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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
34
Data
22/05/1985
Abrogato
 
Materia
Agriturismo
Titolo
Interventi a favore dell' agriturismo.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 giugno 1985, n. 72.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  Il Governo ha osservato che:

a) la Regione, nel consentire le iniziative per l'allestimento di spazi attrezzati per gli insediamenti campeggistici di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f), deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia e igienico-sanitaria per quanto concerne i rapporti tra il numero di attrezzature campeggistiche e l'ampiezza del fondo e i servizi igienici;

b) fra i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche contenute nel provvedimento del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5, settimo comma, è da intendersi ricompreso anche il rispetto del regime dei prezzi concordati di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 


(giurisprudenza)

Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 7196 del 06-12-2006 (ud. del 14-03-2006), Villaggio Agrituristico San Giovanni c. Regione Puglia e altri


Art. 1

Obiettivi della legge.

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale, comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, e valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.


Art. 2

Attività agrituristiche.

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 codice civile, singoli o associati e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis codice civile, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.

Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.


 

Art. 3

Utilizzo locali per attività agrituristiche.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

A tal fine le Amministrazioni provinciali, sentiti i comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.

L'E.R.S.A.P. è autorizzato a dare in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della Gestione riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristici.

 

Art. 4

Promozione dell'offerta e della domanda turistica.

La Regione finanzia le spese concernenti:

a) la realizzazione di studi e indagini relativi all'agriturismo, la realizzazione di manifestazioni, materiale divulgativo ed iniziative atte a sensibilizzare l'ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche. L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione Puglia.

I programmi devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione, nell'ambito dei programmi di promozione agrituristica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell'offerta agrituristica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all'agriturismo.

L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agrituristiche coordinate dall'assessorato regionale al turismo.


 

Art. 5

Elenco regionale degli operatori agrituristici.

Presso la Regione Puglia è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo.

All'elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all'art. 2 della presente legge che intendono praticare l'offerta agrituristica per almeno 60 giorni all'anno, ovvero dei familiari conviventi. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da un'apposita Commissione regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

- dal Direttore dell’Area Politiche dello sviluppo rurale della Regione Puglia o suo delegato, che la presiede; (3)

- da un funzionario regionale dell'Assessorato al turismo;

- da un funzionario regionale dell'Assessorato all'agricoltura;

- da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, presenti nel C.N.E.L., e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- da un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.

L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio.

Contro le decisioni negative della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo.

Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.

Gli operatori iscritti nell'elenco beneficiano:

a) delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art. 4;

b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art. 7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente lettera b) onde conseguire l'idoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento previsto al secondo comma del successivo art. 10, concernente l'avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.

La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

(3) comma così modificato dall'art. 9 della L.R.  25 settembre 2012, n. 26 .


(giurisprudenza)

Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 7196 del 06-12-2006 (ud. del 14-03-2006), Villaggio Agrituristico San Giovanni c. Regione Puglia e altri

 

Art. 6

Obblighi agli operatori iscritti nell'elenco.

L'operatore iscritto nell'elenco regionale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora si accerti che l'iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione. Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente per territorio.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione dell'iscrizione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 4, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.


 

Art. 7

Iniziative finanziabili agli operatori agricoli.

Per l'attuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell'elenco di cui al precedente art. 5.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all'utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché il restauro degli stessi;

b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;

c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);

d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, al servizio anche delle famiglie rurali;

e) realizzazione di aree attrezzate a verde;

f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, roulotte e camper, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.

Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei territori, per composizione del nucleo familiare, ricavano dall'agricoltura redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.

Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili.


 

Art. 8

Misura dei contributi.

I contributi per l'iniziativa di cui alla lettera a) del precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile. Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative proposte da enti locali o enti pubblici i contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo dell'80%.

I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali.

Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo può essere concesso un mutuo dodecennale al tasso fissato per le opere di miglioramento fondiario.


 

Art. 9

Richiesta del concorso finanziario regionale.

Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

- da una relazione tecnico-economica che inquadri nel contesto dell'azienda agraria l'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire;

- dalla planimetria dei locali da destinare all'utilizzazione turistica, con l'indicazione dei relativi impianti ed attrezzature, da una copia del certificato ovvero della domanda di iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 5.

Entro il 30 aprile successivo l'Assessorato all'agricoltura, di concerto con l'Assessorato al turismo, trasmette alla Giunta regionale le domande pervenute entro il termine suddetto, previa istruttoria consistente nella verifica tecnico-economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nella acquisizione del parere della Commissione di cui al quarto comma del precedente art. 5.


 

Art. 10

Concessione ed erogazione dei finanziamenti.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo precedente.

La erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70% dell'ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'Assessorato regionale all'Agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.


 

Art. 11

Vincolo di destinazione.

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.

L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.


 

Art. 12

Caratteristiche delle strutture agrituristiche.

I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti.


 

Art. 13

All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio 1985 si provvede con prelevamento dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo.

A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al bilancio 1985:

... (4).

(4)  Si omette il testo delle variazioni al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R. 12 febbraio 1985, n. 4.