regionale di cui al
precedente art. 4;
- gli spazi di mercato che si intendono coprire, anche attraverso
una loro sintetica analisi;
- un piano finanziario che viene istruito, secondo l' analisi dei
posti - benefici, dal Nucleo di Valutazione.
ARTICOLO 12
ENTITA' DEI CONTRIBUTI
1. Per l' attuazione dei progetti, la Regione puo' concedere alle
cooperative di cui all' art. 10 un contributo in conto capitale, in misura non
superiore al 60% della spesa totale riconosciuta ammissibile e, comunque, non
superiore ai 300 milioni di lire da
erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata ed alle
caratteristiche del progetto.
2. I suddetti contributi non sono cumulabili, nell' arco di tempo
interessato al progetto, con i benefici previsti allo stesso titolo in
relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o gia' sostenute nel
primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto gia'
approvato ai sensi dell' art. 11.
3. Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative
a:
- la costituzione delle cooperative;
- la predisposizione del progetto;
- l' acquisto di materie prime semilavorate;
- gli eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati
alle attivita'.
4. Il contributo di cui al 3 comma non puo' superare:
- il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- l' importo massimo di 50 milioni.
ARTICOLO 13
MODALITA' PER L' EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
1. La prima rata del contributo di cui al 1° comma dell' art. 12 e
l' eventuale contributo per l'
avviamento di cui al 4° comma dell' art. 12 sono erogati secondo le modalita'
stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di concessione.
2. L' erogazione delle rate successive del contributo di cui al 1°
comma dell' art. 12 e' effettuata con Decreto del Presidente della Giunta
regionale o, per delega, dall' Assessore al Lavoro, previa dimostrazione da
parte delle cooperative, da fornire entro il 31 Gennaio di ogni anno, dell'
attuazione del progetto e dei relativi incrementi occupazionali previsti per l'
anno precedente.
3. Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere
comunicate alla Regione e, ove rilevanti, preventivamente autorizzate con
deliberazione della Giunta regionale su apposita domanda delle cooperative
interessate.
4. I contributi a favore delle cooperative sono concessi per un
solo progetto per ciascuna cooperativa nell' anno.
5. I contributi vengono assegnati alle cooperative i cui soci
siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attivita' lavorative di
cui al progetto ammesso al finanziamento.
ARTICOLO 14
SERVIZI DI ASSISTENZA
1. A favore delle cooperative di cui all' art. 10 sono previsti
servizi di assistenza tecnico - gestionale per la predisposizione e l'
attuazione dei progetti di cui all' art. 11 per analisi di mercato e l' accesso
all' innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei
soci e per gli interventi di orientamento e di consulenza necessari al decollo
delle iniziative progettuali.
2. Ai fini del 1° comma, la Giunta regionale autorizza la stipula
di convenzioni con le Associazioni Cooperative giuridicamente riconosciute, con
gli enti strumentali regionale e con altri enti e/ o organismi specializzati.
3. In tali convenzioni vengono, tra l' altro, definite le
modalita' di erogazione dei servizi da parte dei suddetti soggetti.
TITOLO IV INTERVENTI DIRETTI A
FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI
ARTICOLO 15
PROGETTI DA REALIZZARE TRAMITE
CONVENZIONI CON COOPERATIVE
1. Possono usufruire degli interventi nel settore cooperativo i
Comuni, le Province, le Comunita' Montane e le Associazioni di Enti Locali
elettivi.
2. A tale fine gli Enti interessati devono presentare progetti per
la cui esecuzione si avvalgono, attraverso convenzioni, di cooperative nel
rispetto delle modalita' e caratteristiche previste dal presente titolo.
I soci delle cooperative ammesse a finanziamento non hanno titolo
preferenziale per l' assunzione negli Enti Locali promotori dei progetti.
3. I progetti presentati dai Comuni e dagli altri Enti sono
ammessi a finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- i progetti devono risultare approvati dagli Organi consiliari,
corredati da opportuni pareri degli Organismi economici e di categorie
interessate;
- in caso di insediamento produttivo, deve essere documentato il
possesso o comunque la piena disponibilita' del terreno su cui e' prevista la
localizzazione e l' insediamento medesimo, tenendo conto che tale
localizzazione deve essere compatibile con la previsione degli strumenti
urbanistici in vigore;
- deve risultare approvata dai rispettivi Organi consiliari la
bozza della convenzione di cui al 2° comma.
