ARTICOLO 1
(1) Il Governo ha osservato
che:
a) la Regione, nel consentire le iniziative per
l'allestimento di spazi attrezzati per gli insediamenti campeggistici di cui
all'art. 7, secondo comma, lettera f), deve tenere conto delle disposizioni
vigenti in materia di edilizia e igienico-sanitaria per quanto concerne i
rapporti tra il numero di attrezzature campeggistiche e l'ampiezza del fondo e i
servizi igienici;
b) fra i limiti e le modalità di esercizio delle attività
agrituristiche contenute nel provvedimento del Presidente della Giunta regionale
di cui all'art. 5, settimo comma, è da intendersi ricompreso anche il rispetto
del regime dei prezzi concordati di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V,
sent. n. 7196 del 06-12-2006 (ud. del 14-03-2006), Villaggio Agrituristico San
Giovanni c. Regione Puglia e altri
Art. 1
Obiettivi della legge.
La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica
agricola nazionale, comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove
ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli
nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio
rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, e
valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico
rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.
Art. 2
Attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono le attività di
ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
codice civile, singoli o associati e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis
codice civile, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o
interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a
quella agrituristica.
Rientrano tra tali attività:
a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta
di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti propri;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito
dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici
integrati.
Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi
prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie
prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle
norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Art. 3
Utilizzo locali per attività agrituristiche.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali
siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli
edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione
dello stesso.
Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici
esistenti nei borghi rurali.
A tal fine le Amministrazioni provinciali, sentiti i comuni
interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.
L'E.R.S.A.P. è autorizzato a dare in concessione a cooperative
di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli
imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della Gestione riforma
attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristici.
Art. 4
Promozione dell'offerta e della domanda turistica.
La Regione finanzia le spese concernenti:
a) la realizzazione di studi e indagini relativi
all'agriturismo, la realizzazione di manifestazioni, materiale divulgativo ed
iniziative atte a sensibilizzare l'ambiente agricolo alle problematiche
agrituristiche. L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai
programmi presentati alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche
nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione Puglia.
I programmi devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31
ottobre di ogni anno.
La Regione, nell'ambito dei programmi di promozione
agrituristica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell'offerta
agrituristica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici
animatori sia delle famiglie rurali all'agriturismo.
L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle
Associazioni agrituristiche coordinate dall'assessorato regionale al turismo.
Art. 5
Elenco regionale degli operatori agrituristici.
Presso la Regione Puglia è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che
praticano l'agriturismo.
All'elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende
agricole di cui all'art. 2 della presente legge che intendono praticare
l'offerta agrituristica per almeno 60 giorni all'anno, ovvero dei familiari
conviventi. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha
sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle
attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti
propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.
L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti
predetti, da un'apposita Commissione regionale istituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale e così composta:
- dal
Direttore dell’Area Politiche dello sviluppo rurale della Regione Puglia o suo
delegato, che la presiede; (3)
- da un funzionario regionale dell'Assessorato al turismo;
- da un funzionario regionale dell'Assessorato all'agricoltura;
- da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale,
presenti nel C.N.E.L., e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante designato dall'Associazione regionale
delle Agenzie di viaggio e turismo.
L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti
occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per
territorio.
Contro le decisioni negative della Commissione è ammesso
ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del
provvedimento relativo.
Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti
nell'elenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività
consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte
salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.
Gli operatori iscritti nell'elenco beneficiano:
a) delle attività di promozione e propaganda di cui al
precedente art. 4;
b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art.
7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.
Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente
lettera b) onde conseguire l'idoneità ricettiva dei locali destinati alla
utilizzazione agrituristica, l'iscrizione nell'elenco è subordinata
all'accertamento previsto al secondo comma del successivo art. 10, concernente
l'avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.
La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90%
della spesa ritenuta ammissibile.
(3) comma così modificato dall'art. 9
della L.R.
25 settembre 2012, n. 26 .
