ARTICOLO
1
(Finalita')
La presente legge e'
finalizzata al finanziamento di piani, programmi e progetti della Regione Puglia
in attuazione del Piano di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 255 del 28 aprile 1982.
A tal fine il TITOLO I reca
disposizioni finanziarie per interventi, immediatamente eseguibili, disciplinati
da normativa regionale vigente, il titolo II individua interventi per la cui
realizzazione la Regione adottera' provvedimenti legislativi specifici che
trovano copertura finanziaria nei Fondi Globali a tale scopo istituiti ai Capp.
1602060 e 1602080 del Bilancio di previsione per l' anno 1985.
TITOLO I (Disposizioni per la
realizzazione di interventi
disciplinati dalla normativa regionale
vigente).
ARTICOLO
2
(Piano di Risanamento delle
Acque)
In attuazione del Piano di
Risanamento delle acque, per il primo programma pluriennale 1983- 85 approvato
dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 690 del 6- 6- 1984 relativo
a:
a) costruzione di reti idriche
interne agli abitati;
b) costruzione di reti
fognarie;
c) costruzione di impianti di
depurazione;
e' autorizzata la spesa di 200
miliardi iscritta nel Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1985
al Cap. 0004080.
Per l' esercizio finanziario
1986 la previsione di 403,6 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale
1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l' esercizio
1985.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinati
dalla Legge Regionale 19- 12- 1983, n. 24 << Tutela ed uso delle risorse
idriche e risanamento delle acque in Puglia >>.
ARTICOLO
3
(Salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali)
Per la realizzazione di
interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della
Puglia e' autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1985 al Cap.
0004090.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi indicati al precedente comma sono disciplinate
dalla LR 29- 06- 79, n. 37 << Conservazione e valorizzazione dei beni
immobili di interesse storico - artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria e
teatrale – interventi straordinari ed urgenti >>.
Per l' esercizio finanziario
1985 la previsione di spesa di 4 miliardi trova copertura nel Bilancio
pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1985.
Per la realizzazione di
interventi diretti alla tutela ed alla conserva dei beni ambientali della
Puglia, e' autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire iscritta nel Bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1985 al Cap.
0004091.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi indicati al precedente comma sono disciplinate
dalla LR 20- 11- 79, N. 72 << Tutela dell' ambiente naturale e
culturale, caratteristico della
Regione Puglia >>.
Per l' esercizio finanziario
1986 la previsione di spesa di 1 miliardo trova copertura nel Bilancio
pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1985.
ARTICOLO
4
(Viabilita'
regionale)
Per la realizzazione dei
seguenti interventi riguardanti la viabilita' regionale:
- costruzione della strada
regionale n. 1 a servizio del Sub - Appennino foggiano;
- costruzione della strada
regionale n. 6 della Murgia Centrale;
- costruzione della strada
regionale n. 8 di circuitazione della Penisola Salentina – versante
Jonico;
e' autorizzata la spesa di 25
miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per il 1985 al Cap.
0004100.
Per l' esercizio finanziario
1986 la previsione di spesa di 40 miliardi trova copertura nel Bilancio
pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione
1985.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate
dalla Legge Regionale 12 agosto 1978 n. 37 << Norme in materia di Lavori
Pubblici >>.
ARTICOLO
5
(Infrastrutture
agricole)
Per la realizzazione dei
seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole:
- ricerca di acque nelle zone
collinari a prevalente vocazione zootecnica, scavo di pozzi e realizzazione di
reti principali di distribuzione;
- costruzione di reti di
elettrificazione rurale;
- sistemazione idraulico -
agraria e creazione di laghetti collinari;
e' autorizzata la spesa di 35
miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1985 al Cap. 0004110.
Per l' esercizio finanziario
1986 la previsione di spesa di 75 miliardi trova copertura nel Bilancio
pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1985.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate
dalla Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 54 << Norme in materia di
determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale
>> per quanto concerne la sistemazione idraulico - agraria e la creazione
dei laghetti collinari; dalla Legge 27 ottobre 1966, n. 910 <<
Provvedimenti per lo sviluppo dell' agricoltura nel quinquennio 1966- 1970
>> per l' elettrificazione rurale e dalla legge Regionale 31 agosto 1981,
n. 54 << Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi
della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle
procedure >> per quanto riguarda la valorizzazione
irrigua.
ARTICOLO
6
(Interventi straordinari nel
settore dell’edilizia ospedaliera)
Nel rispetto delle norme
vigenti in materia sanitaria, nonche' del rapporto globale posti letto per
abitante, e' autorizzata la spesa di 55 miliardi di lire iscritta nel Bilancio
di previsione per l' esercizio finanziario 1985 al Cap. 0203030 per la
realizzazione di interventi relativi a:
a) ammodernamento o
sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero
corrispondente di posti letto, nei limiti del riequilibrio territoriale
complessivo;
b) servizi di diagnosi e cura
con particolare riferimento alle strutture per il recupero dei
tossicodipendenti, per emotrasfusioni e per emodialisi.
Per l' esercizio finanziario
1986 la previsione di 50 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985-
1986 allegato al Bilancio di previsione per il 1985.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi indicati nel presente articolo, previa
definizione dello specifico programma definito di intesa tra gli Assessori ai
Lavori Pubblici ed alla Sanita', sono disciplinate dalla legge regionale 12
agosto 1978, n. 37 << Norme in materia di Lavori Pubblici >
ARTICOLO
7
(Piano Regionale per la Casa -
Interventi stralcio straordinario)
Per la realizzazione degli
interventi relativi al Piano Regionale per la Casa disciplinati dalla normativa
di cui all' art. 10 di cui alla Legge Regionale 17 aprile 1984, n. 17 <<
Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo >>
e' autorizzata la spesa di 70 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1985 al Cap.