ARTICOLO 16
PROGETTI PER L' IMPIEGO
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA':
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E
DESTINATARI.
1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si
presenta piu' grave la situazione occupazionale anche giovanile, avuto riguardo
alle competenze di cui all' art. 36 del DPR 616/ 77 in materia di cantieri di
lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni singoli o
associati, dalle Province e dalle Comunita' Montane per l' impiego temporaneo
dei lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere e servizi di pubblica
utilita', nel rispetto delle norme sul collocamento.
2. Gli Enti interessati devono presentare richiesta di
finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi Organi consiliari
contenente:
a) una relazione sintetica sulla situazione del Mercato del lavoro
dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi
occupazionale, anche giovanile, nell' area territoriale di competenza dell'
Ente proponente;
b) la descrizione analitica delle opere e/ o servizi che si
intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico - progettuali e
della dichiarazione di pubblica utilita' rilasciata dall' Autorita' competente;
c) le modalita' organizzative dell' attivita' lavorativa che
dovra' svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell' Ente
promotore o, comunque, di persona incaricata dall' Ente sulla base di
specifiche attitudini professionali;
d) il numero dei disoccupati da utilizzare - comunque non
inferiore a 10 – e le loro caratteristiche;
e) la durata del progetto - non inferiore a mesi 2 e non superiore
a mesi 6 - specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative
previste;
f) la durata della prestazione lavorativa giornaliera, non
inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che puo' comprendere anche momenti
formativi;
g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed
organizzazione, assegni ai lavoratori interessati, oneri previdenziali ed
assicurativi, determinati secondo le disposizioni della legge 6 Agosto 1975, n.
418 e successive modifiche ed integrazioni;
h) le fonti di finanziamento previste;
i) la conferma della avvenuta acquisizione di eventuali
autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.
ARTICOLO 17
PROGETTI PER L' IMPIEGO
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA':
MODALITA' ATTUATIVE E CRITERI DI
FINANZIAMENTO
1. L' importo dell' assegno giornaliero da corrispondere ai
lavoratori impiegati nei progetti, di cui all' art. 16, e' stabilito in L.
30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per il 70% sul Bilancio
regionale e per il 30% sul Bilancio dell' Ente proponente.
2. L' individuazione e l' avviamento dei lavoratori disoccupati
deve avere luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.
3. La partecipazione dei lavoratori ai progetti e' volontaria e
non costituisce titolo per l' assunzione negli Enti promotori pubblici o
privati.
Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati
mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la
iscrizione al collocamento.
4. La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati,
acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, tenuto conto dei livelli di
disoccupazione - sentita la competente Commissione consiliare -, adotta un
Piano di riparto tra gli Enti interessati, tenendo presente che l' intervento
finanziario regionale e' limitato alla quota parte dell' assegno giornaliero e
degli oneri sociali previsti per i disoccupati.
TITOLO V NORME FINANZIARIE E DI
COORDINAMENTO
ARTICOLO 18
RELAZIONE CONSUNTIVA
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro,
presenta alla fine di ogni triennio al Consiglio regionale una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in
atto nel Mercato del Lavoro.
2. La relazione e' redatta dal Nucleo di Valutazione di cui all'
art. 2.
3. A tal fine l' Assessore, tramite il Nucleo di Valutazione,
promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi
della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza e tutela del
movimento Cooperativo, della Consulta regionale della Cooperazione, degli Enti
locali, degli Enti strumentali regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, delle Universita', delle Istituzioni universitarie
autonome e degli Enti a partecipazione universitaria.
ARTICOLO 19
Norme finanziarie - OMISSIS
TITOLO V NORME FINANZIARIE E DI
COORDINAMENTO
ARTICOLO 20
NORME DI COORDINAMENTO E
TRANSITORIE
1. Per il primo anno di applicazione della presente legge:
- le domande per l' accesso agli interventi devono pervenire all'
Assessorato regionale al Lavoro entro e non oltre il 90° giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Gli adempimenti connessi con l' esame e l' istruttoria delle
domande sono svolti esclusivamente dal Nucleo di Valutazione di cui all' art. 2
della presente legge.
3. Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili
con la presente legge.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 26 Marzo 1985.