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V,
sent. n. 7196 del 06-12-2006 (ud. del 14-03-2006), Villaggio Agrituristico San
Giovanni c. Regione Puglia e altri
Art. 6
Obblighi agli operatori iscritti nell'elenco.
L'operatore iscritto nell'elenco regionale ha l'obbligo di
esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma dell'articolo
precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità
indicate nel certificato stesso.
La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di
cui al precedente art. 5 qualora si accerti che l'iscritto è venuto meno agli
obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la
iscrizione. Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente
per territorio.
Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla
Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca stessa.
La cancellazione dell'iscrizione comporta l'obbligo di
restituzione dei contributi di cui al successivo art. 4, qualora sia pronunciata
prima di cinque anni dalla loro erogazione.
Art. 7
Iniziative finanziabili agli operatori agricoli.
Per l'attuazione della presente legge, la Regione concede
contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o
associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente
art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell'elenco di cui
al precedente art. 5.
I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi
per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di
stanze e cucine da destinare all'utilizzazione turistica in fabbricati censiti
nel Catasto rurale nonché il restauro degli stessi;
b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di
strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei
prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;
c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti
igienico-sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla
precedente lettera a);
d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo
libero, al servizio anche delle famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a verde;
f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende,
roulotte e camper, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi
igienici.
Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a
quelle aziende che per posizione ed estensione dei territori, per composizione
del nucleo familiare, ricavano dall'agricoltura redditi non sufficienti per i
quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività
accessoria.
Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere
contributi di funzionamento nella misura massima dell'80% delle spese ritenute
ammissibili.
Art. 8
Misura dei contributi.
I contributi per l'iniziativa di cui alla lettera a) del
precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta
ammissibile. Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del
precedente art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della
spesa ritenuta ammissibile.
Per le iniziative proposte da enti locali o enti pubblici i
contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un
massimo dell'80%.
I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili,
per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o
statali.
Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo
può essere concesso un mutuo dodecennale al tasso fissato per le opere di
miglioramento fondiario.
Art. 9
Richiesta del concorso finanziario regionale.
Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative
di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al
Presidente della Giunta regionale e presentate all'Assessorato regionale
all'agricoltura e foreste entro il 31 marzo di ogni anno.
Le domande devono essere corredate:
- da una relazione tecnico-economica che inquadri nel contesto
dell'azienda agraria l'attività agrituristica che il richiedente intende
svolgere ed illustri i lavori da eseguire;
- dalla planimetria dei locali da destinare all'utilizzazione
turistica, con l'indicazione dei relativi impianti ed attrezzature, da una copia
del certificato ovvero della domanda di iscrizione all'elenco di cui al
precedente art. 5.
Entro il 30 aprile successivo l'Assessorato all'agricoltura, di
concerto con l'Assessorato al turismo, trasmette alla Giunta regionale le
domande pervenute entro il termine suddetto, previa istruttoria consistente
nella verifica tecnico-economica delle iniziative proposte con relativa
determinazione della spesa ammissibile e nella acquisizione del parere della
Commissione di cui al quarto comma del precedente art. 5.
Art. 10
Concessione ed erogazione dei finanziamenti.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli
finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo
precedente.
La erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente
fino al 70% dell'ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'Assessorato
regionale all'Agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle
iniziative ammesse a contributo.
In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative
stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la Giunta
regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.
Art. 11
Vincolo di destinazione.
I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il
concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere
distolti dalla utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data del
collaudo.
L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comporta
la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature
distolte.
Art. 12
Caratteristiche delle strutture agrituristiche.
I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione
agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro
e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività
agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori di
sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche
tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.
Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente
integrati nelle strutture architettoniche preesistenti.
Art. 13
All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio 1985 si provvede
con prelevamento dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo.
A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al bilancio
1985:
... (4).
(4) Si omette il testo delle variazioni al bilancio di
previsione per il 1985, approvato con L.R.
12 febbraio 1985, n. 4.