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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
14
Data
05/04/1985
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 12 aprile 1985, n. 42.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

ARTICOLO    1

(Finalita')

 

La Regione Puglia istituisce l' Osservatorio Epidemiologico Regionale per l' attivita' di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell' articolo 58 della legge n. 833 del 23- 12- 1978.

 

ARTICOLO    2

(Compiti)

 

L' Osservatorio Epidemiologico Regionale e' l' organizzazione tecnico - scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per:

 

1) - avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;

2) - promuovere indagini epidemiologiche;

3) - individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

4)- elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio - sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione;

5) - predisporre il programma annuale di attivita' per il sistema informativo;

6) - predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

 

La Giunta regionale, inoltre, puo' avvalersi dell' Osservatorio Epidemiologico Regionale per:

 

a) eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;

b) - coordinare i modi e i tempi della prevenzione;

c) - predisporre interventi finalizzati;

d) - valutare la compatibilita' dei programmi con le risorse disponibili, nonche' le specifiche attuative dei programmi;

e) - valutare l' efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

f) - promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.

 

ARTICOLO    3

(Organizzazione)

 

L' Osservatorio Epidemiologico svolge i propri compiti attraverso:

 

- i presidi ed i servizi delle UUSSLL;

- apposita struttura dell' Assessorato regionale alla Sanita';

- la collaborazione delle strutture dell' Universita' degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionati di cui all' art. 39 della legge n.    833 del 23- 12- 1978;

- la collaborazione con altri Istituti o Enti Pubblici che svolgono attivita' di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

 

ARTICOLO    4*

(Il Comitato tecnico scientifico)

 

*Articolo già modificato dall’art. 1 della l.r. 23/87 e successivamente così sostituito dall’art. 1 della l.r. 21/96

 

 

All' attivita' dell' Osservatorio Epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso lo Assessorato alla Sanita'.

 

Il Comitato tecnico e' organo consultivo della Giunta regionale ed e' composto da undici esperti nelle seguenti materie:

- Epidemiologia generale;

- Metodologia statistica;

- igiene ambientale;

- igiene e medicina del lavoro;

- oncologia; 

- tutela materna infantile;

- Farmacologia;

- Sociologia.

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall' Assessore regionale alla Sanita' o da un suo delegato, è nominato con provvedimento della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve predisporre, per l’approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo deve predisporre, per l’approvazione della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale della attività svolta nonché eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di lavoro. il programma di lavoro.

 

Il Comitato tecnico scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

 

Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza e il rimborso delle spese, nella misura prevista dall’art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

 

ARTICOLO    5

(Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell' Istituto Superiore di Sanita')

 

L' Osservatorio Epidemiologico Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attivita' di interesse interregionale curera' i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell' Istituto Superiore di Sanita'.

 

ARTICOLO    6

(Notiziario)

 

La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell' Osservatorio Epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.

 

ARTICOLO    7

(Finanziamento)

 

Gli oneri derivanti dall' istituzione e dal funzionamento dell' Osservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.