0102090.
Per l' esercizio finanziario
1986 la previsione di spesa di 70 miliardi trova copertura nel Bilancio
pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per il
1985.
ARTICOLO
8
(Redazione di piani, programmi
e progetti ad iniziativa della Regione)
Per la redazione nell' ambito
delle materie di competenza regionale, di piani, programmi e progetti, anche in
attuazione delle priorita' indicate nel Piano Regionale di Sviluppo, e'
autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione
per l' esercizio finanziario 1985 al Cap. 0001380.
Per l' esercizio finanziario
1986 la previsione di spesa di 20 miliardi di lire trova copertura nel Bilancio
pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1985.
Particolare priorita' e'
riservata alla definizione di programmi e progetti per il rinnovamento
tecnologico in agricoltura e negli altri settori di competenza regionale.
I progetti di cui ai precedenti
commi devono essere corredati da una relazione economico - finanziaria elaborata
secondo i criteri richiesti per l' accesso ai finanziamenti nazionali e
comunitari e contenenti l' analisi degli effetti economici ed occupazionali
degli investimenti proposti.
Per quanto attiene in
particolare alle possibilita' di utilizzazione dei finanziamenti della Comunita'
Europea, specifico riferimento e' assegnato ai progetti finalizzati all'
inserimento nei Programmi Integrati Mediterranei.
La redazione dei Piani,
programmi e progetti e' affidata agli Enti regionali ed alla Finpuglia nei casi
di specifica competenza per materia, negli altri casi si attivano le procedure
di cui alla LR 12 agosto 1981, n. 45 << Norme per il conferimento di
consulenze >>.
TITOLO II (Disposizioni per
interventi da disciplinare con specifici provvedimenti legislativi. Fondo
Globale, Cap. 1602060 Bilancio di previsione per l' anno
1985)
ARTICOLO
9
(Piano per la promozione e la
diffusione dell' Informatica in Puglia)*
*Articolo abrogato dall’art. 2
della l.r. 28/98 – All. C 11 _
ARTICOLO
10
(Interventi per il rinnovamento
tecnologico delle imprese minori associate)
Per la promozione dello
sviluppo innovativo e tecnologico delle imprese minori associate, in
applicazione della normativa di cui all' art. 17 della legge 21 maggio 1981, n.
240 <<Provvidenze a favore di
Consorzi e delle Societa' consortili miste >>, e' autorizzata per l' anno
1985 la spesa di lire 1,3 miliardi nello specifico Fondo Globale previsto dal
Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
1985.
ARTICOLO
11
(Piano Turistico Regionale:
Interventi Stralcio Straordinari)
Per la realizzazione di
interventi stralcio finalizzati alle direttive del Piano turistico Regionale
riguardanti:
- il Centro Congressi da
localizzarsi a Bari;
- i Centri direzionali da
localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle Province di
Foggia, Lecce e della Valle d' Idra, comprendente territori delle Province di
Bari, Brindisi e Taranto;
- lo sviluppo delle Isole
Tremiti;
e' autorizzata la spesa di 13,9
miliardi di lire inserita nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap.
1602060 del Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
1985.
ARTICOLO
12
(Piano Regionale dello
Sport)*
* Articolo abrogato dall’art. 2
della l.r. 2898 – All. C 22 -
ARTICOLO
13
(Piano per il recupero del
patrimonio edilizio abitativo degradato)
La Regione predispone ed attua
un Piano poliennale di interventi diretti ai recupero e riuso abitativo del
patrimonio edilizio esistente degradato attraverso la conservazione e ripristino
dei valori decorativi e di arredo piu' rappresentativi e la valorizzazione degli
elementi tipologici e strutturali tipici della tradizione edilizia
pugliese.
Per la realizzazione di tali
interventi specificati nelle lettere b), c), e d) dell' art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e' autorizzata la spesa di 3,8 miliardi inserita nello
specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per
l' esercizio finanziario 1985.
ARTICOLO
14
(Incentivi per l' occupazione
giovanile)
Per la realizzazione di
interventi in favore dell' occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei
settori di competenza regionale, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire
inserita nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1985.
ARTICOLO
15
(Fondo Globale per Investimenti
in infrastrutture economiche e territoriali negli Enti Locali - Cap. 1602080 del
Bilancio di previsione per l' anno 1985)
Per la realizzazione dei
progetti di maggiore rilevanza economica ed occupazionale, immediatamente
eseguibili, elaborati dagli Enti Locali in esecuzione delle disposizioni di cui
all' art. 22 della Legge Regionale 17 giugno 1983, n. 8 << Disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983- 1985 della
Regione Puglia (Legge Finanziaria 1983) >> ed all' art. 14 della Legge
Regionale 17 aprile 1984, n. 17 << Disposizioni finanziarie in attuazione
del Piano Regionale di Sviluppo >>, e' istituito nel Bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1985 al Cap. 1602080, con una previsione di spesa pari a 30
miliardi di lire, il Fondo Globale Investimenti per la realizzazione di
infrastrutture economiche e territoriali negli Enti
Locali.
Il Fondo di cui al precedente
comma sara' regolato da specifico provvedimento legislativo che ne disciplini i
criteri di utilizzazione nella finalizzazione di accesso ai canali di
finanziamento nazionali e comunitari.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.